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La proposta di legge regionale che trasforma i cinema in centri commerciali

Cinema Metropolitan nel 2012 (foto AMBM)

di Anna Maria Bianchi Missaglia

AGGIORNAMENTI: dopo una mobilitazone di intellettuali, cinesati, associazioni e cittadini il Presidente Rocca ha incontrato alcune categorie dello spettacolo, ma il risultato non cambia motlo vedi articolo Roma Today 27 febbraio 2025 Cinema di Roma, ecco quali si salveranno e quali no dopo l’accordo tra Regione e operatori Quali sono i cinema chiusi di Roma che si salvano dalla totale trasformazione

La Proposta di legge regionale concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” dell’Assessore Ciacciarelli (1), approvata dalla Giunta l’8 agosto 2024, e che prossimamente andrà al voto del Consiglio, interviene anche su alcune norme regionali che riguardano i teatri, le sale cinematografiche, i centri culturali polifunzionali, modificando regole introdotte dalla precedente maggioranza a guida Zingaretti, in particolare nel 2020, con la LR Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo (2). Regole a tutela degli spazi culturali che stabilivano dei limiti stringenti per evitare la trasformazione dei cinema in spazi commerciali con funzioni culturali residuali, nella nuova proposta vengono snaturate e cancellate, addirittura capovolgendo le percentuali prima fissate dalla normativa regionale.

Confronto tra le proposte di modifica della PL regionale 171 con le normative vigenti e le normative vigenti ( barrato testo abrogato, in grassetto il testo aggiunto) per gli articoli:

  • Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni),
  • Art. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)
  • Art. 19 (Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni).

Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni
[3])

PL 171 Art. 2 comma 1. Alla l.r. 7/2017 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

lett. r)  il comma 3 dell’articolo 6, è abrogato

LR VIGENTE CON MODIFICHE PL 171: Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. Data BUR: 18/07/2017

Articolo 6 comma 3 legge 7/2017: [tale testo è poi parzialmente recuperato nell’ART. 5 comma 3 della PL 171)

In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:

a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;

b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.

PL 171 Art. 2 comma 1 lett s)  il comma 4 dell’articolo 6, è sostituto dal seguente:

comma 4. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi alla data del 31 dicembre 2023, sono consentiti, in modalità diretta e dopo il decimo anno dalla data di chiusura o dismissione, interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, senza incremento della superficie lorda esistente, per l’introduzione di cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale. Nel caso venga mantenuto, alla destinazione originaria, almeno il 30 per cento della superficie lorda esistente, l’incremento di cui al comma  3, lettera a), è aumentato di un ulteriore 10 per cento [NOTA: alla precedente lettera r) si dice che il comma 3 dell’articolo 6, è abrogato]. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali attivi e funzionanti alla data del 31 dicembre 2023, sarà possibile il mutamento di destinazione d’uso finalizzato alla completa riconversione, solo ove siano trascorsi 15 anni continuativi dalla data di chiusura o dismissione dell’attività.”;

LR VIGENTE CON MODIFICHE PL 171 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017

Articolo 6 comma 4 legge 7/2017:

All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) [4]. (Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5)

PL 171 Art. 2 comma 1 lett t)  al comma 6 dell’articolo 6, dopo le parole: “insediamenti urbani storici dal PTPR” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia”;

 LR VIGENTE CON MODIFICHE PL 171 Legge 7/2017 Art. 6  comma 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR [Piano Territoriale Paesaggistico Regionale], ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 5. (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo)

PL 171 ART. 5 comma 1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 22/2019, è sostituita dalla seguente:

[Le disposizioni di cui alla presente legge (testo unico del commercio) non si applicano:]
“g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri polifunzionali, ad eccezione di quelli oggetto di interventi, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno degli edifici all’uopo destinati, nel limite massimo del 30 per cento della superficie complessiva e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato.”

LR VIGENTE CON MODIFICHE PL 171 Numero della legge: 22 Data: 6 novembre 2019 Numero BUR: 90 Data BUR: 07/11/2019  Testo unico del commercio [4]

Art. 5 (Ambito di applicazione e settori esclusi) comma 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

lettera g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri culturali polifunzionali anche a seguito di riattivazione o rifunzionalizzazione ad eccezione di quelli oggetto di interventi, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno degli edifici all’uopo destinati, nel limite massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché gli spazi ricavati dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato e le attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a); (Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5)


PL 171 ART. 5 comma 2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in tema di cinema e audiovisivo) [2] e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia e di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell’iniziativa economica privata e di tutela delle sale cinematografiche esistenti, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche, necessari al rilascio dell’autorizzazione unica, per una equilibrata e razionale distribuzione e uno sviluppo qualificato sul territorio, sulla base di indicatori che tengono conto del rapporto tra la densità della popolazione, nei diversi bacini d’utenza, in base alla presenza di sale cinematografiche, numero di posti e di schermi, anche a livello intercomunale.”

LR VIGENTE CON MODIFICHE PL 171 Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo Numero della legge: 5 Data: 2 luglio 2020 Numero BUR: 85 Data BUR: 07/07/2020

“3. La Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia e di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell’iniziativa economica privata e di tutela delle sale cinematografiche esistenti, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche, necessari al rilascio dell’autorizzazione unica, per una equilibrata e razionale distribuzione e uno sviluppo qualificato sul territorio, sulla base di indicatori che tengono conto del rapporto tra la densità della popolazione, nei diversi bacini d’utenza, in base alla presenza di sale cinematografiche, numero di posti e di schermi, anche a livello intercomunale.”

PL 171 ART. 5 comma 3. L’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 37 (Normative urbanistiche per i complessi di sale cinematografiche) [5], è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Disposizioni per gli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali)

1. In attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali, di consentire interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, sono sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore generale, gli interventi diretti di cui ai commi seguenti.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, è consentita la rifunzionalizzazione, anche con la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte, con la possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto ad attività commerciali, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili; previa sottoscrizione di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) [6] e successive modifiche, è possibile destinare alle attività di indicate al periodo precedente una superficie superiore al 50 per cento.
3. In alternativa agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:

a) per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, nonché interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti;

b) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente, fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l’incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali;

c) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.

4. Per favorire la riattivazione e la rifunzionalizzazione degli immobili di cui al comma 1, chiusi o dismessi da almeno 3 anni, è consentito effettuare congiuntamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3, lettera a).

LR VIGENTE NORMATIVE URBANISTICHE PER I COMPLESSI DI SALE CINEMATOGRAFICHE Numero della legge: 37 Data: 5 settembre 1996 Numero BUR: 26 Data BUR: 20/09/1996 Art. 2 CON MODIFICHE PL 171

NOTA: il testo del comma 1 è parzialmente   già presente nella Legge 7/2017 art. 6 comma 3  abolito dal comma 1  lettera r) della PL 171

(confronto con Articolo 6 comma 3 legge 7/2017) In applicazione attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo)[8] e successive modifiche, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili destinati alle attività cinematografiche, a teatri e a centri culturali polifunzionali, di agevolare consentire le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi delle sale e di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale sono sempre consentiti, in tutte le zone di piano regolatore generale, gli interventi diretti di cui ai commi seguenti.

a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;

b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.

2. Previa integrazione delle norme tecniche attuative dei P.R.G. vigenti, in tutte le zone di piano regolatore generale, con esclusione delle zone territoriali omogenee così come classificate dalla lettera a), dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Per gli immobili di cui al comma 1, utilizzati, già utilizzati o utilizzabili a sale cinematografiche ed a teatri purché in attività e non chiusi o dismessi, è consentita, indipendentemente dalla approvazione dei piani particolareggiati, mediante interventi edilizi diretti alla realizzazione di uno o più ambienti, anche previa demolizione e ricostruzione, ed aumento della superficie, la modifica della utilizzazione, sia totale che parziale, la rifunzionalizzazione, anche con la realizzazione di un complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d’arte, La superficie del progetto deve essere destinata per almeno il 65% agli usi di cui sopra. con la possibilità di destinare fino al 50 per cento della superficie di progetto La restante parte della superficie di progetto può essere utilizzata ad attività commerciali, di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thè, librerie, palestre ed attività ad esse assimilabili; previa sottoscrizione di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, è possibile destinare alle attività di indicate al periodo precedente una superficie superiore al 50 per cento.
3. In alternativa agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:

a) per gli immobili di cui al comma 1, purché in attività e non chiusi o dismessi, interventi di ristrutturazione edilizia, con incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, nonché interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti;

b) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi di demolizione e ricostruzione, con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente, fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, a condizione che almeno l’incremento sia destinato a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali;

c) per realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e per i teatri e nuovi centri culturali polifunzionali, interventi per il recupero di volumi e di superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti da destinare a funzioni cinematografiche, teatrali e culturali polifunzionali.

4. Per favorire la riattivazione e la rifunzionalizzazione degli immobili di cui al comma 1, chiusi o dismessi da almeno 3 anni, è consentito effettuare congiuntamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3, lettera a)”.

Art. 19
(Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modificazioni)

PL 171 Art. 19 COMMA 1. L’articolo 9 della l.r. 5/2020[2], con il quale sono state introdotte modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7[3] e alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22[4] , deve essere inteso nel senso che il 30 per cento della superficie di edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, utilizzabile per l’esercizio e lo svolgimento di attività commerciali, artigianali e di servizi, costituisce il limite massimo solo per gli interventi effettuati ai sensi dell’articolo 6, commi 3* e 4**, della l.r. 7/2017 e per l’applicabilità della disciplina sul commercio prevista nella l.r. 22/2019. Al di fuori di tali fattispecie, non costituisce il limite massimo per la modifica della destinazione d’uso dei medesimi edifici, che resta sottoposta alle previsioni degli strumenti urbanistici.

l.r. 7/2017 articolo 6

*comma 3 In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:

a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;

b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.

**Comma 4 All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) [9bis].

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

25 agosto 2024 (ultima modifica 13 gennaio 2025)

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Ex Cinema

NOTE

[1] SCARICA LA PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

[2] Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo Numero della legge: Data: 2 luglio 2020 Numero BUR: 85 Data BUR: 07/07/2020 ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, vai a Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo

[3] Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Legge 7/2017

[4] Testo unico del commercio Numero della legge: 22 Data: 6 novembre 2019 Numero BUR: 90 Data BUR: 07/11/2019  https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9373&sv=vigente

Art. 78 (Criteri comunali)

1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 77 e previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabiliscono i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento:

a) alle destinazioni d’uso degli immobili da adibire come locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d’uso dei locali medesimi;

[5] NORMATIVE URBANISTICHE PER I COMPLESSI DI SALE CINEMATOGRAFICHE Numero della legge: 37 Data: 5 settembre 1996 Numero BUR: 26 Data BUR: 20/09/1996

[DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 06/07/2024) (GU n.227 del 28-09-2000 – Suppl. Ordinario n. 162)

Art. 34 Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato

5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorchè l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto

(6) Va ricordato che a Roma la gran parte delle sale cinematografiche chiuse o dismesse alla data del 31.12.2023 è inattiva da molti anni, in genere più di 10, o vicina al decimo anno di chiusura o dismissione. Per cui, praticamente per tutte le sale romane in queste condizioni saranno consentiti interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza incremento di SUL.

(8) LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 Disciplina del cinema e dell’audiovisivo. (16G00233)note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2023)

(GU n.277 del 26-11-2016) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;220~art15

Art. 28 Piano ((…)) per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

comma 5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall’articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

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