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Le novità della delibera Coia sulla modifica del Regolamento Occupazione Suolo Pubblico

Foto P.Gelsomini

Foto P.Gelsomini

Ecco le maggiori novità della delibera Coia sulla modifica del Regolamento OSP e del canone COSAP

di Paolo Gelsomini

Il 5 dicembre l’Assemblea capitolina ha approvato la proposta di delibera n. 68 del Presidente della Commissione Commercio Coia con 23 voti favorevoli, 7 contrari e con 5 astenuti. La delibera approvata ha modificato alcuni articoli e commi della delibera 39/2014 sul Regolamento comunale OSP (Occupazione suolo pubblico) e COSAP (canoni dovuti per le OSP) (1). Le principali modifiche sono di seguito elencate e commentate.

Questa delibera di modifica è l’epilogo di una vicenda che ha visto il gruppo commercio centro storico di Carteinregola intevenire ripetutamente con osservazioni e proposte (2) che, come vedremo, sono state anche in parte inserite dal testo votato in Assemblea.

Resta la possibilità offerta  ai privati di presentare di “progetti di strada”, con variazioni di sedi stradali e marciapiedi,  con il rischio che, pur sottoposti all’approvazione del Comune,  ancora una volta si lasci a soggetti  privati il disegno della Città e dell’uso dello spazio pubblico, come spesso è  successo in altri campi, come quello dell’Urbanistica. Quando non è l’Amministrazione  a guidare  i processi nell’interesse pubblico (cioè di tutti), la Città pubblica  viene sconfitta, perchè una Città, a nostro avviso,  deve essere  pensata,  immaginata, disegnata da una visione pubblica .

I Punti principali della modifica

Sono di seguito elencati gli articoli ed i commi oggetto delle principali modifiche alla versione che avevamo commentato qualche settimana fa (2) con evidenziate in rosso le ulteriori modifiche apportate, con un nostro commento.

Art.4 bis comma 4

Variazione

Nell’ambito della Città Storica Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale, dell’Ufficio per la Città Storica e della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale.

COMMENTO: E’ sottratta ai Municipi della Città Storica la possibilità di redigere Piani di Massima Occupabilità nelle aree di propria competenza. I PMO sono provvedimenti straordinari che sono applicati in base a determinati criteri. Il primo Municipio non ha portato a compimento tutti i vecchi  Piani individuati e non ne ha elaborati di nuovi. Inoltre è stato subissato da ricorsi ai PMO varati che hanno appesantito il lavoro degli Uffici senza poter porre un freno. Tutto questo ha determinato un clima di insofferenza generale sia tra i residenti che tra i commercianti. In questa situazione  si è inserito  il Comune, che con questa modifica assegna alla Giunta Capitolina la facoltà di approvare tutti i PMO. Non è chiaro se la Giunta dovrà esaurire tutto l’elenco dei PMO in itinere che il primo Municipio non è stato in grado di  approvare o se potrà elaborare nuovi piani che si aggiungeranno a quelli delle Piazze storiche già di competenza comunale.

Art. 4 ter comma 1

Aggiunta

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con gli arredi previsti dal catalogo di cui alla delibera di Giunta Capitolina n. 193/2015, sono legittimati all’ottenimento della concessione soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l’attività di somministrazione è prevalente.

COMMENTO: Pare che questo comma sia il frutto di emendamenti sostenuti anche da molte associazioni, tra cui Carteinregola. Nel testo iniziale si temeva infatti che anche le attività alimentari non di somministrazione (pizze a taglio, paninerie, gelaterie ecc.) potessero mettere fuori i propri arredi. Pare che non sia così, almeno per il territorio della Città Storica, ed in più è aggiunta la frase che vincola gli arredi al rispetto del catalogo previsto dalla delibera di Giunta capitolina n.193/2015.

Art. 4 ter comma 2

Aggiunta

Agli altri esercizi commerciali (cioè tutti quelli che non sono attività di somministrazione cibi e bevande n.d.r.) possono essere concesse OSP funzionali all’esercizio dell’attività che comunque non costituiscono ampliamento della superficie di vendita o espositiva quali panchine, solo fuori dalla città storica, così come definite, per ciascuna tipologia di attività, dal catalogo dell’arredo urbano di cui alla D.G.C. n.193/2015 e ss.mm.ii.

COMMENTO: Come suggerito da molte associazioni, tra cui Carteinregola,  e trasformato in emendamento, è stato accolto il concetto che si possono mettere fuori determinati arredi quali panchine, solo fuori dalla città storica.

Art.4 quater comma 3

E’ eliminato il seguente periodo:

Le occupazioni di suolo pubblico che interrompono la continuità dei posti auto tariffati non potranno essere rinnovate alla scadenza salvo i posteggi individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 3184/88 – 4828/89 e Consiglio Comunale n. 22/93, decennali e rinnovabili ai sensi del presente regolamento, assegnati agli operatori rotativi    che  operano  con apposito automezzo attrezzato e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora non sussistano i requisiti normativi per la loro rilocalizzazione sui marciapiedi antistanti gli esercizi medesimi.

COMMENTO: Con l’eliminazione di questo periodo che era contenuto nella delibera 39/2014, di fatto si gettano le basi per permettere la collocazione delle OSP nelle strisce blu di sosta tariffata.

Art. 4 quater,  comma 7

Sostituzione comma

I Municipi, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione, oppure di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali in conformità alla d.a.c. 30/2017 e ss.mm.ii., ritenute in contrasto con la normativa vigente, nel rispetto del decoro e della qualità dell’ambiente urbano. Il procedimento avviato per le delocalizzazioni dovrà concludersi anche con la revoca oppure la trasformazione della tipologia del posteggio. I piani debbono essere coordinati con i piani attuativi del P.G.T.U. qualora redatti. Le OSP per le quali non sussiste la possibilità di rilocalizzazione o delocalizzazione potranno essere disciplinate con apposito provvedimento per ciascuno dei singoli casi rientranti nella fattispecie. In caso di mancata adozione entro il termine previsto degli atti deliberativi dei piani da parte degli Organi Municipali, provvederà la Giunta Capitolina. Per l’attuazione di quanto stabilito nel presente comma, la Giunta Capitolina provvede con proprio atto alla revisione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, al fine di adeguare l’articolazione dei medesimi alle correnti disposizioni.

COMMENTO: Sono cambiati i tempi di attivazione dei Municipi per la predisposizione dei piani di ricollocazione, passando da tre anni a 180 giorni. Inoltre, il testo è stato di gran lunga arricchito da un punto di vista esplicativo rispetto al corrispondente comma della delibera 39/2014.

Art. 4 quater, comma 8

Sostituzione comma

I piani di cui al comma 7, prevedono, ad esito delle verifiche di cui al successivo comma 9, la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della  viabilità principale nei casi di seguito specificati:

  1. su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti;
  2. su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d), e), f), g), h) del comma 4 o su strade classificate di scorrimento e che la zona rimasta libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire liberamente e non si rechi intralcio al traffico e/o pericolo per la sicurezza. I marciapiedi devono essere comunque di larghezza non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

All’infuori dei casi previsti alle lett. a) e b), i piani medesimi potranno prevedere il trasferimento sulla viabilità locale o su altre aree ritenute idonee.”

COMMENTI: Non si registrano differenze di grande rilievo rispetto al corrispondente comma della del.39/2014

Art. 10, comma 2

Sostituzione comma

Salve le diverse  modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l’anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Capitolina e che dall’’Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.

COMMENTI: Non si registrano differenze di grande rilievo rispetto al corrispondente comma della del.39/2014

Art.19, comma 1

proseguire l’elencazione alfabetica dei casi in cui il canone per OSP non è dovuto inserendo  le seguenti lettere:

  1. t) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette ed altri veicoli leggeri con esclusione di quelli alimentati da motori a combustione;
  2. u) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ed i relativi posti auto qualora previsti;
  3. v) le attrezzature necessarie, se conformi al decoro, per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da privati su concessione del Comune diretta o indiretta;
  4. w) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà di Roma Capitale o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l’esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
  5. x) le occupazioni per l’esercizio dell’arte di strada nei limiti indicati dagli specifici regolamenti emanati dall’Amministrazione Capitolina;
  6. y) le occupazioni di suolo pubblico effettuate da librerie ed edicole fino ad un limite massimo di 1 metro quadrato ed utilizzate esclusivamente per l’esposizione di libri e riviste.”

COMMENTO: tra le novità di rilievo sono i bidoncini dove i locali di attività alimentari potranno conferire i propri rifiuti per la raccolta differenziata qualora il servizio venga svolto da privati su concessione del Comune diretta o indiretta. In realtà i rifiuti differenziati dovrebbero essere tenuti in un locale interno in attesa del prelievo da parte del personale addetto, ma spesso, specialmente nel centro storico, questi spazi interni non ci sono e la raccolta porta a porta non è regolare. Aldilà di tutte le buone intenzioni resta il fatto che i bidoncini per la raccolta differenziata costituiranno un nuovo ingombro sui marciapiedi.

Per quanto riguarda invece le edicole, il metro quadrato concesso gratuitamente per l’esposizione di giornali e riviste . Si temeva che potessero essere vetrine per  prodotti alimentari ed alcolici che le edicole possono vendere, come da Testo Unico del Commercio regionale (4)

Art. 19 bis,  comma 1

Sostituzione comma

È riconosciuta una riduzione in misura pari all’80 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate, il restauro degli immobili, la centralizzazione dell’impianto di ricezione, la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi certificati di miglioramento e/o adeguamento sismico degli immobili rientranti tra gli interventi ammessi al cd. Sisma bonus, purché tali interventi si concludano entro nove mesi dal rilascio della concessione da parte dell’amministrazione comunale e nell’oggetto della concessione sia attestata la conformità dei lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di Roma, anche articolato per territori comunali. La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i diciotto mesi dall’approvazione del Piano. I termini previsti nel presente comma sono fatti salvi in caso di inerzia da parte dell’Amministrazione e per cause non imputabili al concessionario.

COMMENTO: Il nuovo comma si differenzia da quello della delibera 39/2014 solo per l’ampliamento delle tipologie di lavori soggetti a riduzione del canone dovuto per OSP.

Art. 19 ter

Nuovo articolo

Con deliberazione di Giunta Capitolina, l’Amministrazione può:

a) stipulare convenzioni ovvero approvare specifici progetti con soggetti terzi che prevedano la compensazione totale o parziale del canone ovvero l’ampliamento della superficie già contemplata nei piani di massima occupabilità a fronte dell’effettuazione di prestazioni di pubblico interesse o utilità quantificate il cui valore è determinato nella convenzione o negli stessi progetti;

b) determinare specifici canoni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero per l’ Utilizzo Strumentale e Precario di beni culturali in consegna all’Amministrazione, il cui importo sia individuato sulla base della superficie occupata, della tipologia di occupazione e del rilevante interesse turistico della manifestazione o dell’esposizione, nonché dall’ eccezionalità dell’evento e per l’effettuazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città;

c) determinare riduzioni ovvero l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento, il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;

d) determinare l’esenzione ovvero la riduzione del Canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia destinato a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, STARTUP, per un periodo massimo di 2 anni;

e) determinare l’esenzione o la riduzione del Canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia per favorire lo sviluppo di ARTIGIANATO, LIBRERIE ED EDICOLE;

f) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali insediate in zone disagiate della città o nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;

g) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di linee di metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate ai grandi eventi sportivi internazionali ed insediate oltre che nelle aree precluse a causa di tali lavori al traffico veicolare o pedonale, anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l’incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell’accessibilità all’area preclusa;

h) deliberare una riduzione del canone dovuto per l’attivazione di nuove attività commerciali in specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell’ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali;

i) potrà altresì ridurre, fino all’esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Capitolina.”

COMMENTO: Il punto a) di questo elenco di discipline rimesse alla competenza della Giunta, è un punto altamente critico perché consente di stipulare convenzioni o approvare specifici progetti con soggetti terzi (operatori commerciali) in cambio di esenzione parziale o totale del canone di OSP o di un ampliamento della superficie già contemplata nei Piani di massima occupabilità a fronte dell’effettuazione di prestazioni di pubblico interesse o utilità, non meglio specificate, il cui valore rientra nell’atto di convenzione. L’istituzione pubblica, anche se è ovviamente chiamata ad approvare i progetti, di fatto cessa di progettare spazi pubblici e trasforma un intervento urbano, che dovrebbe essere pubblico per definizione, in una convenzione pubblico-privato che sfugge anche a semplici linee guida di pubblico interesse che dovrebbero indirizzare le proposte dei privati.

 Paolo Gelsomini

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vedi anche La proposta di modifica del Regolamento occupazione suolo pubblico: poche luci e molte ombre  di Paolo Gelsomini 21 novembre 2019 Continua

vedi anche Le regole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica – Un manuale per il cittadino di Paolo Gelsomini

 Regole per il Centro Storico e la città storica. Capitolo 3: Occupazioni del suolo pubblico (OSP) e Piani di massima occupabilità (PMO)

NOTE

(1) SCARICA /20DAC_Delib_39_23_07_2014 regolamento suolo pubblico

(2) vedi La proposta di modifica del Regolamento occupazione suolo pubblico: poche luci e molte ombre  di Paolo Gelsomini 21 novembre 2019

(3) vedi Testo Unico del Commercio: la Regione tuteli il Centro Storico, i beni culturali e la vivibilità dei cittadini 7 ottobre 2019

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