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Lo spazio pubblico deve essere affidato solo a chi riconosce la nostra Costituzione

da LIberi TV

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Lo  spazio pubblico può essere concesso a chiunque lo richieda per svolgervi iniziative e manifestazioni o è giusto che vengano fissati dei criteri stringenti e trasparenti che rispondano all’interesse pubblico? E quale criterio più dirimente che porre il riconoscimento dei valori democratici e antifscisti della nostra Costituzione come condizione preliminare a  tutti i gruppi partitici o parapolitici che chiedono l’occupazione di suolo pubblico, o addirittura la concessione di beni pubblici?

A fine 2018, il Coordinamento antifascista e antirazzista del VII Municipio, costituito dalle 4 sezioni  ANPI del Municipio, da  associazioni (da Libera a DaSud, diversi comitati di quartiere e associazioni culturali) e da alcuni partiti (dal PD a Rifondazione Comunista passando per Sinistra Italiana, èViva, Possibile, Verdi, Articolo 1)  ha promosso una delibera di iniziativa popolare municipale con oggetto “Attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana. Contrasto a qualunque attività di stampo fascista e/o razzista”(1). La delibera parte dalla constatazione che  nel VII municipio “sono in crescente e preoccupante aumento atti violenti di discriminazione di evidente stampo razzista nei confronti di cittadini e commercianti di provenienza estera“e che “si sono verificati atti violenti e aggressioni a sedi democratiche di estrema gravità ” mentre “perdurano continue scritte e affissioni nel territorio municipale sempre da parte di organizzazioni neofasciste“: Per questo la Delibera  chiede l’impegno dell’Amministrazione Municipale per “iniziative da realizzarsi nel breve, medio e lungo periodo, coordinate tra loro, in grado di fornire risposte concrete ed efficaci al bisogno di sicurezza e legalità dei cittadini”. In particolare si sottolinea la necessità di intervenire sul controllo del territorio, ma anche di “favorire l’aggregazione socio-culturale e rimuovere i fattori di disagio sociale e di emarginazione attraverso l’adozione di programmi di prevenzione e assistenza sociale, di progetti socio-culturali rivolti alle famiglie, ai giovani, alle categorie sociali più deboli” e, più in generale, “favorire la crescita culturale e sociale della cittadinanza, lo sviluppo del senso civico e dell’identità civica soprattutto delle giovani generazioni, tramite la promozione di campagne di educazione alla legalità“.

Ma soprattutto la delibera chiede che le istituzioni municipali introducano, per una serie di iniziative e attività da parte di associazioni, società, organizzazioni ecc., una preliminare  “dichiarazione con la quale il richiedente ed eventuali terze parti comunque coinvolte attestano di riconoscere e rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana (2) e successive norme di legge, a pena di esclusione o successiva revoca per il non rispetto della norma sopra citata“. Tale dichiarazione dovrebbe essere inserita come condizione  per la partecipazione ai bandi municipali, ma anche  per la richiesta di “concessione di patrocini, sale, spazi e finanziamenti diretti o indiretti“, e per “il rilascio di nulla osta per aggregazioni temporanee per manifestazioni, conferenze o incontri“. Infine la Delibera chiede  al Municipio di “promuovere presso gli organi centrali la definizione di un regolamento per restituire all’uso pubblico le occupazioni abusive di proprietà pubbliche effettuate da parte di associazioni e/o gruppi che, in violazione della Costituzione, si richiamano a ideologie o pratiche di tipo fascista” e altro ancora (1)

E a chi potrebbe sollevare  l’obiezione che il rispetto della Costituzione e l’antifascismo  siano  da  dare per scontati in ogni attività pubblica, o a chi ha ventilato che  l’introduzione della clausola della dichirazione potrebbe “surrettizziamente limitare la concorrenza“, va detto che esistono dei  precedenti di Comuni che hanno già praticato questa linea, a cui sentenze  anche recentissime hanno dato ragione.(3)

La Delibera, pur avendo raccolto 1462 firme rispetto alle 500 necessarie, non è stata approvata nella seduta del Consiglio Municipale del 27 giugno, con   la motivazione che il parere tecnico (obbligatorio ma non vincolante) degli uffici amministrativi sosteneva che non si poteva vincolare la partecipazione ai bandi alla dichiarazione del rispetto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana e successive norme di legge. Purtuttavia la maggioranza pentastellata ha predisposto una mozione, approvata all’unanimità dei presenti, nella stessa seduta consiliare del 27 giugno, che affronta alcuni degli argomenti della deliberazione di iniziativa popolare. I promotori della deliberazione popolare, pur rilevando la differenza sostanziale tra una delibera immediatamente operativa e una mozione che vale come atto di indirizzo, hanno ritenuto che il risultato raggiunto grazie alla mobilitazione dei cittadini rappresenti un importante, ancorché parziale, passo avanti per arrivare a determinazioni simili nel Comune di Roma, anche perché nella mozione di maggioranza sono stati accolte alcune delle richieste migliorative fatte dal coordinamento, allo scopo di avvicinare il contenuto della mozione approvata a quello della deliberazione bocciata. In ogni caso anche la mozione recita che “sia escluso l’utilizzo di sale municipali, l’occupazione di spazi pubblici, le concessioni di spazi pubblici e la concessione di patrocini a soggetti che non garantiscano il rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e che professino e/o pratichino comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti”: rimangono fuori  gli appalti pubblici e i relativi bandi, ma su questo il Coordinamento potrà  svolgere una attenta vigilanza. Infatti il Coordinamento ha ottenuto la costituzione di un tavolo di confronto permanente con il Municipio in merito a problematiche relative al fascismo, razzismo e sessismo.

Un passo avanti e un risultato non scontato, visto che nella Commissione municipale congiunta (Commissioni V e VI) la maggioranza pentastellata aveva optato per l’astensione (che corrisponde per regolamento a un voto contrario) .

Ci auguriamo quindi, vista la preoccupante escalation di episodi di intolleranza di stampo fascista e razzista-  ultimo caso  quello dell’aggressione dei ragazzi con la maglietta del Cinema America a Trastevere qualche settimana fa – che i contenuti presentati con la delibera di iniziativa popolare del VII Municipio (e ripresi in buona parte nella mozione poi approvata), vengano portati e approvati in tutti i Municipi e nella stessa Assemblea Capitolina.

Anna Maria Bianchi e Guido Marinelli

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Vai al video dello streaming della seduta del Consiglio municipale del VII municipio del 27 giugno su Liberi.tv http://www.liberi.tv/webtv/2019/06/28/video/seduta-del-consiglio-municipale-roma-vii-del-27062019

NOTE

(1) scarica la delibera 01 Delibera Popolare spazi VII municipio costituzione_v3_GM

(3) LEGGE 20 giugno 1952, n. 645  Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (GU Serie Generale n.143 del 23-06-1952)  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1952/06/23/052U0645/sg

(4)TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – ordinanza 8 febbraio 2018 n. 68 [ TAR che si è espresso proprio sul ricorso di Casapound in merito alla richiesta di una dichiarazione richiesta dal comune di Brescia di “riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo” Pubblicato il 08/02/2018 – N. 00068/2018 REG.PROV.CAU. – N. 00045/2018 REG.RIC.http://www.lexitalia.it/a/2018/100772.

e il

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) sentenza del 10 aprile 2019 pubblicata il 18/04/2019 con al quale respinge la richiesta  di annullamento del provvedimento del 23.01.2019 di improcedibilità (rigetto) istanza di occupazione temporanea del suolo pubblico registrata al prot. n. 59870 del 08/10/2018 emesso dal Comune di Rivoli, Prot. Comune di Rivoli 2019/1925, e di ogni atto e deliberazione presupposta e conseguente. https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_to&nrg=201900228&nomeFile=201900447_20.html&subDir=Provvedimenti

In quest’ultima, la ricorrenteaveva  richiesto all’amministrazione comunale, “quale attivista e delegata” dell’associazione “Casapound Italia”, la concessione del suolo pubblico nella via Fratelli Piol – peraltro, una via pubblica di forte valenza evocativa, perchè intestata a martiri della Resistenza e dell’antifascismo – per svolgere attività di propaganda politica; ma, alla richiesta dell’amministrazione di rendere la dichiarazione di impegno predisposta dalla giunta comunale, ne ha resa una diversa, nella quale ha sì dichiarato “di riconoscersi nei valori della Costituzione, di non voler ricostruire il disciolto Partito Fascista, di non voler effettuare propaganda razzista o comunque incitante all’odio”, nonché “di impegnarsi a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti del nostro ordinamento giuridico”, ma ha omesso, volutamente, la parte di dichiarazione relativa al “ripudio del fascismo e del nazismo” e all’adesione “ai valori dell’antifascismo”.Secondo il Tribunale amminsitrativo però “Dichiarare di aderire ai valori della Costituzione, ma nel contempo rifiutarsi di aderire ai valori che alla Costituzione hanno dato origine e che sono ad essa sottesi, implicitamente ed esplicitamente, significa vanificare il senso stesso dell’adesione, svuotandola di contenuto e privandola di ogni valenza sostanziale e simbolica”;  inoltre il TAR precisa che “la concessione di suolo pubblico “esige sempre e comunque una decisione ponderata in ordine al bilanciamento dell’interesse pubblico con quelli privati eventualmente confliggenti, di cui dare conto nella motivazione, stante il loro carattere discrezionale, con la conseguenza che la P.A., prima di concederla, deve, attraverso apposita istruttoria, effettuare una accurata ricognizione degli interessi coinvolti” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II , 25 luglio 2017 n. 8934)….Nel caso di specie, la concessione del suolo pubblico è stata richiesta dalla ricorrente al fine dichiarato di effettuazione di attività di propaganda politica. L’amministrazione, nel richiedere, al fine di valutare l’assentibilità dell’istanza, una dichiarazione preventiva di adesione ai valori costituzionali dell’antifascismo e di ripudio del fascismo e del nazismo, ha bilanciato correttamente l’interesse privato della ricorrente a svolgere attività di propaganda politica con l’interesse pubblico a che ciò avvenga nel doveroso e consapevole rispetto dei valori costituzionali”

 

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