PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)
Dalla Relazione Illustrativa ART. 9. Modifica la legge regionale 8/2001 in tema di carburanti. Le disposizioni mirano a semplificare la procedura per approvare la variante urbanistica eventualmente necessaria per la localizzazione degli impianti, a ridefinire i limiti dimensionali degli impianti, a specificare i requisiti che devono sussistere in capo al richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto nonché a disciplinare la decadenza dalla suddetta autorizzazione, oltre ad apportare necessari adeguamenti al d.lgs. 32/1998.
(i numeri tra parentesi in grassetto sono nei testi di legge e indicano le modifiche successive all’approvazione)
Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modificazioni)
1. Alla l.r. 8/2001 [1], sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis dell’articolo 10, è sostituito dal seguente: “1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone dello strumento urbanistico generale, sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e successive modifiche.”;
TESTO MODIFICATO l.r. 8/2001 Art. 10 (Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree) 1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell’autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni, i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti (6)individuano, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:
a) delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, quali definite dall’articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
b) della superficie utile occorrente per l’installazione dei nuovi impianti di cui all’articolo 11 nonché, per la eventuale realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, di attività commerciali e/o di ristoro”; (7)
c) delle incompatibilità di cui all’articolo 12; (8)
d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all’articolo 13.
comma 1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche.(9) dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e successive modifiche [2]
b) il comma 1 ter dell’articolo 10 è abrogato;
TESTO ABROGATO l.r. 8/2001 Art. 10 (Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree)
COMMA 1 ter. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall’articolo 27 ter della l.r. 24/1998 e successive modifiche, con la relativa interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. (9)
c) dopo il comma 1 quater dell’articolo 10, è aggiunto il seguente: “1 quinquies. Le varianti urbanistiche, previste nel comma 1 bis, rimangono valide ed efficaci per le attività commerciali eventualmente presenti, anche in caso di variazione petrolifera con sostituzione totale di carburanti fossili con vettori energetici rinnovabili o ricariche elettriche.”;
TESTO INTRODOTTO l.r. 8/2001 Art. 10 (Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree)
1 quinquies. Le varianti urbanistiche, previste nel comma 1 bis, rimangono valide ed efficaci per le attività commerciali eventualmente presenti, anche in caso di variazione petrolifera con sostituzione totale di carburanti fossili con vettori energetici rinnovabili o ricariche elettriche.”;
d) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
“Art.10 bis (Requisiti soggettivi)
1. Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto diciotto anni;
b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell’Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell’Unione europea, oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. 2. L’autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che: a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
c) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modifiche, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti permane per cinque anni, a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. Per le società, i requisiti di cui al comma 2, sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività di distribuzione carburanti.”;
TESTO INTRODOTTO l.r. 8/2001 Art. 10 BIS (Requisiti soggettivi)
1. Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto diciotto anni;
b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell’Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell’Unione europea, oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
2. L’autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
c) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modifiche, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti permane per cinque anni, a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. Per le società, i requisiti di cui al comma 2, sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività di distribuzione carburanti.”;
e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 bis, è sostituita dalla seguente:
“a) per le strade comunali e per quelle ricadenti nei centri abitati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato, fino a 3.000 metri quadrati di superficie utile disponibile, e da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato per la superficie eccedente i 3.000 metri quadrati fino a 10.000 metri quadrati di superficie;”;
TESTO MODIFICATO l.r. 8/2001 Art. 11 bis (10) (Indici di edificabilità)
1. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 10, comma 1 quater, nonché quelle riguardanti le zone di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all’articolo 26, la cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro, nell’ambito dei seguenti indici di edificabilità:
Lettera a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato; 0,20/1 metro quadrato, fino a 3.000 metri quadrati di superficie utile disponibile, e da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato per la superficie eccedente i 3.000 metri quadrati fino a 10.000 metri quadrati di superficie;”
f) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 bis, è abrogata;
TESTO ABROGATO l.r. 8/2001 Art. 11 bis (10) (Indici di edificabilità)
b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato;
g) dopo il comma 1 dell’articolo 11 bis, è inserito il seguente: “1 bis. Sono esclusi dal calcolo degli indici di edificabilità, previsti nel comma , 1 i volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento dell’impianto stesso.”;
TESTO INTRODOTTO l.r. 8/2001 Art. 11 bis (10) (Indici di edificabilità)
Comma 1 bis. Sono esclusi dal calcolo degli indici di edificabilità, previsti nel comma , 1 i volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento dell’impianto stesso.
h) gli articoli 13, 14 e 14 bis sono abrogati;
TESTO ABROGATO l.r. 8/2001
Art. 13 (Distanze minime tra i diversi impianti)
1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l’impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell’ambito della Regione:
a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia;
b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e mezzo nel percorso stradale più breve;
c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale più breve.
d bis) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, provinciali e statali in prossimità di quartieri fieristici, nodi di scambio intermodali, porti e aeroporti in un raggio di cinquecento metri dalle relative strutture elencate, la distanza minima di un chilometro nel percorso stradale più breve. (11a)
3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l’impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell’ambito della Regione:
a) nei comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, la distanza minima di dieci chilometri nel percorso stradale più breve;
b) nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimilauno e trentamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
c) nei comuni con popolazione residente compresa tra trentamilauno e sessantamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
d) nei comuni con popolazione residente superiore a sessantamila abitanti, la distanza minima di quattro chilometri nel percorso stradale più breve;
e) nel Comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la distanza minima di novecento metri nel percorso stradale più breve e milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia.
4. Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l’impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell’ambito della Regione:
a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso stradale più breve;
c) nel Comune di Roma, fuori dal centro abitato, la distanza minima di sette chilometri nel percorso stradale più breve.
5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:
a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 3, comma 8, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all’impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;
d) se l’impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all’accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4;
e) se l’impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all’impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l’impianto stesso ubicato sulla medesima strada.
Art. 14 (Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici)
1. Per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indice di inquinamento, del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento di impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13.
Art. 14 bis (12) (Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti)
1. I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all’erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.
2. Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.
3. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.
4. Possono essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici previsti all’articolo 11 bis.
5. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell’ordine:
a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;
b) l’erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;
c) la previsione di servizi integrativi all’autoveicolo e all’automobilista.
i) al comma 6 bis dell’articolo 22, la parola: “dieci”, è sostituita dalla parola: “quindici”;
TESTO MODIFICATO l.r. 8/2001 Art. 22 (Verifica sull’idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti)
Comma 1. In caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché in caso di rinnovo della concessione, di potenziamento e di modifica degli impianti stessi, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, si deve procedere al collaudo. Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi.
3. La commissione verifica l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.
6 bis. Ferma restando la verifica effettuata al momento del collaudo ai sensi del comma 3, gli impianti sono sottoposti a verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni, 15 anni da parte dell’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione, senza oneri finanziari a carico del titolare dell’impianto. (19)
j) il comma 2 dell’articolo 23 bis è sostituito dal seguente: “2. La decadenza, ai sensi del comma 1, è automaticamente dichiarata dall’ente competente in caso di sospensiva non autorizzata per oltre 60 giorni, come risultante dal registro di carico e scarico del punto vendita, rilasciato dall’ufficio delle dogane competente per territorio. In caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede in via sostitutiva.”
TESTO MODIFICATO l.r. 8/2001 Art. 23 bis (20) (Decadenza della concessione o dell’autorizzazione)
1 Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti: ecc e cc ecc
Comma 2. La decadenza ai sensi del comma 1 è automaticamente dichiarata dall’ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell’autorizzazione. in caso di sospensiva non autorizzata per oltre 60 giorni, come risultante dal registro di carico e scarico del punto vendita, rilasciato dall’ufficio delle dogane competente per territorio. In caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede in via sostitutiva
PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com
2 settembre 2024
vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)
> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
NOTE A CURA DI CARTEINREGOLA
[1] Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti (1)
Numero della legge REGIONALE : 8
Data: 2 aprile 2001
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/2001
[2] articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive)
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
(G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)
Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. E’ facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.