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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 15 (attività estrattive)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti) su proposta dell’ Ass. Ciacciarelli

Art. 15
(Disposizioni in materia di attività estrattive)

Dalla Relazione illustrativa:

ART. 15. Introduce disposizioni per facilitare il rinnovo delle autorizzazioni in materia di attività estrattiva.

Art. 15
(Disposizioni in materia di attività estrattive)

1. La coltivazione delle cave, finalizzata all’attività estrattiva, nel caso sia avviata o si trovi in fase iniziale ovvero abbia avuto la realizzazione di limitati interventi, deve ritenersi attività residuale e minore, equiparata ad interventi non rilevanti, in quanto non ha avuto aumenti di volumi e superfici utili ai fini del rilascio dei relativi titoli abilitativi.

2. Le attività estrattive, autorizzate ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 24/1998[1], che, alla decadenza dei cinque anni dall’autorizzazione, abbiano continuato l’estrazione senza aver proceduto al rinnovo, purché nel rispetto del progetto valutato sotto il profilo della compatibilità paesaggistica con apposita deliberazione della Giunta regionale, ovvero abbiano ottenuto il provvedimento di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006[2], possono proseguire l’attività ai fini del rilascio dei relativi titoli.

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 agosto 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”


NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)

[1] Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (1)

Numero della legge: 24
Data: 6 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

Art. 17 (Attività estrattive)
1. L’apertura di nuove cave e di nuove miniere, l’attività di ricerca di materiale litoide nonché l’ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985. (42)

1bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l’escavazione di materiale raro, solo nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell’approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l’apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:
a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;
b) localizzazione all’interno del territorio di un comune in cui già si trovi un’attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento. (43)

1 ter. L’apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela. (43a)

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l’escavazione di materiale raro. In tal caso l’autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6. (44)

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all’avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l’intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all’avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest’ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l’intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all’amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall’attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell’area, prevedono l’eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell’attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell’acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell’attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull’esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all’Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

8. Nelle zone vincolate ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP sono consentiti esclusivamente la prosecuzione dei lavori di coltivazione legittimamente in atto nonché il risanamento delle aree escavate secondo le procedure di cui al comma 6 e nel rispetto dei commi 4, 5 e 7 (45).

42) Comma modificato dall’articolo 288, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(43) Comma inserito dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004 e poi sostituito dall’articolo 71, comma 4, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(43a) Comma inserito dall’articolo 71, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(44) Comma modificato dall’articolo 288, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(45) Comma così modificato dall’articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 25.

[2] DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 13/08/2024)