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La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali

Cartello esposto dall’ex Cinema Metropolitan (foto AMBM)

di Anna Maria Bianchi Missaglia

La Proposta di legge regionale concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” dell’Assessore Ciacciarelli (1), approvata dalla Giunta, e che prossimamente andrà al voto del Consiglio, interviene anche su alcune norme regionali che riguardano i teatri, le sale cinematografiche, i centri culturali polifunzionali, modificando regole introdotte dalla precedente maggioranza a guida Zingaretti, in particolare nel 2020, con la LR Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo (2). Regole a tutela degli spazi culturali che stabilivano dei limiti stringenti per evitare la trasformazione dei cinema in spazi commerciali con funzioni culturali residuali, nella nuova proposta vengono snaturate e cancellate, addirittura capovolgendo le percentuali prima fissate dalla normativa regionale.

Entrando nel dettaglio:

Un articolo (n.2) della PL Ciacciarelli interviene sula legge regionale del 2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni (3), che all’Art. 6 (Interventi diretti) comma 3 indica l’obiettivo di “tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi” e “per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale“.

Per queste finalità la legge oggi consente “interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento del volume o della superficie lorda esistente fino ad un massimo del 20%“, specificando però che “All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente (3)

L’attuale Proposta di legge regionale da un lato pone limiti temporali – interventi consentiti per sale e centri culturali polifunzionali chiusi al 31 dicembre 2023, dopo dieci dalla chiusura o dismissione e dopo 15 anni per quelli chiusi successivamente – e consentendo in modalità diretta interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza incremento della superficie lorda (SUL) esistente, dall’altro introduce la possibilità di “cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa – completa! –riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale“, lasciando solo come mera ipotesi il caso in cui “venga mantenuto, alla destinazione originaria – cioè a cinema e/o centro culturale – almeno il 30 per cento della superficie lorda esistente“. Una scelta lasciata al proprietario che viene premiata con l’incremento di quanto  oggi è previsto per il rilancio di una “attività culturale prevalente”, con un aumento “di un ulteriore 10 per cento“, cioè il 20% diventa 30%.

In pratica il mondo alla rovescia: mentre fino a oggi si dava la possibilità ai proprietari dei cinema e affini di rilanciare le attività culturali con ristrutturazioni che ne permettevano un ampliamento e l’inserimento di attività commerciali limitate al 30% della superficie, proprio per evitare operazioni speculative, oggi, se sarà approvata la PL, si consentirà di trasformare i cinema e i centri polivalenti in tutt’altro, premiando con il 30% di cubature extra chi deciderà di mantenere il 30% a destinazione culturale.

Un altro articolo (Art. 5 – Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo, vari commi (4)) della PL interviene sulla omonima legge del 2020 (2) e, coerentemente con le modifiche precedenti, introduce novità anche per “gli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali” “in attività e non chiusi o dismessi“, questa volta con il fine di “consentire interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali“: restano “sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore generale, gli interventi diretti” e la “rifunzionalizzazione, anche con la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte, ma il nuovo articolo aggiunge la “possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili“, attività che per la legge oggi vigente devono rientrare  nel 35% della superficie. Anzi, “previa sottoscrizione di accordo di programma (5) nella PL diventa “possibile destinare alle attività di indicate al periodo precedente una superficie superiore al 50 per cento“.

In pratica tutti i cinema dismessi da 10 anni potranno diventare di fatto dei centri commerciali (6), e quelli ancora in esercizio potranno trasformare il 50% e oltre della propria superficie in spazi di somministrazione, attività commerciali, palestre e quant’altro. Un grave danno per il nostro patrimonio culturale e un passo ulteriore verso la trasformazione del centro storico in un supermercato per turisti. Un regalo a molti proprietari di cinema, compresi quelli dell’Ex Cinema Metropolitan che avevano duramente contestato le norme della Giunta Zingaretti, addirittura tappezzando gli ingressi di Via del Corso di cartelli contro la Regione Lazio (vedi immagine d’apertura).

Ora un ulteriore pezzo di memoria storica della Capitale sarà cancellato, diventando l’ennesimo tempio del profitto.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Confronto tra le proposte della PL regionale con le normative vigenti per gli articoli:

  • Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni),
  • Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)
  • Art. 19 (Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni).

Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni)

1. Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

(…)

r)  il comma 3 dell’articolo 6, è abrogato

Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. Data BUR: 18/07/2017 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente

Articolo 6 comma 3 legge 7/2017:

In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:

a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;

b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.

s)  il comma 4 dell’articolo 6, è sostituto dal seguente:

“4. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi alla data del 31 dicembre 2023, sono consentiti, in modalità diretta e dopo il decimo anno dalla data di chiusura o dismissione, interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, senza incremento della superficie lorda esistente, per l’introduzione di cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale. Nel caso venga mantenuto, alla destinazione originaria, almeno il 30 per cento della superficie lorda esistente, l’incremento di cui al comma  3, lettera a), è aumentato di un ulteriore 10 per cento. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali attivi e funzionanti alla data del 31 dicembre 2023, sarà possibile il mutamento di destinazione d’uso finalizzato alla completa riconversione, solo ove siano trascorsi 15 anni continuativi dalla data di chiusura o dismissione dell’attività.”;

Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. Data BUR: 18/07/2017 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente

Articolo 6 comma 4 legge 7/2017:

All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) (7). (2c)

(2c) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5

t)  al comma 6 dell’articolo 6, dopo le parole: “insediamenti urbani storici dal PTPR” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia”;

 Legge 7/2017 Art. 6  comma 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 5
(Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)

comma 1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 22/2019, è sostituita dalla seguente:
“g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri polifunzionali, ad eccezione di quelli oggetto di interventi, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno degli edifici all’uopo destinati, nel limite massimo del 30 per cento della superficie complessiva e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato.”

Numero della legge: 22 Data: 6 novembre 2019 Numero BUR: 90 Data BUR: 07/11/2019  Testo unico del commercio https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9373&sv=vigente

Art. 5 (Ambito di applicazione e settori esclusi) comma 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

lettera g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri culturali polifunzionali anche a seguito di riattivazione o rifunzionalizzazione di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno degli edifici all’uopo destinati, nel limite massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché gli spazi ricavati dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato e le attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a); (01)

(01) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5


comma 2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia e di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell’iniziativa economica privata e di tutela delle sale cinematografiche esistenti, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche, necessari al rilascio dell’autorizzazione unica, per una equilibrata e razionale distribuzione e uno sviluppo qualificato sul territorio, sulla base di indicatori che tengono conto del rapporto tra la densità della popolazione, nei diversi bacini d’utenza, in base alla presenza di sale cinematografiche, numero di posti e di schermi, anche a livello intercomunale.”.

Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo Numero della legge: 5
Data: 2 luglio 2020 Numero BUR: 85 Data BUR: 07/07/2020 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9387&sv=vigente

Art.12 (Autorizzazione unica) comma 3.  La Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia e di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell’iniziativa economica privata, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche necessari al rilascio dell’autorizzazione unica.

comma 3. L’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 37 (Normative urbanistiche per i complessi di sale cinematografiche), è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Disposizioni per gli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali)

1. In attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali, di consentire interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, sono sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore generale, gli interventi diretti di cui ai commi seguenti.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, è consentita la rifunzionalizzazione, anche con la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte, con la possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili; previa sottoscrizione di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, è possibile destinare alle attività di indicate al periodo precedente una superficie superiore al 50 per cento.
3. In alternativa agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:

a) per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, nonché interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti;

b) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente, fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l’incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali;

c) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.

4. Per favorire la riattivazione e la rifunzionalizzazione degli immobili di cui al comma 1, chiusi o dismessi da almeno 3 anni, è consentito effettuare congiuntamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3, lettera a).”.

NORMATIVE URBANISTICHE PER I COMPLESSI DI SALE CINEMATOGRAFICHE Numero della legge: 37 Data: 5 settembre 1996 Numero BUR: 26 Data BUR: 20/09/1996 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=1701&sv=storico

Art. 2

1. Previa integrazione delle norme tecniche attuative dei P.R.G. vigenti, in tutte le zone di piano regolatore generale, con esclusione delle zone territoriali omogenee cosi’ come classificate dalla lettera a), dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per gli immobili utilizzati, gia’ utilizzati o utilizzabili a sale cinematografiche ed a teatri e’ consentita, indipendentemente dalla approvazione dei piani particolareggiati, mediante interventi edilizi diretti alla realizzazione di uno o piu’ ambienti, anche previa demolizione e ricostruzione, ed aumento della superficie, la modifica della utilizzazione, sia totale che parziale, la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte. La superficie del progetto deve essere destinata per almeno il 65% agli usi di cui sopra. La restante parte della superficie di progetto puo’ essere utilizzata per attivita’ commerciali di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da the’, librerie ed attivita’ ad essa assimilabili e per palestre.

Art. 19
(Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni)

1. L’articolo 9 della l.r. 5/2020[2], con il quale sono state introdotte modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7[3] e alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22[4] , deve essere inteso nel senso che il 30 per cento della superficie di edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, utilizzabile per l’esercizio e lo svolgimento di attività commerciali, artigianali e di servizi, costituisce il limite massimo solo per gli interventi effettuati ai sensi dell’articolo 6, commi 3* e 4**, della l.r. 7/2017 e per l’applicabilità della disciplina sul commercio prevista nella l.r. 22/2019. Al di fuori di tali fattispecie, non costituisce il limite massimo per la modifica della destinazione d’uso dei medesimi edifici, che resta sottoposta alle previsioni degli strumenti urbanistici.

l.r. 7/2017 articolo 6

*comma 3 In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:

a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;

b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.

**Comma 4 All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) (7). (2c)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

25 agosto 2024

Vedi anche Cinema Metropolitan, quando le regole sono a tutela dell’interesse pubblico 28 Giugno 2022Continua#

NOTE

[1] SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

(2) Legge 5/2020 Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo

[3] Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Legge 7/2017

(4) Lo stesso articolo della PL asporta anche i riferimenti agli scopi “di riattivazione o rifunzionalizzazione” delle sale e  “all’attività prevalente” che, come abbiamo visto, si intendono archiviare

(5) ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche,

*DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 06/07/2024) (GU n.227 del 28-09-2000 – Suppl. Ordinario n. 162)

Art. 34 Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato

5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorchè l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto

(6) Va ricordato che a Roma la gran parte delle sale cinematografiche chiuse o dismesse alla data del 31.12.2023 è inattiva da molti anni, in genere più di 10, o vicina al decimo anno di chiusura o dismissione. Per cui, praticamente per tutte le sale romane in queste condizioni saranno consentiti interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza incremento di SUL.

(7) Testo unico del commercio Numero della legge: 22 Data: 6 novembre 2019 Numero BUR: 90 Data BUR: 07/11/2019  https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9373&sv=vigente

“come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).

Art. 78 (Criteri comunali)

1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 77 e previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabiliscono i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento:

a) alle destinazioni d’uso degli immobili da adibire come locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d’uso dei locali medesimi;

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