Ordinamento e poteri di Roma Capitale, la Commissione della Camera ha adottato il testo base della riforma costituzionale
Autore : Redazione
Pubblichiamo il testo approvato il 19 aprile 2022 dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, in sede referente, che modifica l’ordinamento e i poteri di Roma Capitale. I due articoli della riforma costituzionale attribuiscono alla Capitale d’Italia nuovi poteri, anche di livello legislativo, nuove competenze e maggiori fondi: il primo articolo prevede che all’articolo 114 della Costituzione* sia aggiunto un comma, in cui si afferma che “Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma”, quelle di competenza esclusiva appunto delle Regioni e quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni “esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato“. Il secondo articolo stabilisce che “il trasferimento dei poteri legislativi” a Roma Capitale “decorre dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale“. Con l’approvazione della legge inoltre Roma Capitale potrà “conferire con legge le proprie funzioni amministrative ai municipi“. Carteinregola pubblicherà a breve ulteriori approfondimenti e commenti (AMBM)
La I Commissione Affari costituzionali, in sede referente, ha proseguito l’esame delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut, C. 2961 Ceccanti e C 3118 Meloni, recanti Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (Rell. Calabria, FI e Ceccanti, PD). In particolare, è stato adottato come testo base un nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1854 Barelli, formulato dai relatori.
CAMERA DEI DEPUTATI Martedì 19 aprile 2022
781. XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
ALLEGATO 1 Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1854 ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione* è sostituito dai seguenti:
«Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma*, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale.».
2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.
Art. 2.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione. 2. Il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione*, così come modificato dall’articolo 1, decorre dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
note
(*) Costituzione Italiana: Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(**) Costituzione Italiana: Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
23 aprile 2022
MATERIALI
vedi anche: Roma Today 20 aprile 2022 A Roma i poteri di una Regione: primo sì unanime in commissione alla Camera
dal sito di Roma capitale 20 aprile 2022Poteri Roma Capitale, Gualtieri: “Bene voto Commissione” La Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio ha dato l’ok al testo base sui nuovi poteri di Roma Capitale, che andrà approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Il testo allinea lo status di Roma a quello di altre capitali europee, attribuendole nuovi poteri (anche di livello legislativo), nuove competenze, più fondi, più autonomia.
“Sono molto contento che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati abbia da oggi un testo di riforma, dal quale iniziare una riflessione aperta e collaborativa tra tutti i livelli di governo, che rafforzi il ruolo e i poteri di Roma Capitale”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri.
“Adesso lavoriamo tutti insieme”, ha concluso Gualtieri, “sia per mandare avanti questo percorso di riforma sia perché si possa avere al più presto, in coerenza con l’indirizzo espresso dal voto di oggi, una legge statale e una regionale che facciano da apripista al successivo passo costituzionale”.
vedi anche:
20 gennaio 2022(dal sito della Camera dei deputati, 20 gennaio 2022) la Commissione Affari costituzionali svolge l’audizione del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge costituzionale sulla modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. Vai alla pagina con il video dell’Audizione
Fase Iter: In corso di esame in Commissione Natura: Proposta di legge costituzionalePresentazione: Presentata il 16 maggio 2019Relatori: in Commissione: CECCANTI Stefano, CALABRIA AnnagraziaAssegnazione:Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 17 febbraio 2021 Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali Mostra informazioni su iniziativa e firmatari
Proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARELLI ed altri: “Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica” (1854)
Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2938 cost. alla proposta di legge C. 1854 cost. pag. 20 Mostra interventi
7 aprile 2021
Seguito esame congiunto e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto pag. 15 Mostra interventi
23 giugno 2021
Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3118 cost. alle proposte di legge C. 1854 cost., C. 2938 cost. e C. 2961 cost. pag. 42 Mostra interventi
Seguito esame e rinvio pag. 41 – ALLEGATO 4 (Proposta di nuovo testo della proposta di legge c. 1854 da adottare come testo base) pag. 46 Mostra interventi
19 aprile 2022
Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base pag. 3 – ALLEGATO 1 (Nuovo testo della proposta di legge C. 1854 adottato come testo base) pag. 16 Mostra interventi