Leggendo l’articolo 13 e i poteri che vengono conferiti al Sindaco commissario apprendiamo che “esercita le competenze assegnate alle regioni” anche per qunto riguarda l’ “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti“. E che “Ai fini dell’esercizio dei compiti… il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea“. E che “La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia“. Da tutto ciò si può concludere che una gran parte delle procedure necessarie a approvare un’opera assai impegnativa e impattante come un termovalorizzatore potranno essere cancellate con ordinanza commissariale. E che anzichè la Regione Lazio, sarà il Comune a compiere le valutazioni sul suo stesso progetto. (AMBM)
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022
Art. 13
Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (1), limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione (2), esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (3), e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (4) e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (5);
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis (6) e 195, comma 1, lettera f) (7), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (6).
2. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o piu’ subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (8) , è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (1), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427 (9). L’ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinegola@gmail.com
25 maggio 2022
Vedi anche
Rifiuti, poteri speciali o superpoteri?Da sempre come Carteinregola ci battiamo contro i poteri speciali che possono derogare alle leggi ordinarie, spesso poste a tutela dell’ambiente, dei beni culturali, e anche della salute e della sicurezza …-2 Maggio 2022Continua#
421. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta’ di Roma, e’ nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, puo’ nominare uno o piu’ subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
(2) COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195:
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorita’ d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199;
b) la regolamentazione delle attivita’ di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidita’ dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis (6);
e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis (6);
f) le attivita’ in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorita’ competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ((…));
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche’ l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r);
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinche’ gli enti pubblici e le societa’ a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parita’ degli altri requisiti e condizioni. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
ART. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e’ altresi’ allegata la comunicazione del progetto all’autorita’ competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’ ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita’ di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia’ emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, e’ estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all’articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l’autorita’ da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all’articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell’autorita’ da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 18, e’ effettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 19, e’ effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio e’ realizzato l’impianto, nonche’ il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai componenti della conferenza di servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita’ del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita’ ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita’ ai sensi della normativa vigente, ove l’autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita’ del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita’ di verifica, monitoraggio e controllo della conformita’ dell’impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45)
h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformita’ con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l’applicazione dell’articolo 29-octies per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione di cui al comma 1 e’ concessa per un periodo di dieci anni ed e’ rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attivita’ puo’ essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita’ ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia’ prestate.
13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo’ essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la societa’ straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita’ sul territorio nazionale, l’interessato, ((almeno venti giorni)) prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative allacampagna di attivita’, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonche’ l’ulteriore documentazione richiesta. La regione puo’ adottare prescrizioni integrative oppure puo’ vietare l’attivita’ con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. (127)
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m).
17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve esserecomunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attivita’ di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;
f) quantita’ autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblicatra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catastotelematico secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu’ conformi all’autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attivita’ agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e’ applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
————-
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni
dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha disposto (con l’art. 3, comma
2-bis) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e’ ridotto del 50 per cento, per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e
del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l’importo delle
garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni”.
————-
AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 24 ottobre
2019, n. 123, ha disposto (con l’art. 28, comma 7-bis) che “Nel caso
in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni
di trattamento delle macerie con l’ausilio di impianti mobili, il
termine di cui all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ ridotto a quindici
giorni”.
(4)
Articolo 199
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui all’articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita’ di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’ ai criteri
generali stabiliti dall’articolo 195, comma 1, lettera m), ed a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione dei rifiuti. L’approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui
alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli
uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative
alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni
sulle quali si e’ fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono
l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico
interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche’
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente
decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) l’indicazione del tipo, quantita’ e fonte dei rifiuti
prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito
territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti
che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio
nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti,
nonche’ la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da
raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantita’ importanti di
materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una
normativa unionale specifica;
c) una valutazione della necessita’ di nuovi sistemi di
raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di
ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in
conformita’ del principio di autosufficienza e prossimita’ di cui
agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti
correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione
dei siti e la capacita’ dei futuri impianti di smaltimento o dei
grandi impianti di recupero, se necessario;
e) l’indicazione delle politiche generali di gestione dei
rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei
rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi
particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivita’ e dei fabbisogni degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita’ e autosufficienza
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200,
nonche’ ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu’
meritevoli, un sistema di premialita’ tenuto conto delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
nonche’ per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per
specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti,
elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le misure di prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione
dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella
trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma
fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi
sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve
contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le
misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva
1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero
territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di
dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti
dispersi.
r-quater) l’analisi dei flussi derivanti da materiali da
costruzione e demolizione nonche’, per i rifiuti contenenti amianto,
idonee modalita’ di gestione e smaltimento nell’ambito regionale,
allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi
all’abbandono incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo’ contenere, tenuto conto
del livello e della copertura geografica dell’area oggetto di
pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilita’ e dell’idoneita’ del ricorso a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita’ di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni
destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di
consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e’ coordinato con
gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l’ordine di priorita’ degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita’ degli interventi di bonifica e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali
provenienti da attivita’ di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita’ di smaltimento dei materiali da asportare.
((6-bis. Costituisce altresi’ parte integrante del piano di
gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei
materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e’ redatto in
conformita’ alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.))
7. L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e’
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla
pubblicazione del Programma Nazionale di cui all’articolo 198-bis, a
meno che non siano gia’ conformi nei contenuti o in grado di
garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino
a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di
accertata inattivita’ nell’approvare o adeguare il piano, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e
approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni per le finalita’ di cui alla parte quarta del
presente decreto provvedono alla valutazione della necessita’ dell’
aggiornamento del piano almeno ogni sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,
l’adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani
regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano
periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o
quantitativi che diano evidenza dell’attuazione delle misure previste
dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei
piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L’attivita’ di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e’
garantita almeno dalla fruibilita’ delle seguenti informazioni da
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al
comma 11, alla quale ISPRA avra’ accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di
rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta’, capacita’ nominale autorizzata e
capacita’ tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e
degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti
solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera
c), quantita’ di rifiuti in ingresso e quantita’ di prodotti in
uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto
previsto alla lettera c), quantita’ di rifiuti in ingresso, suddivisi
per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta’, autorizzazioni,
disponibile e quantita’ di materiale ricevuto suddiviso per codice
CER, nonche’ quantita’ di percolato prodotto.
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i
criteri di cui all’articolo 184-ter, ubicazione, proprieta’,
capacita’ nominale autorizzata, quantita’ di rifiuti in ingresso e
quantitativi di materia recuperata.
13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
————-
AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 24 luglio 2009, n. 249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui
attribuisce al Ministro dell’ambiente il potere sostitutivo nel caso
in cui “le autorita’ competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale” di gestione dei rifiuti “nei termini e
con le modalita’ stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all’attuazione del piano medesimo”.
(5)
ART. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti).
1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e’ sottoposto a verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ed e’ approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita’, e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimita’, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f); e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficolta’ di smaltimento o particolari possibilita’ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita’ complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalita’ di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). 4. Il Programma nazionale puo’, inoltre, contenere: a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarieta’ tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e’ approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale. (6)art. 7, comma 4-bis ((Competenze in materia di VAS e di AIA))((112))
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivita’ di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 Categorie di impianti relativi alle attivita’ industriali di cui all’allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale (…) 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW ((nonche’ quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW)); (..:)
(7) 195, comma 1, lettera f)
Art. 195 Competenze dello Stato
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
(…)
f) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione e’ operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita’ di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini del l’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. (comma modificato da ultimo dall’art. 4, comma 12-ter, legga n. 55 del 2019, poi dall’art. 21, comma 1, della legge n. 120 del 2020; si veda il comma 2 del citato art. 21, fino al 30 giugno 2023)
(9)
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle
opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche’ la
realizzazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e’
costituita una societa’ interamente controllata dal Ministero
dell’economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che
agisce anche in qualita’ di soggetto attuatore e di stazione
appaltante per la realizzazione degli interventi e
l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare
l’accoglienza e la funzionalita’ del Giubileo. Alla societa’ «
Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le societa’ direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero
dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella
societa’ « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai