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DDL Calderoli su Autonomia differenziata, perchè no.

dal sito del Ministero 2 2 23

Abbiamo fatto una disamina delllo Schema di Disegno di Legge  “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” del Ministro Calderoli (Lega) approvato dal Governo Meloni il 2 febbraio scorso (1). Rispetto alla bozza precedente del 29 dicembre, che avevamo avuto modo di leggere (2), ci sono diverse differenze (3), che potrebbero indicare qualche discussione all’interno della stessa maggioranza, anche se restano comunque tutte le criticità che da sempre denunciamo, non solo per le conseguenze dell’Autonomia differenziata – l’acuirsi delle distanze tra il Nord e il Sud, delle disuguaglianze sociali, della disparità dei diritti, il rischio della fine dell’unità stessa della Repubblica – ma anche per le modalità della sua attuazione, che prevedono che tutti i passaggi procedurali importanti avvengano fuori dal Parlamento – tra Governo, Regioni, Conferenza Unificata, cabine di regia e commissioni tecniche – Parlamento a cui è demandato un semplice “atto di indirizzo” dei “competenti organi parlamentari” e, alla conclusione dell’iter, un’approvazione senza possibilità di emendamenti.

L’Unità d’Italia e i prinicipi della nostra Costituzione, il patrimonio comune, i diritti dei cittadini e il dovere di solidarietà, sono così messi in mano alle maggioranze politiche del momento, al Governo dello Stato e delle Regioni, senza nessun confronto parlamentare e nessun dibattito pubblico: i cittadini italiani non potranno nemmeno esprimersi, come in passato, con un referendum.

Le norme approvate

Il 2 febbraio 2023 il CDM ha approvato lo Schema di Disegno di Legge  “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario(4) che prevede la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di chiedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi del comma 3 art 116 Cost. (5)  con l’attribuzione alle Regioni che ne fanno richiesta di ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117 e delle 3 materie di  esclusiva potestà statale elencate al secondo comma, tra le quali norme generali sull’istruzione e  tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (6).

Il 29 dicembre 2022 è stata approvata la legge n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dal 1 gennaio 2023, che nei commi da 791 a 801 (7) disciplina la determinazione dei  Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) (8) “concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) (9), della Costituzione”, determinazione a cui è subordinata  l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Parlamento in un angolo, decidono il Governo e le Giunte regionali

...sulle Intese con le Regioni

Secondo lo Schema di Disegno di Legge,  nel processo di approvazione delle intese fra Stato e Regione il Parlamento è completamente esautorato, sia durante l’elaborazione dello schema dell’intesa – è previsto un “atto di indirizzo” – sia nell’approvazione di un testo che non può essere emendato. Il procedimento infatti  inizia con “un atto di iniziativa deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali” trasmesso al Governo, che dopo  la “valutazione dei Ministri competenti per materia” “avvia il negoziato con la Regione” giungendo a uno “schema di intesa preliminare” poi “approvato dal Consiglio dei Ministri”. Lo schema “è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata” “per l’espressione del parere” e quindi “alle Camere” “per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo”; quindi “Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza” e “gli atti di indirizzo” “predispone lo schema di intesa definitivo” che dopo l’approvazione della Regione interessata “è deliberato dal Consiglio dei ministri” che “delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa”. L’intesa definitiva è “immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale” e il disegno di legge “immediatamente trasmesso alle Camere per l’approvazione”

…sui Livelli Essenziali delle Prestazioni

Il Parlamento è esautorato anche nella Determinazione dei LEP,  che dovrebbero garantire su tutto il territorio  i diritti civili e sociali – si badi, livelli “essenziali” e non “omogenei” – , dato che saranno definiti “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” attraverso il procedimento introdotto dai commi della legge di bilancio n. 197/2022 (7), che prevedono l’istituzione  di una “Cabina di regia” “presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri a cui partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, i Ministri competenti” per le rispettive materie, insieme al ”presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’Unione delle province d’Italia e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati”. Tale cabina di regia ha il compito di “individuare le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP”, “sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard”  e “predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard”.  Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nominano un  Commissario.

Anche in questo caso,  dopo un passaggio alla Conferenza Unificata, il Parlamento sarà chiamato a una mera “espressione del parere”, poi  rimesso alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prima dell’approvazione definitiva del decreto in CDM. Quindi senza nemmeno un coinvolgimento delle istituzioni comunali e senza la preventiva informazione e l’indispensabile  dibattito pubblico che un tema con ricadute così profonde sull’assetto istituzionale e sulla vita dei cittadini richiederebbe.

…sulle risorse umane, strumentali e finanziarie

Il Parlamento è escluso anche per quanto riguarda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” , che è  affidata a una “Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall’Intesa”  di cui fanno parte “un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e i corrispondenti rappresentanti regionali”. La stessa Intesa “individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale”, seppure “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione(7), che regola le  risorse che “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite

Alcune materie potrebbero essere attribuite alle Regioni con procedure molto più rapide

Lo Schema di Disegno di Legge Calderoli prevede anche che “il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi” da quelli subordinati alla definizione dei LEP,  “con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie”,  possa “essere effettuato, secondo le modalità, e le procedure e i tempi indicati nelle singole intese…nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente”,dalla data della entrata in vigore della legge”. Quindi materie come  “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e molte altre che non sono collegate a “prestazioni”  che riguardano diritti dei cittadini potrebbero diventare di esclusiva competenza delle Regioni richiedenti in tempi assai più rapidi (10)

La disgregazione dello Stato sarebbe irreversibile

L’autonomia differenziata produrrà effetti irreversibili sull’assetto nazionale: infatti nonostante lo Schema di Disegno di Legge  indichi una durata dell’intesa “non superiore a dieci anni”  e specifichi che può essere modificata “su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, con le medesime modalità” previste per la sua approvazione, e che l’intesa stessa può  “prevedere i casi  e le modalità in cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia” da approvare  con legge (11), è evidente che una volta suddivise le risorse, il personale, le sedi e tutti gli aspetti amministrativi  collegati alla materia che passa alla potestà regionale, il percorso inverso risulterebbe assai difficoltoso, se non impossibile.

Per tutte queste ragioni chiediamo a istituzioni, forze politiche, associazioni della società civile di unire le forze e diffondere le informazioni per costruire la più strenua opposizione a un progetto che divide il Nord dal Sud, i ricchi dai poveri, e cancella l’Italia costruita dal Risorgimento, dalla Resistenza e dalla nostra Costituzione.

Anna Maria Bianchi Missaglia

6 febbraio 2023

per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

vedi Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali

Chiediamo che il Sindaco, l’ Assemblea capitolina e i Municipi prendano posizione contro l’autonomia regionale differenziata 4 febbraio 2023

NOTE

(1) Vai alla pagina del Ministero degli affari regionali con il comunicato del Ministro Calderoli

(2) vedi Nella legge di bilancio c’è un pezzo di autonomia regionale differenziata 2 gennaio 2023

(3) Rispetto alla bozza di dicembre, sono cambiate ad esempio alcune tempistiche: all’Art. 2 “Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione”,  comma 4,  il tempo a disposizione per i pareri sullo schema preliminare che devono essere resi da conferenza unificata e commissione parlamentare è passata da 30 a 60 giorni; all’art. 3 comma 2 i giorni a disposizione delle Camere per  rendere un parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determina i LEP   da trenta sono diventati  quarantacinque. Ma non solo: sempre all’ Art. 2 comma 4 lo  schema preliminare che nella bozza precedente doveva essere inviato “per l’espressione del parere”  “alla  Commissione parlamentare per le questioni regionali”, nel DDL approvato  viene inviato  “ai competenti organi parlamentari” per  “atti di indirizzo”; inoltre  lo schema di intesa definitivo sottoposto all’approvazione del CDM nel DDL – art. 2 comma 5 –  deve essere corredato da “una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 1”. Cambiano anche gli articoli che riguardano la Determinazione dei LEP e il Trasferimento delle funzioni che “…Qualora dalla determinazione dei LEP … derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica” ; viene  cancellato il  punto che stabiliva che fino alla determinazione dei costi e fabbisogni standard,  le  risorse necessarie per le funzioni relative a ciascuna materia fossero detrminate in base al criterio della cosiddetta “spesa storica”, e anche la frase che prevedeva  l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite con il gettito maturato nella Regione. Modificata anche la durata dell’intesa e la previsione che l’iniziativa di modifica o cessazione dovesse essere congiunta Stato Regione. Introdotte anche sono specificazioni riguardanti fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale all’art. 10 Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale

(4) Schema di Disegno di Legge  “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario

scarica il testo (dal sito del Ministero) scarica la Relazione illustrativa

(5) Articolo 116 Costituzione italiana

Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(6) La Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, al terzo comma dell’articolo 116 prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117:

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]
(…)
n) norme generali sull’istruzione;
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

(7) LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg

vedi Nella legge di bilancio c’è un pezzo di autonomia regionale differenziata 2 gennaio 2023

(8) I Lep, pur previsti dalla Costituzione, non sono stati ancora definiti. La definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti. Per fare un esempio, la presenza dell’anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani è (con le dovute cautele) assimilabile un livello essenziale delle prestazioni. Si tratta infatti di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza e quindi non sarebbe accettabile se in alcuni territori non venisse erogato. Esistono quindi una serie di ambiti in cui la legge dello Stato nel corso dei decenni ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio. In una serie di altri settori invece non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Sono i servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi). La costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i Lep (3) (vedi openpolis – che cosa sono i LEP)

(9) Cost. it. Articolo 117 –

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

(10) vedi Non solo LEP 28 gennaio 2023

(11) dal DDL 2 2 23

Art. 7(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell’articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, l’intesa può essere modificata. L’intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell’intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell’economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all’articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

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