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10. Il Regolamento obbliga a ripristinare gli alberi abbattuti?

Dopo gli abbattimenti, come garantire che non restino per sempre le famigerate “ceppaie”? E’ previsto che vengano contestualmente estratte le ceppaie e impiantate nuove alberature?

Ad ogni albero abbattuto deve seguire il ripristino entro un anno dall’abbattimento . Se il ripristino è impedito da cause oggettive, dovranno essere messi a dimora alberi nelle aree vicine disponibili, in modo da garantire una compensazione corrispondente al  valore biologico e ornamentale della pianta abbattuta [1]. All’abbattimento di una alberatura stradale di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema[1].

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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NOTE

[1]Gli articoli di riferimento sono art.li 40 e 41.

Art. 40 – Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia

(…)

9. L’autorizzazione [all’abbattimento NDR] dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12.

10. L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.

(…)

12. Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli uffici competenti dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento. In caso di mancato attecchimento i soggetti titolari dell’autorizzazione, saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.

(…)

14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico devono essere effettuati da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.

15. All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema

Art. 41 – Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti

1. Nell’ipotesi di abbattimento delle alberature verificatasi ai sensi delle precedenti disposizioni la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (cfr. Allegati 4-5), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G.. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche;
b) nel caso di alberature private la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti sono indicate nell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio competente della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d’atto in caso di abbattimento d’urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. DG.C. n. 307/ 2014 – Linee guida per la gestione delle alberature di proprietà pubblica nel territorio di Roma Capitale);
c) la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica.

2. Gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti entro un anno dall’abbattimento. Qualora la sostituzione non sia tecnicamente possibile, si procede ad idonea compensazione nel rispetto di quanto disposto al comma 1