canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (del Lazio)

ptpr tagliato(in progress)

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 9 Costituzione Italiana

SINTESI DELLA VICENDA (in calce la cronologia e i materiali)

Difendere la bellezza di un sito archeologico dalla pressione edilizia che vorrebbe costruire a pochi metri di distanza. Salvare l’identità di una piazza del centro dall’abbattimento di una palazzina storica, o anche solo dalle finestre anodizzate.  Proteggere la vista di un lungomare, il panorama di colline coltivate. E molto altro.

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è uno strumento che dovrebbe tutelare uno dei nostri beni più preziosi, il Paesaggio, che l’art. 9 della nostra Costituzione riconosce come patrimonio della Nazione. La difesa dei beni paesaggistici è disciplinata dal Codice dei Beni culturali del 2004*, che prescrive che L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici” elencati dal Codice  (immobili e  aree dichiarati di notevole interesse pubblico, fasce costiere e lacustri, aree archeologiche ecc),   con il fine di determinare le  “prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione” .

Il PTPR della Regione Lazio,  adottato alla fine del 2007,  è  stato approvato dal Consiglio Regionale  12 anni dopo,  il 2 agosto 2019, quindi impugnato dal MIBACT davanti alla Corte Costituzionale e annullato dalla Consulta  nel novembre 2020, così che ha dovuto tornare,  in una nuova versione, al Consiglio regionale per una nuova approvazione.

Dal 2013 al 2016 un lavoro congiunto – come previsto dal Codice  dei Beni culturali – tra Regione Lazio e Ministero dei Beni culturali, aveva introdotto alcune modifiche, che erano state recepite dalla Giunta regionale nella Proposta di Delibera passata poi all’esame delle Commissioni all’inizio del 2019.  Ma dieci giorni prima dell’approdo del PTPR in Consiglio, il 15 luglio 2019, alcuni emendamenti avanzati da 3 consiglieri del Partito Democratico in Commissione urbanistica  con l’esplicito assenso dell’Assessore Valeriani, cancellano tutto il lavoro derivato dalla co-pianificazione Regione-MIBACT e riportano il Piano a quello adottato nel 2007.

Il 2 agosto 2019, alle 5 del mattino, il Consiglio regionale approva un maxi emendamento presentato dall’Assessore Valeriani con un PTPR che contiene molti commi e articoli delle Norme Tecniche di Attuazione assai difformi da quelle concordate con il Ministero. Tuttavia, vogliamo sottolinearlo, anche grazie alla mobilitazione di Carteinregola, Italia Nostra, VAS, Salviamo il Paesaggio e altre associazioni, la maggioranza fa una parziale marcia indietro su due punti assai controversi.

Il primo riguarda le modifiche co-pianificate successive all’adozione del PTPR del 2007, comprese le nuove aree archeologiche nella tavola B, che gli emendamenti PD volevano escludere in quanto sarebbe mancato “uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità”. Per tali modifiche il Consiglio dà mandato alla Giunta regionale di procedere, tramite la struttura regionale competente, a stralciare, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione, i beni paesaggistici che avrebbero dovuto essere oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica (cioè della publicazione e della raccolta delle osservazioni dei soggetti interessati). Tale meccanismo sarà avviato con incredibile lentezza, e la delibera di Giunta per mettere in moto la procedura sarà pubblicata solo nel febbraio 2020, 6 mesi dopo l’approvazione del PTPR e una settimana dopo la sua pubblicazione ufficiale.

Il secondo riguarda proprio la co-pianificazione con il Ministero, anch’essa reintrodotta nel dispositivo del PTPR approvato ad agosto, che dava parimenti mandato alla Giunta regionale di procedere, tramite la struttura regionale competente, a «porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’Accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice». Così, nell’ autunno successivo riparte una nuova tranche della collaborazione tra il Ministero e la Regione Lazio, con un tavolo che  perviene alla redazione di un nuovo testo delle Norme di Piano, come scriverà il MIBACT nel ricorso alla Consulta dell’aprile 2020, “emendato delle novelle aggiunte in via unilaterale dalla Regione”. Alla fine dei lavori, a dicembre 2019,  viene  sottoscritto un “Documento di condivisione” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula dell’accordo tra MIBACT e Regione Lazio.

A febbraio la Giunta regionale approva una Proposta di delibera che recepisce le risultanze del Documento di condivisione, che dovrebbero poi concretizzarsi nell’accordo e confluire nel PTPR non ancora pubblicato. Ma il treno, che sembrava essersi finalmente messo sui binari giusti, deraglia molto rapidamente. Infatti, anziché aspettare il buon fine dell’iter prima di procedere alla pubblicazione sul bollettino regionale del PTPR emendato dal tavolo condiviso, la Regione  il 13 febbraio 2020 pubblica**, e quindi rende vigente, il PTPR approvato ad agosto, cancellando di fatto, per la seconda volta, il lavoro condiviso con il MIBACT.

A questo punto il Ministero dei Beni Culturali decide di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale (6 aprile 2020), con una disamina che moltiplica le preoccupazioni persino di chi, come Carteinregola, aveva già segnalato le molte criticità del PTPR approvato. Infatti, oltre a rivendicare il ruolo cogente dello stato nella pianificazione paesaggistica, nel ricorso il Ministero segnala che “il piano deliberato dalla regione risulta improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici, e la sua approvazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari”.

Preoccupazioni che si aggravano ulteriormente  quando, nel corso della Commissione Urbanistica regionale del 12 maggio 2020, l’assessore Valeriani sconfessa la Proposta di delibera approvata in Giunta a febbraio, che conteneva le modifiche concordate con il MIBACT,  avvertendo che la Giunta è “ben decisa a difendere il piano così come elaborato“.

Carteinregola, Italia Nostra Lazio e altre associazioni chiedono allora  alla Giunta regionale l’immediata sospensione del PTPR, in attesa dell’introduzione delle modifiche del MIBACT. Tuttavia la Regione preferisce rimanere in attesa della sentenza della Consulta, mentre continua ad essere vigente il PTPR approvato ad agosto, con tutte le criticità evidenziate dal MIBACT e anche dalle nostre associazioni.

La Corte Costituzionale annulla il PTPR con una sentenza del  17 novembre 2020; nel febbraio 2021, la Giunta regionale approva u, dopo alcune riunioni della Commissione urbanistica e audizioni con categorie e associazioni, è approvato il 21 aprile 2021 e l’iter si conclude  con la firma del Presidente della Regione e del Ministro dei Beni culturali dell’accordo alla base dell’intesa. 

Ma  va sottolineato che, in tutto questo, il Centro storico di Roma,con l’eccezione dei vincoli culturali puntuali apposti a singoli spazi ed edifici,  continua a non avere la tutela paessagistica degli altri centri storici del Lazio, a causa all’inerzia di tutti gli enti coinvolti: MIBACT, Regione Lazio, Comune di Roma.

Enti che sembrano uniti nel raccontare favole ai cittadini. Prima appellandosi a una presunta tutela fornita dall’UNESCO (PTPR adottato nel 2007); poi inserendo un rimando a un Protocollo stipulato nel 2009 ai fini dell’applicazione del PRG, che  ancora una volta tratta solo di pareri non vincolanti (agosto 2019 – aprile 2021). E persino  lo stesso ricorso ministeriale, tanto puntuale nel segnalare l’attenuata tutela nei vari commi e articoli del PTPR approvato, per quanto riguarda  la Città di Roma (art.44), pur denunciando che “nel testo approvato… si rimette ogni valutazione dei singoli interventi alla Soprintendenza, facendo riferimento a un protocollo d’intesa con il Comune di Roma risalente al 2009 e non pertinente”, si rivendica  che nel testo concordato  “era prevista l’applicazione di specifiche prescrizioni  di tutela da definirsi congiuntamente tra regione e Ministero”. “Da definirsi” ancora 12 anni dopo l’adozione del PTPR, e dopo anni di co-pianificazione, dal 2013 al 2015.

A  questa evidente omissione, si aggiunge il paradosso che i tre enti negli anni passati hanno avviato un tavolo per la tutela dei tessuti di pregio della città storica di Roma, mettendo a punto addirittura  un “vincolo speciale”, che poi è stato apposto solo  su alcuni isolati del quartiere Trieste. Ma non si capisce perché non si sia provveduto ad affrontare la tutela paesaggistica di Roma nell’ambito più consono dell’approvando PTPR. E va rilevato che, continaundo di questo passo – sempre che si stia continaundo –  con un vincolo su una manciata di isolati   per volta, prima che si riesca a proteggere tutte le parti storiche della Capitale più bella del mondo, molti edifici saranno caduti sotto le ruspe della “rigenerazione urbana” made in Regione Lazio, che grazie all’art. 6 della legge 7/2017 permette l’abbattimento e ricostruzione con premio di cubatura sostanzioso  soprattutto dei cosiddetti “villini”,  ubicati nelle zone più centrali e redditizie.

Carteinregola continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, vigilando affinché l’interesse generale della salvaguardia del Paesaggio non sia messo in second’ordine rispetto agli interessi economici e speculativi. E continuerà la sua battaglia affinché il centro storico e la città storica di Roma siano tutelati da normative che prevedano autorizzazioni paesaggistiche certe e vincolanti. Perchè in ballo c’è questo: la differenza tra “parere” non vincolante e “autorizzazione” . Che a quanto pare, in una città con una storia di quasi 3000 anni, nessuno vuole introdurre. (AMBM)

IN CALCE LA CRONOLOGIA DETTAGLIATA
(ultimo aggiornamento 27 10 2024)

NOTE

* Il codice dei Beni culturali 42/2004 è stato modificato dal  DLgs. n. 63 del 2008

** Pare che al motivazione addotta fosse l’approssimarsi  della scadenza del rinnovo del vecchio PTPR adottato – in verità rinnovato di anno in anno da 12 anni

> Vai alla delibera e agli elaborati di  PTPR Regione Lazio pubblicato il 13 febbraio 2020

IL PAESAGGIO

Molti  materiali della pagina sono  tratti dalla presentazione di Daniele Iacovone all’incontro Dieci parole dell’urbanistica – Paesaggio > Vai alla pagina con  i video del seminario del 1 luglio 2019 – Dieci parole dell’urbanistica – Paesaggio]

(Dal Codice dei beni culturali e del paesaggio – DLgs. n. 42 del 2004 )

Art. 1. Principi

  1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

Art. 2. Patrimonio culturale

  1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Art. 131. Paesaggio
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2.Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3.Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

(dalla Convenzione europea del paesaggio Legge 9 gennaio 2006 n. 14)

Articolo 1 – Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione:

  1. a) «Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

Articolo 2 – Campo di applicazione.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici.

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

I beni culturali e beni paesaggistici  nel Codice dei beni culturali e del paesaggio 

In Italia il patrimonio culturale (art. 2) è costituito da due componenti:

  • Beni culturali: sono le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico (…) testimonianze aventi valore di civiltà (parte II°- art 10 e 11);
  • Beni paesaggistici: sono le cose immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio (parte III° – art 134);

Quando la “cosa” viene riconosciuta come “bene” si determina il vincolo che consiste nella limitazione delle facoltà di godimento e disposizione del proprietario, possessore o detentore

Art. 20. Interventi vietati

1.I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Art. 146. Autorizzazione

  1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, (…), non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione

  1. Fatta salva l’applicazione (…) non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta (…):
  2. a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

Natura del pubblico interesse di vincoli in materia urbanistica e paesaggio

  • Vincolo paesistico o bene paesaggistico:
    costituisce una categoria “
    originariamente” di interesse  pubblico
    articolo 9 comma 2 e articolo 42 comma 2 della Costituzione
    Caratteristica:
    ha valore per una condizione intrinseca, discendente dalla localizzazione ed inserimento in un complesso di beni che ha in sé la qualità indicata dalla legge;
  • Vincolo urbanistico:
    costituisce una categoria
    discrezionalmente” di interesse  pubblico
    articolo 42 comma 3 della Costituzione
    Caratteristica:
    ha valore per una condizione estranea alle sue peculiarità, discendente da un atto discrezionale finalizzato alla sua acquisizione;

il patrimonio paesaggistico è una componente dei beni comuni sotto il profilo giuridico non può interessare l’intero territorio

 CHE COS’E’ IL PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

(da wikipedia) Il Piano paesaggistico (precedentemente Piano paesistico), nel campo urbanistico, è un piano urbanistico-territoriale, redatto dalla Regione congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si prefigge la tutela, sia in qualità di conservazione e preservazione che di uso e valorizzazione, di specifiche categorie di beni territoriali quali territori montani, lacustri, vulcani, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili. Esso è un forte strumento di controllo (in quanto di settore precede il PTC) definito descrittivo, prescrittivo e propositivo nei riguardi della tutela del paesaggio; è disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137″ e successive modifiche e integrazioni. In riferimento all’ordine gerarchico degli strumenti urbanistici, il piano paesaggistico prevale su piani e programmi nazionali e regionali e sugli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale.

(dal sito della Regione Lazio) Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento. Il Piano TerritorialePaesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l’autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.

Foto AMBM

Villa Ada (Foto AMBM)

 
CRONOLOGIA
 
1902-  1922 La legge 12 giugno 1902 n. 185 (legge Nasi) è la prima legge  dello stato unitario che disciplina l’uso e la conservazione  delle cose di interesse storico, artistico e archeologico, istituendo un “Catalogo unico” dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà  statale; la legge è  poi modificata e sistematizzata con la legge 20 giugno 1909, n. 364.  La moderna disciplina sui beni culturali deve alla legge Rosadi e al  suo regolamento applicativo 30 gennaio 1913 n. 363 i  propri principi fondanti. Con la legge n. 204 del 1922 (ministro Benedetto Croce) sono  poste le basi della tutela delle “maggiori bellezze naturali”. (Vedi http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione_legislazione.htm)

1939 Si giunge finalmente alla principale riforma del Novecento in tema di tutela del patrimonio culturale. Se ne fa promotore e garante, nel governo fascista, il Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai. Legge 1497 del 1939   Tutela delle bellezze naturali e panoramiche Articolo 5.Delle vaste località incluse nell’elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della presente legge, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l’elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. (…)Nel Lazio il Ministero ha predisposto : Il piano dell’Appia Antica – approvato nel 1962; Il piano del Terminillo – adottato; Il piano di Sperlonga – adottato

1940 Regio Decreto n. 1357 del 1940  applicativo della Legge n. 1497 del 1939 – Art. 158 del Codice.
Art. 23I piani territoriali paesistici di cui all’articolo 5 della legge hanno il fine di stabilire:
· le zone di rispetto;
· il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;
· le norme per i diversi tipi di costruzione;
· la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
· le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.
La redazione d’un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.
Art. 25: Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell’ambito delle bellezze d’insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i Podestà [Ora, Sindaci. non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente regia Soprintendenza.
Tale avviso può essere provocato direttamente dall’interessato prima di chiedere la detta licenza. Sono applicabili in materia gli artt. 16 e 17 del presente regolamento.
1947-48 La funzione pubblica di tutela del patrimonio culturale e ambientale assurge alla massima dignità  legislativa con l’introduzione, nella Costituzione repubblicana, di un articolo ad essa dedicato, l’Art.9, ma anche l’art. 42vLa proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. (…) Art. 42 Costituzione Italiana

10 gennaio 1956 D.M. 10.1.1956, designato come cd058_025 nella tavola B del PTPR Lazio adottato nel 2007 (perimetro compreso tra Piazzale Numa Pompilio, Via di Porta Latina, Viale delle Mura Aureliane, Viale di Porta Ardeatina e Viale delle Terme di caracalla) scarica DM 10 gennaio 1956_mura aureliane

5 giugno 1071 D.M. 5.6.1971, designato come cd050_092 nella tavola B del PTPR Lazio adottato nel 2007 (perimetro compreso tra Via di Porta Latina, Viale Metronio e Via Druso) scarica DM 05 giugno 1971_zona via latina viale metronio via druso

1975 con la  legge n.5 le competenze in materia di Beni culturali passano dal M inistero della Pubblica Istruzione  al nuovo Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
1977 Il  D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 trasferisce (art. 83) alle Regioni la competenza in materia di interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali.
1985 Direttiva C.E.E. n.85/337 (V.I.A.) introduce la Valutazione dell?Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati (> Vai al  dossier V.I.A di Carteinregola.)
 
Legge n. 431 del 1985  (legge Galasso) Tutela categorie di zone di interesse ambientale e obbliga le Regioni alla redazione dei piani paesistici  Art. 1-bis. 1.Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24- 7-1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.
> Vai ai PTP Piani Paesistici Territoriali del Lazio
 
Legge n. 431 del 1985  PTP L azio

Legge n. 431 del 1985 PTP L
azio

Legge n. 431 del 1985  PTP Roma

Legge n. 431 del 1985 PTP Roma

1989 Legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

1991 Legge quadro sulle aree protette

1998 L.R. Lazio 6 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico scarica LR Lazio 24_1998 Pianificazione paesistica

20 ottobre 1998 decreto legislativo  n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

2000 Convenzione Europea del paesaggio – Primo trattato  internazionale dedicato al Paesaggio

2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio – DLgs. n. 42 del 2004

Vai alla sintesi Codice dei beni culturali e pianificazione paesaggistica http://www.carteinregola.it/index.php/dossier/ptpr-piano-territoriale-paesaggistico-regionale/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-e-ptpr/

Il PTPR del Lazio ( e l’esclusione del centro storico di Roma dalla tutele degli altri centri storici)

6 luglio 1998 legge regionale del Lazio n. 24 (art. 21 22 23 che disciplinano la formazione del PTPR) scarica LR Lazio 24_1998 Legge Regionale  del Lazio  06 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico > vai alla pagina del sito regionale; la  legge individua:

a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalità di tutela;
b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
c) i contenuti dei PTP di cui all’articolo 20 e le procedure per la loro attuazione;
d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP;
e) le procedure per la redazione, l’adozione e l’approvazione del PTPR.

9 febbraio 1999 viene stipulato un “accordo di collaborazione per la redazione del PTPR fra Mibac, Regione Lazio e Università Roma 3 (ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990) , approvato dalla Giunta Regionale il 3 novembre 1998. Di seguito viene istituito un comitato tecnico scientifico nominato il 14 febbraio 2000.

ottobre novembre 1999 viene approvato il “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”,  con deliberazioni di Giunta regionale del Lazio n. 5109 del 12 ottobre 1999 e n. 5515 del 16 novembre 1999;

Decreto legislativo 18/8/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

2001 Riforma del Titolo V della Costituzione promossa dal Governo di centro sinistra di Giuliano Amato: alle Regioni è  riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali)

Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20/10/2000 e ratificata con legge 9/1/06 n. 14

26 marzo 2006 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2006, n. 62
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali

25 luglio 2007 il PTPR del Lazio viene adottato con Deliberazione di Giunta regionale 556/2007

31 luglio 2007 deliberazione di Consiglio regionale 41/2007 per adeguare i PTP vigenti nella Regione Lazio alla luce delle proposte comunali di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate, nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”). Applicazione dell’articolo 36 quater, comma 1 ter, della legge regionale 24/1998″scarica  ptpr delConsRlazio41_07 (2) 30.Allegato PTPR 1

21 dicembre 2007 il PTPR del Lazio viene modificato, integrato e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale 1025/2007 del 21 dicembre 2007, scarica BUR il 14 febbraio 2008  (1).

scarica le NTA del PTPR adottato sul sito regionale il ptpr adottato non è più disponibile)

Il PTPR assume efficacia, in regime di salvaguardia, dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; contestualmente viene resa disponibile la consultazione “on line”  che consenteanche l’interrogazione sui contenuti del piano (Tavola B – beni paesaggistici e norme collegate, Tavola A sistemi di paesaggio e disciplina dei paesaggi collegata)

Il PTPR del Lazio:

  • esplica comunque la sua efficacia giuridica e tecnica ai sensi dell’articolo 143 comma 9 (A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici)
  • agisce quale misura di salvaguardia rispetto ai 29 Piani Regionali Paesistici vigenti e approvati;
  • ottempera ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed alla Convenzione Europea del Paesaggio nel rispetto delle leggi regionali;
  • applica le innovazioni introdotte dal Codice;
  • riguarda l’intero territorio regionale;
  • salvaguarda l’identità culturale, naturale e paesaggistica del Lazio;
  • disciplina con specifiche prescrizioni la tutela e l’uso dei beni paesaggistici.

Il PTPR adottato esclude  la tutela paesaggistica del centro storico di Roma, art. 43 comma 15 ,  rimandandola all’approvazione di  un “Piano di gestione”: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione sarà poi  approvato dal commissario Tronca con delibera 62/2016 (vedi sotto)  ma non ha introdotto alcuna effettiva tutela per il centro storico e la città storica di Roma., come viene detto esplicitamente nello stesso piano di gestione (in calce, all.1 pagg. 26/28)

26 marzo 2008 Decreto Legislativo, n. 63      “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08063dl.htm

16 maggio 2008 deliberazione n. 354 della Giunta regionale che  proroga i termini per la presentazione delle osservazioni al 15 giugno 2008, e i termini per la deliberazione Consiliare di ratifica della relazione istruttoria sulle osservazioni presentate dai privati nonché di formulazione di proprie osservazioni al PTPR al 30 luglio 2008

11 agosto 2009   Legge Regionale n. 21/09 , prima versione del cosiddetto “Piano Casa” Giunta Marrazzo (scarica la legge  l.r. 11 Agosto 2009 n. 21 Il primo Piano casa Regione Lazio (Giunta Marrazzo)

10 febbraio 2010 approvato  il D.C.R. 10 febbraio 2010, n. 70.Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, »

23 giugno 2011 Circolare MIBAC , n. 12 – Modulo giuridico-amministrativo / Attività 1 / Relazione finale – Richiesta collaborazione e osservazioni  POAT MiBAC (Ob. II.4 del PON Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007-2013) Linea di attività II.c: «La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale» Circolare 23 giugno 2011, n.  Allegati Circolare_12_2011 POAT Pianificazione paesaggistica (pdf 4587 Kb) Allegato_1_POAT_pianificazione (pdf 3948 Kb)

27 agosto 2011 La Giunta Polverini rimette mano al Piano Casa, integrando  ed apportando  sostanziali modifiche alla legge precedente Scarica piano_casa_legge_regione lazio n10 http://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2014/09/piano_casa_legge_regione-lazio-n10.pdf (la legge sarà impugnata  di fronte alla Corte Costituzionaledal Consiglio dei Ministri, su istanza del Ministro per i beni e le attività culturali Galan e di quello dell’Ambiente Prestigiacomo)

30 gennaio 2012 L’Assemblea Capitolina approva la Delibera “Disposizioni in ordine all’attuazione del Piano Casa della Regione Lazio“. Scarica 2012-9 Delibera Piano Casa Assemblea Capitolina

27 luglio 2012 il Consiglio regionale del Lazio, sempre Giunta Polverini, mette di nuovo mano al Piano Casa con la legge n.12 del 2012  (scarica LR12_12) ()e viene nuovamente impugnata dal Consiglio dei Ministri guidato da Monti, Ministro ai Beni Culturali Ornaghi, il 28 settembre 2012

 20 settembre  2013   la Giunta Zingaretti  approva il  nuovo piano casa Lazio che consiste in due diverse delibere: la proposta di legge 76  (scarica la delibera PL 076 Delibera 24 settembre 2013 regione lazio piano casa ) che modifica i punti impugnati davanti alla Corte Costituzionale, che sarà approvata  il 6 agosto 2014 , e la proposta 75,(Scarica la Delibera PL 075-1) che modifica il Piano casa Polverini che riguarda gli aspetti prevalentemente urbanistici ed edilizi e(con poche modifiche rispetto all’originale) che sarà approvata nella notte tra il 30  e il 31 ottobre 2014  con una proroga fino al 31 gennaio 2017.

 11 dicembre 2013 viene sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Lazio e MiBACT per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale”  e relativo disciplinare  n base a uno schema approvato dalla Giunta regionale (DG 447/2013, BUR 104/2013) scarica (pag.30 – 48) BUR-2013-104-1 protoocollo MIBACT PTPR Il protocollo stabilisce di “pervenire ad una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell’obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio” (vedi BUR)

2013 –  2016 a partire dal dicembre 2013 il PTPR è stato redatto d’Intesa con il Ministero BACT , con una copianificazione  conclusa nel dicembre 2015,ed è stato quindi  inviato al Consiglio Regionale la prima volta nel 2016 in attesa della approvazione (4)

L’attività di copianificazione di Regione e MiBACT  genera  la costituzione di un tavolo tecnico che si riunirà dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015

2014 la Regione Lazio  aggiorna la Carta tecnica regionale vettoriale in scala 1:5000 con il volo 2014;

14 dicembre 2014: la legge regionale n. 24 del 1998  prevede che “Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente” e che “Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.”; al dicembre 2014 sono pervenute dalle amministrazioni comunali, dalle province, o da altri soggetti interessati, 10.036 osservazion al PTPR (rilevazione fase 1) e successive integrazioni, contenenti 20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano (rilevazioni fase 2) che hanno dato luogo a 22.897 esiti (rilevazioni fase 3) (fonte: delibera 4 2019)

I  criteri per l’esame delle osservazioni presentate vengono elencati nel documento “Procedura e criteri per l’istruttoria delle osservazioni al PTPR” sottoposto all’esame del Comitato tecnico istituito dal Protocollo d’intesa tra Ministero e Regione Lazio;

16 dicembre 2015  il Comitato istituito con il  Protocollo d’intesa Regione  e Mibact, dopo essersi ” riunito  periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni” pervenendo “ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano” sottoscrive un  “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio(2)

29 dicembre 2015 la relazione istruttoria e le proposte di controdeduzione alle osservazioni  vengono  trasmesse al CRpT, Comitato Regionale per il Territorio, (3) che esprime il parere con il  voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal CRpT sulla proposta di PTPR e sui relativi elaborati, gli elaborati del piano,  come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente; (NOTA: l’esito del voto non è pubblico, nella sezione  della Regione Lazio i documenti prodotti dal  Comitato sono in un’area riservata)

Gli uffici regionali inviano alle “competenti Soprintendenze”  “le osservazioni istruite e valutate positivamente” “con particolare riguardo a quelle comportanti modifiche ai contenuti cogenti al PTPR adottatoe si procede  alla valutazione congiunta e alla definitiva formulazione delle proposte di controdeduzione 

29 aprile 2016 Il commissario Tronca in veste di Giunta capitolina approva il  Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione con delibera 62/2016 (3), che tuttavia  non ha introdouce alcuna effettiva tutela per il centro storico e la città storica di Roma, come viene detto esplicitamente nello stesso piano di gestione ( all.1 pagg. 26/28):” Nella fase di adozione il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ha rinviato al Piano di Gestione la formulazione delle indicazioni relative all‟insediamento urbano storico corrispondente al sito UNESCO di Roma (5), attribuendo impropriamente al PdG un ruolo di sorgente normativa. Compito del Piano di Gestione è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione per mantenere nel tempo l‟integrità dei valori che hanno consentito l‟iscrizione sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Risulta pertanto necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure. > Vai a Tutela paesaggistica del centro storico di Roma: cosa dice il Piano di Gestione approvato nel 2016

19 luglio 2017  approvata la Legge regionale per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio. scarica BUR-2017-57-3 LAZIO Rigenerazione urbana

13 febbraio 2018 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”.Art. 2 (Modifica all’articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modifiche. Aggiornamento base cartografica del Piano territoriale paesistico regionale – PTPR) (“l‘aggiornamento della base cartografica CTR in scala1:5000 agg.2014 costituisce rappresentazione più attuale e descrittiva del territorio regionale, non assume valore prescrittivo e non modifica la disciplina di tutela, d’uso e valorizzaizone dei paesaggi“)

PTPR lazio scheda tipo paesaggio dell'insediamento storico diffuso

19 dicembre 2017 Approvata la  circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 scarica Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 867Circolare esplicativa Legge Rigenerazione 7_2017

20 dicembre 2018 Il PTPR “copianificato” con il MIBAC nelle integrazioni e controdeduzioni, viene approvato dalla Giunta Zingaretti con Decisione n.59

4 gennaio 2019 Con la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, la Giunta regionale (nuova amministrazione 2018) ha trasmesso, come da prassi amministrativa, il PTPR per l’approvazione al nuovo Consiglio Regionale; la Commissione consiliare competente ha iniziato le consultazioni con le associazioni e le parti socio-economiche; Le novità tecniche dell’ultima proposta del PTPR rispetto al precedente invio riguardano :

  1. a) la nuova stesura delle Norme a parziale modifica delle precedenti (sia adottate sia inviate nel 2016);
  2. b) la sostituzione della base cartografica senza la modifica delle classificazioni di tutela dei Paesaggi (dal 10K del 1989 aggiornata nell’anno 2000 con il 5K della CTRN aggiornata all’anno 2014);

La proposta di Giunta Regionale concernente l’approvazione del PTPR contiene gli stessi elaborati del Piano adottato con gli adeguamenti e recepimenti e gli elaborati di Piano allegati al voto del CRpT con l’allegato denominato “errata corrige” contenente le mere rettifiche agli errori materiali rilevati nonché un ulteriore allegato denominato “aggiornamento cartografico”;

> Vai alla pagina sul sito della Regione Lazio con gli ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N.26 DEL 4 GENNAIO 2019 (5)

Riguardo la tutela del centro storico di Roma, nonostante il rimando diretto al PTPR contenuto nel Piano di Gestione approvato, nei 3 anni successivi non viene introdotta alcuna modifica, e il comma dell’art. 43, diventato 17, rimanda ancora una volta a un futuro non specificato: COMMA 17 ” Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità”

16 gennaio 2019  conferenza stampa indetta dal Ministero per i Beni e le attività culturali  Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano. La proposta della Soprintendenza  per il Tavolo per la salvaguardia,  istituito con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Regione Lazio,   è “una nuova tipologia di vincolo per armonizzare le trasformazioni urbane, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’identità culturale dei quartieri storici di Roma“. La novità “risiede nella natura strategica del vincolo, di medio e lungo periodo:  governare e non bloccare le trasformazioni, attraverso una tutela graduata, rispetti le caratteristiche storiche e tipologiche dei quartieri della città.https://www.carteinregola.it/index.php/63306/

25 gennaio 2019 incontro sul Piano Territoriale Paesaggistico Regionale con i consiglieri regionali organizzato dalle “forze produttive”, tecnici e rappresentanti istituzionali : ad ogni partecipante è stato fatto pervenire un documento stampato relativo alla seguente «Proposta di alcuni indirizzi fondamentali su cui impostare la modifica del PTPR» (legi il resoconto di VAS Roma Continua)

febbraio  – luglio 2019 All’interno della  riforma della cosiddetta “autonomia regionale differenziata” – “apripista” il Governo Gentiloni, nella persona del sottosegretario Gianclaudio Bressa  che nel febbraio 2018  ha firmato a Palazzo Chigi una pre-intesa sulla cosiddetta “autonomia differenziata” tra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.–  portata avanti dal Governo Conte, ma fortemente voluta dalla Lega di Salvini, tra le varie materie assegnate è compresa la  “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (> vedi A giorni si compirà l’ “autonomia differenziata” di alcune Regioni ricche dal resto del Paese”Carteinregola, 12 febbraio 2019;  Salvatore Settis L’autonomia devasta paesaggi e beni culturali 13 luglio 2019)

16 maggio 2019 Nell’ambito delle audizioni sul PTPR che si tengono alla Commissione Urbanistica, l’Associazione Carteinregola interviene chiedendo che le tutele paesaggistiche siano estese al Centro storico di Roma (richiesta avanzata ripetutamente anche da Italia nostra e VAS Roma): Nel pomeriggiovengono ascoltati Ance Lazio (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), Aniem Lazio (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere), Federlazio Edilizia (Associazione Piccole e Medie Imprese), che hanno presentato un documento condiviso che, “partendo dalla premessa che l’approvazione del Ptpr sia essenziale e doverosa, debba essere altresì uno strumento di sviluppo per l’economia, nel rispetto dei beni vincolati“”Secondo i costruttori, però, andrebbe aggiornata la cartografia, in quanto ci sono dei disallineamenti importanti tra lo stato reale dei luoghi, evolutisi nel tempo, e le tavole A e B. Queste ultime però, come più volte spiegato nel corso delle numerose audizioni, non possono essere modificate senza il ricorso ad una nuova fase pubblicistica che farebbe iniziare da capo tutta la procedura. Ai costruttori è stato altresì spiegato che è stato il Mibac, in sede di intesa con la Regione, a voler lasciare le cartografie non aggiornate. E comunque l’aggiornamento cartografico non equivale a condono. La soluzione al problema del disallineamento, quando non trattasi di opere abusive, sarà, una volta approvato il Ptpr, di procedere con varianti puntuali che non incideranno sull’intero Piano ma solo su piccole porzioni di esso“(> ldal sito del consiglio regionale)

Ptpr, in audizione le associazioni dei costruttori

1 luglio 2019 Carteinregola e la Scuola di Eddyburg propongono un ciclo di incontri “10 parole dell’urbanistica”, cominciando  con la parola “paesaggio”, con un seminario sul PTPR a cui partecipano Daniele Iacovone, l’arch. Raffaella Strati del Mibac, Vezio De Lucia, Italia Nostra Roma e Vas Roma, con il coordinamento di Giancarlo Storto (> Vai alla pagina con  i video e gli interventi del seminario )

il 15 luglio 2019, nel corso della  Commissione Urbanistica, alla presenza e con l’assenso dell’assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani, viene approvato a maggioranza,con il solo voto contrario del M5S, un atto relativo alla proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, che introduce nel Piano territoriale paesistico regionale,   nove emendamenti a firma dei consiglieri del Pd Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci e Enrico Forte. Dal comunicato sul sito del Consiglio della Regione Lazio, si apprende che “Tutti gli emendamenti  sono tesi a portare avanti il piano adottato nel 2007, mentre il (cosiddetto) copianificato del 2016, che secondo il consigliere PD Panunzi, mancherebbe di “uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità” e per questo   “sarebbe   un testo soggetto a continui e reiterati ricorsi che non ci porterebbe a dare certezza, in una situazione che si sta trascinando da ormai 12 anni”. Soddisfatti  i capigruppo di centrodestra Fabrizio Ghera (FdI) e Antonello Aurigemma (FI) e l’ex candidato presidente del centrodestra Parisi: “Quello che per noi è molto importante è che non ci siano vincoli non giustificati allo sviluppo delle attività economiche e soprattutto certezza del diritto. Mettere in discussione strumenti urbanistici già approvati allontana gli investimenti, sarebbe un disastro per la nostra economia”. Gli emendamenti, partendo da alcune premesse, tra le quali:

  • Considerato che il PTPR oggetto di intesa ha comportato modifiche sostanziali al PTPR adottato inserendo nuove aree archeologiche nella tavola B
  • Ritenuto di non poter procedere ad approvare contenuti innovativi rispetto al PTPR adottato, in quanto per essi non sono state osservate le forme di pubblicità previste per legge
  • Ritenuto altresì di non condividere le valutazioni negative espresse dalle competenti Soprintendenze in merito alle 445 osservazioni istruite con esito positivo dagli uffici regionali, e pertanto di accogliere tutte le osservazioni secondo gli esiti formulati dagli uffici regionali;

Gli emendamenti riportano quindi il testo alla versione del 2007 azzerando di fatto tutto il lavoro di copianificazione con il  Ministero dei Beni Culturali degli anni successivi e i pareri negativi del Mibac alle osservazioni

17 luglio 2019 L’Associazione Carteinregola scrive   al Presidente Zingaretti e al Consiglio regionale del Lazio (e al Ministro Bonisoli e alla Sindaca Raggi), chiedendo di non escludere  dalle tutele paesaggistiche del Piano  previste per gli altri centri storici del Lazio   l’area all’interno delle Mura Aureliane e i pregiati tessuti della città storica.(Vedi  PTPR alla Regione Lazio: il centro storico di Roma non può essere escluso dalle prescrizioni di tutela paesaggistica e  PTPR: Ecco le tutele per i centri storici del Lazio (e non per Roma)

Nella lettera viene cheisto ai consiglieri e all’assessore Valeriani di inserire nel PTPR in approvazione il seguente emendamento:All’articolo 43 il comma 17 (15 nel PTPR adottato) è sostituito dal seguente: “L’insediamento urbano storico del Comune di Roma è sottoposto alle prescrizioni di tutela paesaggistica del presente articolo sia nelle aree interne alle mura del centro storico monumentale, come individuato negli elaborati prescrittivi Tav. A 24 e Tav. B 24 del presente Piano, sia nelle aree di cui agli ambiti T5 e T7, rispettivamente art. 30 e 32 delle Norme tecniche del PRG, inerenti la Città storica che individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino.

22 luglio 2019: Carteinregola invia una lettera con una serie di domande sui punti più controversi: (Vedi Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: è ancora peggio )

22 luglio 2019 Interpellato da Paolo Boccacci di La Repubblica in seguito alla lettera di  Carteinregola [Centro storico di Roma senza vincoli regionali, ambientalisti in rivolta] l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani  ancora una volta  risponde con un argomento del tutto inconsistente: “Il Centro storico di Roma gode di una tutela specifica da parte del Mibac e  dell’Unesco. Ora c’è un dibattito per capire se è possibile e utile identificare possibili meccanismi prescrittivi più rigidi. Su questo il Consiglio  discuterà e indicherà soluzioni di cui prenderemo atto“. [> vedi la nostra “Verifica dei fatti” L’amaro destino del paesaggio romano (e le incredibili affermazioni dell’Assessore Valeriani)] Vedi Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: è ancora peggio

22 luglio 2019  sul sito del Comune appare a la notizia del 15 luglio 2019 della pubblicazione  (Repertorio n. 2019/22352) sull’Albo Pretorio della  “Proposta  di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, all’interno dei quartieri Nomentano e Trieste della Città di Roma”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c)  del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. (si tratta della prima tranche di una serie di propste di vincolo presnetate in conferenza stampa  indetta dal Ministero per i Beni e le attività culturali  Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che si intitolava  Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano del 17 gennaio 2019 e frutto di un tavolo tra Mibac, Comune  di Roma e Regione Lazio partito nel maggio 2018 (vedi la Soprintendenza presenta un nuovo vincolo per salvaguardare il paesaggio urbano) > vedi il nostro articolo del 4 agosto 2019 Tavoli, vincoli e paradossi. Parte una procedura per la tutela dei villini. Ma non dal Piano Paesaggistico Regionale)

24 luglio 2019 Carteinregola invia una lettera ai consiglieri regionali m(vedi Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: le richieste di Carteinregola

24 luglio Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali e consigliere capitolino di Sinistra per Roma deposita un’interpellanza al Ministro Bonisoli (n. 2-00471)

24 luglio La  proposta di emendamento sul centro storico-città storica  di Carteinregola viene  presentata (con diversa formulazione) da alcuni consiglieri di maggioranza (Paolo Ciani del Centro Solidale – Demo. S, Marta Bonafoni della Lista civica Zingaretti , Alessandro Capriccioli di + Europa Radicali, MartaLeonori del Pd) e dal M5S (Marco Cacciatore).

Il PTPR va alla discussione del Consiglio Regionale il 29 luglio alle 15.30.

29 luglio 2019 Escono vari articoli di giornali che citano le richieste per il centro storico di Carteinregola e delle altre associaizoni. L’Assessore capitolino Montuori con un post su Facebook prende posizione a favore della tutela del centro storico (Vedi Tutela paesaggistica per Roma: l’Assessore Montuori batte un colpo)

 Inizia la discussione del PTPR in Consiglio:Carteinregola è presente alla seduta; le sue richieste sono sottoscritte da: Italia Nostra Roma, Associazione Bianchi Bandinelli, FAI Lazio, Salviamo il paesaggio Roma e Lazio, VAS (Verde Ambiente e Società) Roma, Coordinamento Residenti Città Storica, Comitato Mura Latine, Associazione 150 anni Roma, Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt, Comitato per la Bellezza, Comitato Piazza Caprera, a cui si aggiunge Legambiente, mentre Cittadinanzattiva Lazio  dirama un proprio comunicato

  • 1) che anche il centro storico di Roma, e i tessuti novecenteschi messi a rischio dal Piano casa e dalla Legge della rigerazione urbana della Regione, siano sottoposti a tutela paesaggistica come gli altri comuni del Lazio
  • 2) che vengano annullati i 9 emendamenti che, a 15 giorni dal voto in Consiglio, hanno cancellato anni di copianificazione con il Ministero dei Beni culturali, riportando il PTPR al 2007
  • > Vai a Ecco perchè siamo andati in Consiglio regionale per difendere la tutela del Paesaggio
Carteinregola partecipa all’inizio della discussione del PTPR in Consiglio invitando  cittadini, comitati, associazioni ad andare
 
regione ptpr foto di gruppo

29 luglio 2019 Resoconto della Seduta del 29 luglio , con la presentazione del PTPR dell’Assessore all’urbanistica Valeriani e i primi interventi della discussione generale: > Vai alla pagina con i primi interventi del 29 luglio scarica il Resoconto stenografico – seduta n. 38 del 29 luglio 2019 consiglio Lazio PTPR XI_seduta_n_038_1_del_29_07_19

30 luglio 2019
 Conclusa la discussione generale, l’Aula ha esaminato 130 emendamenti dei 2618 presentati. scarica il resoconto consiglio reg Lazio PTPR XI_seduta_n_038_2_del_30_07_19
L’Associazione Territorio Roma, già promotrice di un incontro sul Piano Territoriale Paesaggistico Regionale con i consiglieri regionali, organizzato dalle “forze produttive”, il 25 gennaio 2019, invia di nuovo una lettera con alcune perentorie richieste all’Assessore Massimiliano Valeriani e ai Consiglieri Regionali (vedi PTPR: ecco cosa chiedono le “categorie produttive” all’assessore Valeriani e ai Consiglieri regionali)
31 luglio 2019 Il consiglio del I municipio  approva una mozione di Sinistra per Roma  che chiede l’inserimento del Centro Storico nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale  in discussione al consiglio regionale Scarica la mozione Mozione n 46 del 31 luglio 2019 Piano territoriale Paesaggistico Regionale

1/2 agosto 2019 seduta fiume fino alle 5.45, il PTPR viene approvato con un maxiemendamento dell’assessore Valeriani

Scarica il resconto della seduta XI_seduta_n_038_3_del_01_08_19 PTPR (completo)

il fatto art. risposta valeriani 1 agosto 2019Il Fatto Quotidiano pubblica la lettera di Carteinregola, in risposta  alla replica dell’assessore regionale all’urbanistica MassimilianoValeriani all’ articolo di #TomasoMontanari sul quotidiano il 29 luglio. (Vedi  Sul Fatto Quotidiano la nostra risposta all’Assessore Valeriani su Piano casa e Legge della rigenerazione urbana)

Il 1 agosto, dopo un’ora circa di dibattito la mattina, la seduta è  sospesa, per discussioni interne soprattutto alla maggioranza e sarà a riaperta solo a mezzanotte circa. La magigoranza discute sul maxiemendamento, cioè il testo definitivo del provvedimento (in questo caso il PTPR) che la Giunta, nella persona dell’Assessore, ha il potere di modificare, escludendo o accogliendo gli emendamenti dei consiglieri (le modifiche proposte da maggioranza e opposizione ), testo che viene poi sottoposto al voto finale del Consiglio (che lo può solo approvare in blocco o respingere in blocco).  Con la presentazione del maxi emendamento, tutti gli emendamenti proposti non ancora discussi sono venuti o a cadere. In questo caso dei 2600 emendamenti presentati, ne sono stati sottoposti al voto solo una piccola parte (alcuni sono stati recepiti, altri bocciati).

Il maxiemendamento viene illustrato dall’Assessore Valeriani alle 3.20 del mattino. I consiglieri hanno solo copie cartacee e meno di un’ora per leggere e capire le modifiche ulteriormente introdotte, e 5′ ciascuno per chiedere chiarimenti all’assessore. Alla fine,  in poco più di due ore dalla presentazione del maxiemendamento, alle 5.45 è messo al voto, e approvato a maggioranza.

2 agosto 2019 Viene approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, nella versione modificata dal maxiemendamento presentato nella notte dalla Giunta, che in parte riprende e in parte modifica gli emendamenti approvati in precedenza in Commissione Urbanistica e in Consiglio alla versione approvata in Giunta nel dicembre 2018. I cittadini però non conosceranno ufficialmente la versione del testo  fino alla pubblicazione ufficiale nella Gazzetta, che avverrà solo 6  mesi dopo, nel febbraio 2020, dopo una serie di avvenimenti destinati a cambiarne ancora una volta il testo.

Le associazioni ambientaliste vengono però  a conoscenza di alcune modifiche del testo delle NTA del PTPR apportate il 2 agosto,   grazie  ad alcune anticipazioni ricevute da Consiglieri regionali nel corso della maratona notturna: una parte di tali modifiche riguarda la copianificazione Regione – MIBACT che inizialmente era stata ridimensionata e persino cancellata, e le modifiche appaiono   evidentemente conseguenza delle obiezioni dei cittadini e del battage scatenato, a partire dal presidio simbolico al Consiglio Regionale promosso da Carteinregola, Italia Nostra, Salviamo il paesaggio, VAS Roma); una vittoria a metà, dato che anche la versione approvata non tiene   in alcun conto le proposte di emendamento avanzate da alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione, che raccoglievano direttamente o indirettamente quelle delle associazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela del centro storico e della città storica di Roma.

Nei giorni successivi all’approvazione più testate giornalistiche riprendono il tema, rilanciando i dubbi sollevati da Carteinregola, da esponenti della cultura e della politica. L’Assessore Valeriani affronta in varie interviste la mancata tutela del centro storico, con affermazioni che,  come sarà confermato in seguito alla pubblicazione del PTPR, non corrispondono affatto al testo del comma delle NTA del PTPR approvato (vedi Tutela Centro storico: la proposta dell’Assessore Valeriani non cambia nulla).

Viene  riportato da alcune testate  che “dopo l’approvazione del provvedimento, il Mibac aveva lamentato un’approvazione unilaterale del Piano da parte della Regione Lazio tanto da far trapelare la possibilità di un’impugnazione del Piano”, voci a cui l’assessore Valeriani risponde ( Roma Today 05 agosto 2019) “Nessuna decisione unilaterale”. Uffici al lavoro per accordo con il ministero  “Piano paesistico, Regione al Mibac: “Nessuna decisione unilaterale”. Uffici al lavoro per accordo con il ministero. L’assessore Valeriani: “Quando vedranno la delibera sarà tutto molto più chiaro”

7 agosto 2019 In Consiglio regionale vengono discussi gli Ordini del Giorno non votati la notte del 1 agosto. Polemiche tra  centrodestra e Cinquestelle, sulla poca incisività nell’opposizione al PTPR (Vedi anche (Da Vas Roma) Colpo di coda del dibattito sul PTPR con indecorosi scambi di accuse che hanno fatto conoscere i retroscena sul modo in cui è stato approvato il Piano) Alla fine il Consiglio Regionale approva dodici ordini del giorno collegati al Piano territoriale paesistico regionale. Scarica il resoconto stenografico XI_seduta_n_038_4_del_07_08_19 (completa)

7 agosto 2019  Un articolo di Luca Teolato su Il Fatto Quotidiano analizza i punti più controversi del PTPR approvato e annuncia che l’Ufficio stampa del Mibac ha comunicato  l’intenzione del Ministero di impugnare il PTPR davanti alla Corte Costituzionale (Vedi Il fatto Regione Lazio, il Piano paesaggistico apre a nuovo cemento, anche sulle spiagge. Il Mibac: “Non condiviso, lo impugniamo”)

10 settembre  2019 Il decreto di dichiarazione di interesse culturale di Villa Paolina di Mallinckrodt,  il cui procedimento era stato avviato dal Direttore Generale Archeologia, Belle arte e paesaggio, Gino Famiglietti, il 7 giugno 2019, è firmato, entro i tempi previsti, dal nuovo direttore della Dg, l’architetto Federica Galloni. scarica 2681352Decreto villa Paolina

(da VAS) 18 settembre 2019  il MIBACT con nota prot. n. 25547  evidenzia una serie di criticità del PTPR così come approvato.

 Come indicato dalla Delibera 5/2020, che   dava «mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’Accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice» (da Ricorso MIBACT 17 aprile 2020): viene riavviata la collaborazione tra il Ministero e la Regione Lazio, per pervenire al definitivo adeguamento del PTPR regionale. Il percorso così  riaperto consente  di addivenire alla redazione di un nuovo testo delle Norme di Piano, emendato delle novelle aggiunte in via unilaterale dalla regione, che in alcuni limitati casi sono state rielaborate anche al fine di raggiungere una soluzione condivisa che fosse compatibile con la salvaguardia del paesaggio”

(da VAS) Dal 22 ottobre al 18 dicembre 2019  si svolgono 9 sedute del tavolo congiunto ( 22 e 30 ottobre, 8, 21 e 28 novembre, 3, 6, 10 e 18 dicembre 2019)  presso la sede della Regione Lazio, alla presenza dei funzionari rappresentanti delle due amministrazioni coinvolte, nel corso delle quali sono presi in esame i contenuti del PTPR, vagliando   l’intero corpo normativo del PTPR, costituito da 70 articoli, incluse le tabelle A), B) e C) relative alla disciplina di tutela e d’uso dei paesaggi, che sono annesse agli articoli da 22 a 33 (dal “Paesaggio Naturale” alle “Reti, Infrastrutture e Servizi”).

(da VAS) Il 18 dicembre 2019, a conclusione dei lavori di tre mesi del tavolo congiunto, viene sottoscritto un “DOCUMENTO DI CONDIVISIONE” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula dell’accordo tra MIBACT e Regione Lazio: a sottoscriverlo per la Regione la responsabile della Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, ed il dirigente dell’Area Pianificazione Paesistica ed Area Vasta i;  per il MIBACT la responsabile della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  e Paesaggio, ed il Dirigente del Servizio V .Tale documento non ci risulta sia stato reso pubblico.

Un altro  punto del PTPR sul quale le associazioni  avevano sollecitato il Consiglio e l’opinione pubblica, riguardava i beni paesaggistici inseriti nella Tavola B successivamente all’adozione del PTPR nel 2007, che alcuni emendamenti di maggioranza inizialmente volevano escludere  dal PTPR in quanto non sottoposti alla prescritta fase pubblicistica. In proposito il Consiglio aveva poi deliberato di “dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione…. a stralciare dalla Tavola B i beni paesaggistici, di cui al successivo numero 7), lettera b), già riportati nell’elaborato 02.03, che saranno oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998». In pratica per quei beni paesaggistici si sarebbe dovuto riavviare  un  percorso  che prevedeva  la pubblicazione, la raccolta delle osservazioni, le controdeduzioni degli enti preposti e l’approvazione in Consiglio, prima di essere integrati nel PTPR . Tuttavia anche su questo fronte il meccanismo si avvia con molta lentezza, e la delibera di Giunta per mettere in moto la procedura sarà anch’essa pubblicata nel febbraio 2020, 6 mesi dopo l’approvazione del PTPR.

8 gennaio 2020, si conclude  la procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico avviata dal MiBACT  per alcuni tessuti urbanistici della Città di Roma, che ha sottoposto a tutela ai sensi dell’articolo 136 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004, il  “complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, nella città di Roma lungo la direttrice di impianto di Corso Trieste” con l’emanazione del Decreto Ministeriale, poi pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020. Scarica Gazzetta Ufficiale n.22 del 28/01/2020 (pdf 501,42KB)Trasmissione Decreto (pdf 1.420,25KB)Allegato A (pdf 1.348,47KB)Allegato B (pdf 2.782,78KB) Allegato C (pdf 1.016,61KB)Allegato D (pdf 1.668,83KB)

Tav. B 24 437

Tav. B 24 437

 3 febbraio 2020 la Direttrice Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, invia una nota (prot. 4211-P ) alla Regione Lazio con il testo normativo denominato «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT” (non disponibile) (da Delibera 59/2021) Nella nota la  Direzione Generale del MIBACT ha rappresentato che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto – in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR” e che l’approvazione di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204

13 febbraio 2020 sul bollettino della Regione Lazio  è pubblicata la Delibera 5/2019  e gli elaborati del  PTPR Regione Lazio(> vai alla pagina)  senza il recepimento del documento «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT»;vedi La prima disamina di VAS Roma del PTPR appena pubblicato

sempre il 13 febbraio  2020 la Giunta approva due provvedimenti:

  • la Proposta di deliberazione  n.42 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 50 del 13 febbraio 2020 concernente l’accordo con il MIBACT: “Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr). Approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli Articoli 156, Comma 3, e143, Comma 2, del D.Lgs. 42/2004, del Documento «02.01 – Norme Ptpr – Testo Proposto per l’accordo Regione/Mibact», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per  il Turismo, Sostitutivo delle Norme del Ptpr come approvate dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 5/2019  SCARICA PD N. 42 del 17 febbraio 2020 regione lazio PTPR
  • lDeliberazione di Giunta   n. 49 del 13 febbraio 2020, Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019 (scarica lo stralcio con la variante pubblicata Regione Lazio Variante integrazione PTPR 20 2 2020) che riguarda i Beni paesaggisti da sottoporre alla pubblicazione ecc. e che sarà pubblicata sul bollettino della Regione Lazio il 20 febbraio 2020

In pratica nello stesso giorno,   il 13 febbraio 2020,  nel quale viene pubblicata sul bollettino della Regione la Delibera 5/2019 con il PTPR nella versione approvata ad agosto – quindi prima delle attività svolte dal tavolo congiunto Regione Lazio /MIBACT nell’autunno successivo – la Giunta approva una proposta di deliberazione consiliare, che recepisce il Testo Proposto per l’accordo Regione/Mibact, che modifica molti punti del PTPR appena pubblicato.

Si  apre  così  una finestra temporale di vigenza di un PTPR che sarebbe  stato già in parte superato sin caso di approvazione  delle  modifiche concordate con il MIBACT,   vigenti solo dopo l’approvazione definitiva in Consiglio Regionale della Proposta di Delibera di Giunta.

20 febbraio 2020La Regione emana una direttiva (nota  prot. 0153503) con la quale si  regola  l’applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Piano (PTPR approvato ad agosto 2019) alle domande pendenti ed a quelle presentate dopo la sua pubblicazione (fonte ricorso MIBACT) https://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/PTPR_Nota_Aree_e_Comuni_Procedure_REGLAZIO.REGISTRO_UFFICIALE.2020.0220576.pdf.

27 febbraio 2020  viene approvata dal Consiglio della Regione Lazio Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 /2020 del  27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente

Carteinregola, nel gennaio 2020, prima dell’approdo della proposta di legge al Consiglio, aveva scritto ai consiglieri regionali ponendo alcune domande che riguardavano  la tutela del Paesaggio, il consumo di suolo e  gli interventi urbanistici nelle zone rurali; la legge sarà poi impugnata dal MIBACT il 6 maggio 2020

6 aprile 2020 Il Consiglio dei ministri delibera di sollevare il ricorso per conflitto di attribuzione  per  portare  il Piano territoriale paesaggistico  della Regione Lazio davanti alla Corte Costituzionale. La richiesta è partita dal ministro per i Beni e le attività culturali (Mibact), Dario Franceschini, su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

8 aprile 2020 Il Presidente dell’ACER (Associazione Costruttori romani) dichiara che “ in un momento così drammatico per il nostro paese a causa degli effetti della pandemia, dove le stesse istituzioni stanno cercando tutte le soluzioni possibili per non fermare l’economia e dare sostegno alla stessa, il ricorso sul piano regionale rimetterà in discussione tutti quegli elementi di certezza che erano stati appena raggiunti dopo oltre 20 anni di procedure. Il piano regionale approvato lo scorso agosto dal Consiglio regionale – conclude Rebecchini – rappresentava, infatti, un punto di equilibrio tra imprescindibili esigenze di tutela del territorio ed altrettante necessarie esigenze di sviluppo economico”” https://www.acerweb.it/piano-paesistico-il-presidente-rebecchini-ricorso-mibact-su-ptpr-lazio-genera-incertezza/

gazzetta ufficiale impugnazione PTPR 17 aprile 2020

17 aprile 2020 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti Ambiente – Paesaggio – Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5, recante “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)” – Denunciata assunzione unilaterale del provvedimento, senza il coinvolgimento dell’Amministrazione statale – Istanza di sospensione. – Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio del 2 agosto 2019, n. 5. (20C00109) > Vai a N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 aprile 2020 

Nel testo si legge che “(…)La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 13 del 13 febbraio 2020, è  stata assunta unilateralmente dalla regione, in violazione degli impegni assunti nei confronti del Ministero dei beni e le attivita’ culturali, ai sensi degli articoli 133, 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  [Codice dei Beni Culturali NDR] Oltretutto, il piano deliberato dalla regione risulta improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici, e la sua approvazione determina, altresì, il concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione [La Repubblica …Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione NDR]” e anche che “a distanza di anni dalla definizione dei contenuti del PTPR congiuntamente con il MIBACT [nel corso della copianificazione avviata nel 2013 e conclusasi nel 2015 NDR], il consiglio regionale ha assunto la deliberazione n. 5 del 2019, con la quale ha approvato unilateralmente un «proprio» PTPR, diverso sia dal piano adottato nel 2007 sia dai contenuti concordati nel verbale del 2015, oltre che notevolmente peggiorativo dei livelli della tutela rispetto a entrambe tali versioni, rinviando a un momento successivo l’adeguamento del piano d’intesa con lo Stato”, concludendo che La scelta così assunta dalla regione sconfessa il percorso di condivisione gia’ svolto con il MIBACT e risulta, inoltre,manifestamente in contrasto con la disciplina della pianificazione paesaggistica contenuta nel Codice di settore, la quale richiede chela fase di co-decisione con lo Stato si collochi a monte, e non a valle, del piano paesaggistico”.

Il 12 maggio 2020 si tiene una Commissione Urbanistica della Regione Lazio alla presenza dell’Assessore Valeriani con ODG la Proposta di Delibera – diventata n. 42 del 2020 –  che recepisce le modifiche e l’accordo con il MIBACT.  Dal resoconto pubblicato sul sito istituzionale si apprende che l’Assessore ha esplicitato  un notevole dietrofront delal Giunta rispetto agli accordi con il Ministero e alla stessa Propsota votata a febbraio dalla Giunta, dichiarando  che “...nella delibera del 5 agosto 2019 la Giunta si era attenuta “in modo pedissequo” alle indicazioni del Consiglio, occupandosi del coordinamento del testo approvato in Aula e della redazione delle tavole allegate, che il Consiglio aveva dato mandato alla Giunta di elaborare”. Aggiungendo che  “a questo punto il Consiglio potrà, qualora lo ritenga opportuno, recepire il testo come ricevuto dal ministero; ministero che per tramite del governo ha peraltro sollevato conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, adducendo  che la Regione abbia invaso le competenze statali, per il fatto di aver elaborato il piano in autonomia, anziché in collaborazione con il ministero stesso. Cosa su cui la Regione non è d’accordo, ha detto Valeriani, perché si ritiene che la competenza sia stata correttamente esercitata nel rispetto del codice Urbani (D.lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio): pertanto, la Giunta è “ben decisa a difendere il piano così come elaborato”(> vedi tutto il resoconto sul sito della Consiglio regionale 12 maggio 2020:  Ptpr: la commissione vota il rinvio all’Aula della decisione sui rilievi ministeriali)

 PTPR roma allegato 2

13 maggio 2020: Carteinregola invia due osservazioni al Comune di Roma e alla Regione Lazio riguardanti la “Variante di integrazione al PTPR Approvato” DGR n. 49 del 13 febbraio 2020 – Adozione variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019.  scarica 1_DGR 49 PTPR sito osservazioni Carteinregola 13 maggio 2020

16 maggio 2020 Carteinregola insieme a Italia Nostra Lazio, Verdi Ambiente e Società (VAS) dirama  un comunicato sottoscritto da molte  associazioni,  che risponde agli ultimi clamorosi sviluppi del PTPR e al cambiamento di posizione della Giunta riguardo l’accordo con il MIBACT, chiedendo che la Giunta sospenda la vigenza del PTPR  (> vedi La Regione Lazio vuole mantenere in vigore un Piano Territoriale Paesistico che il Ministero dei Beni Culturali ha impugnato) (Vedi anche Roma Today, 17 maggio 2020 Piano paesistico, appello alla Regione: “Sospenda la delibera approva in Consiglio”https://www.romatoday.it/politica/piano-paesistico-regione-lazio-chiesta-sospensione-.html

19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 /2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1 e comma 16 ; 10 comma 11, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020 scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. mibact regione maggio 2020 (> vai alle pagine di analisi e commento Il MIBACT impugna un altro provvedimento della Regione Lazio (segnalato anche da Carteinregola)

29/05/2020 Il TAR del Lazio respinge il ricorso proposto da Mc Donald’s e della ditta vivaistica di Via Baccelli,  nei pressi delle Terme di Caracalla, contro il  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Lazio (non costituita in giudizio) e Roma Capitale, per  l’annullamento del parere della Soprintendenza speciale Archeologica, belle arti e paesaggio di Roma prot. n. 15395 del 24 luglio 2018 e contestuale avocazione del procedimento di valutazione dell’intervento a farsi,  consistente in  un cambio d’uso, da commerciale/servizi (uffici) a pubblico esercizio dell’edificio”, finalizzato ad adeguare l’edificio all’attività di fast food  (sentenza 05757/2020 REG.PROV.COLL. N. 10732/2019 REG.RIC. N. 10738/2019 REG.RIC).

17 novembre 2020 La Corte Costituzionale si pronuncia sul ricorso del MIBACT accogliendolo e annullando  il PTPR approvato dalla Regione il 5 agosto 2019, dando quindi ragione al Ministero dei Beni culturali  ma anche ai cittadini che si sono mobilitati in difesa della copianificazione Stato Regioni per la tutela del Paesaggio, come previsto dal Codice dei Beni culturali (5) vai alla sentenza sul sito della Corte Costituzionale Vai a La sentenza della Consulta che dichiara incostituzionale il PTPR della Regione Lazio  Vedi La Corte Costituzionale ha annullato il Piano Paesaggistico Regionale del Lazio contestato da Carteinregola e Italia Nostra

25 novembre 2020 viene approvata dal Consiglio regionale la mozione n. 368  concernente “Urgente adozione degli atti necessari all’approvazione del Piano paesaggistico regionale del Lazio”, con la quale si è impegnato il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad “avviare tutti gli atti e le azioni necessarie a dotare la Regione Lazio di un Piano territoriale paesistico”

A seguito della sentenza della Consulta, l’Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente della  Regione Lazio avvia (nota del 19.11.2020) un confronto sul tema della disciplina paesaggistica in vigore con  l’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che si esprime il 2 dicembre 2020 (prot. 31600-P), in cui ribadisce che dopo l’annullamento del PTPR approvato si torna alla status quo ante, in cui la disciplina paesistica dei beni paesistici declarati era costituita dal PTPR adottato nel 2007 e dai PTP già approvati.

Il 4 dicembre 2020 La Regione Lazio  invia una direttiva a tutti i Comuni del Lazio che “ha lo scopo di fornire indicazioni univoche ed uniformi circa gli effetti della pronuncia di cui sopra sulla disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza“.(> Scarica le due note PTPR Lazio URB_Documento_unico_Direttiva_nota_Mibact_04_12_2020)

30 dicembre 2020 Il Consiglio di Stato  conferma le tesi dell’associazione dei consumatori con una sentenza in cui si legge: «L’area in cui si trova l’immobile è tutelata dal PTP n. 15/12, art 134, comma 1, lett c), Valle della Caffarella, Appia antica ed Acquedotti, inclusa nel Centro Storico tutelato come sito Unesco, in area attigua alle Terme di
Caracalla, per la quale le Norme tecniche di attuazione (art 46) prevedono espressamente l’obbligatorietà del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice. Le parti appellanti evocano la preminenza della disciplina del PTPR sulla scorta, in primis, dell’art. 7, comma 5, delle norme di attuazione della delibera di adozione dello stesso PTPR regionale (n. 556 del 25 luglio 2007), il quale statuisce che, per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici individuati ai sensi dell’articolo 134, co. 1, lett. c), del Codice Urbani si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, che non prevede il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia tale conclusione si scontra sia con il dato letterale del PTPR, sia con le altre risultanze degli atti, correttamente intese. […] » (leggi l’articolo)

13 febbraio 2020 la Direzione Generale del Ministero trasmette, con nota prot. 4211-P , acquisita al protocollo regionale n. 96611 del 4 febbraio 2020, il testo normativo denominato «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT»; nella nota la  Direzione Generale del Ministero rappresenta  che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto – in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR” e che l’approvazione di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204”;

11 febbraio 2021 la  Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 78 approva la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 59 del 15.2.2021   concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)” (Scarica PDC_59_2021 PTPR Giunta Lazio, i cui elaborati (Norme, Tavole, Repertori dei beni registrati nelle Tavole, etc) sono consultabili al seguente indirizzo: http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_59/index.htm

Vai alla pagina Proposta Delibera PTPR Lazio 11 febbraio 2021 con i link alla proposta e agli allegati

Nel testo della PDC 59 si fa riferimento alla interlocuzione nella seconda parte dell’anno 2019 tra Regione Lazio e Mibact, il cui esito è costituito dal Documento di condivisione del 18.12.2019.

Subito partono le polemiche, in particolare di Aurigemma, Fratelli d’Italia: (newtuscia 11 febbraio http://www.newtuscia.it/2021/02/11/aurigemma-fdi-zingaretti-certifica-morte-ruolo-consiglio-regionale-pianificazione-urbanistica/) : “… Con questo nuovo testo viene certificata la morte del ruolo del Consiglio regionale, a cui spettano gli indirizzi e la programmazione sul territorio e a cui compete di legiferare in materia urbanistica, materia trasferita alle Regioni. Quella del Ministero è un’invasione di campo, è opportuno ricordare che i cittadini demandano ai consiglieri regionali la potestà di decidere in questo ambito, ma oggi il Consiglio viene esautorato, da una scellerata delibera di Giunta, voluta dall’assessore Valeriani. Accettando questa decisione, il consiglio regionale si limita a svolgere il compito di passacarte, adeguandosi totalmente alle scelte di altri. Noi lo avevamo detto più volte: la regione non aveva portato avanti una pianificazione su questo tema seguendo un metodo giusto e democratico” ; il consigliere avanza la proposta “di votare subito in Aula un documento di programmazione, che dovrebbe indicare quali sono le opere relative a infrastrutture e servizi importanti che si ritengono prioritarie e quindi approvabili in deroga alle norme del PTPR. Nello stesso documento  andrebbero approvati gli indirizzi da dare ai comuni per la formazione dei piani regolatori e per la rigenerazione urbana, e anche gli indirizzi per la riqualificazione dei nuclei abusivi già perimetrati e approvati dai consigli comunali. Inoltre, vanno anche precisate le disposizioni per l’utilizzo in tempo utile dei finanziamenti relativi al superbonus, all’ecobonus e al sisma bonus e per utilizzare risorse finanziarie che la UE si accinge a trasferirci

18 febbraio 2021 la Commissione Consiliare X Territorio e Urbanistica della Regione Lazio esamina la PDC 59 e la approva a maggioranza,  trasmettendola al Consiglio Regionale per la conseguente discussione ed approvazione.Nel corso della Commissione l’Assessore Valeriani ribadisce “la necessità di modificare la norma che disciplina il Ptpr: “Penso ci sia un problema sulla legge nazionale: si assegna ai Consigli regionali il compito di approvare i Ptpr, ma senza la possibilità di apportare nessuna modifica”.
“Adesso – ha proseguito Valeriani – Ci dobbiamo adeguare all’esito della sentenza, abbiamo il dovere di fare in fretta, approvando l’intesa. Con la decadenza del piano sono scattate le clausole di salvaguardia, bloccando fatto la grande maggioranza delle attività edilizie. Il nostro sistema economico, soprattutto in questa fase di grave crisi legata alla pandemia, non può permettersi di sopportare a lungo questa situazione“.
Tre le novità della nuova intesa raggiunta illustrate dall’assessore: “il Ptpr avrà valore vincolante soltanto in quelle parti del territorio dove vigono i vincoli; l’approvazione farà scomparire tutti gli strumenti paesistici esistenti, viene acquisita la nuova cartografia del 2014.
“Abbiamo anche cercato di confermare l’articolo 63 del Piano, ovvero quell’articolo che ‘salvava’ gli strumenti urbanistici esistenti perché conformi al Ptpr“.  Quanto alle procedure, “dopo l’approvazione da parte del Consiglio, come ultimo atto, il Ptpr sarà firmato dal presidente della Regione e dal ministro. (Vai al resoconto della seduta della Commissione dal sito della Regione Lazio La commissione Urbanistica rinvia all’Aula il nuovo Piano territoriale paesistico regionale)

https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=commissioniNewsDettaglio&id=2854&cid=26#.YDewdubSKCU

Il 22 febbraio 2021 si tiene una audizione in Commissione Regionale urbanistica delle associazioni imprenditoriali, che, come riferisce il resoconto sul Sito regionale “chiedono a gran voce la riapertura di un tavolo con il Ministero”; “Ance Lazio, Aniem Lazio Confapi, Federlazio Industria estrattiva, Confagricoltura Lazio, Federbalneari Lazio e Sib Lazio sud hanno rpesentato una unanime richiesta: approvare un proroga che permetta di riaprire un tavolo fra Regione e il ministero sui punti più contestati. In particolare sull’articolo 63, che riguarda i piani urbanistici vigenti e la loro conformità al Ptpr.Vai al resoconto della seduta della Commissione dal sito della Regione Lazio

Il 25 febbraio 2021 si tiene una audizione in Commissione urbanistica a cui partecipano  le associazioni ambientaliste, tra le quali Carteinregola.( la Commissione  ha dedicato al PTPR le sedute del 18, 22 e 25 febbraio,   1 e 2 marzo 2021).

19 aprile 2021  Comincia in Consiglio regionale la discussione della PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 del 15 febbraio 2021 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 78 DELL’11 FEBBRAIO 2021 APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) scarica la proposta

21 aprile 2021: il Piano Territoriale Paesistico Regionale è  approvato dal  Consiglio regionale  con 33 voti a favore e 14 contrari, senza modifiche rispetto a quanto concordato con il MIBACT, ma restano fuori, come sapevamo, il centro storico e la città storica di Roma.  > Vai al comunicato sul sito del Consiglio regionale > Vai alla pagina sul sito del Consiglio regionale con il PTPR approvato

scarica le NTA https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2021/12/NTA-Norme-PTPR-Lazio-approvato-aprile-2021.pdf

Il centro storico (e la città storica di Roma) sono esclusi dalle tutele degli altri centri storici e dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi:

Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009) [che fin dalla copertina prevede un parere consultivo].

21 dicembre 2021 Il Consiglio di Stato vedi McDonald a Caracalla: la sentenza del Cds che boccia il ricorso (e conferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica) https://www.carteinregola.it/index.php/mcdonald-a-caracalla-la-sentenza-del-cds-che-boccia-il-ricorso-e-conferma-la-necessita-dellautorizzazione-paesaggistica/

Carteinregola continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, vigilando affinchè l’interesse generale della salvaguardia del Paesaggio non sia messo in second’ordine rispetto agli interessi economici e produttivi. E continuerà la sua battaglia affinchè il centro storico e la città storica di Roma siano tutelati da normative che prevedano autorizzazioni paesaggistiche vincolanti, e non pareri consultivi delle Soprintendenze, come è ancora alla situazione ordierna, nonostante le dichiarazioni su salvifichi protocolli del passato. (AMBM)

Dal marzo 2022 sono in corso iniziative dell’Assemblea capitolina e tavoli tecnici del Dipartimento Urbanistica per modificare le NTA del PRG di Roma (> vedi Modifiche al Piano Regolatore)

21 aprile 2022 Deliberazione Giunta Regionale n. 228 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul BUR n. 56 

10 giugno 2021, supplemento n. 2. Rettifiche errori materiali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo tra Regione e Ministero della Cultura sottoscritto in data 27 maggio 2021. Testo dell’ Atto n. 228 del 21/04/2022 ( pdf 925.25 KB) 

2 agosto  2022 Deliberazione della  Giunta Regionale n. 670  OGGETTO: Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021, supplemento n. 2. Rettifiche errori materiali ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo tra Regione e Ministero della Cultura sottoscritto in data 27 maggio 2021. Seconda rettifica Testo dell’ Atto n. 670 del 02/08/2022 ( pdf 863.29 KB)

6 settembre 2022 Carteinregola invia ai partiti in lizza per le elezioni politiche alcune domande, pubblica Rigenerazione urbana (e tutela del Paesaggio): programmi a confronto

si avviano  procedure congiunte della Regione Lazio e di Roma Capitale per la devoluzione dei poteri  regionali in campo urbanistico a Roma Capitale (> vedi Le associazioni scrivono a Zingaretti e Gualtieri: vogliamo trasparenza e dibattito pubblico sul passaggio di poteri dalla Regione al Comune)

28 dicembre 2022 La Giunta regionale approva la delibera Funzioni in materia urbanistica attribuite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022 n. 19. Approvazione dello schema di convenzione con Roma capitale.

28 gennaio 2023 Carteinregola lancia un appello sottoscritto da vari intellettuali che chiede ai candidati, ai partiti e agli esponenti di tutti i livelli istituzionali l’impegno a modificare l’ articolo  della Legge regionale della rigenerazione urbana del Lazio 7/2017 che, come già il precedente “Piano casa”, mette a  rischio il paesaggio urbano  della Città storica di Roma con demolizioni e ricostruzioni indiscriminate, che sfuggono alle regole del Piano regolatore e alle decisioni degli uffici comunali. vedi Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini

9 febbraio 2023 In occasione delle elezioni regionali, Carteinregola lancia le sue richieste ai candidati, tra le quali anche quelle sulla rigenerazione urbanaLe nostre richieste per le elezioni della Regione Lazio 2023 e pubblica un confronto tra i programmi su Paesaggio e tutela paesaggistica

13 giugno 2023 la Giunta Gualtieri approva una Proposta di deliberazioneVariante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione

26 marzo 2024 depositata la PROPOSTA DI LEGGE N. 150 del 2024 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004 “disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” di iniziativa della Consigliera Laura Corrotti, che consta di un solo articolo: eliminare dalla legge regionale del 2004 un inciso che rende “non suscettibili di sanatoria” “le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio …“, “…anche prima della apposizione del vincolo“ (6). Si tratta quindi di non escludere alla sanatoria opere realizzate abusivamente in aree sulle quali sono stati imposti solo successivamente all’abuso vincoli a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale. scaricaPROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004 “disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” (VediLazio: la Proposta che modifica la legge regionale sulla sanatoria in aree vincolate risponde alla “giurisprudenza”?   -13 Aprile 2024)

22 aprile 2024: Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021, n. 5 e pubblicato sul BURL del 10 giugno 2021, n. 56, Supplemento n. 2 – Rettifiche errori materiali, ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Accordo tra Regione e Ministero della Cultura, sottoscritto in data 27 maggio 2021 – Terza rettifica. Scarica DGR n. 259 del 22/04/2024

17 luglio 2024 Il Consiglio Regionale del Lazio approva con 29 voti favorevoli e 8 contrari (PD, M5S, AVS), la Legge MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004 “disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” (> vai al comunicato sul sito istituzionale) scarica il resoconto stenografico con il dibattito in Consiglio (> vai al testo della legge approvata)

7 agosto 2024 La Giunta Rocca approva la Proposta di legge regionale concernente «Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio» (proposta n. 30064 del 07/08/2024), presentata dall’assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, che andrà al voto del Consiglio. Si tratta di 21 articoli con disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio che modificano la normativa esistente (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) o che introducono previsioni autonome (artt. 6, 7, 14 e 19). SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

La legge è poi trasmessa al Consiglio regionale con il titolo Proposta  di Legge Regionale N.171 del 9 agosto 2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”adottata dalla Giunta con deliberazione n.688 l’8 agosto 2024 scarica Regione Lazio PROPOSTA DI LEGGE n.171 : “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parteGoverno del territorio (26 settembre 2024) vedi:Regione Lazio: un’altra legge a favore della rendita

14 ottobre 2024 Carteinregola invia alla Commissione Urbanistica regionale le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio

( ultimo AGGIORNAMENTO 27 10  2024)

Vedi anche Piano casa e legge rigenerazione urbana – cronologia materiali

map paesaggio toscano

____________________________________________________________________

NOTE
(1) per gli elaborati del PTPR adottatto del 2007 vedi il capitolo sottostante “materiali”.
L’attività precedente l’adozione del Piano ha visto la partecipazione dei Comuni, che hanno presentato specifiche proposte di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della legge regionale 24/98 che, ratificate dal Consiglio comunale, esaminate dagli uffici e valutate dalla commissione tecnica di cui all’articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 24/98, costituita dal Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica e dai dirigenti delle Aree competenti per la pianificazione paesistica e urbanistica, hanno avuto esito nella delibera di Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 di adozione del PTPR e nella successiva ratifica, da parte del Consiglio Regionale, con DCR n. 41 del 31 luglio 2007 di “Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate nell’ambito del procedimento di formazione del PTPR ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della l.r.24/98 – applicazione dell’articolo 36 quater comma 1 ter della l.r.24/98” e che le decisioni contenute nella suddetta DCR n. 41/07 sono state quindi recepite nel PTPR adottato con la delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 21 dicembre 2007;(proposta di delibera 26 del 4 gennaio 2019)

“la consultazione preliminare è stata inoltre assicurata tramite la consulta permanente delle associazioni ambientaliste e culturali del PTPR e tramite il comitato Regione – autonomie funzionali e organizzazioni economiche sociali nonché tramite illustrazioni nelle sedi provinciali, con ciò ottemperando in modo sostanziale alla previsione di cui all’articolo 144 del Codice in merito alla partecipazione nella fase di elaborazione del PTPR” (proposta di delibera 26 del 4 gennaio 2019)

(2) (dalla delibera 26 del 4 gennaio 2019)…” il Comitato istituito nel citato Protocollo d’intesa ha svolto l’attività ivi prevista con le modalità di cui al disciplinare allegato al Protocollo medesimo e che a partire dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015 si è riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni pervenendo alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte, ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano con la sottoscrizione il 16 dicembre 2015 del “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell’iter di approvazione del piano paesaggistico“;

(3) Il CRpT è l’organo consultivo della Regione Lazio in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed è istituito ai sensi dell’art.16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 e successive modifiche ed integrazioni.Il Comitato esprime il suo parere di competenza in merito a:

a) il Piano Territoriale Regionale Generale ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
b) i piani territoriali paesistici;
c) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
d) i piani delle aree naturali protette;
e) le schede di cui all’articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale;
f)  altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali.

Il Comitato Regionale per il Territorio è costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio e dura in carica cinque anni.

(4)Nel protocollo si riassumono le fasi n cui è articolata La redazione del P.T.P.R.a partire dal 1999 (da BUR dicembre 2013)(3)1)  Elaborazione congiunta del Piano: dall’Accordo di collaborazione per la redazione del P.T.P.R.,  definizione di criteri, metodologie, e contenuti del piano; la redazione del P.T.P.R. è stata affidata alla struttura regionale competente in materia paesaggistica secondo quanto previsto nel “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, approvato con le D.G.R. n. 5109 del 12 dicembre 99 e n. 5515 del 16 novembre 1999;2)  Adozione e pubblicità: il P.T.P.R. è stato adottato con le D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, in applicazione dei principi, criteri e contenuti di cui alla Parte III del D.Lgs n. 42/2004 ed in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 156 dello stesso, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti alle disposizioni di cui all’articolo 143;il P.T.P.R. adottato è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 14 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008 e sugli Albi pretori dei Comuni e delle Provincie del Lazio ed è entrato in vigore in regime di salvaguardia; il P.T.P.R. stesso, adottato in vigenza della seconda versione del Codice, non è stato oggetto di preventivo accordo ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice;

3) Copianificazione ai sensi dell’art. 143, comma 2, del D.Lgs n. 42/2004: successivamente alla adozione del P.T.P.R., a seguito delle modificazioni al Codice introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”, la Regione Lazio ed il Ministero il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo hanno riavviato gli incontri, giungendo all’individuazione congiunta di sette nuovi ambiti della “campagna romana”, sottoposti a tutela con le procedure di cui agli articoli 138 e ss. del Codice, attualmente in fase di pubblicità, alla condivisione dei risultati del processo di pianificazione avviato ed alla ripresa della copianificazione, finalizzata a portare a compimento il procedimento di formazione del P.T.P.R. in conformità con il vigente testo del Codice;

scarica Allegato 0001 PDG 1_2.3.pdf  0001delib.piano gestione sito UNESCO PDG 1_2.3

scarica le NTA del PTPR 2007  a confronto con le NTA del PTPR all’esame del consiglio regionale Norme PTPR dic 2015

(5) Sentenza 240/2020 (ECLI:IT:COST:2020:240) Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI Presidente: MORELLI – Redattore: DE PRETIS Udienza Pubblica del 21/10/2020;    Decisione  del 22/10/2020 Deposito del 17/11/2020;   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 02/08/2019, n. 5. Vai alla sentenza sul sito della Corte Costituzionale

MATERIALI PTPR LAZIO

(1)  Vai alla pagina della Regione Lazio dedicata al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) DEL 2007 http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8 dove sono disponibili i seguenti contenuti:

La Regione Lazio tutela il paesaggio

 
Deliberazione Commissario / Straordinario Giunta Capitolina numero 62 del 2016 DWCDelibera N 62 del 29.04.2016
Allegati
Allegato 0001 PDG 1_2.3.pdf  0001delib.piano gestione sito UNESCO PDG 1_2.3
Allegato 0002 PDG 2.3.3 D2_Strutture e Strategie.pdf  0002 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 D2_Strutture e Strategie
Allegato 0003 PDG 2.3.3 D4.pdf 0003 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 D4
Allegato 0004 PDG 2.3.3 D6_dal centro storico alla città storica.pdf  0004 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 D6_dal centro storico alla città storica
Allegato 0005 PDG 2.3.3 D7.pdf 0005 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 D7
Allegato 0006 PDG 2.3.3 G1_a_Carta qualità.pdf 0006 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 G1_a_Carta qualità
Allegato 0007 PDG 2.3.3 G1_b_Carta qualità.pdf 0007 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 G1_b_Carta qualità
Allegato 0008 PDG 2.3.3 G1_c_Carta qualità.pdf 0008 PDG 2.3.3 G1_c_Carta qualità
Allegato 0009 PDG 2.3.3 G2_Guida qualità_1.pdf 0009 delib.piano gestione sito UNESCO PDG 2.3.3 G2_Guida qualità_1

ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N.26 DEL 4 GENNAIO 2019

concernente:“APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998 N.24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEGLI ARTICOLI 135, 143, 156 E 141 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N.42 (CODICE DEI BENI CULURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N.137) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Allegato A –       PTPR Intesa 2015 voto 231-1 3 marzo 2016
  01 – Relazione istruttoria Relazione istruttoria
  allegato 1 Protocollo Intesa Roma
  allegato 2 Protocollo Intesa Lazio
  allegato 3 Relata di Pubblicazione
  allegato 4 Osservazioni fuori termine
  allegato 5 Criteri osservazioni
  allegato 6 Stato istruttoria osservazioni
  allegato 7 osservazioni
  allegato 8 Laghi esclusi
  allegato 9 Corsi acqua pubblica modifiche ed esclusioni
  allegato 10 Geotopi rettificati
  allegato 11 elenco articoli 63
  allegato 12 Errori materiali
  allegato 13 Nuovi nuclei minori
  allegato 14 Beni puntuali dell’architettura rurale eliminati
  allegato 15 voto CRpT n 235-1 del 03 03 2016
 
  02 – Elaborati prescrittivi Norme
  tavole A Sistemi ed ambiti di Paesaggio
  tavole B Beni Paesaggistici-          Tavole B base cartografica ctr 10.000–          Allegati (parte I)–          Allegati (parte II)
  tavole D Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP-          Tavole D base cartografica ctr 10.000–          Allegati (parte I)–          Allegati (parte II)–          Allegati (parte III)
 
  03 – Elaborati propositivi Allegati alle norme-          Parte I–          Parte II
 
  04 – Elaborati descrittivi RELAZIONE al PTPR
  ALLEGATI
  tavole C Beni del patrimonio Naturale e Culturale
 
Allegato B – PTPR aggiornamento 2018
  Norme evoluzione 2018 Norme PTPR 12 2018
  Tavole Aevoluzione 2018 ctr 5000 Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V
  Tavole Bevoluzione 2018 ctr 5000 Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V
  Tavole Cevoluzione 2018 ctr 5000 Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V
  Tavole Devoluzione 2018 ctr 5000 Parte I Parte II Parte III
 

(3)

VIII LEGISLATURA

L’ALLEGATO 01 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 15 FEBBRAIO 2021 È DISPONIBILE AL SEGUENTE COLLEGAMENTO INFORMATICO:

http://aulacrl.regione.lazio.it/atticonsiliari/PDC_59/index.htm