Nel testo proposto, le abitazioni utilizzabili per affitti brevi rientrano a pieno titolo, avendone fatto specifica menzione, nella categoria “Residenziale” (art. 6, co. 1) (1) con la conseguenza che tutto il patrimonio residenziale è potenzialmente trasformabile in affitti brevi, mutazione che, risultando interna alla stessa macro-categoria funzionale, è sempre consentita (art. 6, co. 2) (2). Ritenendo condivisa anche dal vertice politico la valutazione sulle conseguenze negative di una diffusione senza limiti degli affitti brevi, appare ingiustificato non aver regolamentato la materia attraverso disposizioni che ne escludino o ne limitino l’espansione in alcuni ambiti, come peraltro reso possibile dal già citato art. 6, co. 2 (2), in cui l’ammissibilità nel cambio delle destinazioni d’uso “è sempre consentito, fatto salvo le eventuali prescrizioni o limitazioni delle relative norme delle diverse componenti del PRG, come individuate dai Titoli II, III e IV”. Possibilità ampiamente utilizzata in numerosi articoli che ricorrono a termini quali “con esclusione” o “limitatamente” per restringere il campo delle destinazioni d’uso all’interno di una macro-categoria (art. 25, co. 14 (3); art. 26, co. 4 (4); art. 27, co. 4 (5); art. 28, co.4 (6); e in altri numerosi commi che per brevità non sono richiamati). Un’ulteriore conferma si rinviene nell’art. 25, co. 17 (7): “Con successivo provvedimento…il Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insediamento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di cui all’art. 6…”.
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102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)
> torna al sommario delle Osservazioni di Carteinregola alle modifiche del Piano regolatore illustrate in occasione dell’Audizione alla Commissione Urbanistica del 28 novembre 2023
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1) Da Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione – Relazione
(2)
(3) da PRG Norme Tecniche di Attuazione Art.25. Tessuti della Città storica
Destinazioni d’uso
14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite, salvo le ulte- riori limitazioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6:
- a) Abitative;
- b) Commerciali, limitatamente alle “piccole” e “medie strutture di vendita”;
- c) Servizi;
- d) Turistico-ricettiveo limitatamente alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i motel)
- e) Produttive, limitatamente all’“artigianato produttivo”;
- f) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-alimentari”;
- g) Parcheggi non pertinenziali.
(4) da NTA PRG Art.26. Tessuti di origine medievale (T1)
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non perti- nenziali;
b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubbli- ca amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi- tarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven- dita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra.
(5) da NTA PRG Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre- unitaria (T2)
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:
- a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le Attrezzature collettive con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non per- tinenziali;
- b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubbli- ca amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazio- nali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universi- tarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
- c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di ven- dita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diret- to a piano terra.
(6) da NTA PRG Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3)
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi nonpertinenziali;
b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mez- zanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano terra.
(7) da NTA PRG Art.25. Tessuti della Città storica
17. Con successivo provvedimento, da emanare anche ai sensi dell’art. 20 della LR n. 33/1999, il Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insedia- mento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di cui all’art. 6, con particolare riguardo agli esercizi commercia- li, all’“artigianato produttivo”, all’“artigianato di servizio”, ai “pubblici esercizi”; con lo stesso provvedimento, il Comune potrà individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui incenti- vare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del Programma integrato di cui all’art. 14, comma 3, lett. a).