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Finalmente dalla Regione Lazio un vademecum con le misure di sicurezza per gli esercenti di cibo da asporto

La-spesa-a-casa-tuaA più di un mese e mezzo dall’inizio del lock down, la Regione Lazio  ha stilato, insieme alle associazioni rappresentative dei pubblici esercizi e i sindacati, un vademecum con le  misure di sicurezza che dovranno essere rispettate a partire da lunedì 4 maggio prossimo dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali che producono e vendono cibo da asporto.

Carteinregola aveva fin dal 23 marzo pubblicato un articolo – inviato per conoscenza anche ad alcuni consiglieri regionali – in cui lamentava l’assenza di linee guida per gli  esercizi di vendita di alimentari , con  prescrizioni specifiche per quanto riguarda mascherine (tipologie), guanti usa e getta e disinfettanti per le mani e anche con le   misure igieniche per l’impacchettamento delle merci e dei cibi – pronti o da cucinare – da recapitare a domicilio, sottolineando come non fossero  sufficienti le raccomandazioni diffuse tra i semplici cittadini, – come il lavarsi spesso le mani o starnutire nel gomito – per chi maneggia cibo, merci e denaro, e suggerendo,  a  chi gestiva l’emergenza, di raggruppare tutte le raccomandazioni specifiche, anche con  una semplice infografica, per dare indicazioni stringenti agli esercenti e per mettere  i cittadini  nella  condizione  di conoscere le regole  e pretenderne  il rispetto. Meglio tardi che mai, ma ci chiediamo per quale motivo si sia lasciato passare tutto questo tempo nel quale negozi di alimentari, supermercati, ristoranti che effettuavano consegne a domicilio – delle categorie ora allertate – nel pieno del picco pandemico, hanno potuto fare (o non fare) ciascuno come voleva. In ogni caso il “vademecum”, che sembrerebbe offrire semplici raccomandazioni, riprende quanto prescritto dal DPCM del 26 aprile 2020 (allegato 5(1) ).(AMBM)

vedi 23 marzo 2020 Servono linee guida per la vendita e la consegna a domicilio

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

1 maggio 2020 (ultimo aggiornamento 3 maggio 2020)

(dal sito della regione Lazio) Il 1 maggio la Regione ha adottato un vademecum in otto punti che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dell’alimentazione – come, a titolo di esempio, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ecc. –per quanto riguarda la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto a partire dal prossimo 4 maggio, quando queste attività saranno di nuovo possibili secondo quando stabilito dal Dpcm del 26 aprile. La Regione specifica inoltre che per il servizio di asporto, come anche per il delivery, non è prevista alcuna limitazione oraria. Tra le principali disposizioni, l’obbligo per i clienti e per il personale degli esercizi di indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la necessità di mantenimento del distanziamento interpersonale, il dieto del consumo sul posto e la messa a disposizione per il personale e i clienti di sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani.Questo il testo del vademecum condiviso da Regione e associazioni di categoria (dal sito Regione Lazio)

MISURE DI SICUREZZA PER LA PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI CIBO E BEVANDE DA ASPORTO DESTINATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI

1. È consentita ai sensi del Dpcm 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal Dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati;

2. Si raccomanda ai clienti l’ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

3. All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

4. I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l’utilizzo dei bagni;

5. Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;

6. È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;

7. Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all’ingresso del locale;

8. Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l’attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.

 

(1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Allegato 5 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del
distanziamento interpersonale. 
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque
in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile
garantire il distanziamento interpersonale. 
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti
modalita': 
  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in
attesa di entrata. 

 

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