Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Regole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica: capitolo 2 -Le attività commerciali e artigianali

commercio centro storico 2 capitolo

   commercio centro storico cop manuale per il cittadinoRegole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica

di Paolo Gelsomini

CAPITOLO 2: Le attività commerciali e artigianali nella Città Storica: come sono regolate le autorizzazioni? Quali sono le attività tutelate e quelle vietate? Le regole per le paninerie, pizzerie a taglio, gelaterie (equiparate ad attività di artigianato alimentare) e per i minimarket (equiparati a negozi di vicinato). Come e che cosa il cittadino può controllare.

Premessa

La questione dei locali commerciali che aprono all’interno del perimetro della Città Storica di Roma è regolata dalla Delibera di Assemblea Capitolina  n.47 “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica” approvata il 17 aprile 2018.

Questa delibera abroga tutte le precedenti deliberazioni comunali (36/2006, 65/2007, 10/2009, 86/2009)

Chiariamo subito il significato di Centro Storico, Città Storica e Sito Unesco, in quanto sono termini che sono citati all’interno degli articoli di questa delibera:

1)Centro storico: area comprendente tutti i rioni racchiusi dalle Mura Aureliane con estensione lungo le Mura Gianicolensi

2) Città Storica: Secondo la definizione dell’art.24 delle Norme Tecniche attuative del PRG di Roma, si intende per Città Storica l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle Mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle Mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio territorio comunale, che presentano un’identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate.

(3) Sito Unesco: L’area del Sito Unesco è prevalentemente quella racchiusa dalle Mura Aureliane più un’area intorno alla Città del Vaticano ed una situata nel contesto della Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Un po’ di storia

E’ stata approvata in Assemblea comunale il 17 aprile 2018 la delibera n.47 che regola le attività commerciali e artigianali nella città storica. L’oggetto della delibera non riguarda le attività di somministrazione (bar, pub, ristoranti) che sono regolati da un’altra normativa, la delibera 35/2010 (cfr. Cap.1 del Manuale per il cittadino).

Riguarda invece, tra l’altro, gelaterie, pizzerie a taglio, paninerie, friggitorie, minimarket, negozi di souvenir; cioè tutte quelle attività che hanno invaso il centro storico, che hanno generato fenomeni indotti di movida, di degrado ambientale nei luoghi del centro storico di Roma, ma anche a San Lorenzo, Ponte Milvio, Piazza Bologna, Cittagiardino, Eur ed altre aree divenute oramai sature.

Questa delibera è stata modificata dall’Assemblea capitolina il 25 giugno 2019 con l’approvazione della Delibera n.49Modifica del Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed

artigianali nel territorio della Città Storica approvato con Deliberazione A.C. n. 47 del 17 aprile 2018” di cui parleremo alla fine di questo capitolo.

Passiamo ora a descrivere ed analizzare gli articoli della delibera 47/2018 e a tradurli in elementi utili al cittadino per verificare nel proprio rione la corrispondenza tra norma e realtà.

Quali sono le tipologie artigianali e commerciali consentite nella Città Storica

Art.4

  1. a) Esercizi di vicinato – esercizi che effettuano attività di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 250 mq. L’apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica. Anche i minimarket fanno parte dei negozi di vicinato.
  2. b) Medie strutture di vendita – esercizi che effettuano attività di vendita con superficie non superiore a 2.500 mq.

Ferme restando le prescrizioni contenute nella normativa di settore della Regione Lazio, l’apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica. (NOTA: vedi le condizioni specificate nell’art. 9 comma 1 della delibera 47/2018).

  1. c) Grandi strutture di vendita – esercizi che effettuano attività di vendita con superficie superiore a 2.500 mq. L’apertura è consentita solo negli ambiti di valorizzazione di tipo C *.
  2. d) Laboratori artigiani rientranti tra le imprese artigiane definite all’articolo 6 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2015 **. L’apertura è consentita in tutto il territorio della Città Storica. A titolo di esempio sono laboratori artigianali anche quelli di tipo alimentare come pizzerie a taglio, gelaterie, kebaberie, paninerie ecc. che abbiano nel locale l’intero ciclo produttivo, che certifichino la provenienza degli ingredienti usati e che non vendano prodotti confezionati o precotti come specificato nell’art.12 della del.47/2018.

NOTE:

* Secondo l’art.43 delle Norme Tecniche Attuative del PRG del 2008, si tratta di aree dismesse con funzioni incongruenti e insediamenti prevalentemente non residenziali all’interno della Città Storica, caratterizzati dalla decadenza dell’uso originario .

** Imprese che hanno per scopo prevalente l’esercizio di un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi (esclusi quelli commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie o complementari all’esercizio dell’impresa artigiana).

I locali di vicinato o di artigianato di tipo alimentare possono avere il consumo sul posto dei loro prodotti?

Art. 5

E’ consentito il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia e di propria produzione di tipo alimentare, su una superficie interna calpestabile non superiore al 25% della superficie totale dell’esercizio e comunque non superiore a 50 mq.

Le condizioni per poter esercitare questa facoltà sono le seguenti:

– gli arredi non possono coincidere con le attrezzature (tavoli e sedie) tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e devono garantire condizioni minime di fruibilità. In pratica sono permessi solo sgabelli e mensole di appoggio a muro.

– messa a disposizione della clientela di tovaglioli, stoviglierie e posate monouso biodegradabili e compostabili per un loro uso autonomo e diretto senza alcun tipo di assistenza da parte di personale;

– consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore, senza svolgimento di alcun servizio assistito di somministrazione.

In nessun caso è previsto il consumo sul posto di bevande alcoliche

Quali sono le attività tutelate nella Città Storica e che cosa succede quando chiudono

Art.8

comma 1

– Vendita prodotti alimentari a condizione che non venga effettuato il consumo sul posto;

– Laboratori artigiani ad eccezione delle autofficine e autocarrozzerie e delle attività di artigianato di tipo alimentare che effettuano il consumo sul posto con arredi secondo l’art.5;

– Erboristeria, librerie, audiovisivi, strumenti musicali, cartolibreria, articoli religiosi, souvenir solo di carattere religioso, antiquariato, gallerie d’arte esercitata con finalità commerciali su una superficie di vendita non inferiore a 150 mq, filatelia e numismatica, articoli per disegno e belle arti, giocattoli con marchio CEE e giochi d’epoca, fiori e piante, gioielleria, negozi storici di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.130/2005  e n.10/2010, alta moda e prêt a porter di marchi a diffusione nazionale e internazionale, articoli di arredamento e di articoli da regalo di marchi a diffusione nazionale e internazionale, tessuti e filati, ferramenta, profumeria, prodotti esclusivi commercio equo e solidale, ciclofficina riparazioni e vendita biciclette, vendita prodotti ecologici e biologici, parafarmacia.

Art.7

comma 2

Qualora venga a cessare, per qualunque causa, una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita esclusivamente l’attivazione di una delle attività commerciali tutelate appartenenti al medesimo settore alimentare o non alimentare e di una delle attività artigianali appartenenti alla medesima tipologia di attività alimentare o non alimentare di cui al precedente comma.

Tale vincolo:

  1. a) non si costituisce nei locali in cui l’attività tutelata sia stata esercitata da meno di due anni continuativi;
  2. b) decade nei locali in cui da almeno tre anni non sia stata svolta un’attività commerciale o artigianale tutelata.
Corso Vittorio foto P.Gelsomini

Foto P.Gelsomini

A quali condizioni possono aprire le medie strutture di vendita?

Art.9 comma 1

Le medie strutture di vendita (esercizi che effettuano attività di vendita con superficie non superiore a 2.500 mq) possono aprire in tutti i tessuti della Città Storica (T1,T2,T3,T4,T5, e T6 se interno alla Città Storica)*, ma è consentito solo il trasferimento di sede di attività già precedentemente autorizzate, nello stesso Tessuto di destinazione del trasferimento, ricadente nel territorio del medesimo Municipio.

NOTE:

* Si tratta delle aree territoriali interne alla Città Storica, definite nell’art.25 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale del 2008 (vedi anche nota successiva).

ATTENZIONE: Tutto l’art.9 comma 1 della Del.47/2018 è stato sostituito integralmente dal seguente articolo della Delibera 49/2019 della quale riportiamo in fondo al presente capitolo una tabella sinottica comparata dei cambiamenti.

Nuovo articolo introdotto dalla del.49/2019

  1. Nei Tessuti di cui all’art. 7, comma 1, l’apertura di medie strutture di vendita è consentita, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, e per le tipologie di attività tutelate di cui al comma 1 del precedente art. 8.
  2. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1, è consentito, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, il trasferimento di sede di attività di media struttura di vendita già precedentemente autorizzata in qualunque componente della Città Storica, in locali ricadenti nel territorio del medesimo Municipio e a condizione che venga mantenuto lo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare già autorizzato.
  1. Nei medesimi Tessuti di cui comma 1, fermo restando il limite di 2.500 mq. e comunque nel rispetto del vigente Piano Regolatore Generale, è consentito l’ampliamento delle medie strutture di vendita già in esercizio nei limiti della superficie e della destinazione d’uso già urbanisticamente assentita, a condizione che venga mantenuto lo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare autorizzato.
  1. Nei medesimi Tessuti di cui al comma 1, non è consentita la variazione del settore merceologico già autorizzato. Nell’ambito del settore merceologico non alimentare è consentita la variazione della tipologia di prodotti posti in vendita purché rientranti nell’elenco delle attività tutelate di cui all’art. 8, comma 1.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell’area del Sito UNESCO, come individuata nell’art. 3, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento, nei tessuti da T1 a T5.

Che cosa dicono le Norme tecniche attuative del Piano Regolatore del 2008

All’Art.14 delle citate NTA di PRG è scritto testualmente: “ Nei Tessuti della Città Storica sono consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso: (……….) b) Commerciali, limitatamente alle piccole (fino a 250 mq di superficie di vendita) e medie (fino a 2500 mq di superficie di vendita) strutture di vendita”(…..).

Ma nelle specifiche discipline di Tessuto contenute nelle NTA di PRG, dall’art.26 all’art.30, troviamo la limitazione per le attività commerciali a 250 mq. di superficie di vendita all’interno dei Tessuti T1 (origine medievale), T2 (rinascimentale e moderna pre-unitaria), T3 (ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca), T4 (espansione otto-novecentesca ad isolato), T5 (espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme).

Ci sono prescrizioni per il decoro?

Art.10

Comma 1

L’esercizio delle attività commerciali e artigianali di qualunque tipologia è assoggettato alle seguenti prescrizioni:

  1. a) le vetrine non devono essere utilizzate come luogo di stoccaggio delle merci;
  2. b) nelle vetrine non devono essere esposte bevande alcoliche e superalcoliche e i frigoriferi che contengono le suddette bevande non devono essere situati nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’esercizio né visibili dall’esterno;
  3. c) i prodotti esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature e arredi a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra o all’esterno del locale; qualsiasi altro oggetto collegato all’attività deve essere posto all’interno del locale.
  4. d) non devono essere installati pannelli luminosi diversi dalle insegne regolarmente autorizzate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo autorizzato dall’amministrazione;
  5. e) non devono essere installati apparecchi automatici per la vendita di prodotti, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e presidi sanitari;
  6. f) non devono essere collocati all’esterno del locale carrelli e contenitori di qualunque tipologia;
  7. g) lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani che disciplinano la raccolta differenziata.
  8. h) all’esterno delle vetrine, sugli stipiti, sulle soglie d’ingresso o sulle porte non possono essere installati o appoggiati pannelli che riproducano immagini o scritte relative ai generi posti in vendita, né possono essere appesi oggetti di alcun genere.

Art.10

commi 2 e 3

La diffusione sonora praticata attraverso l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere, ove autorizzata, deve essere praticata esclusivamente all’interno del locale a porte e finestre chiuse.

Il titolare delle attività economiche di cui al presente Regolamento deve provvedere al decoro, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo nelle aree esterne di pertinenza dei locali durante tutto l’orario di apertura dell’attività commerciale ed entro un’ora dopo la chiusura della stessa.

Il titolare dell’attività o il proprietario degli immobili commerciali, se temporaneamente sfitti, posti all’interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, deve custodire e mantenere il bene con la pulizia costante delle saracinesche, delle insegne e degli apparati di

illuminazione, delle soglie, delle vetrine, di tutti gli spazi compresi tra le serrande e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande.

Foto P.Gelsomini

Foto P.Gelsomini

Quali sono le attività vietate all’interno del perimetro della Città Storica?

Art.11

  1. a) Commercio all’ingrosso con o senza deposito merci e showroom adibiti all’esposizione e vendita;
  2. b) Depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;
  3. c) Sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti di cui all’art. 110 T.U.L.P.S.;
  4. d) Carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;
  5. e) Cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
  6. f) Sexy shop;
  7. g) Hard e soft discount;
  8. h) Impianti di autolavaggio;
  9. i) Vendita di qualsiasi tipologia di oggetto che raffiguri immagini contrarie alla pubblica decenza ed al decoro.
  10. j) laboratori che effettuino in via esclusiva o prevalente la preparazione e vendita di alimenti caratterizzati dalla cottura finale mediante friggitrice;
  11. k) lavanderie self-service con capacità complessiva superiore ai 100 kg;
  12. l) vendita effettuata mediante apparecchi automatici di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
  13. m) esercizi che effettuano l’acquisto di oro usato e la vendita dello stesso (cd. “compro-oro”);
  14. n) centri massaggi che non siano abbinati ad attività di estetica o che non siano in possesso di specifica attestazione di competenza professionale.

E’ possibile presentare proposte commerciali per l’apertura di attività commerciali e artigianali in deroga? Che cosa sono i Progetti di Qualità

Articolo 13.

  1. Possono essere presentate, in via eccezionale, proposte commerciali caratterizzate da elevati standard qualitativi per l’apertura di attività commerciali e artigianali in deroga alla disciplina contenuta nel presente Regolamento. Tali proposte, previa verifica istruttoria effettuata da una Commissione Tecnica, saranno sottoposte alla valutazione della Giunta Capitolina che potrà assentire la suddetta apertura in deroga e condizionare la stessa a precise prescrizioni.
  2. Con apposita Deliberazione della Giunta Capitolina sarà istituita la suddetta Commissione Tecnica e saranno individuati i criteri per la valutazione, da parte della medesima Commissione, delle proposte commerciali.

Il rispetto degli standard qualitativi dovrà essere verificato con cadenza biennale da parte dell’Ufficio che ha ricevuto la S.C.I.A. o rilasciato i relativi titoli autorizzativi; il mancato rispetto degli stessi comporterà la revoca del titolo autorizzativo.

  1. I criteri di valutazione di cui al precedente comma 2 dovranno tener conto del contesto urbano e commerciale esistente sotto il profilo della riqualificazione e della valorizzazione dello stesso, nonché della compatibilità dell’attività oggetto della proposta con le esigenze di decoro e viabilità dell’area interessata.

Nelle norme transitorie c’è uno stop alle aperture per tre anni

Art.14

comma 1

Nell’area del Sito UNESCO (vedi nostra premessa), nonché, per entrambi i lati delle strade di perimetro, nella zona San Lorenzo – Municipio II, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana, è vietata l’apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi

appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e l’apertura di nuove attività artigianali della tipologia alimentare per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

È altresì vietata, per un periodo di anni tre a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, l’apertura di nuovi esercizi destinati alla vendita di souvenir.

I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell’area del Sito UNESCO saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi.

Il divieto di cui al comma 1 si applica anche al caso di subingresso nella titolarità di attività non tutelata.

ATTENZIONE: Tutto l’art.14 comma 1 della Del.47/2018 è stato sostituito integralmente dal seguente articolo della Delibera 49/2019 della quale riportiamo in fondo al presente capitolo una tabella sinottica comparata dei cambiamenti.

 “Nell’area del Sito UNESCO, come individuata nell’art. 3, comma 1, lettere b) e c) nonché, per entrambi i lati delle strade di perimetro, nella zona San Lorenzo – Municipio II, nel perimetro compreso tra Piazzale Tiburtino, Via Tiburtina, Piazzale del Verano, Via del Verano, Largo Passamonti, Via dello Scalo di San Lorenzo, Via di Porta Labicana e, per entrambi i lati delle strade di perimetro, comparto territoriale di Viale di Tor di Quinto, Corso Francia, Via Flaminia, Via

Bolsena, Via Guglielmo Imperiali di Francavilla, Via degli Orti della Farnesina, Via dei Duchi di Castro, Via della Farnesina, via dei Prati della Farnesina, Largo Maresciallo Diaz, è vietata l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita nonché l’apertura di attività artigianali della tipologia alimentare per un periodo di anni 3 (tre) a far data dall’entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.

È altresì vietata, per un periodo di anni tre a far data dall’entrata in vigore della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle aree indicate al comma 1, di esercizi destinati alla vendita di souvenir. I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell’area del Sito UNESCO saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi.

I dati inerenti gli indici di saturazione riferiti ai singoli Rioni che ricadono nell’area del Sito UNESCO saranno soggetti a revisione biennale in relazione agli eventuali mutamenti degli indici stessi”.

Art.16

Sono abrogate:

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23 aprile 2007;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5 febbraio 2009 inerente la

disciplina delle attività commerciali e artigianali nel rione Esquilino ed aree adiacenti;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 7/8 ottobre 2009.

Norme di riferimento

Delib. AC 47/18; Del. AC 49/19; scarica la  Delibera 47_2018 regolamento commercio città storica Scarica la Delib._AC_n._49-2019

D.Lgs. n. 114/1998 e smi; Decreto legislativo 31 marzo 1998

L.R. Lazio n. 33/1999 e smi; Legge 33_99_reg_lazio

Deliberazione Consiglio Regionale 6 novembre 2002 n. 131 – Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali su aree private;Del.Cons.Reg._131_06_11_2002

D.L. 04 luglio 2006, n. 223,dl_223_2006_ convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; L.248_2006

Legge n. 98/2013; LEGGE n.98 9 agosto 2013

L.R. Lazio n. 3/2015 L.R. 3_2015

Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 8/2013; scarica STATUTO_di_ROMA_CAPITALE_2018

 ________________________________________________________________________________

Per osservazioni precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

(grafica Luana Firmani)