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Decreto “Sbloccacantieri”: cosa dice l’articolo 5 – norme in materia di rigenerazione urbana

Nell’art. 5 del “Decreto sbloccacantieri”  si affronta anche il tema delle distanze tra fabbricati  stabilite dal DM 1444/69, un  decreto che resta, a distanza di decenni, un riferimento irrinunciabile per una pianificazione che tuteli i diritti degli abitanti.

Al riguardo il testo del Decreto era piuttosto sibillino, anche se sembrava andare nella direzione di una maggiore deregulation; dopo gli emendamenti del Senato all’art.5, il testo ci sembra ancora più sibillino…

Riportiamo in nero il testo dell’art. 5 dello Sblocca cantieri licenziato dal Governo, e in verde alcune modificazioni appoprtate durante il passaggio al Senato.

(AMBM) ULTIMA MODIFICA 14 GIUGNO  2019

> Vai al DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32  Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019)note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 ascarica  leg.18.pdl.camera.1898.18PDL0059730 pagg. 36

Art. 5 Norme in materia di rigenerazione urbana

All’articolo 5: al comma 1:

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del
consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto
patrimonio edilizio, nonche’ a promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonche’ di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di
demolizione e ricostruzione:

la lettera a) è soppressa;

a) all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole “possono prevedere” sono
sostituite dalla seguente: “introducono”; e le parole “e possono
dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonche'”;(1)

alla lettera b), le parole da: « dello stesso decreto » fino a: « 380 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;

b) all’articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9 »;

dopo il comma 1  sono aggiunti i seguenti (2):
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita’ edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti purche’ sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume
dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell’altezza massima di quest’ultimo.».

« b-bis) le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (3), si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9 (4) »;

NOTE

(1) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

(in rosso modifiche introdotte dal DM 32/2019 e poi modificate con emendamenti al Senato – in verde)

Art. 2-bis comma 1 (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta’ e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (tagliato: possono prevedere) introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, (tagliato: “e possono dettare“) nonche’ disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita’ collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
(2)(Art. 2-bis (in rosso modifiche introdotte dal DM 32/2019 e poi modificate con emendamenti al Senato - in verde)
comma 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita’ edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
comma 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche’ sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
(3) scarica decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  D.M. 1444 del 1968
Articolo 9

art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

– ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
– ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
– ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

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