La destra e le mani libere al cemento: in Lazio torna il “Piano Casa”
Autore : Redazione
E’ arrivata alla discussione delle Commissioni regionali una proposta di legge del centrodestra che riporta in vita la peggiore vicenda urbanistica con cui abbiamo dovuto fare i conti in questi anni, il “Piano Casa”.
L’avevano annunciato prima delle elezioni (1), e lo stanno facendo: il centro destra arrivato al comando della Regione Lazio riporta in vita un provvedimento che tanti disastri ha fatto per l’urbanistica della Capitale: il famigerato “Piano Casa Polverini”.
Provvedimento presentato da un gruppo di consiglieri di Forza Italia (2) che ritorna in nuova veste, ma che è sempre un “Piano casa” che moltiplica le cubature e permette automatici cambi di destinazione senza nessuna regia pubblica delle trasformazioni, rendendo conveniente per i costruttori demolire e ricostruire palazzine nei tessuti storici più pregiati. In verità, per la parte edilizia, il Piano Polverini/Ciocchetti era stato prorogato nel 2014 dalla Giunta Zingaretti con poche modifiche sostanziali e poi trasferito in parte nell’art.6 della Legge di rigenerazione urbana del luglio 2017 (3). Nel 2014 Carteinregola con altre associazioni aveva organizzato un – inutile – presidio in Consiglio regionale contro la proroga (4), e da anni si batte – senza successo – perchè l’art. 6 della legge 7/2017 venga soppresso o modificato per salvare i tanti tessuti storici che continuano a essere oggetto di speculazioni immobiliari, facendo spuntare costruzioni fuori misura nelle strade della Città storica (5).
Adesso non solo continueranno le demolizioni e ricostruzioni permesse dalla Legge di rigenerazione del 2017 – e ci sono ancora in ballo interventi che risalgono al precedente Piano casa (6) -, ma si moltiplicheranno ulteriormente, e sarebbe interessante sapere se siano stati raggiunti quegli obiettivi di interesse pubblico sbandierati come giustificazione di una legge caldeggiata solo dagli operatori immobiliari. Ma purtroppo i dati, anche ripetuttamente richiesti, degli interventi del passato Piano casa e dell’art. 6 della Legge 7/2017 non sono mai stati resi noti. (7).
Una proposta di legge che si somma a quelle di cui ci siamo occupati recentemente, per rendere abitabili cantine e garages(8) e per permettere il condono delle costruzioni abusive in zone divenute tutelate dopo l’abuso (9), con la realistica prospettiva che siano rimesse in discussione le tutele del Piano territoriale Paesistico Regionale definitivamente approvato nell’aprile 2021 (10).
Ma fin d’ora teniamo a sottolineare che l’incremento di cubatura dei “sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione” passa da un massimo del 20% a un massimo del 30%; sulle volumetrie esistenti, già realizzate ma anche in corso di realizzazione (non eccedenti i 600 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale) sono ammessi interventi di ampliamento con un incremento della volumetria pari al 20 per cento; gli interventi citati sono realizzabili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti; non possono essere realizzati su edifici vincolati come beni culturali o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici vigenti, ma possono essere ammessi anche nei centri storici, dato che è fatta salva “la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della norma con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale“; mentre per i tanti tessuti di pregio che non siano oggetto di specifiche tutele, per impedirne l’applicazione viene“riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale“, “di individuare parti del proprio territorio nelle quali tali disposizioni non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale“, ma “entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore” della legge.
Non si sottraggono neppure i parchi: “per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso stabilita nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP)” [in realtà PTPR NDR] , attribuendo però a ogni Ente Parco(11)la facoltà di di individuare le aree in cui sono applicabili le nuove disposizioni, attraverso l’approvazione di una variante al piano del Parco.
Una vera e propria offensiva, che conferma la propensione del centrodestra per il cemento a dispetto dell’ambiente, del paesaggio e dei diritti dei cittadini.
Anna Maria Bianchi Missaglia
17 giugno 2024
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
comma 1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incrementofino a un massimo del 20 per cento della volumetriafino a un massimo del 30 per cento della volumetria” o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a)
comma 1 bis “ Sulle volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzateo in corso di realizzazione in conformità a regolare titolo edificatorio, non eccedenti i 600 metri cubi, a totale o prevalente destinazione residenziale, nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 100 metri cubi, sono ammessi interventi di ampliamento, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico, nei limiti dell’incremento della volumetria pari al 20 per cento, da realizzarsi ex art. 23 DPR 380/2001”
comma 1 ter “Gli interventi di ampliamento di superficie residenzialedi cui al precedente comma, possono essere realizzati anche mediante mutamentod’uso di locali accessori e/o volumi tecnici, anche non tecnologici di efficientamentoenergetico, ubicati all’interno dell’ingombro geometrico della costruzione esistente edelle pertinenze.”
comma 1 quater “gli ampliamenti di cui ai precedenti commi 1 bis e 1 ter, sono realizzabili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti, fermo restando il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale o comportanti sopraelevazioni, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti”.
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. (8)
(…)
PL 085Art.3 (Modifiche alla Legge regione Lazio 18 luglio 2017, n.7)
Art. 6 bis
Gli ampliamenti previsti dai commi 1 bis e 1 ter del precedente articolo non si applicano:
a. nei confronti degli edifici o relative pertinenze ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale e da quelle analoghe di salvaguardia;
b.ricadenti in aree demaniali marittime;
c. ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della norma con deliberazione soggetta adesclusiva approvazione del Consiglio comunale;
d. vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e s.m.i. o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
e. aree assoggettate al regime di mantenimento, limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare;
f. Per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso stabilita nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP), salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare le aree in cui sono applicabili le disposizioni dei commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 6, mediante apposita deliberazione comportante adozione di variante al vigente piano del Parco da approvarsi con le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia e nel rispetto della disciplina sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione di incidenza.
g. Resta fermo per ogni singolo intervento il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell’Ente Parco ai sensi della vigente normativa in materia di aree protette, nonché il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
Art.4 (Modifiche alla Legge regione Lazio 18 luglio 2017, n.7)
Art. 6 ter
a. Viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per le opere di cui al comma 3 dell’art.6 nonché, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, di individuare parti del proprio territorio nelle quali tali disposizioni non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.
b. Gli ampliamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.6 non si sommano tra loro, né con quelli eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
(…)
NOTE
(1) L’ex Assessore Ciocchetti, oggi deputato FdI, nell’articolo del Faro on line del 1 febbraio 2023” Urbanistica e sviluppo territorio, Ciocchetti (FdI): “Nel Lazio siamo all’anno 0” dichiara: “...una normativa che aveva dato ottimi risultati già c’era, quella sul ‘piano casa’ approvata dalla giunta di centrodestra nel 2011.Un provvedimento pensato a vantaggio dei cittadini rivolto soprattutto alla riqualificazione del patrimonio esistente e dei territori degradati che ha consentito, allora, pur in presenza di una congiuntura economica avversa, il rilancio del settore edilizio e a sviluppare molti alloggi di edilizia sociale .Obiettivo della prossima legislatura sarà quello di approvare un ‘nuovo’ piano casa adeguato ai cambiamenti avvenuti in questi anni”.
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla misura del ricorso agli interventi previsti ed ai risultati prodotti sul territorio regionale.
I comuni, entro il 31 maggio, inviano alla struttura della Giunta regionale competente in materia di urbanistica i dati sugli interventi approvati e su quelli realizzati ai sensi della presente legge, nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Entro il 30 giugno 2020 e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente:
a) l’indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell’articolo 2, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti;
b) l’indicazione degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati ai sensi dell’articolo 3, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati;
c) l’indicazione dei comuni che hanno previsto l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 4, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale;
d) l’indicazione dei comuni che hanno previsto la possibilità di interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 5, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi;
e) l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 e relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni;
f) l’indicazione degli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 9 e relative caratteristiche, suddivisi per comuni.
In particolare per quanto riguarda la lettera “E” i nostri accessi agli atti al Dipartimento urbanistica e ai Municipi non hanno avuto alcuna risposta
(11) Le figure apicali degli enti parchi sono di nomina politica vedi Roma Today 15 agosto 2023 Nominati commissari straordinari di quattro parchi e dell’Ente Roma Natura: chi sono Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato cinque decreti , su proposta dell’assessore regionale ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini, relativi alla nomina dei commissari straordinari degli enti parco Appia Antica, Castelli Romani, Monti Lucretili, Monti Simbruini, e dell’ente regionale Roma Natura. Si tratta di Roberto Iadicicco al parco dell’Appia Antica, Ivan Boccali al parco dei Castelli Romani, Marco Piergotti al parco dei Monti Lucretili, Alberto Foppoli al parco dei Monti Simbruini e Marco Visconti all’ente Roma Natura.