Legge di Rigenerazione urbana regionale: cancellate subito l’articolo 6
Autore : Redazione
La legge per la Rigenerazione Urbana e per il recupero edilizio approvata dalla maggioranza di centrosinistra della Regione Lazio nel luglio scorso può riproporre le stesse situazioni che stanno suscitando le proteste dei cittadini per le demolizioni dei villini in base al “Piano casa”. Lo evidenzia una recente Memoria di Giunta firmata dall’assessore capitolino Luca Montuori, ma la legge era stata già molto osteggiata anche dall’opposizione pentastellata ai tempi della discussione in Consiglio. Anche Carteinregola aveva avanzato molte critiche, seppure ritenendola meno dannosa del Piano casa Polverini prorogato con poche modifiche per due anni e mezzo dalla Giunta Zingaretti. Ma a una attenta rilettura, si scopre che, sotto la retorica delle solite dichiarazioni d’intenti , anche questa legge cela una nuova forma di “Piano Casa”. E che con l’obiettivo di “promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana, intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici…” si serve ancora una volta ai privati su un piatto d’argento la possibilità di ampliare-demolire-ricostruire cubature dove è più conveniente – nei quartieri novecenteschi della città storica – e non dove sarebbe necessario, nei territori degradati e dimenticati.
E questo non è solo un problema urbanistico ma anche politico, dato che Zingaretti, Presidente senza una maggioranza, ha bisogno di appoggi e si sta confrontando con le opposizioni, compresi i Cinque Stelle. Che potrebbero, se decideranno di sostenere la precaria maggioranza di centrosinistra, dimostrare la differenza tra “inciucio” e sostegno coerente con le proprie posizioni. Il primo comporta di rinunciare alle proprie battaglie in cambio di qualche contentino programmatico (siamo certi che i pentastellati regionali non siano tipi da vendersi per delle poltrone), il secondo che si chieda di “cambiare sistema”, e di rimettere mano ai provvedimenti che possono produrre danni irrimediabili. Come la Legge sulla Rigenerazione urbana. Tirando fuori le obiezioni alla legge regionale così ben descritte da un loro comunicato alla vigilia della sua approvazione*.
Ci siamo occupati della Legge di Rigenerazione urbana già durante la sua gestazione e approvazione, (1) e ancora recentemente perchè, nel clima preelettorale, è stata fatta un po’ di confusione tra quel Piano Casa e la nuova Legge di Rigenerazione, vantata dai suoi promotori come un superamento di quegli aspetti del Piano casa contestati da cittadini e associazioni (2). Ma è proprio così? Abbiamo riletto il testo della Legge, insieme alla circolare esplicativa del 19 dicembre 2017 (3), alle obiezioni che avevamo già mosso in passato, e soprattutto di una Memoria di Giunta dell’Assessore Montuori del 26 febbraio 2018 pubblicata pochi giorni fa sul sito istituzionale (4)
E abbiamo constatato che molte sono le criticità che si ripropongono anche in continuità con il precedente Piano casa. Cominciamo da quelle evidenziate dall’assessore all’urbanistica capitolino e dalle iniziative della Giunta (invitiamo a leggere anche la Delibera originale da cui abbiamo preso ampi stralci) (4).E ci auguriamo che il nuovo Consiglio della Regione Lazio rimetta al più presto mano alla legge per correggerne gli aspetti più pericolosi, a partire dall’art.6, una sorta di Piano casa Polverini/Zingaretti incistato nella Legge regionale, e quindi, definitivo (seguirà una nostra ulteriore disamina)
LE CRITICITA’ DELLE LEGGE SULLA RIGENERAZIONE URBANA SECONDO L’ASSESSORE MONTUORI
La Memoria di Giunta a firma dell’assessore all’urbanistica capitolino evidenzia che:
- la legge non è – al contrario del precedente “Piano casa” – un “dispositivo temporalmente definito“. In questo caso non si tratta di una considerazione scontata, perchè sottolinea che quanto stabilito dai suoi articoli resterà in vigore per sempre, ovvero fino a un’eventuale futura modifica legislativa.
- la legge – sempre al contrario del “Piano casa” – non deroga alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore (PRG) , nè al Regolamento edilizio comunale, ma invece consente la deroga al DM 1444/1968, una conquista democratica degli anni ’60 che stabilisce dei criteri urbanistici minimi per la vivibilità della città (5)
- l’applicabilità della legge “deve essere disciplinata attraverso deliberazioni anche plurime dell’assemblea capitolina, allo scopo di contemperare le possibilità offerte dalla legge con il principio esclusivo dell’ amministrazione comunale, di conformare il territorio secondo i propri criteri di programmazione e assetto urbanistico”
- i programmi di rigenerazione urbana (art.2) sono consentiti “attraverso l’attuazione di programmi integrati in coerenza oe/o in variante allo strumento urbanistico vigente” “da approvare con deliberazione di assemblea” [capitolina]
- “gli ambiti territoriali e urbani di riqualificazione e recupero edilizio” (art.3) dove sono consentiti “premialità edificatoria fino all’incremento del 30%, tramite interventi diretti con permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione d’uso, sino alla ristrutturazione urbanistica e superamento degli indici edificatori, devono essere individuati con una o più deliberazioni di assemblea capitolina“
- il cambio di destinazione d’uso degli edifici (art.4) “è normato esclusivamente attraverso disposizioni specifiche da apportare alla strumentazione urbanistica nel PRG e nelle NTA” “da approvare da parte dell’Assemblea Capitolina”, salvo che, per i primi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, per gli insediamenti storici urbani del PTPR regionale, con approvazione della Giunta comunale”
E arriviamo al punto:
L’Art.6 – Interventi diretti – stabilisce che, per le finalità della Rigenerazione urbana descritte nell’art.1 della legge, “previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo” “sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta”.
E la Memoria di Giunta conferma che l’Art. 6 ripropone in via definitiva “le pesanti ricadute sull’assetto urbano prodotte dalla precedente legge Piano casa, deregolatoria alla normativa urbanistica comunale”, poichè disciplina “gli interventi diretti di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia nel rispetto delle destinazioni vigenti “indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette o da altre prescrizioni previste dagli stessi” “ad esclusione degli insediamenti urbani storici del PTPR”.
E sottolinea che “L’applicabilità della legge investe l’intero territorio edificato, dai tessuti della città storica, le grandi attrezzature e i complessi post unitari, gli edifici e complessi speciali, che non siano non ricompresi nel perimetro degli insediamenti urbani storici definiti nel PTPR, i tessuti della città consolidata, la città da ristrutturare, ad esclusione dei tessuti per attività, i programmi di recupero urbano, la città della trasformazione, i toponimi, il sistema dei servizi e delle infrastrutture, determinando, in prospettiva, in assenza di adeguate e tempestive misure di indirizzo e controllo da parte dell’amministrazione comunale, la possibilità che l’assetto urbano generato sia avulso e contraddittorio alle linee di indirizzo che l’amministrazione pubblica deve esercitare, guidando le trasformazioni per uno sviluppo ordinato e sostenibile del suo territorio” (6)
Cosa intende fare quindi l’amministrazione comunale?
Nella Memoria di Giunta si precisa che è necessaria una “verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi strategici, demografici, sociali ed economici previsti in fase di redazione dell’attuale PRG” [adottato nel 2003 e approvato nel 2008] e che molti “strumenti urbanistici attuativi, avendo perduto la loro efficacia per quanto riguarda la pubblica utilità, necessitano di una nuova adozione e di un sostanziale aggiornamento“; e che anche il PRG “necessita di un aggiornamento“, anche in relazione “alla verifica delle aree a verde e servizi necessarie” e che “è indispensabile e urgente un aggiornamento della Carta della Qualità (7), con una nuova e aggiornata qualificazione degli edifici singoli, dei tessuti e degli spazi aperti e degli assi viari ordinatori, che consenta un maggiore controllo e formuli linee di indirizzo prescrittive per gli interventi di sostituzione edilizia [demolizioni/ricostruzioni NDR] e/o di ampliamento“. E si ricorda che “è potere dell’amministrazione” – in applicazione della legge regionale – procedere con plurimi e successivi atti deliberativi di indirizzo che individuino le parti di territorio edificato in cui sia consentito operare” per i programmi di rigenerazione urbana ecc. e “definire la perimetrazione degli ambiti territoriali per gli interventi di recupero edilizio“, dopo aver proceduto a una “dettagliata ricognizione sui tessuti della città storica, consolidata e della trasformazione” oltre ai citati esiti dei programmi attuativi del PRG.
Nella Memoria si dà quindi mandato all’Assessore Montuori e al Dipartimento di “individuare un quadro pianificatorio e di indirizzo” attraverso varie Proposte di deliberazione [da portare al voto dell’ Assemblea NDR] che determinino:
- gli ambiti teritoriali entro i quali i privati potranno esercitare la facoltà di intervento dell’Art. 3
(Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)
- perimetri e modalità di fomazione dei programmi integrati dell’Art. 2
(Programmi di rigenerazione urbana), alla luce della citata ricognizione in funzione dell’aggiornamento degli strumenti del PRG per armonizzare quanto disposto dall’articolo con “una programmazione che assicuri trasformazioni urbane coerenti e un alto grado di qualità e sostenibilità“
- integrazioni e modifiche alle NTA del PRG per coordinare i cambi di destinazione d’uso reativi all’ Art. 4
(Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) “attuando tutte le disposizioni necessarie finalizzate al contenimento di tali interventi nelle more dei provvedimenti definitivi”
- “le disposizioni necessarie affinchè, nelle more degli aggiornamenti prescrittivi e gestionali e della pianificazione previsti sia garantita la massima tutela dei tessuti urbani di pregio”
Sono inoltre istituiti un “tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio” e un “tavolo tecnico interdipartimentale” strumentali alle attività sopra elencate.
La Memoria di Giunta però riguarda solo le iniziative che il Comune potrà mettere in campo per attuare la legge, speriamo in modo virtuoso. Ma per quanto riguarda gli interventi diretti dell’articolo 6, quello che ripropone “le pesanti ricadute sull’assetto urbano prodotte dalla precedente legge Piano casa, deregolatoria alla normativa urbanistica comunale”, potrà fare ben poco.
Occorre una modifica della legge che restituisca ai comuni l’ultima parola e sancisca espressamente che gli interventi di rigenerazione devono comunque rispettare tutte le norme di tutela attinenti ad aspetti storici, paesaggistici e ambientali (indipendentemente dalla fonte statale, regionale o comunale dei vincoli), poiché la tutela di questi interessi generali, peraltro sancita dalla Costituzione, prevale sulla disciplina urbanistica.
E’ quindi urgente che si accantonino le espressioni tecniche e i balletti politici e si vada dritto al punto: la Sindaca Raggi, l’Assessore Montuori, il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle, chiedano esplicitamente al Presidente Zingaretti e al suo neo assessore all’urbanistica Valeriani di rimettere mano alla legge, e di cancellare questa spada di Damocle che da troppo tempo incombe sulla città e sui cittadini. Se ciò non avverrà, sarà un segnale poco rassicurante che va ben oltre la legge di rigenerazione.
Carteinregola
(nota: in seguito il testo potrebbe essere stato modificato da altre leggi regionali, consultare la versione vigente Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
28 marzo 2018
POST SCRIPTUM: stiamo ultimando un articolato dossier sulla Legge di Rigenerazione urbana, che riguarda anche gli aspetti non prettamente urbanistici pure affrontati dal provvedimento
Carteinregola mette a disposizione il testo della Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio in cui ha inserito i collegati passaggi della circolare esplicativa Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 867 Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7″ e in nota le principali fonti e passaggi normativi citati dalla Legge e dalla circolare (Scarica legge rigenerazione urbana + circolare Regione Lazio con riferimenti )
> Vai a PianoCasa/Legge Rigenerazione urbana cronologia e materiali
vedi anche
Appello contro la rigenerazione, poco urbana, del Piano Casa di Zingaretti (da Il Manifesto 28 marzo 2018 )
Zingaretti e lo scempio della speculazione edilizia di Paolo Berdini (Da Micromega 28 marzo 2018)
*Comunicato del 20 giugno 2017 del Gruppo M5S della Regione Lazio: http://www.lazio5stelle.it/rigenerazione-edilizia-critici-verso-legge-nel-titolo-affermazione-smentita-articoli/
“Siamo profondamente critici nei confronti di questa legge che nel titolo afferma una cosa che poi viene smentita negli articoli, così come non crediamo che concedere un microintervento edilizio ai piccoli proprietari o ai condomini abbia un reale impatto sulla qualità della vita nelle città e non possa essere ricompreso nella rigenerazione urbana. Il recupero edilizio così come concepito all’art. 5, una proroga del piano casa, andrebbe eliminato perché non attiene ad una strategia di progettazione urbanistica diversa ed a favore di interventi per aumentare l’efficienza energetica o le aree verdi. la nostra idea di rigenerazione urbana ha a che fare con la qualità della vita delle persone, con la riduzione dell’inquinamento urbano, con la mobilità sostenibile, l’incremento del verde urbano e lo stop al consumo di suolo attraverso l’uso di strumenti efficaci come distretti energetici urbani, contratti di eco quartiere, erogazione di incentivi volumetrici diversificati su base territoriale invece di concedere aumenti di cubature in aree agricole o nei parchi, un’aberrazione molto distante dagli obiettivi presunti di questa legge. Va riconosciuto che territori della nostra Regione come aree agricole o parchi hanno funzioni ed obiettivi diversi e non possono e non devono essere regolamentate come se fossero un insediamento urbano. La Giunta si dovrebbe preoccupare di applicare pienamente la L.R. 29/97 per i piani delle aree naturali protette, un passaggio fondamentale per la corretta gestione di queste importante aree. Ci sembra che questa Giunta si stia adoperando per approvare in fretta un nuovo piano casa sotto falso nome, per far credere ai propri elettori di fare qualcosa contro gli speculatori edilizi invece di limitarsi a definirli ‘rigeneratori urbani’.
(1) Ne abbiamo scritto sia durante la sua trattazione in Commissione Urbanistica, sia durante il dibattito in Consiglio, sia dopo la sua approvazione l’11 luglio 2017 e ancora, più recentemente, quando sono divenuti di dominio pubblico alcuni interventi edilizi, di demolizione e ricostruzione o di ampliamento delle cubature, in quartieri storici della Capitale, derivanti dal “Piano Casa 2”, scaduto il 31 maggio 2017 . Vedi:
(3) scarica Circolare esplicativa Legge Rigenerazione 7_2017(1)
(4) scarica Memoria della Giunta Capitolina n.14 del 26 febbraio 2018
(5) vedi Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967. http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm#02
(6) L’articolo 6 dice:
Per le finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.
- Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001.
(…)
(6) Carta della qualità PRG – La struttura organizzativa: Elaborati gestionali – Carta per la qualità L’unicità del patrimonio storico di Roma – e la sua diffusione su tutto il territorio comunale – è una immensa risorsa anche per garantire qualità alle future trasformazioni. In 34 tavole a scala 1:10.000 è descritto l’intero panorama di questa ricchezza dagli impianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla struttura di ogni tessuto della Città storica fino alle architetture contemporanee.
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