Il regolamento rischia di cambiare l’aspetto di Roma, con la sostituzione di alberature diverse da quelle esistenti, in particolare i pini, simbolo della città eterna?
NO. Ogni alberata sarà tutelata rispetto al suo valore storico, paesaggistico e ambientale, quindi nella sostituzione si utilizzeranno le stesse specie prima presenti. Inoltre la scelta della specie si basa sempre sul criterio d’identità del luogo. Questo significa che se un luogo è caratterizzato dalla presenza di una determinata specie, nel progetto di ripristino verrà utilizzata la stessa specie indipendentemente dal contesto storico. Gli articoli di riferimento sono art.li 18 [1], 19 [2], 28 [3], 29 [4], 41 [5].
Per quanto riguarda il Pinus pinea, dal punto di vista ecologico è considerato specie naturalizzata quindi perfettamente connaturata nell’ambiente, questo significa che non è considerata alla stregua delle altre specie alloctone ma è privilegiata nelle scelta come le specie autoctone. Nell’allegato 4 è indicata nell’elenco finale delle specie idonee [6]. Per quanto riguarda le alberature con radici superficiali come i pini, un articolo specifica che per “ridurre le possibili interferenze dell’apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si devono adottare specifiche tecniche” [7]
Perchè nell’allegato 4 , Classificazione delle tipologie di verde in ambiente urbano ed extraurbano – Scelta delle specie[8]il Pinus Pinea viene definita specie“Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici“? Vuol dire che non pianteranno più pini ai bordi delle strade?
La definizione è stata mutuata dalle “Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale” [9] a cura di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e Roma Capitale; un gruppo di membri del Coordinamento per il Regolamento del Verde aveva già avanzato delle richieste di modifica prima dell’approvazione della Proposta di Delibera da parte della Giunta, che abbiamo chiesto ai consiglieri capitolini di inserire con un emendamento. Eccole:
Testo
Modifica proposta
Art. 40, comma 2 2. Sono oggetto di speciale salvaguardia: ….
Si propone di inserire nella lista di piante meritevoli di speciale salvaguardia, individuate nel comma 2 dell’art. 40, la seguente lettera l): l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano.
ALLEGATO 4 – Criteri per la scelta di specie indicate per la mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico • varie conifere, per le motivazioni suddette (individui sempreverdi, maggiore superficie fogliare, etc.). Nell’ambiente mediterraneo, specie del genere Pinus (ad esempio il pino domestico P. pinea, anche se può causare allergie e non è idoneo per le alberature stradali a causa delle radici superficiali), specie del genere Cupressus (come il cipresso C. sempervirens), specie del genere Cedrus (come il cedro dell’Atlante C. atlantica, specie ornamentale, ma di origine esotica).
Tra i Criteri per la scelta di specie indicate per la mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico elencati nell’allegato n. 4 si propone di modificare il riferimento alle conifere con il testo seguente: • varie conifere, per le motivazioni suddette (individui sempreverdi, maggiore superficie fogliare, etc.). Nell’ambiente mediterraneo, specie del genere Pinus (ad esempio il pino domestico P. pinea, anche se può causare allergie e richiede particolari condizioni ed accorgimenti qualora l’impianto venga collocato in prossimità della sede stradale, al fine di evitare il fenomeno dell’affioramento delle radici), specie del genere Cupressus (come il cipresso C. sempervirens), specie del genere Cedrus (come il cedro dell’Atlante C. atlantica, specie ornamentale, ma di origine esotica).
Cosa si intende per alberate storiche?
Per alberata storica si intende l’insieme degli alberi nei viali o nei giardini che hanno concorso alla costruzione del tessuto e della forma della città e che è protagonista della storia della città e caratterizza in maniera inequivocabile l’identità del paesaggio locale. L’elenco delle alberate storiche deve essere predisposto da Roma Capitale così come il censimento arboreo.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[1] art. 18 comma 3 punto c:
la scelta delle alberature tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:
– l’analisi del contesto storico, archeologico, architettonico, paesaggistico. Nelle aree di interesse storico sono oggetto di tutela, anche ai fini del loro ripristino, le specie esistenti, quali Olmi (Ulmus spp.) Platani (Platanus spp.), Pini (Pinus pinea L.) in quanto caratteristici di determinati periodi storici;
[2] art. 19 comma 22
Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
[3] art. 28 comma 1
Roma Capitale promuove la conservazione delle alberature di pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino secondo le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e agli artt. 31-32-33 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39. L’Amministrazione Capitolina istituisce, aggiorna annualmente e pubblica sul sito istituzionale un apposito elenco sia delle singole alberature, che di quelle in gruppi o in filari.
[4] Art. 29
comma 1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.
[5] Art. 41
comma 1. Nell’ipotesi di abbattimento delle alberature verificatasi ai sensi delle precedenti disposizioni la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (cfr. Allegati 4-5), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G.. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche;
[7]art. 19 comma 18 Al fine di agevolare e guidare lo sviluppo delle radici nei nuovi impianti stradali o nelle piazze, di ridurre le possibili interferenze dell’apparato radicale con manufatti esistenti e da realizzare e di favorire la longevità degli alberi, si devono adottare specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), le pavimentazioni sospese su celle (soil cells), suoli strutturali (structural soil).