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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 17 (edilizia agevolata)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

ARTICOLO  17
(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modificazioni

Dalla Relazione illustrativa:

ART. 17. Modifica la legge regionale 7/2014 in tema di interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione, al fine di ridisciplinare la modifica dei termini del vincolo di locazione obbligatoria onde consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati.

Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” e successive modificazioni)[1]

1. Alla l.r. 7/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 134 bis dell’articolo 2, è sostituito dal seguente:

“134 bis. Per dare impulso alla ripresa e allo sviluppo economico del settore dell’edilizia abitativa, particolarmente colpito dalla crisi economico – finanziaria, per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione, è consentita la modifica dei termini del vincolo di locazione obbligatoria, al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di godimento dell’immobile è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste.”;

TESTO MODIFICATO Art. 2 (Disposizioni varie)

comma 134 bis Al fine di garantire il diritto all’abitazione, nel rispetto della normativa vigente, Per dare impulso alla ripresa e allo sviluppo economico del settore dell’edilizia abitativa, particolarmente colpito dalla crisi economico – finanziariaper gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione è consentita la modifica dei termini del vincolo di locazione obbligatoria,  al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di godimento dell’immobile è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste. (8) (8a)

(8) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 8 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, sostituito dall’articolo 66, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e da ultimo dall’articolo 9, comma 74, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8a) Comma modificato dall’articolo 32, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016

b)  dopo il comma 134 bis dell’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
“134 bis 1. La modifica della durata del vincolo alla locazione obbligatoria può essere richiesta decorso almeno un anno dalla data della stipula del primo contratto di locazione o di assegnazione in godimento di almeno un’unità immobiliare dell’intero edificio.
134 bis 2. La vendita dei singoli alloggi in locazione o assegnati in godimento a termine, può essere effettuata esclusivamente a favore dei soggetti che li occupano e deve essere autorizzata dalla Regione.
134 bis 3. Al termine del vincolo locatizio del programma di edilizia agevolata, i conduttori degli alloggi fruenti di contributo regionale, potranno esercitare il diritto di prelazione.”;

TESTO INTRODOTTO ART. 2 (Disposizioni varie)

134 bis 1. La modifica della durata del vincolo alla locazione obbligatoria può essere richiesta decorso almeno un anno dalla data della stipula del primo contratto di locazione o di assegnazione in godimento di almeno un’unità immobiliare dell’intero edificio.
134 bis 2. La vendita dei singoli alloggi in locazione o assegnati in godimento a termine, può essere effettuata esclusivamente a favore dei soggetti che li occupano e deve essere autorizzata dalla Regione.
134 bis 3. Al termine del vincolo locatizio del programma di edilizia agevolata, i conduttori degli alloggi fruenti di contributo regionale, potranno esercitare il diritto di prelazione.
”;

c)  il comma 134 ter dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“134 ter. La trasformazione, prevista nel comma 134 bis, è consentita a condizione che siano restituiti alla Regione i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge, fino alla concorrenza del contributo insistente sull’alloggio, tenuto conto della durata residua dell’originaria locazione obbligatoria. Ove non si proceda alla trasformazione, alla scadenza del vincolo alla locazione, non dovrà essere restituito nulla, avendo il contributo assolto alla sua funzione.”.

TESTO MODIFICATO ART. 2 (Disposizioni varie)

134 ter.La trasformazione di cui al , prevista nelcomma 134 bis è consentita a condizione che siano restituiti alla Regione, tenuto conto della durata residua dell’originaria locazione obbligatoria, i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge, fino alla concorrenza del contributo insistente sull’alloggio, tenuto conto della durata residua dell’originaria locazione obbligatoria Ove non si proceda alla trasformazione, alla scadenza del vincolo alla locazione, non dovrà essere restituito nulla, avendo il contributo assolto alla sua funzione.(8) (8b)

(8) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 8 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, sostituito dall’articolo 66, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e da ultimo dall’articolo 9, comma 74, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8b) Comma modificato dall’articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 agosto 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”

NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)

[1] Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie (1)

Numero della legge REGIONALE: 7
Data: 14 luglio 2014
Numero BUR: 56
Data BUR: 15/07/2014

Art. 2, comma da 134 bis a 134 quinquies relativo a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata