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Il testo approvato dal Consiglio regionale che conferisce funzioni urbanistiche a Roma Capitale (e non solo)

Pubblichiamo lo stralcio del collegato alla Legge regionale approvata il 23 novembre dal Consiglio regionale del Lazio relativo alla devoluzione di funzioni dalla Regione a Roma Capitale. Rispetto al testo approvato dalla Giunta sono stati introdotti due articoli che estendono le funzioni attribuite a Roma capitale ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti, in seguito alla “sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse”.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie

(> vai alla versione con i link ai riferimenti di legge citati)

Numero della legge: 19
Data: 23 novembre 2022
Numero BUR: 97
Data BUR: 24/11/2022

commi da 61 a 68      Conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti

[il grassetto è di Carteinregola in rosso modifiche rispetto a testo approvato dalla Giunta regionale]

61.  Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63.

62.  Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

63.  Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

64.  Per le finalità di cui al comma 61, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione:

a)  dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;

b)  delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987;

c)  della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, prescindendo dall’assenso della Regione;

d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all’articolo 50 bis della l.r. 38/1999;

e)  dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

f)  del programma urbano dei parcheggi di cui all’articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

g)  delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

65.  Le deliberazioni di cui ai commi 62 e 64 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.

66.  Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 si applicano, altresì, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti.

67.  L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse.

68.  Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull’ambiente. Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d.lgs. 152/2006, garantendo, in particolare:

a)  separazione di funzioni rispetto all’autorità procedente;

b)  adeguato grado di autonomia;

c)  competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

28 novembre 2022

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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