Si introduce un nuovo comma, n.6, all’ Articolo 71 Reticolo idrografico (1) per poter modificare lo stato dei luoghi nelle aree a ridosso dei muraglioni del fiume Tevere”,derogando al Testo unico delle opere idrauliche (2) chevieta “in modo assoluto” “…le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno…di metri dieci” nella fascia di rispetto che parte dal ciglio esterno dell’argine nella direzione opposta a quella verso il fiume “a meno che non vi siano specifiche norme da parte dello strumento urbanistico”. La modifica intende avvalersi di tale possibilità, ma non è chiaro per quale motivo né a quale interesse pubblico risponda la deroga della norma nazionale. Il comma cancella ogni limitazione prevista (quindi senza fissare alcun limite) per una serie di interventi definiti in modo assai generico all’interno delle due categorie “reti tecnologiche (fognature, acquedotti, ecc)” e “infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali). Per quanto riguarda la prima categoria di interventi, occorre tener presente i possibili e motivati rischi di effettuare scavi a ridosso dei muraglioni del Tevere realizzati da più di cento anni senza che nel frattempo siano stati operati interventi significativi di manutenzione e consolidamento. Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità, se si intendono interventi in superficie, la deroga ai 10 metri è ovunque abbondantemente superata già allo stato attuale, visto che da tempo vi sono tali infrastrutture sui lungotevere; se invece si intendono strutture sotterranee, come i “parcheggi interrati”, da scavare a ridosso dei muraglioni, con il loro corredo di rampe di accesso, scale, ascensori, pozzi per la ventilazione e quant’altro, si tratta di opere che producono forti impatti negli equilibri idrogeologici, vere e proprie dighe alle falde sotterranee che verrebbero deviate prima di raggiungere il Tevere. Poiché tali strutture, nonostante siano considerate “opere pubbliche” dal Piano Urbano Parcheggi, sono interventi realizzati da privati e destinati per la maggior parte a posti auto da concedere ai privati per 90 anni, riteniamo che non meritino deroghe a normative a tutela dell’ambiente e della sicurezza. Ne consegue la richiesta di sopprimere il comma 6, o in alternativa, di eliminare il termine “eccetera”, sempre sconsigliabile negli elenchi delle opere oggetto di attività consentite, e di escludere i parcheggi interrati tra gli interventi ammessi nella fascia di rispetto del tratto urbano del Tevere.
102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)
art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
(…) f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; (in calce gli altri articoli)