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Appia Antica – cronologia e materiali

Piano appia antica da elaborato D
CRONOLOGIA E MATERIALI  (con estratti dal sito del Parco Archeologico)

(aggiornato al 3 gennaio 2021)

Vai al sito del Parco Archeologico dell’Appia Antica

vai al sito del Parco Naturale regionale dell’Appia Antica

> Vai al sito dell’Archivio Cederna

vai alla storia dell’Appia Antica sul sito del Parco archeologico

Scarica  PROGETTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA VIA APPIA ANTICA 2015 DOCUMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA aggiornamento 2018 a cura di Rita Paris (in calce indice) https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/01/Documento-Piano-leggero-14-giugno_2018_.pdf

scarica il Rapporto sul “comprensorio” archeologico dell’Appia Antica di Rita Paris del MIBAC – Soprintendenza Archeologica (copia da Italia Nostra)Parco-Appia-Antica vedi anche  La lezione della Regina viarum di Rita Paris da Left 4 luglio 2020

Nel 1931 il  Piano Regolatore  individua concettualmente il Parco Archeologico dell’Appia Antica. Le prescrizioni riguardano una zona di rispetto dove era di massima vietata qualsiasi costruzione, ma i successivi Piani Particolareggiati disattendono tali indicazioni e autorizzano l’edificazione. Inizia così un nuovo periodo di costruzioni incontrollate di ville private ornate dalla vista o dalla presenza stessa dei monumenti antichi.

Nel corso della seconda guerra mondiale il degrado della Via Appia subisce  un ulteriore peggioramento, subisce bombardamenti e viene utilizzata per il transito delle truppe alleate. Anche dopo la fine del conflitto non si restaurano  i monumenti danneggiati. Solo all’inizio degli anni Cinquanta si effettuano piccoli interventi di pulizia e risistemazione della strada, e i monumenti vengono chiusi con cancelli.

il 14 dicembre 1953 il  Decreto Ministeriale ai sensi della legge n. 1497 del 1939 dichiara di pubblico interesse il patrimonio paesistico-archeologico della zona compresa tra Porta San Sebastiano e il territorio di Boville.

i Gangster dell’Appia di Antonio Cederna  8 9 1953 (Archivio Cederna)

 Il giornalista Antonio Cederna, già attivo nella sua strenua lotta per proteggere la strada, interviene  subito a evidenziare l’ipocrisia e l’inefficacia di quest’atto “imperfettissimo”, definendolo “efficace e opportuno come un cerotto applicato sopra una gamba stritolata da un treno”: mentre si dichiarava il notevole interesse pubblico dell’Appia, appariva l’assoluta mancanza di capacità e volontà di far rispettare i contenuti del decreto, dato che gli stessi uffici del Ministero concedevano nulla osta a costruire, purché le case fossero realizzate con gli accorgimenti previsti. Contemporaneamente, infatti, era stato approvato il Piano Particolareggiato che autorizzava una serie di costruzioni e strade che tranciavano l’Appia.

A partire dal 1954 dal Ministero della Pubblica Istruzione elabora Il Piano Territoriale Paesistico;  nell’ottobre dello stesso anno viene messo il vincolo paesistico  su una porzione del Parco che comprende  la Valle della Caffarella.

Negli stessi anni viene realizzata l’autostrada del Grande Raccordo Anulare che taglia l’Appia all’altezza del VII miglio, distruggendo un centinaio di metri del basolato antico e alcune strutture di una villa romana con cisterna

Sempre nel 1954, quindici personalità eminenti firmano un appello contro la rovina della strada (tra questi, Corrado Alvaro, Riccardo Bacchelli, Vitaliano Brancati, Elena Croce, Ugo La Malfa, Alberto Moravia, Ignazio Silone, Umberto Zanotti Bianco), mentre Antonio Cederna continua a battersi con serrate denunce. Nello stesso anno viene  presentata una proposta di legge per il recupero totale dell’Appia, firmata da Ugo La Malfa e altri deputati, in base alla quale si sarebbero dovute demolire tutte le costruzioni abusive e, con indennizzo, anche quelle costruite con licenza edilizia e con una zona di rispetto di un chilometro da un lato e dall’altro della strada. (Proposta di legge N. 679 d’iniziativa dei Deputati Macrelli, La Malfa, Rossi Paolo, Bettinotti, Colitto, Alpino. 3 marzo 1954. Per la tutela della Via Ap- pia Antica).

Ciononostante, si consente che il territorio continua ad essere consumato dalle costruzioni legalizzate dalle licenze e dai nulla osta rilasciati, a dispetto del vincolo del 1953 e in base al Piano Territoriale Paesistico, definitivamente approvato nel 1960.

10 gennaio 1956 D.M. 10.1.1956, designato come cd058_025 nella tavola B del PTPR Lazio adottato nel 2007 (perimetro compreso tra Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta Latina, Viale delle Mura Aureliane, Viale di Porta Ardeatina e Viale delle Terme di caracalla) scarica DM 10 gennaio 1956_mura aureliane  e apposto il vincolo di un’area prossima al confine con Marino e le Frattocchie.

1960 approvato definitivamente il  Piano Paesistico, a strettissima maggioranza dal Consiglio Comunale, che ricalca la proposta dei grandi costruttori romani (in Caffarella sono previsti 1.010.824 metri cubi di villette). (vedi anche appunti e documenti iter approvaizone dal sito dell’Archivio Cederna)

il 16 dicembre 1965, il Ministro dei LLPP Giacomo Mancini emana  uno specifico decreto nel PRG he destina l’intero comprensorio (compresa  la Valle della Caffarella) a verde pubblico con prescrizioni di inedificabilità su circa 2500 ha. (Tale previsione di destinazione sarà confermata in tutte le successioni varianti fino al nuovo PRG). Per la prima volta un piano regola tore integra pianificazione e tutela paesistica, e riconosce la funzione urbanistica di interesse pubblico della Via Appia Antica “per interessi preminenti dello Stato” al fine di garantire all’intero comprensorio “una integrale tutela la quale soltanto può ritenersi adeguata ai suoi eccezionali valori paesistici, ambientali, archeologici, monumentali” e assicurare l’accesso e il godimento da parte del pubblico a tutto questo territorio per “l’eccezionale interesse culturale, universalmente riconosciuto al complesso archeologico dell’Appia Antica”.

5 giugno 1071 D.M. 5.6.1971, designato come cd050_092 nella tavola B del PTPR Lazio adottato nel 2007 (perimetro compreso tra Via di Porta Latina, Viale Metronio e Via Druso) scarica DM 05 giugno 1971_zona via latina viale metronio via druso

1976 Italia Nostra organizza una mostra  a Palazzo Braschi coordinato da Vittoria Calzolari ( nel 1984 pubblicherà lo studio “Piano per il Parco dell’Appia Antica” sempre a cura di Vittoria Calzolari

1984-1985 Vengono acquistati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma i siti della Villa di Sette Bassi e della Villa dei Quintili con i fondi della Legge speciale per Roma del 1981.

8 agosto 1985 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 431 del 1985 (la cosiddetta legge Galasso per la tutela del paesaggio), a seguito della quale le Regioni avrebbero dovuto  obbligatoriamente procedere alla redazione dei Piani Territoriali Paesistici (Regione Lazio l.r. 24/98), nel 1998 sarà  approvato solo il PTP 9 “Castelli Romani” per le aree che ricadono nei comuni di Marino e Ciampino

10 novembre 1988 Legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 – Istituzione del Parco regionale dell’Appia Antica e successive modifiche http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=224&sv=storico La mancata attuazione del Parco Pubblico ha lasciato il posto a un Parco Regionale, istituito nel 1988, con Antonio Cederna come primo presidente, definito e gestito con impostazione naturalistica, secondo la LR  29/97 che include la zona nelle aree naturali protette, tra le cui principali finalità sono la tutela degli habitat naturali, la valorizzazione delle attività produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e il sostegno per nuove forme di occupazione.

1988   Piano Territoriale di coordinamento redatto dalla Provincia di Roma

Con la Legge 396/90″  Roma Capitale”, voluta da A. Cederna, vengono stanziati fondi , attribuiti al Comune, che comprendono la concreta attuazione del parco dell’ Appia Antica.

6 dicembre 1991, legge  n. 394 e successive modifiche;http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg

1 marzo 1992 E’ approvato il Programma degli Interventi per Roma Capitale che stanzia un finanziamento di 26 miliardi per il Piano di Utilizzazione e gli espropri della Caffarella. Autorizzando tale stralcio prima del Piano di Assetto complessivo del Parco

1994 – 1995 Viene redatto  dal Comune di Roma il “Piano  di Utilizzazione della Caffarella ” ed il relativo Piano di espropri .
Al Piano collabora  il Comitato della Caffarella, che da anni chiede la sistemazione e l’ apertura al pubblico

Il 19 aprile 1996 La Regione Lazio, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Comune di Roma e l’Ente Parco Appia Antica sottoscrivono il Piano di Utilizzazione della Caffarella, approvato poi dal Sindaco di Roma (Francesco Rutelli)  con Ordinanza n. 486 del 24 giugno 1996. Questo Piano di Utilizzazione sancisce la destinazione pubblica di tutte le aree e i casali della Caffarella

1996 Viene approvato  il Piano di Utilizzazione ed il Piano di espropri con Accordo di Programma da tutti gli Enti competenti. Viene approvato così il primo esproprio di 130 ha . Dopo anni di ricorsi dei privati, con il Piano e l’ esproprio basato su un Accordo di programma, I privati perdono il ricorso.
 
23 dicembre1996 La legge 651 “ Programma Giubileo” stanzia 10 miliardi per gli interventi di restauro e sistemazioni della Valle della Caffarella, che fino a quel momento era  una discarica di detriti e di fungaie, come parti della via Appia.
1997 iniziano le procedure di acquisizione della Valle della Caffarella: viene approvato il progetto di interventi e di bonifiche che comprende anche i manufatti,  in gravi condizioni e occupati da affittuari agricoli

6 ottobre 1997 legge regionale , n. 29 – Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche; con l’articolo 39, comma 1, lett. d) viene istituito l’Ente Regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica”, al quale è affidata l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio dell’area protetta; http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=8357&sv=vigente

L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico scarica LR Lazio 24_1998

1998 Il vincolo di tutela paesaggistica e ambientale ex art. 1 lettera m) Legge 431/85 apposto sul comprensorio, dal Ministero dei Beni Culturali, con D.M. del 16 ottobre 1998, a conclusione di un lungo e sentito dibattito politico, scientifico e culturale,   al fine di tutelare i valori storici e ambientali.Il vincolo include anche tutta la Tenuta di Tor Marancia, primo passo per la cancellazione delle edificazioni previste, oggetto di attenzione da parte delle associazioni e grazie alla mancata firma dell’Accordo di programma da parte della Soprintendenza Archeologica di Roma con Adriano La Regina (sostenuta da uno studio elaborato da Carlo Balsi, Vezio De Lucia, Italo Insolera con Rita Paris).

9 aprile 2000 Inaugurazione delle aree pubbliche e monumenti recuperati: la Caffarella, porta pubblica al Parco dell’ Appia Antica, è ormai una realtà

Grazie al nuovo vincolo, nel 2002 ( l.r. Lazio n°14 del 31 maggio 2002)  la Regione Lazio provvede all’ampliamento della perimetrazione del parco Regionale dell’Appia Antica, con  l’annessione al territorio del Parco di tutta la tenuta di Tormarancia, per un’estensione di circa 200 ettari, congiungendo in un unicum l’area catacombale di S. Sebastiano e la tenuta della Farnesiana.

18 febbraio 2002  legge regionale , n. 6 e successive modifiche;http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9269&sv=vigente

Giugno 2000, con i finanziamenti speciali del grande Giubileo del 2000aprono definitivamente al pubblico il Mausoleo di Cecilia Metella con il Palazzo Caetani e la Villa dei Quintili, dopo scavi e restauri; viene inoltra restaurata parte della Via Appia con la riscoperta di tratti del basolato e restaurati alcuni dei monumenti ai lati, secondo il progetto realizzato da Luigi Canina nella metà dell’ottocento. Viene ricucita la Via Appia nel tratto corrispondente alle corsie del GRA di cui si realizza l’interramento. E’ completato il restauro ambientale e dei monumenti della Valle della Caffarella.

Gennaio 2002 Viene acquisito dalla Soprintendenza Archeologica di Roma il  sito di Capo di Bove (prima una villa privata) che dopo scavi e restauri viene aperto al pubblico con l’Archivio Cederna, donato allo Stato dalla famiglia.

29 luglio 2002 Deliberazione del Consiglio Direttivo, n. 17, l’Ente di Gestione Parco regionale dell’Appia Antica adotta all’unanimità il Piano del Parco regionale Appia Antica (di cui all’Allegato A della proposta di delibera PDC 10 proposta Delibera Regione Lazio Piano assetto appia antica) , trasmesso alla Regione con nota del 20 novembre 2002, prot. 3240, e composto dai seguenti elaborati (1) (vedi allegato A scarica PDC 10)

6 settembre 2002 regolamento regionale, n. 1 e successive modifiche;http://www.regione.lazio.it/rl_main/%3Fvw%3DregolamentiDettaglio%26id%3D33%26tipo%3Dtc%26nreg%3D%26anno%3D%26testo%3D

 13 dicembre 2002 il Piano viene pubblicato  sul quotidiano “Il Tempo” e a seguito della quale pervengono  all’Ente di Gestione Parco regionale dell’Appia Antica, 126 osservazioni al Piano, che il  21 febbraio 2003 vengono approvate le controdeduzioni dall’Ente di Gestione Parco regionale dell’Appia Antica (vedi allegato B http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html)

12 dicembre 2012 Sentenza Cons. Stato Sez VI 12/12/02 n. 6791, Sentenza Cons. Stato Sez. VI 6/9/02 n. 4566

21 febbraio 2003 Deliberazione del Consiglio Direttivo , n. 03, dell’Ente di Gestione Parco regionale dell’Appia Antica che approva  le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei termini,(allegato C http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html, e le trasmette  alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile con nota 14 marzo 2003, prot. 793

22 gennaio 2004 viene approvato il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42. (successivamente modificato e integrato dal D.lgs 24 marzo 2006 n. 157 e d.lgs del 26 marzo 2008 n.63) È il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell’Italia. Il codice dei beni culturali e del paesaggio invita alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti come “piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici”. L’art. 145 del Codice dei beni culturali ha introdotto una regola inversa a quella stabilita dalla Legge quadro n. 394/91 sulle aree naturali protette, ossia la regola della prevalenza del piano paesaggistico sul piano d’assetto del Parco. In particolare, l’art. 145, comma 3, codice cit., prevede che “le previsioni dei piani paesaggistici (…) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” .

La prevalenza del piano paesaggistico trova una sua specifica disciplina anche negli articoli  142 e 143: in base all’art. 142, comma 1, lett. f) (che riprende la L. 8 agosto 1985, n. 431, c.d. legge “Galasso”) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” sono di interesse paesaggistico e, in quanto tali, sono sottoposti alle disposizioni del titolo I, parte terza del d.lgs stesso. E il secondo correttivo al d.lgs n. 42/04 chiarisce che “(…) la prevalenza dei piani paesaggistici rispetto ai piani degli enti gestori delle aree naturali protette, compresi quelli nazionali, ben si giustifica anche in considerazione della partecipazione dello Stato alla elaborazione dei piani paesaggistici con riguardo alle aree vincolate (art. 135, comma 1).(2)

Aprile 2006 viene acquistata dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma la tenuta con il Casale di Santa Maria Nova, confinante con la Villa dei Quintili, dopo scavi e restauri e collegamento con l’area della Villa dei Quintili aperta definitivamente al pubblico a luglio 2014.

Marzo 2007  si provvede all’ esproprio , già previsto, del Casale della Vaccareccia e di numerose altre aree, con l’ impegno del Municipio e del Comitato della Caffarella

25 luglio 2007 adozione Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (che al 2018 non è ancora stato adottato, nonostante sia stato riproposto ad ogni campagna elettorale) Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. (> leggi tutto sul sito della Regione lazio)
Il Piano TerritorialePaesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989 -1990.

Sentenza TAR Lazio del 12/3/2008

10 febbraio 2010 DCR n.70 è approvato il PTP 15/12″Valle della caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi del Codice del paesaggio. Ne consegue l’obbligo pe rl’Ente Parco regionale di conformare o adeguare il Piano alle previsioni del Piano paesaggistico entro due anni dalla loro approvazione (3)

Ottobre 2011 A seguito della consegna dell’ immobile iniziano i lavori di recupero del Casale della Vaccareccia,  I lotto per il recupero e messa in sicurezza della struttura . [al 2021 è ancora  in attesa di completamento]

5 marzo 2010 Deliberazione di Giunta regionale n. 169, che  prevede nelle “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS”, che non sono assoggettati a VAS i Piani e le loro varianti che siano stati adottati dall’organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 4/2008

14 aprile 2010 Sul SO n. 71 al BUR n. 14  è pubblicata la deliberazione consiliare n. 70 del 10/02/2010 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) di Roma 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell’articolo 143 del DLgs 42/04″.
Nello stesso SO è pubblicato il DVD contenente tutti gli elaborati approvati.
Il SO al BUR sopradetto è inviato Comune di Roma e della Provincia di Roma ai fini la pubblicazione di competenza ai rispettivi Albi Pretorii ai sensi dell’articolo 23 co. 6 della l.r.r24/98 insieme ad una copia cartacea degli elaborati approvati con contenuto prescrittivo. PTP di Roma Ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” 

12 agosto 2014 Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=P1jtLfReMN7r+a9w9yugJQ__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-07&atto.codiceRedazionale=15R00111

 10 novembre 2014, Legge regionale n.1o Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio Modifica dell’art. 26 della legge 29/97 per interventi edilizi nelle zone dei piani delle aree protette, dell’art. 57 della legge regionale 38/99, regolamentazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA)http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-14&atto.codiceRedazionale=15R00113

9 aprile 2016 DECRETO Ministero Beni Culturali 9 aprile 2016 Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16A04824/sg e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale. (16A04824)

6 ottobre 2016, n. 243/1 il  Comitato Regionale per il Territorio – struttura regionale competente in materia di aree naturali protette – (allegato D http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html),con voto  trasmesso con nota 26 luglio 2017, prot. 386222, reso in seduta congiunta con la partecipazione del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, nella funzione di membro esterno competente in materia ambientale, esprime  il parere favorevole all’approvazione del Piano del Parco regionale Appia Antica, proponendo modifiche ed integrazioni e espirmendosi sulle osservazioni al Piano pervenute;

23 giugno 2016, la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità  invita (prot. 334224) ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 145 comma 5  il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Direzione Ambiente e Sistemi Naturali a partecipare al “Tavolo tecnico interistituzionale per le attività di conformazione e adeguamento dei Piani delle Aree naturali protette ricadenti in ambiti a pianificazione paesaggistica approvata, D.Lgs. 42/04, art. 145 – Conformazione e adeguamento del Piano del Parco dell’Appia Antica ricadente in ambito di pianificazione paesaggistica approvata ai sensi del D.lgs. 42/04, art. 145”, “Tavolo tecnico” finalizzato a garantire la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura di conformazione e adeguamento del Piano del Parco Naturale Appia Antica al Piano Territoriale Paesistico ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”;

10 agosto 2016 Legge Regionale  N.12 Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione  – Capo IIIDisposizioni in materia di ambiente  – Art. 9 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali protette, 10 gennaio 1995, n. 2 istitutiva dell’ARSIAL, 6 novembre 1992, n. 43 istitutiva dell’IRViT, 31 marzo 2005, n. 14 sul rischio da gas radon, 16 marzo 2015, n. 4 in materia di attività faunistico-venatoria, e successive modifiche. Disposizioni sul piano di risanamento della qualità dell’aria e sul piano stralcio per l’assetto idrogeologico)http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9294&sv=vigente

7 ottobre 2016   nota prot. n. 3885,  l’Ente di Gestione Parco regionale dell’Appia Antica in merito all’attestazione di esclusione dalla procedura di VAS di cui sopra (Deliberazione di Giunta regionale n. 169/2010)

23 ottobre 2016- 18 maggio 2017 si svolge il lavoro istruttorio del Tavolo tecnico, riportato nei  verbali delle riunioni del 24 ottobre 2016, del 23 novembre 2016, del 13 dicembre 2016, del 27 febbraio 2017 e del 18 maggio 2017 eche elabora alcuni  documenti condivisi dal nucleo operativo del Tavolo tecnico

31 12 2016 – Legge regionale 2016 n.17

18 maggio 2017, il Tavolo  invia  alla Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità (prot. 14854)   una nota  con la quale si comunica l’impossibilità di pervenire ad una piena applicazione di quanto stabilito all’art. 145, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. Nello stesso giorno il Tavolo tecnico conclude la propria attività.

23 maggio 2017  la Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Legislativa e Conferenze di servizi risponde  (prot. 260721) a uno  specifico quesito avanzato nell’ambito del Tavolo tecnico circa l’applicabilità delle deroghe di cui all’art. 18, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche (4)  relative ai Piani Utilizzazione Aziendale (PUA) in zona agricola vincolata paesaggisticamente nel perimetro del PTP 15/12,

11 luglio 2017 approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 18 luglio  la Legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio. scarica BUR-2017-57-3 LAZIO Rigenerazione urbana che nonostante il titolo si occupa per una parte consistente,  curiosamente,  di aree agricole  e anche di coste marittime e lacustri. (in preparazione un approfondimento su questi aspetti) scarica legge rigenerazione urbana + circolare Regione Lazio con riferimenti di legge

 25 luglio 2017, Determinazione  n. G10517 del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali,  (Allegato E http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html ), con la quale si prende atto delle prescrizioni del Voto del CRpT n. 243/1 del 2016 e delle risultanze dell’attività del Tavolo tecnico, si formulano proposte di modifica e integrazione istruttoria alla luce di quanto emerso nell’ambito dell’attività istruttoria del Tavolo tecnico e si approva la graficizzazione delle prescrizioni del citato Voto 243/1 e delle suddette proposte di modifica e integrazione istruttoria;

2018, vengono assegnati al PAAA i fondi per l’acquisto del Mausoleo di Sant’Urbano (Via Appia/Via dei Lugari) a seguito di lunga trattativa con i proprietari.

10 ottobre 2017 Deliberazione della  Giunta regionale  Parco Appia Antica 10 10 2017 323257 (che decade con la  fine della consiliatura) il 4 marzo 2018

vedi Ma l’Appia Antica è molto di più di un Parco naturalistico (15 dicembre 2017)

1 dicembre 2017 Regolamento regionale  n. 29 delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=370&tipo=tc&nreg=&anno=&testo=

13 febbraio 2018 Viene approvata la Legge Regionale 13 febbraio 2018, n. 2  Regione Lazio “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”. scarica legge_regionale_13_febbraio_2018_n2

Il fatto quotidiano del 7 maggio 2018 pubblica l’articolo  “Due cavalli di Troia e la regione Lazio svende il territorio” in cui parla di “rischio condono mascherato” e di “Ristrutturazioni disinvolte, aperture di nuove attività, stravolgimento di manufatti storici che saranno più semplici, anche in aree delicatissime” ; Su  VAS Rodolfo Bosi parla di “vizio di legittimità costituzionale che il Governo dovrebbe impugnare presso la Corte Costituzionale”

29 marzo 2018 Il MIBACT chiede chiarimenti alla Regione Lazio in merito alla LR del 13 febbraio 2018,n.2 pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree  sottoposti a vincolo paesistico. Ci risulta che la Regione risponde che le modifiche hanno introdotto una disciplina tarnsitoria  che vale solo fino all’approvazione definitiva del PTPR, e impegnandosi a introdurre, nel comma 2  la necessaria intesa con il Ministero.

24 aprile  2018 viene approvata dalla Giunta regionale la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 del 3 maggio 2018 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DECISIONE N. 9 DEL 24 APRILE 2018 scarica http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html (3) che sarà poi sottoposta al Consiglio (5)

25/06/2018L’ottava commissione del Consiglio regionale – Agricoltura e ambiente – presieduta da Valerio Novelli (M5S),  incontra  rappresentanti di associazioni, comitati, agricoltori e imprenditori in tre audizioni  in vista dell’esame della proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 3 maggio 2018, “Approvazione del piano del parco naturale Appia antica-Roma, di cui all’art. 26 L.R. 29/1997 Norme in materia di aree naturali protette regionali” (ma alcune associazioni come Italia Nostra, VAS, Carteinregola, Salviamoilpaesaggio non vengono invitate)

luglio 2018 – La proposta di Deliberazione arriva  in Consiglio per la discussione e il voto (vedi il nostro post Piano Assetto Appia Antica, perchè siamo contrari 28 giugno 2018) (Vedi anche Appia Antica, il fragile equilibrio della strada di Cederna di Maria Pia Guermandi 8 luglio 2018)
19 luglio 2018 il Piano di Assetto viene approvato (Vedi il nostro post Appia Antica: si perpetua la dicotomia tra Parco naturale e Parco archeologico) viene anche approvato un ODG per l’ampliamento del perimetro del Parco (6)

10 settembre 2018, Documento di indirizzo sull’ampliamento del Parco della conferenza degli enti territoriali interessati :«[l]a partecipazione delle province, della città metropolitana, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area naturale protetta è acquisita, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394 del 1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull’analisi territoriale dell’area da sottoporre a tutela». Il citato documento di indirizzo illustra in particolare le qualità paesaggistiche e storico-archeologiche dell’area denominata “Divino Amore” (da sentenza CC dicembre 2020)

28 luglio 2019 si apprende che in un’ area del centro storico incastonata tra il complesso archeologico delle Terme di Caracalla e le Mura Aureliane, dove da anni c’era solo un vivaio, dovrebbe insediarsi un Mc Donald’s, cioè un punto vendita della famosa catena di ristorazione fast food. (Vedi Mc Donald’s dietro le Terme di Caracalla: secondo il PTP del 2010 lì non doveva restare neanche il vivaio…)Le proteste dei cittadini  e gli articoli sui giornali spingono anche la politica ad attivarsi, e  il Ministro Bonisoli interverrà per sospendere l’operazione. La proprietà avanzerà un ricorso al TAR, che lo respingerà nel maggio 2020 (non sappiamo al gennaio 2021 se ci siano stati sviluppi successivi)

2 agosto 2019 Viene approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, nella versione modificata dal maxiemendamento presentato nella notte dalla Giunta (Carteinregola nei giorni precedenti ha manifestato varie contrarietà alle procedure con cui è stato approvato il PTPR > vedi il nostro dossier PTPR)

13 febbraio 2020 sul bollettino della Regione Lazio  è pubblicata la Delibera 5/2019  e gli elaborati del  PTPR Regione Lazio (> vai alla pagina)vedi La prima disamina di VAS Roma del PTPR appena pubblicata [Il PTPR del Lazio sarà poi oggetto di ricorso presso la Corte Costituzionale da parte del MIBACT, e la Consulta accoglierà il ricorsocon una sentenza pubblicata il 27  novembre 2020]; sempre il 13 febbraio  2020 la Giunta del Lazio approva anche con Deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2020, Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019 (scarica lo stralcio con la variante pubblicata Regione Lazio Variante integrazione PTPR 20 2 2020) che riguarda i Beni paesaggisti da sottoporre alla pubblicazione che sarà pubblicata sul bollettino della Regione Lazio il 20 febbraio 2020, tra i quali c’è anche una tavola che prevede una “porzione ridotta” rispetto a quella “adottata del 2007” che interessa l’area dal Celio (a ridosso del Colosseo) fino alla parte iniziale del Parco dell’Appia (> articolo in elaborazione)

PTPR roma allegato 2

13 maggio 2020: Carteinregola invia due osservazioni al Comune di Roma e alla Regione Lazio riguardanti la “Variante di integrazione al PTPR Approvato” DGR n. 49 del 13 febbraio 2020 – Adozione variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ecc.  una delle quali riguarda “l’integrazione e la rettifica” di parte del Parco dell’Appia scarica 1_DGR 49 PTPR sito osservazioni Carteinregola 13 maggio 2020 (Vedi Variante 49/2020, ridotta la perimetrazione del Centro storico – le osservazioni di Carteinregola 17 maggio 2020)

30 maggio 2020 Il Tar del Lazio boccia il ricorso della società che voleva realizzare il Mc Donald a ridosso delle Terme di  Caracalla https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201910738&nomeFile=202005757_01.html&subDir=Provvedimenti

28 agosto 2020 Delibera della Giunta Capitolina Parco Archeologico dell’Appia Antica – Valle della Caffarella – Roma Capitale Deliberazione n.189. Approvazione progetto definitivo dei lavori di “Recupero del Parco Urbano con valenza archeologica – Parco della Caffarella” Annualità 2020/2022 OP 1921560001. Importo complessivo 1.599.888,28  scarica Deliberazione Giunta Capitolina n. 189 del 28 agosto 2020 Recupero del Parco Urbano con valenza Archeologica – Parco della Caffarella” Annualità 2020:2022  Nella Delibera   si ridimensiona la valenza archeologica della Valle della Caffarella, già nella definizione di “Parco Urbano con valenza archeologica – Parco della Caffarella” riferita ad un’area che è a tutti gli effetti un tutt’uno con il Parco archeologico dell’Appia Antica, Istituto autonomo del Mibact, di rilevante interesse nazionale; inoltre  si svilisce il ruolo dello stesso Istituto, che dovrebbe  essere il primo  e principale interlocutore di qualsiasi intervento nelle aree citate e che invece non è neanche nominato tra i soggetti con cui “il progetto di riqualificazione” è stato “condiviso” ; infatti nella delibera è riportato che “Il progetto di riqualificazione” è stato “condiviso con Sovrintendenza capitolina, Ente Parco regionale dell’Appia Antica [il Parco naturalistico NDR], Municipi VII e VIII e Comitato della Caffarella”

23 ottobre  2020 viene approvata la Legge Regionale 7/2018, dove è inserito l’ articolo 7 che introduce definitivamente l’ampliamento del Parco dell’Appia Antica.Al Parco, che interessa i territori di Roma, Marino e Ciampino, si aggiunge  un’area di ulteriori 1.200 ettari, che include, tra gli altri, i terreni del santuario del Divino Amore. (7)

allegati A e B LR ampliamento Appia Antica

Il consorzio e alcune società collegate che avrebbero dovuto realizzare  e un PRINT (Programma integrato di intervento) con palazzine residenziali nell’area oggetto dell’ampliamento, programma  già approvato definitivamente dal Comune e dalla Regione, in seguito alla sospensione del programma urbanistico, all’archiviazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e al diniego del relativo permesso di costruire, promuove  un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Marino e la Regione Lazio.

Il Tar del Lazio dubitando della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 7/2018,  solleva  la questione presso la Consulta, per asserita violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e altro.

dals ito di Vas Roma

17 novembre 2020 La Corte Costituzionale si pronuncia sul ricorso del MIBACT sul Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio (PTPR) accogliendolo e annullando  il PTPR approvato dalla Regione il 5 agosto 2019, dando quindi ragione al Ministero dei Beni culturali  ma anche ai cittadini che si sono mobilitati in difesa della copianificazione Stato Regioni per la tutela del Paesaggio, come previsto dal Codice dei Beni culturali  alla sentenza sul sito della Corte Costituzionale –  Vedi La Corte Costituzionale ha annullato il Piano Paesaggistico Regionale del Lazio contestato da Carteinregola e Italia Nostra

20 novembre 2020 La Corte costituzionale dichiara infondati i dubbi di incostituzionalità del Tar sull’ampliamento del Parco nel Comune di Marino (scarica Sentenza Corte Costituzionale ampliamento Parco Appia) > vai al nostro articolo

Al gennaio 2021 l’ immobile di San Urbano, acquisito dal  Comune ( era proprietà del Vaticano), non risulta ancora  fruibile. Alcune acquisizioni della Valle della Caffarella non risultano perfezionate (> vedi  nota Comitato ( Sepolcro di Geta, ecc)

(continua)

ultimo aggiornamento 3 gennaio 2021

Parco Archeologico PROGETTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA VIA APPIA ANTICA 2015 DOCUMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA aggiornamento 2018 a cura di Rita Paris (in calce indice)  http://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/wp-content/uploads/2019/02/Documento-Appia_definitivo-Electa_15_marzo-2018.pdf.

INDICE

______________________________________________________________________________NOTE

(1) Piano d’assetto adottato 29 luglio 20012 – indice elaborati (di cui all’Allegato A della proposta di delibera PDC 10 proposta Delibera Regione Lazio Piano assetto appia antica)

  1. Inquadramento Territoriale delle Aree Protette
  2. Confini Attuali
  3. Vincoli Infrastrutturali
  4. Vincoli Archeologici D.Lgs 490/99 titolo I
  5. Vincoli Paesistici D.Lgs 490/99 titolo I
  6. Caratteri Fisici
  7. Complessi Litologici
  8. Caratteri Pedologici
  9. Bacini Idrografici
  10. Sistema dell’Acqua
  11. Fisionomia della Vegetazione
  12. Il Sistema Monumentale, Epoca Romana, sec. VI a,C. – V d.C.
  13. Il Sistema Monumentale, Epoca Medioevale, sec. VI d.C. – XV sec.
  14. Il Sistema Monumentale, Epoca Moderna, sec. XVI – XVIII
  15. Il Sistema Monumentale, Epoca Moderna, sec. XIX
  16. Il Sistema Monumentale, Epoca Contemporanea sec. XX
  17. Sintesi dei Valori Storico Monumentali
  18. Progetto Territoriale
  19. Progetto Paesaggio
  20. Gestione Ambientale
  21. Fruizione
  22. Zonizzazione

a) Relazione di Progetto;
b) Normativa di Piano;
c) Relazione di analisi del Sistema Ambientale; d) Relazione di analisi del Sistema Antropico;
– Tavole:- Dossier:
23. Attività Produttive
24. Attività Agricole
25. Proprietà
26. Delocalizzazione
27. Data Base Sistema Monumentale 28. Mobilità
29. Inquadramento Urbanistico
30. Paesaggio
31. Delimitazioni Catastali zona 4;

(2) Articolo 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio  detta le disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione territoriale, e in particolare il comma 5 del medesimo Decreto che stabilisce che “la regione disciplina il procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 135. Pianificazione paesaggistica
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.

Capo III – Pianificazione paesaggistica

Art. 143. Piano paesaggistico
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(3)PTP di Roma Ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”

Sul SO n. 71 al BUR n. 14 del 14 aprile 2010 è pubblicata la deliberazione consiliare n. 70 del 10/02/2010 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell’articolo 143 del DLgs 42/04″.
Nello stesso SO è pubblicato il DVD contenente tutti gli elaborati approvati.
Il SO al BUR sopradetto è inviato Comune di Roma e della Provincia di Roma ai fini la pubblicazione di competenza ai rispettivi Albi Pretorii ai sensi dell’articolo 23 co. 6 della l.r.r24/98 insieme ad una copia cartacea degli elaborati approvati con contenuto prescrittivo.

(4) scarica LR 24_1998

Art. 18
(Aziende agricole in aree vincolate)

1. Nell’ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all’attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei PTP o nel PTPR al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP (studio di inserimento paesistico)  di cui agli articoli 29* e 30*.

*Art. 29
(Opere e piani da corredare con SIP)

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:
a) le opere in deroga previste dalla presente legge;
b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione i singoli PTP o il PTPR subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;

c) le opere e le attività per le quali la presente legge lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa dei PTP o del PTPR e quando non sottoposte alla procedura di VIA:
1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;

2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
a) 250 UBA (unità bovino adulto);
b) 10.000 capi per avicunicoli;
c) 100 scrofe per suini;
6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);

7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
10) attività o modalità d’uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art. 30
(Studio di Inserimento Paesistico – SIP)

1. Per le opere e le attività di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell’intervento o dell’attività;
b) descrizione, relativa sia all’ambito oggetto dell’intervento o dell’attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell’ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell’ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;

c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l’intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
d) misure proposte per l’attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi dell’articolo 28, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
b) individuazione dell’ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
c) descrizione dello stato iniziale dell’ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l’attuazione degli interventi; f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori

estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), b) e c) il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

(4) Art.1 comma 1. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“4. Fino all’approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale.”

Art. 2 comma 1. All’articolo 21 comma 1 della l.r. 24/1998 le parole: “Entro il 14 febbraio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2019”.

comma 2. Ai fini dell’adeguamento dell’attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale, necessaria alla modifica del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nelle more dell’approvazione del medesimo Piano, la Regione procede tramite le proprie strutture competenti, all’aggiornamento della base cartografica del PTPR adottato, con riferimento alla Carta dell’uso del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953 come aggiornata dal volo 2014 e pubblicata sul portale cartografico della Regione. L’aggiornamento della base cartografica del PTPR determina la modifica d’ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR.

A. RELAZIONI E NORMATIVA
Relazione di Progetto (Relazione generale di Progetto con Appendice) – come da DCD Ente

Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

Normativa di Piano (Norme) – come da Determinazione del Direttore Ambiente e Sistemi Naturali n. G10517/2017

Relazione di Analisi del Sistema Ambientale (Relazione di analisi ambientale) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

Relazione di Analisi del Sistema Antropico (Relazione di analisi antropica) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

B. CARTE DI ANALISI
1. Inquadramento Territoriale delle Aree Protette (Tav. a-inq-1) – come da DCD Ente

Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

2. Confini Attuali (Tav. a-inq-2 I confini amministrativi) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

3. Vincoli Infrastrutturali (Tav. a-ant-3 I vincoli infrastrutturali) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

6. Caratteri Fisici (Tav. a-amb-6 I caratteri fisici) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

7. Complessi Litologici (Tav. a-amb-7 I complessi litologici) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

8. Caratteri Pedologici (Tav. a-amb-8 I caratteri pedologici) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

9. Bacini Idrografici (Tav. a-amb-9 I bacini idrografici) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

10. Sistema dell’Acqua (Tav. a-amb-10 Il sistema dell’acqua) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

11. Fisionomia della Vegetazione (Tav. a-amb-11 Carta fisionomica della vegetazione) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

12. Il Sistema Monumentale, Epoca Romana, sec. VI a.C – V d.C. (Tav. a-ant-12 Epoca Romana (IV sec. a.C. – VI sec. d.C.) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

13. Il Sistema Monumentale, Epoca Medievale, sec. VI d.C – XV sec. (Tav. a-ant-13 Epoca Medievale (VI sec. – XV sec.) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

14. Il Sistema Monumentale, Epoca Moderna, sec. XVI – XVIII (Tav. a-ant-14 Epoca Moderna (XV sec. – XVIII sec.) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

15. Il Sistema Monumentale, Epoca Moderna, sec. XIX (Tav. a-ant-15 Epoca Moderna (XIX sec.) ) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

16. Il Sistema Monumentale, Epoca Contemporanea, sec. XX (Tav. a-ant-16 Epoca Contemporanea) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

17. Sintesi dei Valori Storico Monumentali (Tav. a-ant-17 Sintesi dei valori storico-monumentali) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

C. CARTE DI PROGETTO

Tavole progettuali

p-pro-1 – Il progetto territoriale – come da Determinazione del Direttore Ambiente e Sistemi Naturali n. G10517/2017

p-pro-2 – Il restauro del paesaggio – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

Tavole gestionali

p-ges-1 – La gestione ambientale (con Allegato) – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

p-ges-2 – La fruizione – come da Determinazione del Direttore Ambiente e Sistemi Naturali n. G10517/2017

Tavole prescrittive

p-pre-1 – La zonizzazione – come da Determinazione del Direttore Ambiente e Sistemi Naturali n. G10517/2017

D. DOSSIER
D1 – Attività Produttive – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

D2 – Attività Agricole – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

D3 – Proprietà – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

D4 – Delocalizzazione – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

D5 – Data Base Sistema Monumentale – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

D6 – Mobilità – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002
D7 – Inquadramento Urbanistico – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica

n.17/2002

D8 – Paesaggio – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

D9 – Delimitazioni Catastali Zona 4 – come da DCD Ente Parco Regionale dell’Appia Antica n.17/2002

GLI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 3 MAGGIO 2018 SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE COLLEGAMENTO INFORMATICO: http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_10/index.html

la  Proposta  era già stata oggetto di una Delibera di Giunta dell’ottobre 2017 poi decaduta per la fine della consiliatura Scarica  Delib giunta reg parco appia 10 10 2017 323257

La Giunta ritiene di pronuciarsi (sintesi) “alla luce di quanto emerso dai lavori del Tavolo tecnico, confermando le proposte di modifica degli elaborati del Piano del Parco regionale dell’Appia Antica, consistenti in correzioni di errori materiali e precisazioni del testo delle NTA e limitate proposte di modifica della zonizzazione, di cui alla Determinazione 25 luglio 2017,  e  per tutto quanto non oggetto delle proposta di modifica in esito ai lavori del Tavolo tecnico,  confermando i contenuti del Voto del Comitato Regionale per il Territorio 06 ottobre 2017, n. 243/1; sulle osservazioni pervenute al Piano, in conformità con quanto espresso in merito alle medesime osservazioni dal CRpT ; in base all’articolo 1, comma 147, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 che stabilisce per le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di applicare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 che al paragrafo 1.3 – Ambito di Applicazione al punto 7 lett. o) dell’Allegato “Disposizioni operative in merito alle procedure di V.A.S.” esclude dalla procedura “i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall’organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008”;

vedi anche  Luca De Lucia Piani paesaggistici e piani per i parchi. Proposta per una razionale divisione del lavoro amministrativo in RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA. Vol. 1. Pag.72-83 scarica piano paesaggistico e piano del parco (Luca De Lucia)

– Art. 13  L.394/1991 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg

ART. 13. Nulla osta
1.  Il  rilascio  di  concessioni  o   autorizzazioni   relative   ad
interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto  al
preventivo nulla osta dell'Ente parco.  Il  nulla  osta  verifica  la
conformita' tra  le  disposizioni  del  piano  e  del  regolamento  e
l'intervento ed  e'  reso  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta ...etc

(6) dal sito della Regione Lazio 18 luglio 2018 l’ODG, frutto di un lavoro di sintesi tra vari gruppi politici, impegna la Giunta e il presidente della Regione “a porre in essere tutte le azioni finalizzate ad approvare, nel primo provvedimento legislativo utile, l’ampliamento della perimetrazione del parco dell’Appia antica”, così da salvaguardare un’area di ulteriori 1.500 ettari, che include, tra gli altri, i terreni del santuario del Divino Amore. L’atto, presentato dal consigliere Marco Cacciatore (M5s), è stato sottoscritto da Davide Barillari (M5s), Marta Bonafoni (Lista Zingaretti), Mauro Buschini (Pd), Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), Paolo Ciani (Cs), Gino De Paolis (Lista Zingaretti), Francesca De Vito, Roberta Lombardi, Valerio Novelli, Loreto Marcelli (tutti del Movimento 5 stelle), Daniele Ognibene (Leu), Eugenio Patanè (Pd), Sergio Pirozzi (Lista Pirozzi) e dal vicepresidente del Consiglio, Devid Porrello. Rappresenta un primo passo nella direzione di un ampliamento dell’area protetta del parco, auspicato tra l’altro dalla gran parte di comitati, associazioni e portatori di interessi ascoltati dalla ottava commissione durante l’iter di esame del provvedimento votato dall’Aula.

(7) VEDI Regione Lazio: Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale Numero della legge: 7 Data: 22 ottobre 2018 Numero BUR: 86 Data BUR: 23/10/2018

Il perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica, istituito dalla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del Parco regionale dell’Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, è modificato secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 7 (Modifica della perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica)

1. La perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell’Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Modifica del perimetro del parco regionale dell’Appia Antica), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A2 e B2 che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano del parco regionale dell’Appia Antica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9, alle disposizioni di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo piano. Limitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 per le zone A, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale

3. Relativamente al territorio interessato dall’ampliamento di cui al comma 1, l’adeguamento del piano del parco regionale dell’Appia Antica ai sensi del comma 2 favorisce:

a) l’esercizio e lo sviluppo delle attività agricole aziendali e il ricorso allo strumento del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 della l.r. 29/1997;

b) lo svolgimento delle attività compatibili con le finalità del parco quali le attività sportive relative ad impianti legittimamente esistenti in considerazione del ruolo svolto dalle stesse rispetto all’innalzamento della qualità della vita della popolazione.

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