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Il Piano dei porti di interesse regionale del Lazio (a proposito del porto crocieristico di Fiumicino)

Piano dei porti di interesse regionale della Regione Lazio

di Pietro Spirito

E’ in fase di approvazione il documento di Piano dei porti di interesse regionale della Regione Lazio (1). In un documento di 1196 pagine viene tracciato il quadro giuridico del settore, lo stato dei porti presenti nel Lazio, i programmi di sviluppo e gli investimenti previsti nei prossimi anni. Nemmeno una riga viene destinata al progetto di costruzione di un terminal crocieristico nel porto di Fiumicino.

Tra le righe, nella parte dedicata agli approfondimenti giuridici ed alle analisi di accessibilità dei porti laziali, si possono anche comprendere le ragioni che spiegano il silenzio su questo ampliamento delle funzioni nello scalo di Fiumicino.

I motivi giuridici

La prima descrizione normativa del porto, limitata al solo porto turistico, risale al D.P.R. n. 509/97, che, all’art. 2, comma 1 lettera a) (2), lo definisce come il “complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari”. E’ chiaro che il dettato di legge impedisce ad un porto turistico di svolgere altre funzioni marittime: servire unicamente o precipuamente significa escludere una funzione come quella crocieristica, che presenta evidentemente specificità che possono essere compatibili solo in scali dotati di una pluralità di banchine specializzate.

Soltanto con il recente D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203, attuativo della Direttiva 2005/65/CE (3) sulla sicurezza nelle aree portuali, che è stata introdotta una precisa definizione di porto in generale, traducendo quasi ad litteram quella contenuta nella Direttiva stessa; il suddetto Decreto Legislativo individua, infatti, il porto come “specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo”.

Esiste dunque una distinzione, prevista dalle norme, tra porto turistico e porto in generale. Nel secondo caso il compendio delle infrastrutture è funzionale allo svolgimento delle operazioni commerciali marittime, mentre nel primo caso la qualificazione confina il perimetro delle attività che sono consentite.

Con la riforma del titolo V della Costituzione, sono cambiate le competenze istituzionali tra i diversi livelli delle articolazioni pubbliche. In particolare, il nuovo dettato dell’articolo 117 della Costituzione ha incluso il governo del territorio, le infrastrutture, i porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (4).

Allo Stato compete, quindi, la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta l’adozione, nel rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio. Nei porti di terza classe, laddove non è stata istituita l’Autorità Portuale, le medesime funzioni spettavano, fino al 1998, all’Autorità Marittima; tuttavia, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 112/1998 (5), le suddette competenze sono ora devolute alle Regioni o agli Enti locali nel cui territorio è situato il porto.

Nella riforma Calderoli, all’esame del Paramento, anche per le materie del governo del territorio, dei porti e delle grandi reti di trasporto è previsto che le Regioni possano chiedere responsabilità esclusiva, modificando ulteriormente l’attuale assetto (6)Se la Regione Lazio, nello scenario futuro non auspicabile della autonomia differenziata, avesse ottenuto l’autonomia su questa materia, allora sarebbe la Regione stessa a dover assumere la decisione finale  sulla possibilità di realizzate un terminal crociere. Oggi però non è così.

L’accessibilità

Dall’analisi generale, solo il Porto di Civitavecchia risulta avere un elevato grado di “accessibilità”, a parte la mobilità ciclabile; anche i porti di Anzio, Terracina e Formia risultano essere molto accessibili tranne che per i ciclisti. Il Porto Turistico di Roma risulta accessibile anche ai ciclisti, ma non ha collegamenti marittimi con isole o con altre città.

Il Porto Canale di Fiumicino risulta accessibile esclusivamente con il trasporto privato e pubblico. L’accessibilità con il traporto pubblico avviene attraverso diverse linee di carattere urbano che collegano il porto con l’aeroporto e la stazione ferroviaria. Il trasporto privato accede al porto attraverso una viabilità a carattere locale.

L’accessibilità con i mezzi di trasporto privato avviene esclusivamente attraverso l’Autostrada A91 Roma-Fiumicino che dall’Aeroporto si connette mediante uno svicolo alla viabilità locale di Via della Foce Micina. I traffici veicolari, provenienti da Roma, possono raggiungere il porto canale dalla via Portuense. Da Roma si può raggiungere in auto il porto canale anche attraverso la via Ostiense-via del Mare e via dell’Aeroporto di Fiumicino che si riconnettono alla via Portuense e a via della Foce Micina.

Il porto canale non è accessibile ai pedoni e ai ciclisti e non risulta dotato di aree parcheggio. La sosta avviene esclusivamente su strada. Non esiste né una stazione ferroviaria né una linea ferroviaria in prossimità del porto. La stazione più vicina è quella dell’Aeroporto.

Il Porto della Concordia a Fiumicino è accessibile mediante il trasporto privato, ed avviene attraverso viabilità a carattere locale. I traffici veicolari provenienti da nord possono raggiungere il porto dall’Autostrada A91 Roma-Fiumicino e dalla via Portuense attraverso via del Faro, via dell’Aeroporto di Fiumicino, via Monte Cadria e via Costalunga. Da via dell’Aeroporto di Fiumicino accedono anche i veicoli provenienti da Roma attraverso via Ostiense-via del Mare. L’accessibilità al porto è possibile attraverso le linee di trasporto pubblico urbano che collegano sia con Fiumicino che con Roma. Il Porto, allo stato attuale, non è dotato di un’area parcheggio e non è accessibile né ai pedoni né ai ciclisti.

Il Porto Fiumara Grande è collegato attraverso un sistema di infrastrutture a carattere locale da nord via Costa Lunga, via Monte Cadria che attraverso via dell’Aeroporto di Fiumicino si connette all’Autostrada A91 Roma-Fiumicino e alla via Portuense. A sud l’accesso avviene da via Tancredi Chiaraluce che si ricollega con via Ostiense-via del Mare. Il porto Fiumara Grande è in parte servito da linee del trasporto pubblico urbano. La sosta avviene esclusivamente su strada. Il porto non risulta collegato con linee o stazioni ferroviarie e risulta non accessibile alla mobilità pedonale e ciclabile.

dal Piano dei porti 2023

Anche in termini di accessibilità il documento regionale, ancora in fase di approvazione, evidenzia tutti i limiti di accessibilità agli approdi di Fiumicino, mettendo in evidenza implicitamente che non esistono le condizioni per realizzare uno scalo crocieristico, che movimenta in un tempo ridotto una grande quantità di persone.

vedi anche Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

10 maggio 2024

NOTE

(1) SCARICA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 del 28 novembre 2023 ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 757 DEL 24 NOVEMBRE 2023 APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PORTI DI INTERESSE ECONOMICO REGIONALE

(2) 2 dicembre 1997 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, n. 509 Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(3) 6 novembre 2007 DECRETO LEGISLATIVO n. 203Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.(GU n.261 del 09-11-2007 – Suppl. Ordinario n. 228)

(4)La Costituzione – Articolo 117 | Senato della Repubblica

(5) 31 marzo 1998 DECRETO LEGISLATIVO n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 105 Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

(6) vedi Autonomia differenziata cronologia materiali

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