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La legge per la costruzione di impianti sportivi

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, è stato pubblicato il
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (1), recante attuazione dell’ articolo 7 della Legge delega 86/2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Il decreto riordina e riforma la legislazione vigente, unificando alcune disposizioni che sono state abrogate (2) innovando il procedimento amministrativo che consente la costruzione e l’ammodernamento degli impianti:

  • riducendo anzitutto i termini previsti per le diverse fasi
  • semplificando le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell’impianto di presentare la proposta di riqualificazione.

La data di entrata in vigore del decreto, inizialmente il 3 aprile 2021, è stata modificata ad opera della L. 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. L. 23 luglio 2021, n. 106, al 1° gennaio 2023;.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

(G.U. n. 68 del 19 marzo 2021)

(NOTA: l’evidenziazione di alcuni passaggi del testo in grassetto è di Carteinregola)

Capo I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Oggetto 1.

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
c) Commissione unica per l’impiantistica sportiva: l’organo competente a certificare l’idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;
d) impianto sportivo: la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l’ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

Art. 3. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell’articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Capo II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 4. Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione

 1. Al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell’articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo. Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull’area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l’eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa all’allocazione dei rischi e al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario nelle concessioni.

3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell’ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

4. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all’assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.

5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto definitivo è corredato:

a) di una bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell’impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell’eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell’intervento per l’associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell’opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall’ospitare l’impianto sportivo utilizzato dall’associazione o società sportiva e l’importanza del radicamento dell’associazione o della società sportiva presso la comunità locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte all’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto.

6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche associando o consorziando altri soggetti.

7. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un’istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell’impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull’impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse.

8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell’ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.

9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto o all’avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.

10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all’ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.

11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall’amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di finanza di progetto. Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.

12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il progetto definitivo sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall’articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell’intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull’impianto sportivo o sulle altre aree contigue di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all’Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l’utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell’impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell’intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all’affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.

13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all’acquisto o all’utilizzo delle predette aree, il Comune o l’Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all’Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest’ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell’area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.

14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest’ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.

17. Fino all’entrata in vigore del regolamento unico previsto dall’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti di quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del piano di fattibilità di cui all’articolo 14 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al comma 5 è redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.

18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

 Art. 5. Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro  

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Art. 6. Uso degli impianti sportivi

1. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 7. Convenzioni Consip

1. Le Associazioni sportive o le Società Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l’uso pubblico del bene e non quelle per l’uso commerciale.

Capo III – NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 8. Regolamento unico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;
e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a preveire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

Capo IV – NORME TECNICHE DI FUNZIONALITÀ SPORTIVA

Art. 9. Commissione unica per l’impiantistica sportiva

1.  La Commissione unica per l’impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l’organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.

2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Art. 10. Impianti sportivi siti in Provincia di Bolzano

1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all’articolo 9, comma 1, numero 11), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il parere di idoneità sportiva di cui all’articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano è rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12. Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
c) i commi 24, 25, 26 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) i commi 304 e 305 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) i commi 6 e 7 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All’articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 12-bis 
 
                        (Disposizione finale) 
 
  1. Le disposizioni recate  dal  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal ((1° gennaio 2023)). 

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

25 novembre 2022

NOTE

(1) 28 febbraio 2021  DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38  Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045) (GU Serie Generale n.68 del 19-03-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/19/21G00045/sg (nel provvedimento sono sempre escluse edificazioni residenziali)

(2) le seguenti disposizioni sono state abrogate (da Altalex, Riforma dello Sport: le nuove norme per la realizzazione di impianti sportivi Di Gabriele Sabato Avvocato 23 3 2021)

1) il Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, che aveva introdotto norme relative a soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per gli impianti sportivi,

2) il  decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, che aveva modificato il predetto  decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, ridefinendo la composizione e le competenze degli organismi da essa previsti, nonché le modalità di riparto dei fondi stanziati per i programmi destinati agli impianti sportivi;

3) i  commi 304 e  305 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che avevano disciplinato la procedura amministrativa per l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi (comma 304), sostituita dall’ articolo 4 del decreto, e imponevano la realizzazione prioritaria degli interventi, mediante recupero degli impianti esistenti, o la realizzazione di impianti localizzati in aree già edificate (comma 305, riprodotto ora dall’articolo 4, comma 14, del decreto in commento);

4) i commi 6 e 7 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sulla gestione degli impianti da parte delle associazioni e società sportive senza fini di lucro, le cui norme sono riprodotte negli articoli 5 e 6 del decreto in commento;

5) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che integravano la predetta procedura amministrativa e sono oggi sostituiti dall’ articolo 4 del decreto in esame.

Occorre evidenziare che non sono stati però abrogati il comma 1-bis e il comma 1-ter* del predettoarticolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Questi continuano quindi ancora oggi a legittimare soggetti che intendono realizzare interventi sugli impianti sportivi, a operare in deroga agli articoli 10,12,13,136 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, previa individuazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria la conservazione o riproduzione.

*

 Art. 1 bis 
 
        Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata 
 
  1. Le societa' e gli enti di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori
a 1 miliardo di euro annui  e  che  effettuino  cessioni  di  beni  e
prestazioni di servizi nel territorio dello Stato  per  un  ammontare
superiore a 50 milioni di euro annui  avvalendosi  del  supporto  dei
soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73
o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di cui alla  citata
lettera d),  appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario,  possono
avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
di cui al presente articolo per la definizione dei  debiti  tributari
dell'eventuale stabile organizzazione presente nel  territorio  dello
Stato. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita'  che
l'attivita' esercitata nel territorio  dello  Stato  costituisca  una
stabile organizzazione, possono chiedere  all'Agenzia  delle  entrate
una valutazione della sussistenza dei requisiti  che  configurano  la
stabile organizzazione stessa,  mediante  presentazione  di  apposita
istanza   finalizzata   all'accesso   al   regime    dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 128. 
  3. Ai fini  della  determinazione  del  fatturato  consolidato  del
gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma  1,
si considera il valore piu' elevato delle cessioni di  beni  e  delle
prestazioni di servizi indicate  nel  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza e ai due esercizi anteriori. 
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  cessioni  di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel  territorio  dello
Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore
piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi
indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a  quello  in
corso alla data di  presentazione  dell'istanza  e  ai  due  esercizi
anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche  delle  cessioni  di
beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  effettuate  dai   soggetti,
residenti o non  residenti,  che  si  trovino,  nei  confronti  delle
societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo,  nelle
condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Qualora in sede di interlocuzione con  l'Agenzia  delle  entrate
sia constatata la  sussistenza  di  una  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato, per i periodi  d'imposta  per  i  quali  sono
scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n.  218,  al  fine  di  definire,  in  contraddittorio  con  il
contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  che  estinguono  i
debiti tributari della stabile organizzazione,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento  con
adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le  sanzioni  amministrative  applicabili  ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.
218 del 1997 sono ridotte alla meta'. 
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74, non e' punibile se  i  debiti  tributari  della  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, comprese sanzioni  amministrative  e  interessi,  sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo. 
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione
ovvero di omesso o parziale versamento delle  somme  dovute,  non  si
producono gli effetti di cui al comma  7.  In  relazione  ai  periodi
d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di  cui  al  comma  5,  il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il  31  dicembre
dell'anno successivo a  quello  di  notificazione  dell'invito  o  di
redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e  gli  interessi
dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.  La  disposizione
di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei  versamenti  di
cui al  comma  6,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'autorita'
giudiziaria competente l'avvenuta definizione  dei  debiti  tributari
della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7. 
  10. I soggetti di cui  al  comma  1  nei  cui  confronti  e'  stata
constatata l'esistenza di una stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della  stessa  con
le modalita' di cui al comma  6,  a  prescindere  dall'ammontare  del
volume d'affari o dei ricavi della  stabile  organizzazione,  possono
accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128. 
  11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le
societa' e gli enti di cui al  comma  1  che  abbiano  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,   dell'inizio   di
qualunque attivita'  di  controllo  amministrativo  o  dell'avvio  di
procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza
di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle  ipotesi
in cui la formale  conoscenza  delle  circostanze  di  cui  al  primo
periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le  funzioni  di
supporto di cui al medesimo comma 1. 
  12. Resta  ferma  la  facolta'  di  richiedere  all'amministrazione
finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza  o  meno  dei
requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello  Stato  ai  sensi  della  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
13  affluiscono  ad  appositi   capitoli   ovvero   capitoli/articoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15. 
  15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14  sono
destinate,  anche  mediante  riassegnazione,  al  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per  la
restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di
cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 

( Art. 1 ter Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure 1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»; b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, nonche' per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; c) alla lettera g): 1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»; 2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera»; 3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera». 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. ))