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Regole per la Regione Lazio di Carteinregola

              ELEZIONI 2013

PROPOSTE PER LA REGIONE LAZIO

Regole per l’Urbanistica

Regole per la tutela del Paesaggio

Regole per la Mobilità

Regole per il Commercio

Regole per la Lotta alla criminalità organizzata

Le proposte sono il frutto del lavoro collettivo  dei cittadini, delle associazioni, dei  comitati e delle reti aderenti a  Carteinregola

Regole per l’Urbanistica

A cura del “Gruppo Urbanistica” di Carteinregola

1.PUNTI CRITICI GENERALI E RICHIESTE

La Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione (Legge 18 ottobre 2001 n.3) afferma che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

Anche in ambito europeo la nuova cultura della Città Metropolitana ha favorito un dibattito sullo sviluppo di sistemi territoriali policentrici, il rafforzamento del ruolo della campagna nel rapporto con la città, lo sviluppo di reti intermodali di trasporti per i passeggeri e per le merci, con un decisivo impulso del trasporto su ferro, la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del territorio, la preservazione delle identità locali e delle molteplicità culturali delle città e delle regioni in un mondo globalizzato.

Nella nostra Regione si registra una scollatura tra i vari livelli della pianificazione ed una scarsa applicazione del principio di sussidiarietà che dovrebbe vincolare i Comuni a rispettare scelte e decisioni del livello istituzionale gerarchicamente superiore. Anche il principio di sostenibilità del territorio e delle risorse naturali e culturali sembra essere stato finora più un enunciato di principio che una buona pratica da imporre ai Comuni nei processi di trasformazione del territorio.

La Regione Lazio che ha il compito di definire i nuovi assetti, le nuove competenze, i nuovi ruoli in una dimensione di Area Vasta, non ha ancora approvato il PTPR e permangono incertezze sulle linee di indirizzo.

Ma quali sono i principi irrinunciabili ai quali questa nuova pianificazione del territorio si deve uniformare?

La pianificazione assume aspetti settoriali diversi ma ci deve essere equilibrio tra i vari settori.

Il socio-economico deve essere compatibile con l’ambiente ed ogni sviluppo, per essere anche fattore di progresso, deve essere sostenibile.

CHIEDIAMO

Che i processi di pianificazione della Regione si ispirino alle seguenti finalità:

–       La salute degli abitanti.

–       La salvaguardia dei beni ambientali e culturali.

–       La difesa dei caratteri identitari dei luoghi.

–       La preservazione dell’Agro ed il rilancio dell’agricoltura locale a chilometro zero e dell’agriturismo con funzioni di risorsa economica ed occupazionale e di presidio e difesa del territorio.

–       Un sistema integrato di trasporti governato da un’unica agenzia della mobilità.

–       Il blocco di tutte le grandi infrastrutture che incentivano l’uso del mezzo privato.

–       La moratoria del consumo di suolo legato a processi di compensazione o di project financing.

–       Il blocco di tutte le manovre urbanistiche che portano nelle centralità e nelle aree di riserva milioni di metri cubi senza la verifica degli standard urbanistici e della mobilità e quindi la conseguente revisione del PRG del Comune di Roma.

–       Lo sviluppo del trasporto su ferro a cominciare dal potenziamento delle reti dei pendolari e dei treni locali. Il ridisegno di una rete di percorsi ciclo-pedonali su tutto il territorio regionale.

–       Il deciso e definitivo ripensamento di tutti i piani edilizi straordinari legati ai grandi eventi.

–       La stesura ed approvazione di una “Legge per l’architettura” tante volte annunciata ed oggi assolutamente necessaria per la Regione Lazio e per l’intero Paese.

–       Infine, in attesa dell’approvazione del nuovo assetto di Roma Città Metropolitana, che modificherebbe in termini sostanziali i rapporti tra i Municipi ed i Comuni contermini, con particolare riferimento ai limiti amministrativi, centralità e servizi generali, forse sarebbe il caso di sospendere l’applicazione delle norme transitorie per Roma Capitale previste dal consiglio dei Ministri nel Decreto Legislativo N.° 156 del 17/09/2010.

2. IL PIANO CASA

La Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21 – “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (c.d. Piano casa)”, prevede interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici e di sostituzione edilizia, mediante lo snellimento delle procedure urbanistiche e tramite modifiche e integrazioni a varie leggi regionali, in deroga agli strumenti urbanistici.

Oltre agli edifici situati in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, in aree del demanio marittimo e alcune altre poche eccezioni, la Legge non si applica solamente nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

Ciò vuol dire che gran parte della Città Storica di Roma (a differenza delle piccole città e paesi dove il centro storico coincide con la parte protetta dal PTPR) è fuori dalla tutela. Per esempio nei quartieri Prati, Flaminio, Eur, Garbatella il Piano Casa è applicabile. Quindi possono essere fatte chiusure di terrazzi, aumento di cubatura (piccole ma comunque significative sui singoli edifici, come condomini, villette), demolizioni e ricostruzioni con aumento di cubatura anche consistenti.

Il Comune di Roma avrebbe potuto (entro il 31.01.2012) limitare o escludere tali interventi “in ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero su immobili, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico e architettonico”.

Non lo ha fatto, limitandosi ad escluderli nei soli tessuti T1 T2 T3 e T10 della Città storica e negli Edifici e Complessi Speciali e consentendo gli interventi anche sugli edifici inclusi nella Carta per la Qualità (previo passaggio in una apposita commissione, 60 gg silenzio assenso).

CHIEDIAMO:

Revisione completa della Legge 11 agosto 2009 n. 21, a seguito di un vero processo partecipativo, finalizzata ad una riscrittura complessiva che tenga conto delle seguenti finalità:

–       tutti gli interventi previsti dalla Legge non devono essere realizzati in edifici o aree situate, oltre che nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR, neanche nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al DM 1444/1968

–       nel frattempo devono essere immediatamente ritirate le circolari esplicative.

Gli interventi urbanistici ed edilizi di cui Roma e il Lazio hanno bisogno devono essere tesi a:

–       avvio della “messa in sicurezza” del territorio dai dissesti geologici e del patrimonio edilizio dalle carenze strutturali e dal rischio sismico;

–       attuazione di un efficiente risparmio energetico;

–       rinnovo del patrimonio edilizio degradato (e/o non più rispondente a verificati bisogni sociali), dal punto di vista ambientale, architettonico, funzionale, impiantistico;

–       incentivazione degli interventi privati attraverso una corretta politica fiscale e con altre forme che non siano i premi di cubatura;

Tali interventi devono essere finalizzati a conseguire obiettivi sia sociali (tra l’altro venendo incontro ai bisogni delle famiglie, giovani, anziani ecc), sia economici (rilancio delle attività delle vere imprese dell’edilizia locale e non della rendita speculativa) sia urbanistici (riqualificazione della città e salvaguardia dell’ambiente).

3. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

La questione dei procedimenti di partecipazione è centrale e fondamentale per la condivisione dei progetti di trasformazione urbana.

CHIEDIAMO

che venga garantito, finalmente, ai cittadini con legge regionale un vero processo partecipativo sulle trasformazioni dei loro territori che parta dal diritto costituzionale dell’informazione diffusa e preventiva e norme precise per le consultazioni ed i confronti con le istituzioni. Oggi tutto questo non esiste ed anche le direttive europee per la corretta applicazione della VIA e della VAS non sono applicate.

4. REVISIONE E VERIFICA DELL’INTERESSE PUBBLICO DEGLI INTERVENTI IN ITINERE

Ai fini di limitare gli interventi di nuova edificazione e consumo di suolo, la Regione deve farsi parte attiva nel verificare e porre dei limiti precisi a tutti gli interventi previsti in deroga al PRG. Anche gli interventi previsti dal PRG che comportino nuove edificazioni devono essere valutati e ridiscussi sulla base della prevalenza dell’interesse pubblico. Deve essere avviata una revisione dello strumento urbanistico della compensazione. La pianificazione deve prevalere sull’Accordo di Programma, che deve essere previsto in casi particolari e in via eccezionale. Le deroghe alle normative, anche quelle richieste da altri soggetti pubblici, devono essere a carattere eccezionale ed adeguatamente motivate con necessità oggettive di pubblico interesse e urgenza.

5. SÌ ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA, AL RECUPERO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Devono essere incentivati gli interventi e gli investimenti finalizzati alla “Rstrutturazione edilizia ed alla Riqualificazione urbana” (sostituzione edilizia, recupero delle aree dismesse, attuazione degli ambiti di programmazione strategica etc). Gli aumenti di cubatura, anche se non consumano suolo, devono essere valutati con preliminari studi di impatto sulla mobilità, sulla sostenibilità e sulla vivibilità delle aree, con particolare riferimento ai principi di equità ed uguaglianza in una prospettiva di migliore qualità della vita.

6. AGRICOLTURA NELL’AGRO

 

Deve essere riportata l’agricoltura nell’Agro Romano per rafforzarne la tutela e la funzione economica. A tale scopo è importante pianificare il riassetto del territorio agricolo, con definizione di una legge regionale di tutela e valorizzazione dell’Agro per il rilancio di un’agricoltura basata sulla qualità e sulle produzioni biologiche. Deve essere garantita l’invarianza di tutte le aree agricole, all’interno e all’esterno del GRA, e deve essere sostenuto lo sviluppo delle aziende agricole. Deve essere avviato l’immediato censimento delle terre di proprietà pubblica finalizzato all’emanazione di bandi per la concessione in uso agli agricoltori, con particolare riguardo per i giovani agricoltori”

7. REGOLE PER L’HOUSING SOCIALE

Deve essere definito un piano per l’housing sociale che non preveda il consumo di ulteriore aree agricole, né aree non edificate nella  città consolidata. Devono essere messe in atto misure che incentivino l’immissione  sul mercato della locazione delle unità  immobiliari sfitte e/o vuote.

8. Il PTPR

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.

Il PTPR intende per paesaggio “le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili” come indicato nell’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004.

Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, legge 14/2006, in base alla quale “esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento.”

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PRG del Comune di Roma è stato stravolto anche nelle sue già sovrabbondanti previsioni edificatorie e, con lo strumento delle compensazioni urbanistiche e delle ricollocazioni di cubature nelle aree di riserva e nelle centralità metropolitane ed urbane non solo fa scempio degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68, ma stravolge anche quei caratteri naturali, artistici, archeologici ed antropologici che il PTPR afferma di difendere e conservare.

Questi strumenti urbanistici, il PTPR ed il PRG debbono essere utilizzati per la pianificazione concertata Regione-Comune senza alcuna contraddizione.

Regole per la tutela del paesaggio

A cura del “Gruppo Ambiente” di Carteinregola

La tutela del paesaggio trova un riconoscimento nell’ambito dell’art. 9 della Costituzione secondo cui “ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

Il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici-ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all’attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali.

La tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente, sottolinea la necessità di sviluppare misure generali idonee ad attuare la protezione, la gestione e la qualificazione del paesaggio e la necessità di concordare con le Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesistica e orientare i criteri della pianificazione paesistica.

Tutelare non significa impedire ogni tipo di cambiamento: gli interventi di modellazione trasformazione del paesaggio devono essere conciliati con la conservazione della biodiversità e con il naturale dinamismo del paesaggio

Chiediamo di:

  • approvare il PTPR come primo atto dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Regionale;
  • approvare e rendere esecutivi, in tempi rapidi, i Piani di Assetto dei Parchi Regionali e delle Aree Protette;
  • definire ed approvare una legge regionale di tutela e valorizzazione dell’Agro Romano;
  • approvare una legge regionale che disciplini i procedimenti di VIA/VAS in maniera conforme alle direttive europee, facendone strumenti realmente efficaci per la difesa del territorio, la tutela del paesaggio e dei beni culturali e la sostenibilità ambientale;
  • applicare la rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (Natura 2000), integrando la gestione delle aree protette con la rete stessa;
  • attuare nuove forme di tutela e riqualificazione compatibili con il mantenimento delle caratteristiche costitutive dei luoghi, diversificandole in funzione della rilevanza dei valori paesistici  e prendendo in considerazione anche gli ambiti degradati la cui qualificazione può diventare occasione per la creazione di nuovi valori paesistici;
  • incentivare l’applicazione di interventi di ingegneria naturalistica nelle operazioni di consolidamento, stabilizzazione, idraulica, drenaggio e rinaturalizzazione dei terreni in un’ottica di protezione dall’erosione, di sviluppo di ambienti naturali, nonché di salvaguardia del paesaggio e di mitigazione dell’impatto ambientale al fine anche del reinserimento di luoghi e di infrastrutture;
  • individuare ed applicare misure di incentivazione e di sostegno per promuovere uno sviluppo realmente sostenibile;
  • applicare e promuovere la partecipazione dei cittadini nei processi di pianificazione.

Allo scopo di attuare gli obiettivi sopraesposti la Regione deve predisporre i seguenti interventi :

Adeguata conoscenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio: promuovere studi e analisi degli elementi del territorio che caratterizzano il paesaggio

Interdisciplinarietà e transdisciplinarietà: utilizzo di tutte le figure professionali per intraprendere studi di analisi e per gli interventi di progettazione e pianificazione.

Utilizzo sostenibile delle risorse disponibili: contenere il più possibile il consumo eccessivo e non giustificato

Rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche: realizzazione di manufatti non deve comportare eccessivi movimenti di terra e modifiche del naturale andamento del terreno

Compatibilità ecologica : realizzare gli interventi in modo da non compromettere in maniera irreversibile l’ambiente e l’equilibrio degli ecosistemi

Compatibilità visuale: privilegiare soluzioni progettuali che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.

Localizzazioni alternative : valutare diverse alternative prima di definire l’ubicazione dell’intervento, per ottenere un miglior inserimento dell’opera rispetto al contesto circostante; nel caso di localizzazioni che comprometterebbero l’esistenza stessa di ambiti di particolare valore ecologico o storico culturale architettonico deve essere valutata l’opzione “zero” del non intervento.

Rispetto di elementi, tecniche, materiali tradizionali: l’aspetto formale degli edifici e dei manufatti deve essere coerente con il contesto

Integrazione del contesto: realizzare l’integrazione dell’opera con il contesto, adottare tecniche di ingegneria naturalistica, integrare l’intervento con l’utilizzo di vegetazione autoctona

Compensazione: ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell’intorno deve essere adeguatamente compensata con interventi complementari di entità commisurata all’intervento da eseguirsi

Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale integrata

Perché la procedura VIA/VAS abbia la giusta efficacia e applicabilità risultano determinanti:

  • il peso che il giudizio di VIA/VAS ha nel processo decisionale
  • l’importanza che viene attribuita alla partecipazione del pubblico all’interno della procedura stessa
  • la selezione dei membri della commissione e dei responsabili della conduzione dell’istruttoria pubblica nominati esclusivamente in base alle competenze e ai titoli scientifici e professionali e mai su suggerimento della politica

Concorsi di idee: concorsi di idee e di progettazione, allo scopo di garantire una più selezionata qualità progettuale e una maggiore attenzione nei confronti dell’inserimento di opere in un contesto particolarmente sensibile e degno di attenzione sotto il profilo della tutela e della valorizzazione

Finanziamenti europei: ricerca e utilizzo di risorse stanziate dalla Commissione Europea per l’ambiente.                  

Regole per la  Mobilità     per la Regione Lazio

A cura di Mobilitiamoci

La mobilità è un fenomeno complesso che richiede un approccio integrato, di sistema,  non può essere  affrontato  secondo le limitazioni delle competenze degli enti territoriali nè  con un approccio tecnico-specialistico di settore in quanto impatta sull’ambiente, gli assetti urbani, l’economia  ed in generale sulla qualità della vita dei cittadini. E’ necessaria la partecipazione  di TUTTI gli interessati alla definizione delle iniziative ma NON è possibile che  si continui a procedere con iniziative rilevanti (raddoppio aeroporto Fiumicino, II^ grande raccordo,ecc) senza  un coinvolgimento effettivo della  cittadinanza. Tutti gli enti territoriali elaborano  minuziosi programmi (Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e Logistica, Piani per l’emergenza traffico e mobilità di Roma, Piano Strategico Mobilità Sostenibile) caratterizzati da divergenze metodologiche e di obiettivi ma soprattutto  da ridotta capacità realizzativa .

Di fronte a questi risultati è necessario un diverso approccio di sistema che prenda atto delle caratteristiche uniche  del Lazio in cui l’area  vasta di Roma è una componente determinante, ed assicuri   il superamento della  prevalente politica della costruzione di infrastrutture per il trasporto privato senza utilizzare le leve della regolazione, la  interdipendenza funzionale delle diverse modalità di trasporto (tpl, automezzi privati, commerciali e turistici, ciclomotori, biciclette, pedoni) privilegiando il tpl, la piena trasparenza dei programmi e delle procedure, l’affermazione del diritto di tutti  cittadini alla mobilità (dagli automobilisti ai portatori di handicap, ai ciclisti ai pedoni).

Chiediamo:

  • La convocazione di un tavolo di confronto fra tutti gli operatori istituzionali (Comune, Area metropolitana, Provincia, Regione), le parti  interessate (operatori economici, turistici, commercianti, associazioni di categoria, sindacati, associazioni di cittadini e di tutela dell’ambiente), le Università e  gli Istituti specializzati per definire e condividere la gravità dello stato della mobilità nell’area romana e nella regione (fare chiarezza sui dati e impostazioni contraddittorie), individuare gli impatti sull’economia, sull’inquinamento utilizzando i nuovi indicatori di esposizione al traffico (Black Carbon), sulla salute  e sulla vivibilità; definire obiettivi, criteri e indicatori sintetici e di facile comprensione e tracciabilità (il cruscotto della mobilità sostenibile) superando la rituale produzione di ponderosi piani da parte delle istituzioni in contraddizione fra loro, senza finanziamenti,senza  criteri di valutazione né responsabili delle realizzazioni.
  • la costituzione di un Centro unico di programmazione tra Regione, Provincia e Comuni, dotato di  una banca dati unitaria e aggiornata  su situazione, tendenze, e principali motivazioni di spostamento. Il Centro  dovrebbe aggiornare l’Atlante degli usi del territorio e di costruire un bilancio integrato per valutare costi e benefici delle possibili soluzioni e delle alternative;
  • la costituzione di una Azienda pubblica regionale, comprendente  le Ferrovie, che sia  in grado di elaborare  un piano industriale regionale, realistico e COMPRENSIBILE,  integrante le diverse modalità di trasporto
  • L’attuazione delle  normative in tema di  trasparenza  e digitalizzazione in particolare:

– OPEN DATA( l’accesso e l’agevole  utilizzo di  tutti i dati   relativi a traffico, mobilità, inquinamento, congestione,apparati di controllo e regolazione del traffico,numero  addetti al traffico ma anche quelli relativi alla programmazione e attuazione   urbanistica che impattano sulla mobilità sono un diritto di ogni cittadino VANNO MESSI  sulla piattaforma   regionale)

-OPEN DATA DI GENERE(senza la disaggregazione dei dati relativi non è possibile articolare politiche di genere)

Una volta definito il contesto e la situazione sulla base  di criteri ed indicatori condivisi sarà possibile  individuare una serie di proposte operative relative a :

  • Urbanistica  per ridurre la mobilità privata: attraverso una pianificazione territoriale che riassorba nel tempo la urbanizzazione diffusa  e pianificando i trasporti avvalendosi di politiche dei tempi  delle città, teleservizi, e-government, telelavoro, commercio elettronico, e-banking e servizi on-line. Ogni nuova espansione urbana (anche per ridurre il consumo di suolo) dovrà essere vincolata alla presenza  del trasporto pubblico, all’accesso a piedi ai servizi essenziali, a posti riservati al car sharing, alle biciclette e a mezzi elettrici. Si  pone termine alla realizzazione di opere infrastrutturali per il trasporto  successive all’avvenuta urbanizzazione e si blocca  il finanziamento delle opere infrastrutturali con  le  “cubature” che aggravano la situazione della mobilità;
  • Modifica della distribuzione modale della mobilità con  l’adozione di un programma di modal split[1], programmando nel tempo il raggiungimento di determinati obiettivi di utilizzo dei mezzi pubblici, collettivi, delle biciclette…e di diminuzione dell’uso dei mezzi privati, riduzione dell’inquinamento e dei consumi energetici,aumento della efficienza della logistica commerciale e regolazione del traffico turistico. Il programma  promuoverà la mobilità ciclabile (potenziamento e allargamento delle piste) e pedonale, per potenziare  e migliorare i servizi di trasporto pubblico (corsie preferenziali, revisione degli orari e dei percorsi, accesso internet ai servizi Tpl, incentivi e abbonamenti scontati), potenziamento dell’offerta di trasporto ferroviario (PENDOLARI) e dell’intermodalità, valorizzazione del trasporto marittimo e fluviale, sviluppo di servizi innovativi e complementari al trasporto pubblico (servizi a chiamata e di taxi collettivo, car pooling, car sharing e bike sharing). Tariffazione dell’uso delle infrastrutture, fiscalità dei carburanti, revisione in senso ambientale del bollo auto, interventi di road e area pricing, istituzione e ampliamento delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e delle aree pedonali, regolamentazione e riorganizzazione della sosta (parcheggi di scambio), tecnologie telematiche per la gestione del traffico, e decisa diffusione delle “Aree 30” per la moderazione del traffico. Riduzione dei parcheggi per non residenti all’interno dei centri storici ed estensione delle aree tariffate. Servizi Pedibus e Bicibus. Istituzione del Mobility Management di area e decisa incentivazione alla  diffusione dei Mobility Management aziendali. Limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Divieto di circolazione anche in Autostrada dei veicoli più inquinanti o introduzione di sistemi di pedaggiamento configurati in funzione di disincentivare i veicoli a maggior carico emissivo (vedi Direttiva europea “Eurovignette”), da considerare soprattutto per nuove infrastrutture di trasporto.
  • Ricerca con comuni ed enti locali di  soluzioni ITS (Intelligent Transportation Systems) integrate,  per la logistica dei trasporti e distribuzione urbana delle merci, riducendo i costi degli operatori, soggetti istituzionali, fleet managers,  e l’impatto ambientale relativo alle motorizzazioni, alla congestione  del traffico e alle politiche sosta. La  diffusione delle piattaforme logistiche, con la distribuzione da parte di veicoli elettrici “all’ultimo miglio”, l’utilizzo dei sistemi di controllo dinamico Real Time, basati sull’uso di tecnologie di tracciamento a bordo (Rfid – GPS).
  • LA GARANZIA, con legge regionale, di un processo partecipativo dei cittadini sulle trasformazioni dei loro territori (es raddoppio aeroporto Fiumicino, II^ grande raccordo) che,  procedendo dalla informazione preventiva,  regoli le consultazioni ed i confronti con le istituzioni,  dando attuazione alle direttive europee per la corretta applicazione della VIA e della VAS.  La condivisione delle decisioni è indispensabile per il successo di qualsiasi strategia ed è quindi fondamentale un’ampia e trasparente comunicazione più possibile e l’adeguata considerazione della percezione dei rischi nella cittadinanza. Le regole per la partecipazione dei cittadini dovrebbero prevedere che per opere da inserire nel bilancio di importo superiore ad  1 milione di euro, la cittadinanza venga  informata tramite  assemblee, pubblicità sui media e manifesti in loco ed attivato  un processo decisionale inclusivo e, se richiesto da almeno un  quarto dei residenti interessati, un referendum consultivo.
  • LA FINE DELLA  GESTIONE COMMISSARIALE DELLA MOBILITA’ Nonostante la legge per il Riordino della Protezione civile[2] abbia dichiarato la non prorogabilità oltre un certo limite temporale dello stato di emergenza e dei relativi poteri speciali, recentemente il Governo ha approvato un decreto legislativo che prevede di nuovo l’attribuzione di poteri straordinari al Sindaco di Roma Capitale i materia di mobilità[3]. Noi chiediamo che si ritorni  a una  gestione ordinaria, basata su una strategia complessiva e lungimirante, utilizzando  gli strumenti dell’analisi e della programmazione, attraverso il confronto democratico tra le istituzioni e le forze politiche e la partecipazione dei cittadini, all’insegna della trasparenza e del Bene Pubblico. E che si archivi per sempre la gestione commissariale, che oltre ad aver ottenuto in 6 anni scarsissimi risultati, ha permesso l’utilizzo del potere di deroga a 35 leggi e normative poste a difesa del Bene pubblico e dei Beni pubblici, spesso senza alcuna reale esigenza dettata  dal  pubblico interesse[4]. Se il Governo dovesse invece riconfermarla, chiediamo che la Regione svolga un’opera di intensa vigilanza sugli interventi su cui è chiamata a rilasciare i pareri e che non autorizzi opere che non rivestano evidenti caratteri di pubblica utilità e/o che presuppongano la deroga a vincoli paesaggistici e/o che abbiano impatti negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Regole per il Commercio

A cura del “Gruppo Commercio” di Carteinregola

Le competenze della Regione in materia di commercio sono preordinate rispetto a quelle dei Comuni e dei Municipi, che devono conformare i propri atti alle Leggi e Regolamenti regionali. E’ invece di competenza statale la materia della libera concorrenza.

La disciplina del settore commercio di competenza regionale risale ormai alla L.R. n.33 del 1999 (oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo, che non ne hanno però modificato l’ossatura ormai ampiamente superata dalle normative europee); il Documento Programmatico della delibera 131/2002 riguarda le grandi strutture di vendita; per quanto riguarda le attività di somministrazione le Leggi Regionali sono la n.21/2006 e la n.19/2008, nonchè il più recente Regolamento n.1/2009.

Una nuova Legge Regionale/TestoUnico sul Commercio è necessaria sia per adeguare la normativa regionale alla normativa statale recentemente intervenuta per il recepimento delle direttive europee in materia di liberalizzazioni delle attività di impresa, sia per favorire l’adeguamento delle normative comunali alle esigenze di salvaguardia dei beni costituzionalmente tutelati (tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente; salute dei cittadini).

Chiediamo:

una Legge/TestoUnico regionale sul Commercio, pubblicamente discussa non solo con le rappresentanze di categoria ma anche con le associazioni dei cittadini e dei consumatori, che comporti la revisione della normativa attuale per rispondere ai seguenti obiettivi:

1)    favorire:

–       la riqualificazione e il riequilibrio della funzione del commercio nei Centri Storici in rapporto alle altre funzioni, specialmente quelle residenziali e culturali;

–       il rilancio del commercio di prossimità, dei mercati rionali, dell’artigianato; la limitazione del fenomeno della sostituzione delle piccole attività;

–       il decentramento delle attività e degli esercizi interessati dal fenomeno della “movida” notturna (v. anche il fenomeno dell’inquinamento acustico da rumore antropico);

2)    arginare la deriva verso il fenomeno “luna park”, verso un territorio ridotto a sequela di centri commerciali e bar/ristoranti, dove le attività preponderanti sono legate alle grandi catene di distribuzione e alla movida;

3)    fornire alle Amministrazioni Comunali non solo linee guida ma anche indicazioni e prescrizioni sul governo dei fenomeni complessi inerenti la disciplina delle attività di somministrazione per incidere immediatamente sul degrado dei beni culturali e del paesaggio dei Centri Storici e sulla lesione del diritto alla salute dei cittadini, entrambi indotti dal dilagare degli esercizi di somministrazione e dalla totale liberalizzazione degli orari[5];

4)    precisare i criteri e gli ambiti di deroga concessi ai Comuni per limitare il consumo di alcol[6] e per regolamentare gli orari di chiusura notturna dei locali di somministrazione e di intrattenimento musicale;

5)    stroncare il fenomeno dell’abusivo commerciale e della contraffazione, che comporta la morte per concorrenza sleale delle attività produttive e commerciali regolari.

Tale normativa, in particolare, per essere efficace ed incisiva rispetto all’enorme attuale degrado dei centri storici (in particolare di tutta la Città Storica di Roma) dovrebbe contenere

a)     disposizione identica a quella contenuta nell’art. 4 bis della L. R. Veneto n.10/2001 introdotto dalla L. R. Veneto n.7/2005: “É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti”[7];

b)    il divieto di qualsiasi forma di commercio su strade o piazze (bancarelle, camion bar e tutte le altre forme itineranti) in tutte le aree di pregio o vincolate ex art.10 del Codice dei Beni Culturali [8];

c)     l’obbligo per i Comuni di provvedere a redigere i PMO (Piani di Massima Occupabilità) per le OSP (occupazioni di suolo pubblico) dedicate alle attività di somministrazione, nelle aree di pregio e tutelate ai sensi dell’art.10 del Codice Beni Culturali, prevedendo il relativo termine entro il quale i Comuni devono provvedere (sei mesi/un anno), indicando i criteri per redigere i regolamenti per le OSP e per determinare l’importo dei canoni concessori (maggiori sulle aree di pregio, minori nelle aree più periferiche), esplicitando che nel caso di inadempienza la Regione esercita il suo specifico potere di surroga e sostituzione;

d)    le regole per il piccolo commercio di qualità e l’artigianato, per i mercatini caratteristici e/o etnici (ad esempio a Roma su Piazza Navona o lungo le banchine del Tevere) nei centri storici obbligando i Comuni ad individuare, in un dato termine, le aree ed i periodi nei quali si svolgono detti mercatini, le categorie merceologiche, il numero dei banchi ed i piani di collocazione;

e)     la regolazione degli orari di apertura di tutti gli esercizi commerciali, inclusi quelli di somministrazione ed i locali di spettacoli (discoteche ecc.) nei centri storici, in funzione della tutela dei beni culturali e della salute dei cittadini. L’emissione di provvedimenti in tal senso non è una mera facoltà ma è obbligo per le amministrazioni comunali, a tutti i livelli decisionali[9]: in particolare si richiede di prevedere:

–       il divieto di vendita di bevande alcoliche “per asporto” ed al di fuori dei locali dopo le ore 22.00 per tutto l’anno;

f)     un complesso di norme per il monitoraggio, il controllo e la prevenzione dell’abuso di alcol secondo le indicazioni dell’OMS; divieto, senza possibilità di deroga alcuna, di collocazione di qualsiasi tipologia di impianto a fini pubblicitari nell’ambito del centro storico;

g)     divieto, senza possibilità di deroga alcuna, anche nel caso di piani di recupero, di apertura di attività commerciali, centri commerciali o altre strutture di vendita con superficie superiore a 250 mq nel perimetro del centro storico tutelato[10].

Regole per il la lotta alla criminalità organizzata

La Regione Lazio è la quinta regione per numero di benibconfiscati alla criminalità organizzata ed è diventata, negli ultimi anni, un territorio di infiltrazione e stanziamento di numerose
organizzazioni criminali, dalla camorra alla ndrangheta, soprattutto nel sud pontino, che controllano il ciclo del cemento e parte del settore agricolo, in particolare il grande mercato di Fondi. Per combattere le organizzazioni criminali è stata votata all’unanimità dal Consiglio Regionale del lazio, nel 2009, la legge istitutiva dell’ABECOL (Agenzia Regionale per i beni Confiscati alle Organizzazioni Criminali nel Lazio), che si è poi trasformata in una scatola vuota, con tanto di dirigente.

Per combattere la penetrazione nel Lazio delle organizzazioni criminali  chiediamo:

1) Che sia data piena attuazione della Legge Regionale Istitutiva dell’ABECOL (Agenzia Regionale per i beni Confiscati alle Organizzazioni Criminali nel Lazio), con personale competente ed efficiente;

2) Che la Regione adotti atti amministrativi e legislativi per aiutare i comuni nella lotta all’abusivismo edilizio, accelerando l’iter di abbattimento dei manufatti abusivi;
3) Che la regione  promuova azioni efficaci nella lotta al caporalato;


[1] il modal split misura il numero degli spostamenti effettuati in città con i diversi mezzi di trasporto (raggruppando  quelli fatti a piedi, in bici e con il mezzo pubblico come “sostenibili” e quelli in moto e auto come “insostenibili”)

[2] Legge 100 del 12 luglio 2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59

[3] Lo  Schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive  del decreto legislativo 18 aprile n.61 prevede che “per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico e acustico”, “anche in deroga ad ogni disposizione di legge…”,  anche se ciò potrà avvenire solo “in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

[4] Ne sono un eclatante esempio molti  interventi privati su suolo pubblico e privato del Piano Urbano Parcheggi  (che spesso per la mera realizzazione di box da immettere sul  mercato, hanno aggirato vincoli paesaggistici) la metropolitana e molte opere viarie che, grazie all’emergenza,  sono state realizzate con scarsa  trasparenza e spesso senza sottostare alla ordinaria legislazione in materia di codice dei contratti.

[5] A livello di Roma Capitale, alla luce del nuovo testo legislativo regionale, dovrebbe essere quindi rivisti: il regolamento sulleattività di somministrazione di cui alla delibera comunale 35/2010; il regolamento OSP di cui alle delibere comunali 119/2005, 75/2010 e 83/2010; il regolamento di tutela delle attività artigianali, negozi di vicinato, botteghe storiche di cui alla delibera

comunale 36/2006; il regolamento e le norme sul decoro che riguarda dehors, insegne, arredi urbani; la collocazione di grandi strutture di vendita nel territorio comunale anche in virtù delle deroghe esistenti nelle normative comunali.

[6] La disciplina degli orari dei locali e la limitazione di vendita di alcolici in casi ed in luoghi di alta concentrazione di locali e di presenza di residenti e di beni architettonici e paesistici sono strettamente collegate.

Il Piano dell’OMS indica delle importanti prescrizioni per limitare l’abuso del consumo di alcol, fra le quali l’obbligo per le autorità locali di adottare dei provvedimenti per ridurre e contenere gli orari e la vendita delle bevande alcoliche, in particolare su “aree dove si sviluppa un’economia basata su attività notturne e si generano alti livelli di fastidi e molestie legati al consumo di alcol”.

Oltre a tali indicazioni dell’OMS, i provvedimenti di limitazione degli orari di vendita degli alcolici sono raccomandati ed indicati anche dalla Circolare n.3644/C del 28.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico nonchè dalla Direttiva e Nota informativa del 28.12.2011 della Regione Lazio. Sia il Ministero sia la Regione Lazio indicano che è possibile, ed anzi obbligatorio, regolamentare gli orari di apertura notturna e di vendita per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, della salute dei cittadini, dei beni culturali come prevede lo stesso DL 98/2011.

[7] La sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2010 ha dichiarato legittima tale Legge, giusta e legittima la competenza della Regione in materia di divieto e/o tutela sul commercio nelle aree di pregio dei centri storici. Anche La “Direttiva Ornaghi” del novembre 2012 ha richiamato la norma della L.R. Veneto e confermato la possibilità di sottoporre a tutela, riguardo le attività commerciali, le aree dei centri storici tutelate, vincolate e di pregio a sensi dell’Art.10 del Codice dei Beni Culturali. Inoltre, l’ulteriore competenza regionale su salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente può ben essere esercitata per regolare il commercio nelle aree protette anche per altri aspetti (orari apertura, alcol ecc.).

Pertanto è possibile, giuridicamente e legislativamente, porre in essere delle norme similari anche nei centri storici della Regione Lazio, in particolare per il centro di Roma.

[8] Una tale disposizione permetterebbe anche la revoca di tutte le autorizzazione e concessione esistenti non rispondenti alle prescrizioni delle Soprintendenze, mettendo fine al caos amministrativo attuale a livello Comunale ed ai fenomeni di “monopolio” e di vero e proprio racket di questo settore commerciale.

[9] In tal senso v. nota del 29.12.2011 della Direzione Regionale della Attività Produttive della Regione Lazio emessa sulla base della Circolare Esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.3644/C del 2011, nella quale veniva chiaramente argomentato che: ”provvedimenti finalizzati a limitari gli orari di apertura notturna delle attività di somministrazione di alimenti e bevande possono continuare ad essere adottati potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza, e indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti ammissibili all’attività privata dall’Art.3 comma 1 del D.L.13.08.2011 convertito in Legge n.148/2011”.

[10] Per quanto attiene al rapporto tra Centro Storico di Roma, liberalizzazioni e legislazione regionale è necessario fare riferimento alla riforma introdotta dal Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, in particolare all’Art.31, che introduce la libertà di apertura di esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale senza limiti e contingentamenti di alcun genere.

Va subito precisato che la Legge mantiene comunque la possibilità di disposizione limitative poichè prevede – in aderenza al dettato dell’Art.41 Costituzione – il limite alle liberalizzazioni costituito dalla tutela dei beni culturali, dell’ambiente (anche quello urbano), della salute dei cittadini e dei lavoratori. Pertanto, essendo tutto il Centro Storico di Roma, nel suo complesso, bene culturale a norma dell’art.10 DLgs 42/2004-Codice dei Beni Culturali nonché patrimonio dell’Umanità Unesco, è ben possibile adottare normative che, nel rispetto della nuova normativa nazionale, possano riequilibrare la funzione del commercio nel Centro Storico di Roma anche con l’introduzione di limiti alle apertura di nuove attività, specie nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e di grandi e medie strutture di vendita. La Legge 214/2011 prevede l’obbligo per le Regioni e per i Comuni di adeguare le loro normative al nuovo indirizzo, ma finora nè Roma Capitale nè Regione Lazio vi hanno provveduto. La mancanza di precisi indirizzi di governo del territorio sta provocando enormi danni al tessuto della città storica. Peraltro, se venisse approvato il Piano Comunale del Commercio così come fu concepito nel 2011 dall’assessore Bordoni, ci sarebbe il definitivo colpo di grazia al Centro Storico di Roma. Tale Piano non poneva alcun limite all’apertura di medie strutture (fino a 2500 mq) nell’ambito della città storica nella quale -come affermato nello stesso Piano- questo tipo di esercizi commerciali “sono già presenti in alta percentuale, prevalentemente concentrati nelle zone del centro storico e della città storica (via del Corso, piazza Colonna, Tridente, Ponte Milvio) e intorno ad alcuni assi tradizionalmente a vocazione commerciale (via Po, via Alessandria, viale Libia, via Cola di Rienzo, Lido di Ostia centro)”. Se è vero che le norme di PRG permettono nei tessuti della Città Storica questo tipo di destinazioni commerciali, tuttavia una disciplina di settore ne deve verificare caso per caso la compatibilità e la sostenibilità ambientale. E’ necessario evitare un rapido ed esponenziale aumento di progetti e di apertura di strutture come quelle proposte per l’ex Cinema Metropolitan, in Via Rolli, in Via del Gambero. Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq) ed i centri commerciali, il divieto di apertura è ormai solo formale (v. art.25 comma 17 delle NTA del PRG)  e il precedente costituito dalla Nuova Rinascente ha aperto la strada alle deroghe al PRG ed alle normative sul commercio, mediante la modifica delle destinazioni d’uso di palazzi o di interi isolati.

La moltiplicazione degli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni avrebbe come conseguenza la definitiva scomparsa dei piccoli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, delle attività e botteghe storiche, tutelate solo sulla carta ma in sostanza condannate alla scomparsa in mancanza di una reale salvaguardia. Inoltre, il tessuto urbano e sociale del centro storico sta subendo l’ennesima involuzione e trasformazione in un immenso luna park, dedito solo al commercio (centri commerciali), alle attività di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.) al divertimento notturno (pub, discoteche ecc.). Saranno definitivamente travolte e stravolte le altre funzioni legate alla residenzialità ed alla fruizione dei beni culturali. Ancora, il peso urbanistico di queste strutture di vendita non potrà che aggravare i già drammatici problemi legati alla mobilità ed al traffico con le immaginabili conseguenze sull’inquinamento acustico ed ambientale.

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