Lazio: la Proposta che modifica la legge regionale sulla sanatoria in aree vincolate risponde alla “giurisprudenza”?
Autore : Redazione
Al Consiglio regionale c’è una proposta per modificare la legge regionale vigente e consentire la sanatoria di abusi edilizi nelle aree diventate vincolate successivamente alle istanze appellandosi a “consolidati principi elaborati in materia della giurisprudenza amministrativa”, ma una sentenza della Corte Costituzionale, proprio sul comma che si vorrebbe modificare, lascia al legislatore regionale la possibilità di adottare una “disciplina più restrittiva”. Quindi la decisione è solo politica.
Nella nostra ormai più che decennale attività a tutela dell’interesse pubblico ci siamo trovati spesso di fronte alla dicotomia “Città delle persone/città della rendita” (1), ma altrettanto spesso abbiamo dovuto confrontarci con due visioni, che trasposte sul piano politico comportano scenari molto differenti ma non facilmente sovrapponibili agli schieramenti in campo: il punto di vista dell’individuo, degli interessi del “singolo” e il punto di vista della collettività, degli interessi generali. Che non vuol dire solo interessi della maggioranza dei cittadini, ma dei più deboli, delle generazioni future e dei princìpi incardinati nella nostra Costituzione.
Due visioni che naturalmente dovrebbero essere armonizzate e compenetrate, ma che in caso di conflitto, dovrebbero risolversi nella prevalenza dell’interesse generale, anche se troppo spesso il “sentire comune” tende a scivolare verso l’individualismo, forse perchè è più facile immedesimarsi in una persona piuttosto che nella collettività, nei princìpi o nei posteri.
Il governo del territorio, l’urbanistica, fornisce molti “casi esemplari”. Prendiamo vicende che abbiamo seguito direttamente.
Era il 24 settembre 2014 e facevamo un presidio presso il Consiglio della Regione Lazio, dove si discuteva il cosiddetto “Piano Casa Polverini” che di lì a qualche settimana sarebbe stato prorogato, con poche modifiche sostanziali, dalla maggioranza di Nicola Zingaretti, fino al giugno 2017 (2). Il Piano conteneva molti articoli che, in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, consentivano una serie di sciagurati interventi con aumenti di cubatura e cambi di destinazione d’uso di cui subiamo le conseguenze ancora oggi. Una delle poche difese dalla moltiplicazione indiscriminata del cemento era l’esclusione delle aree vincolate o protette.
Prende la parola l’onorevole Palozzi, ex Sindaco del Comune di Marino ed allora consigliere regionale di PdL-FI(3) che dichiara: “… Ci sono interi comuni che sono totalmente vincolati all’interno dei parchi. Ci sono parchi, vincoli paesaggistici, nella mia area c’è il Parco dei Castelli Romani, il Parco dell’Appia Antica, insomma ogni mattina qui negli anni ci si è inventati un parco. Anche il parco pubblico nella zona di casa mia è diventato un parco e pure lì non si può fare niente” … “il cittadino, che è il fruitore [del Piano casa] non può presentare la domanda per il semplice fatto che negli anni si ritrova un’abitazione inserita all’interno di un perimetro di un parco che magari è stato ampliato senza tener conto della realtà urbanistica attuale” . E più oltre: “I cittadini vengono divisi in due categorie: chi sta dentro al perimetro di un parco o di un vincolo paesaggistico e chi sta fuori…” E continua: “Dobbiamo essere seri. Non è che arriva il MiBAC e dice che siccome c’è il parco e siccome c’è il vincolo paesaggistico, il Piano casa non si può presentare.” (si consiglia di leggere l’intero intervento scaricabile in calce (4).
Oggi quel ragionamento – il principio della parità di trattamento che deve prevalere sull’interesse pubblico della tutela – in qualche modo ritorna in un altro provvedimento che approderà in Consiglio regionale su iniziativa della Consigliera Laura Corrotti (Fratelli d’Italia),”Modifiche alla LR 12/2004 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”(5) che consta di un solo articolo: eliminare dalla legge regionale del 2004 un inciso che rende “non suscettibili di sanatoria” “le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio …“, “…anche prima della apposizione del vincolo“(6). Si tratta quindi di non escludere alla sanatoria opere realizzate abusivamente in aree sulle quali sono stati imposti solo successivamente all’abuso vincoli a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale. La motivazione che si legge nella Relazione Illustrativa allegata è la “disparità di trattamento rispetto a quanti, pur avendo presentato domanda di condono, in relazione ad immobili siti nella medesima zona, abbiano ottenuto il permesso di costruire in sanatoria solo per il fatto che la loro domanda sia stata esitata prima dell’adozione del Piano paesistico regionale“(7). Nello stesso senso il comunicato sul sito regionale e le dichiarazioni della Consigliera promotrice (8). La Relazione riferisce di rifarsi a un “orientamento espresso dal legislatore statale con la LR12/2004“ (9) e a “consolidati principi elaborati in materia della giurisprudenza amministrativa in ordine alla portata dei vincoli sopravvenuti rispetto alla data di verifica di compatibilità ad opera delle amministrazioni preposte alla tutela“.
In proposito proponiamo la lettura di una sentenza della Corte Costituzionale del 2021(10), che si occupa proprio delle “questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b)” , quello che la proposta di legge vorrebbe modificare, e rispondendo a obiezioni analoghe sollevate dalla citata Relazione, afferma chiaramente che “al legislatore regionale compete «l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale»(11)e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e … archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L’intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell’esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori.(12).
Infatti, il comma è rimasto al suo posto, e ci smebra che una sentenza della Corte superi qualsiasi “giurisprudenza amministrativa” che peraltro non abbiamo reperito (12). Quindi, eslcusa qualunque giustificazione normativa, resta la libera scelta dei consiglieri regionali, che possono decidere di cancellare quella “disciplina più restrittiva” che mira “a proteggere meglio i valori” culturali, paesaggistici, ambientali della nostra Regione.
A questo punto chiediamo ai consiglieri, soprattutto della maggioranza, da che parte stanno?Dalla parte del patrimonio collettivo da tramandare alle future generazioni – Paesaggio, Beni culturali, monumenti naturali, siti di importanza comunitaria e zone a protezione speciale che provvidenzialmente qualcuno ha pensato di tutelare – o dalla parte di chi ha commesso abusi, che se non fossero intervenute sanatorie e condoni avrebbero comunque dovuto essere eliminati, in zone vincolate o altrove?
E ci auguriamo che in questi tempi di mesto individualismo, almeno per i nostri beni più preziosi tutelati dalla nostra Costituzione si scateni qualche afflato, se non di sentimento collettivo, di amore patrio.
Anna Maria Bianchi Missaglia
Art. 9 Costituzione Italiana
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Posr scriptum: la norma più restrittiva è stata introdotta dalla maggioranza di centrodestra guidata da Francesco Storace. Oggi lo stesso centrodestra se la rimangia?
13 aprile 2024
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(6) PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004
Art. 1
All’Art.3, comma 1, la lett. b), prima riga eliminare l’inciso “realizzate, anche prima della apposizione del vincolo”*.
(*) LEGGE REGIONALE 12/2004 “disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi [evidenziazioni di Carteinregola]
Art. 3 (Cause ostative alla sanatoria edilizia) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: a) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d), ed e), realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprietà dei suddetti enti; b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale (2a), non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali; (2) c) il cambio di destinazione ad uso non residenziale che interessi una superficie originariamente destinata a parcheggio anche pertinenziale, realizzato anche ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), qualora non sia dimostrato il reperimento della medesima quantità di superficie da destinare a parcheggio.
2) Lettera sostituita dall’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 (2a) Vedi per l’interpretazione della locuzione “zone a protezione speciale” l’articolo 5, comma 34 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10*
art. 5 comma 34. La locuzione “zone a protezione speciale” prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche è interpretata nel senso che essa è riferita alle sole zone di protezione speciale, non ricadenti in aree naturali protette, che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano delimitate con atto della Regione pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) attraverso perimetrazioni provvisorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.
(7) RELAZIONE ILLUSTRATIVA della PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004
La rimozione dell’inciso mira a esplicitare la volontà del legislatore regionale di non discostarsi dall’orientamento espresso dal legislatore statale con la LR12/2004 della quale costituisce attuazione, analogamente alle altre regioni italiane. Posto che la sanabilità dell’abuso dipende dal momento in cui l’amministrazione competente deve esaminare la domanda di condono; si viene infatti, oggi, a configurare una disparità di trattamento rispetto a quanti, pur avendo presentato domanda di condono, in relazione ad immobili siti nella medesima zona, abbiano ottenuto il permesso di costruire in sanatoria solo per il fatto che la loro domanda sia stata esitata prima dell’adozione del Piano paesistico regionale. La rimozione dell’inciso, quindi, esclude ogni dubbio circa la “omogenea” applicazione anche nel Lazio dei consolidati principi elaborati in materia della giurisprudenza amministrativa in ordine alla portata dei vincoli sopravvenuti rispetto alla data di verifica di compatibilità ad opera delle amministrazioni preposte alla tutela.
(10) Vedi Sentenza 181/2021 (ECLI:IT:COST:2021:181) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: CORAGGIO – Redattore: DE PRETIS Camera di Consiglio del 07/07/2021; Decisione del 07/07/2021 Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021 n. 31 Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Lazio 08/11/2004, n. 12. Massime: 44167441684416944170 Atti decisi: ord. 45/2020Scarica la sentenza
(11) la Corte cita le sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015
(12)Sul tema si è espresso analogamente recentemente il Tar del Lazio, sez. II-bis, sentenza n. 219/2023 N. 00219/2023 REG.PROV.COLL. N. 06481/2012 REG.RIC. (il caso riguardava una richiesta di condono respinta per la realizzazione di ” una veranda in struttura tamponata di 33 mq. destinata ad uso abitativo” nel Parco dell’Appia Antica, motivata in riferimento al disposto dell’art. 3 comma 1 lettera b) l.r. n. 12/04 e all’esistenza di vincoli paesaggistici e del Parco dell’Appia Antica gravanti sull’immobile oggetto di abuso) scarica la sentenza