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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 16 (aree sviluppo industriale)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Art. 16
(Modifica alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo  industriale” e successive modificazioni)

Dalla Relazione illustrativa:

ART. 16. Modifica la legge regionale 13/1997 si introduce la possibilità per i piani attuati all’interno dei consorzi industriali di adeguare i parametri edificatori ai limiti delle NTA del PRT vigente, mantenendo le loro destinazioni. Si introduce altresì una innovativa e necessaria disciplina per le aree ricadenti nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all’art. 40 della l.r. 7/2018, consentendo l’insediamento di attività destinate alla logistica nelle aree aventi destinazione industriale, prevedendo anche la possibilità di derogare le altezze massime previste dal piano regolatore del consorzio ove ciò sia necessario per lo svolgimento di dette attività. Si tratta di una disciplina rilevante, in quanto per la prima volta è riconosciuta e normata una attività che assume sempre più rilievo nel contesto economico e produttivo nazionale

Art. 16
(Modifica alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo  industriale” e successive modificazioni)

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 13/1997[1], è inserito il seguente: “Art. 11 bis

(Destinazioni logistiche)
1. La destinazione logistica è sempre compatibile con la destinazione produttiva, e può essere localizzata nelle zone aventi destinazione produttiva, secondo le previsioni del piano regolatore territoriale del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, previsto nell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche.
2. Per il calcolo della capacità edificatoria, è consentito, in sede di rilascio del titolo abilitativo per gli edifici a destinazione logistica, derogare le altezze massime previste dal piano regolatore territoriale del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, in ragione della tipologia delle merci trattate, fino ad un’altezza massima di 30 metri. Possibili ulteriori aumenti dell’altezza, in base a richieste debitamente motivate, previamente valutate dal Consorzio, possono essere autorizzati con apposita deliberazione di Giunta regionale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle zone D di cui al D.M. 1444/1968 non comprese nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. In tal caso, la disposizione di cui al comma 2 si applica con riferimento alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico generale o, se presente, attuativo.”.

TESTO INSERITO Legge 13/1997

Art. 11 bis  (Destinazioni logistiche)
1. La destinazione logistica è sempre compatibile con la destinazione produttiva, e può essere localizzata nelle zone aventi destinazione produttiva, secondo le previsioni del piano regolatore territoriale del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, previsto nell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche[2].
2. Per il calcolo della capacità edificatoria, è consentito, in sede di rilascio del titolo abilitativo per gli edifici a destinazione logistica, derogare le altezze massime previste dal piano regolatore territoriale del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, in ragione della tipologia delle merci trattate, fino ad un’altezza massima di 30 metri. Possibili ulteriori aumenti dell’altezza, in base a richieste debitamente motivate, previamente valutate dal Consorzio, possono essere autorizzati con apposita deliberazione di Giunta regionale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle zone D di cui al D.M. 1444/1968[3] non comprese nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. In tal caso, la disposizione di cui al comma 2 si applica con riferimento alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico generale o, se presente, attuativo.”.

NOTE


[1] Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. (1)

Numero della legge: 13
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

[2] Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Numero della legge: 7
Data: 22 ottobre 2018
Numero BUR: 86
Data BUR: 23/10/2018

[3] Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 agosto 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”