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Poteri speciali di Roma Capitale: una proposta confusa e preoccupante

Nessuno ne parla, ma c’è un’altra Proposta di legge di modifica costituzionale in ballo in parlamento, quella che intende attribuire poteri speciali a Roma, conferendole potestà legislativa per 19 materie su 20 di quelle attualmente concorrenti Stato- Regione Lazio. E se da un lato non è chiaro se per Roma si intenda l’attuale comune o la Città metropolitana, dall’altro una delle proposte – peraltro identica a quella già approdata alla Camera nel giugno 2022 – ipotizza addirittura di affidare la scelta delle competenze legislative e delle materie che dovrebbero essere attribuite a Roma alla sola Assemblea Capitolina, con un procedimento che lo stesso Dossier parlamentare definisce “nuovo sotto il profilo delle fonti del diritto e derogatorio rispetto all’attuale riparto costituzionale delle competenze“. L’ennesimo esempio di un modello di accentramento di poteri e devoluzione di importanti funzioni che marginalizza il parlamento su decisioni che comportano modifiche profonde e di fatto irreversibili, portato avanti senza alcuna informazione e dibattito con i cittadini. In calce un primo commento del resoconto della recente riunione Commissione Affari Costituzionali, mentre è in preparazione un dossier dedicato.

Riporta Il Messaggero del 23 maggio 2024 che “Il governo è pronto a battezzare la riforma costituzionale (1) per i poteri speciali di Roma Capitale“: secondo il quotidiano “la riforma inizia a muovere i primi passi, su precisa indicazione di Giorgia Meloni“, con una riunione che si è svolta il 22 maggio a Palazzo Chigi alla presenza dei leader della maggioranza Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e Roberto Calderoli, ministro alle Autonomie, e il disegno di legge dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nelle prossime settimane, prima dell’estate, con una stesura di cui “si occuperà il ministero di Elisabetta Casellati” partendo dalla “proposta di legge già depositata in Parlamento a prima firma di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera“.

Noi avevamo già annunciato la ripresa dei lavori della Commissione Affari costituzionali della Camera giovedì scorso e i testi delle Proposte sul tavolo, sollevando alcuni dubbi (2), a partire dalla scarsa chiarezza nel merito e nel metodo della riforma. Ripartiamo dal resoconto della riunione della Commissione pubblicato sul sito della Camera, che ha ulteriormente aumentato le nostre preoccupazioni.

Quindici minuti è durata la riunione della Commissione dedicata alla Proposta di legge costituzionale “Modifiche agli articoli 114 , 131 e 132 (3) della Costituzione, concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica“, per trattare tre proposte depositate dopo l’insediamento del nuovo parlamento nel 2022, due di iniziativa dell’on. Morassut del Partito Democratico – la AC 278 del 13 ottobre 2022 (4) (che è stata poi accantonata) e la AC 1241 del 22 giugno 2023 (5), e la citata iniziativa dei deputati Forza Italia, la AC 514 del 4 novembre 2022, a prima firma dell’ on. Barelli (6).

Il relatore Luca Sbardella (FDI) ha avviato la riunione ricollegandosi alle Proposte di legge costituzionale presentate nella precedente consiliatura (7) esaminate in sede referente e confluite nel provvedimento AC 1854-A (8) sulla quale, a detta dell’on. Barelli, c’era stata “la convergenza unanime delle forze politiche sul contenuto” che aveva “consentito di approdare al testo definitivo all’esito di un lavoro approfondito(9).

Il relatore è poi passato alla descrizione delle due proposte di Morassut e Barelli, AC 1241 eAC 514, che “hanno raccolto i risultati raggiunti nella precedente proposta” e che mirano a recare “modifiche alla Costituzione, con la finalità di conferire a Roma capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale“, entrambe intervenendo sull’ art. 114 (10), sostituendo integralmente il secondo periodo del terzo comma, con delle differenze (11).

Fa presente il relatore Sbardella che “rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) (12)la nuova formulazione recata dalle due proposte in esame fa specificamente riferimento all’autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo all’autonomia finanziaria prevedendo espressamente la necessità di assicurarle, per lo svolgimento delle sue funzioni, adeguati mezzi e risorse“, ma che mentre la Proposta del Deputato del Partito Democratico individua il rafforzamento dell’autonomia normativa di Roma capitale “attraverso l’attribuzione alla stessa di poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) – esclusa la tutela della salute – e di potestà legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) (13), la proposta dei deputati di Forza Italia “dispone direttamente – dunque senza fare rinvio ad altre fonti, diversamente dalla precedente proposta – l’attribuzione a Roma capitale di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie di legislazione concorrente e residuale, fatta eccezione per la tutela della salute“.

Evidenzia il relatore che la novità della Proposta Morassut AC1241, risiede nelle modalità di individuazione dei poteri legislativi su tali materie attraverso un “nuovo statuto speciale di Roma capitale”, “da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio, facendo presente che secondo la Costituzione la definizione degli ambiti di autonomia legislativa da attribuire alle regioni spetta, per le regioni a statuto speciale, alla legge costituzionale (1), per le regioni a statuto ordinario, alla “legge rinforzata dello Stato(14) , previa “intesa tra lo Stato e la regione“, cioè attraverso la cosiddetta “autonomia differenziata”(15). Sottolinea quindi lo stesso relatore Sbardella che la Proposta Morassut AC 1241oltre ad introdurre un nuovo procedimento per l’adozione dello statuto «speciale » di Roma capitale, prevede che la legge dello Stato intervenga al solo fine di dare attuazione allo statuto approvato da Roma capitale e nei limiti di questo, cui esclusivamente compete la determinazione degli ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa di Roma capitale” e che “la legge statale avrebbe pertanto il compito di intervenire con «norme attuative » in un ambito già determinato a livello locale, con ciò invertendo l’attuale assetto costituzionale delle fonti“. Dunque chenel solo caso di Roma capitale l’individuazione dei poteri legislativi sarebbe affidata a una deliberazione (seppure a 2/3 dei componenti) del medesimo ente a cui sono attribuiti i poteri legislativi, senza un coinvolgimento del Parlamento o altre forme di collaborazione con lo Stato (se non ex post con la legge di attuazione prevista dall’articolo 2 della proposta in esame). In tal senso il testo si verrebbe a differenziare dall’impianto costituzionale definito per le regioni sia ordinarie (anche nell’ambito del regionalismo differenziato) sia a statuto speciale, attribuendo alla sola decisione autonoma dell’ente locale la scelta delle competenze legislative che andrebbero al medesimo trasferite”. Il Dossier dell’ufficio studi della Camera lo definisce “un procedimento nuovo sotto il profilo delle fonti del diritto e derogatorio rispetto all’attuale riparto costituzionale delle competenze(15 bis).

In pratica, come abbiamo evidenziato per le procedure previste dal DDL Calderoli sull’autonomia differenziata delle Regioni (15), anche in questo caso il Parlamento sarebbe escluso da qualsiasi decisione sulle 19 materie oggi concorrenti Stato -Regioni, che sarebbe affidata alla maggioranza politica che si troverà a governare il Campidoglio all’entrata in vigore della legge costituzionale, con uno Statuto che l’Assemblea dovrà adottare entro un anno.

Va però fatto presente che la Proposta Morassut del 22 giugno 2023 non è una novità, in quanto ricalca letteralmente la Proposta che era uscita dalla Commissione Affari Istituzionali nella scorsa legislatura, la AC 1854-A, approdata anche alla discussione dell’aula il 20 giugno 2022, con un testo modificato dalla Commissione stessa (16). Esprimendosi su tale proposta, la Commissione parlamentare per le Questioni Regionali aveva dato parere favorevole ma aveva richiesto una integrazione del testo per prevedere “forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione delle competenze legislative, ad esempio disponendo che lo Statuto speciale di Roma Capitale sia sì approvato a maggioranza di due terzi dell’Assemblea capitolina ma poi adottato con legge costituzionale, o, in subordine, con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti“.

Il relatore passa poi a illustrare la Proposta Barelli, la C514, depositata dal capogruppo di Forza Italia il 4 novembre 2022, pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo parlamento a maggioranza centrodestra, che si limita a definire la potestà legislativa e regolamentare” “derogatoria rispetto alla normativa della Regione Lazio(17). Si potrebbe desumere che in base a questa Proposta resterebbe la potestà concorrente Lazio- Stato sulle 19 materie (e altre residuali), con la “licenza di derogare” alle norme con decisione dell’Assemblea Capitolina, non è chiaro se in generale, stabilendo normative diverse per il solo Comune, o su casi specifici.

In ogni caso lo stesso on. Barelli intervenendo in Commissione ha tenuto a ricordare “la convergenza unanime delle forze politiche sul progetto di legge costituzionale presentato nella precedente legislatura” sottolineando la “necessità di giungere, anche nella presente legislatura, ad un’unanime condivisione politica sulla disciplina dell’ordinamento di Roma capitale“; anche l’on. Morassut nel suo intervento ha fatto presente “l’opportunità di concentrare l’esame sui due progetti di legge costituzionale… simili per contenuto, per giungere ad una sostanziale modifica dell’ordinamento di Roma capitale“.

Una modifica, lo sottolineiamo ancora una volta, molto rilevante, che cambierà per sempre non solo le funzioni della Capitale, ma anche delle altre istituzioni coinvolte, e che ancora una volta riprende il suo cammino prevedendo procedure assai poco condivise addirittura con il Parlamento, per affidare alla Capitale poteri legislativi e regolamentari riguardanti fino a 19 materie concorrenti elencate al 3 Co dell’art. 117 della Costituzione:

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Il quadro che ne deriva rischia di diventare paradossale, se si considera che la tutela della salute resterebbe comunque alla Regione Lazio, e che Roma Capitale potrebbe chiedere/ottenere poteri legislativi esclusivi o concorrenti con lo Stato solo per alcune delle materie oggi concorrenti Stato/Regione, o solo per alcune funzioni di alcune materie, e che il Lazio, come le altre Regioni, con l’autonomia differenziata potrebbe a sua volta chiedere la potestà esclusiva su tutte o alcune delle 20 materie oggi concorrenti (e anche per 3 materie oggi esclusiva della Stato) o su alcune funzioni di queste materie. Si potrebbe arrivare ad alcune materie/funzioni di esclusiva della Capitale, altre concorrenti Stato/Roma, altre Lazio/Roma, altre ancora di esclusiva dello Stato e altre di esclusiva della Regione.

Una prospettiva preoccupante da tutti i punti di vista, anche per il ricorso a “statuti speciali” e per la totale assenza di informazione ai cittadini e agli elettori su quanto si sta apparecchiando. E anche se formalmente Roma non sarebbe più trasformata in Regione a statuto ordinario come prevedevano alcune proposte passate, di fatto potrebbe arrivare ad acquisire gli stessi poteri e funzioni di una Regione, evitando però la procedura che la Costituzione prevede per la creazione di nuove Regioni, con l’approvazione della proposta con referendum da parte della maggioranza delle popolazioni interessate (6).

Una proposta che in ogni caso va nella direzione di un ulteriore accentramento di poteri e di un ulteriore ridimensionamento degli equilibri istituzionali, accentramento che più che l’Assemblea capitolina, riguarda la figura del Sindaco o Sindaca, dato che, come è noto, l’elezione diretta del primo cittadino gli attribuisce la facoltà di nomina e sostituzione degli assessori, e in caso di suo impedimento permanente – rimozione, decadenza, dimissioni – secondo il principio noto come simul stabunt vel simul cadent, si procede allo scioglimento dell’Assemblea e all’indizione di nuove elezioni.

In tutto questo, si sono ormai perse le tracce di Roma Città Metropolitana, uno dei tanti progetti mancati, rimasto un ircocervo tra la vecchia Provincia di Roma e il nuovo ordinamento con a capo il Sindaco di Roma promosso d’ufficio Sindaco metropolitano, e un consiglio metropolitano eletto con elezioni di secondo grado, nonostante lo Statuto preveda l’elezione diretta da parte dei cittadini (23). Nè è chiaro, quando di parla di “Roma Capitale” a cui conferire superpoteri, se ci riferisca al territorio attuale delimitato dai confini comunali, o alla superficie dell’area metropolitana, che contiene altri 119 comuni. Il relatore in Commissione, parlando dell’ipotesi – abbiamo visto già tramontata – dell’on. Morassut e altri di istituire una “Regione Roma” riferisce che “La nuova regione di Roma verrebbe, dunque, a essere ricompresa nell’ambito del territorio della regione Lazio e, seppure la proposta di legge non rechi alcuna indicazione ai fini della prima attuazione della modifica costituzionale e della determinazione dei relativi confini, andrebbe presumibilmente a coincidere con il territorio della città metropolitana – ex provincia di Roma – a cui la relazione illustrativa allegata alla proposta fa esplicito riferimento“. Se – ragionevolmente – si optasse per questa soluzione, certamente l’Assemblea capitolina, chiamata a deliberare sullo “statuto straordinario” per i poteri e le materie da assegnare a Roma capitale non sarebbe un organo rappresentativo degli altri comuni.

Insomma, l ‘impressione che si ricava è di trovarci alle prese con un grosso pasticcio, che risponde più a esigenze di marketing politico che di vantaggi amministrativi per la Capitale e per i cittadini.

Anna Maria Bianchi Missaglia

27 maggio 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

vedi Roma Capitale,  Roma Città Metropolitana, Decentramento Municipi cronologia e materiali

Vai alla pagina della Camera con le convocazioni e i documenti della trattazione della Proposta costituzionale in Commissione Affari Istituzionali

vedi anche il nostro articolo Alla Camera tornano le proposte per la regione di Roma capitale (con annessa autonomia differenziata?) 14 maggio 2024 con il testo delle Proposta di legge costituzionale Morassut e relativi riferimenti

vai al webinar Roma Capitale, una questione di poteri? del 14 dicembre 2021 cura di Carteinregola e Eutropian, con Riccardo Corbucci, Presidente Commiss. Roma Capitale – Fabio Giglioni, Prof. Diritto amministrativo Univ. La sapienza – Marco Ravaglioli, Ass. PerRoma e Osservatorio Parlamentare per Roma – Alessandro Sterpa, Prof. Istituzioni di diritto pubblico Univ. degli Studi della Tuscia – Walter Tocci – Anna Maria Bianchi, Pres. Carteinregola – Coordina Giorgio Panizzi

Resoconto della Commissione affari costituzionali del 16 maggio 2024

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione (1), concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica. C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli e C. 1241 cost. Morassut.

Atti Parlamentari SCARICA IL RESOCONTO della riunione della I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) del 16 maggio 2024 ( da pag.13)

(Esame e rinvio). La seduta comincia alle 13.30.

(…)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all’odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Luca SBARDELLA (FDI), relatore, fa presente che le proposte di legge costituzionale A.C. 278 , A.C. 1241 e A.C. 514 recano modifiche alla Costituzione, con la finalità di conferire a Roma capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, valorizzandone il ruolo nel quadro delle previsioni costituzionali.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, evidenzia, anche a nome dell’altro relatore, preliminarmente che l’A.C. 278 intende istituire la nuova regione di Roma capitale della Repubblica, integrando l’elenco delle Regioni recato dall’articolo 131 della Costituzione, e incrementare da uno a due milioni il numero minimo di abitanti necessario per l’istituzione di nuove regioni.

Segnala che una proposta di legge di identico contenuto era stata presentata nel corso della XVIII legislatura (A.C. 2938)(18) ed esaminata in sede referente – insieme agli AA.CC. 1854, 2961 e 3118 – dalla I Commissione Affari costituzionali, che il 16 giugno 2022 aveva deliberato di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento A.C. 1854-A (8). Rileva che i risultati raggiunti all’esito di tale esame sono stati raccolti dalle proposte di legge costituzionale A.C. 514 e A.C. 1241 e , le quali si rivolgono a modificare l’articolo 114 della Costituzione (4) al fine di valorizzare l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma capitale.

Entrando nel dettaglio del contenuto della proposta di legge costituzionale, [la proposta A.C. 2938 presentata nelle XVIII legislatura da Morassut e altri NDR](18) fa presente che questa si compone di 3 articoli.

In particolare, l’articolo 1 sopprime il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione, che reca una riserva di legge statale per la disciplina dell’ordinamento di Roma capitale. Si tratta di un intervento pregiudiziale al conferimento a Roma dello status di regione, la cui disciplina è definita direttamente dalla Costituzione (per quanto riguarda le competenze legislative, dall’articolo 117 della Costituzione), ovvero demandata agli statuti adottati con la procedura di cui all’articolo 123 (19) della Costituzione.

L’articolo 2 dispone, poi, l’integrazione dell’elenco delle regioni recato dall’articolo 131 della Costituzione (5) attraverso l’introduzione – dopo la regione Lazio – della regione Roma Capitale della Repubblica: una nuova regione a statuto ordinario, non essendo contemplata alcuna modifica dell’articolo 116, recante per l’appunto l’elenco delle regioni a statuto spe- ciale.

La nuova regione di Roma verrebbe, dunque, a essere ricompresa nell’ambito del territorio della regione Lazio e, seppure la proposta di legge non rechi alcuna indicazione ai fini della prima attuazione della modifica costituzionale e della determinazione dei relativi confini, andrebbe presumibilmente a coincidere con il territorio della città metropolitana – ex provincia di Roma – a cui la relazione illustrativa allegata alla proposta fa esplicito riferimento.

L’articolo 3 modifica, infine, l’articolo 132, primo comma (6), della Costituzione, ove si dispone l’incremento da uno a due milioni del numero minimo di abitanti necessario ai fini della istituzione di nuove regioni.

Tenuto conto che la proposta di legge costituzionale in esame modifica l’articolo 131 della Costituzione (5), integrando il numero delle regioni, segnala che il richiamato articolo 132 (6) della Costituzione prevede uno specifico procedimento per la costituzione di nuove regioni.

Per quanto invece attiene alle proposte di legge costituzionale A.C. 514 e A.C. 1241, entrambe si compongono di due articoli e sono volte a modificare l’articolo 114 della Costituzione (4), sostituendo integralmente il secondo periodo del terzo comma, al fine di valorizzare, come anticipato, l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma capitale.

In particolare, confermando l’attuale previsione che affida alla legge dello Stato la disciplina dell’ordinamento di Roma capitale, entrambe le proposte, all’articolo 1, costituzionalizzano il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria in capo all’ente Roma capitale, da attribuire con legge dello Stato.

Segnala che, rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) – la quale ha configurato, in luogo del comune di Roma, il nuovo ente territoriale « Roma capitale », dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione (articolo 24) (12) – la nuova formulazione recata dalle due proposte in esame fa specificamente riferimento all’autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo all’autonomia finanziaria, prevedendo espressamente la necessità di assicurarle, per lo svolgimento delle sue funzioni, adeguati mezzi e risorse.

Nel dettaglio, fa presente che nella proposta A.C. 1241 l’autonomia normativa di Roma capitale viene rafforzata attraverso l’attribuzione alla stessa di poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) esclusa la tutela della salute – e di potestà legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) (13), individuati con lo statuto « speciale» di Roma capitale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio.

Rileva che, secondo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 2 della proposta, lo statuto speciale di Roma capitale è adottato entro un anno dall’entrata in vigore della medesima proposta di legge e le relative norme di attuazione sono definite con legge dello Stato.

Ricorda poi, in termini generali, che nella vigente architettura costituzionale, definita dal Titolo V della Parte II della Costituzione, la definizione degli ambiti di autonomia (legislativa) da attribuire alle regioni spetta alla legge costituzionale, per le regioni a statuto speciale, o alla legge rinforzata dello Stato, previa intesa tra lo Stato e la regione, per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario.

Segnala che la proposta di legge costituzionale A.C. 1241, oltre ad introdurre un nuovo procedimento per l’adozione dello statuto « speciale » di Roma capitale, prevede che la legge dello Stato intervenga al solo fine di dare attuazione allo statuto approvato da Roma capitale e nei limiti di questo, cui esclusivamente compete la determinazione degli ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa di Roma capitale.

Sottolinea dunque che nel solo caso di Roma capitale l’individuazione dei poteri legislativi sarebbe affidata a una deliberazione (seppure a 2/3 dei componenti) del medesimo ente a cui sono attribuiti i poteri legislativi, senza un coinvolgimento del Parlamento o altre forme di collaborazione con lo Stato (se non ex post con la legge di attuazione prevista dall’articolo 2 della proposta in esame). In tal senso il testo si verrebbe a differenziare dall’impianto costituzionale definito per le regioni sia ordinarie (anche nell’ambito del regionalismo differenziato) sia a statuto speciale, attribuendo alla sola decisione autonoma dell’ente locale la scelta delle competenze legislative che andrebbero al medesimo trasferite.

La legge statale avrebbe pertanto il compito di intervenire con « norme attuative » in un ambito già determinato a livello locale, con ciò invertendo l’attuale assetto costituzionale delle fonti. Al tempo stesso, l’approvazione della legge attuativa appare configurata come essenziale per assicurare a Roma capitale l’effettivo esercizio delle competenze legislative trasferite.

Ricorda – per quanto concerne la previsione di uno statuto « speciale » di Roma capitale – che nel vigente ordinamento gli statuti speciali sono previsti dalla Costituzione in relazione alle regioni c.d. ad autonomia speciale, sono approvati con legge costituzionale e possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 138 della Costituzione (20), con alcune peculiarità introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, volte a garantire la partecipazione degli organi della regione nell’iter legislativo.

Rispetto al quadro attuale, dunque, la proposta A.C. 1241, in primo luogo, assegna al nuovo statuto speciale di Roma capitale un contenuto necessario ulteriore, dato dalla individuazione delle materie nelle quali Roma esercita autonomia legislativa. In secondo luogo, stabilisce alcuni vincoli di procedura, richiedendo l’approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina e il previo parere della regione Lazio. In terzo luogo, dispone che le norme di attuazione dello Statuto siano adottate con una legge dello Stato, sentiti Roma capitale stessa e la Regione Lazio.

Riguardo poi alla proposta di legge costituzionale A.C. 514, evidenzia che essa dispone direttamente – dunque senza fare rinvio ad altre fonti, diversamente dalla precedente proposta – l’attribuzione a Roma capitale di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie di legislazione concorrente e residuale, fatta eccezione per la tutela della salute.

Entrambe le proposte, oltre a stabilire che nell’esercizio delle sue funzioni amministrative Roma capitale assicuri forme di decentramento, estendono a tale ente l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 127 (21) e 134 della Costituzione(22).

Ricorda che i citati articoli, disponendo in ordine alla promozione delle questioni di legittimità in via principale e dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, attualmente fanno esclusivo riferimento allo Stato e alle regioni.

Alla luce della prescrizione, contenuta nell’A.C. 1241, relativa all’adozione dello statuto speciale da parte di Roma capitale, tale proposta subordina l’applicabilità delle richiamate disposizioni costituzionali all’entrata in vigore dello statuto medesimo.

Infine, fa presente che l’articolo 2 di entrambe le proposte disciplina l’entrata in vigore delle correlate leggi costituzionali, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla rispettiva promulgazione.

Paolo BARELLI (FI-PPE), relatore, ad integrazione di quanto illustrato dal collega Sbardella, ricorda la convergenza unanime delle forze politiche sul contenuto del citato progetto di legge costituzionale presentato nella scorsa legislatura, di cui rammenta la lunga e articolata istruttoria svolta. Ricorda, in particolare, l’ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto i diversi soggetti interessati e che ha consentito di approdare al testo definitivo all’esito di un lavoro approfondito.

Anche in ragione della delicatezza dell’argomento, sottolinea la necessità di giungere, anche nella presente legislatura, ad un’unanime condivisione politica sulla disciplina dell’ordinamento di Roma capitale, la cui millenaria storia impone lungimiranza e massima serietà nell’esame dei provvedimenti in oggetto. In tal senso auspica che i lavori proseguano in modo proficuo fino alla positiva definizione della questione, la cui rilevanza è stata riconosciuta anche dal Governo.

Il Ministro Roberto CALDEROLI accoglie con favore la scelta di ricorrere, per la definizione della questione in esame, ad una legge costituzionale, piuttosto che alla legge ordinaria. Con riferimento alla proposta di legge costituzionale C. 278 Morassut, invita ad un’attenta riflessione sull’opportunità di procedere alla creazione sic et simpliciter di una nuova regione, integrando l’elenco contenuto nell’articolo 131 (5) della Costituzione, quando l’articolo 132 (6) della stessa Costituzione prescrive al riguardo il rispetto di una specifica procedura che presuppone un’iniziativa politica «dal basso».

Roberto MORASSUT (PD-IDP), raccogliendo il richiamo del Ministro Calderoli sull’articolo 132 della Costituzione, rileva che il progetto di legge costituzionale C. 278 a sua firma appartiene ad un’altra fase politica e storica, in cui fungeva da apripista del dibattito sul tema, oltre che da provocazione con riguardo alla definizione dello status di Roma e alla riforma del regionalismo.

Richiama poi l’intervento del relatore, onorevole Barelli, ed evidenzia l’opportunità di concentrare l’esame sui due progetti di legge costituzionale C. 514 e C. 1241, l’ultimo dei quali a sua firma, simili per contenuto, per giungere ad una sostanziale modifica dell’ordinamento di Roma capitale, rimanendo al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 132 della Costituzione ed intervenendo sul solo articolo 114 della Costituzione. Ricorda infine che le due proposte di legge costituzionale citate riprendono gli esiti del dibattito della precedente legislatura.

Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

NOTE

(1) Vedi openpolis Come si modifica la costituzione 9 novembre 2023 La costituzione rappresenta la carta fondamentale alla base di tutto il sistema istituzionale e del processo legislativo italiano. In essa infatti sono definiti non solo i principi fondamentali della nostra repubblica ma anche i diritti e i doveri dei cittadini oltre alla definizione del quadro organizzativo generale, sia dal punto di vista politico che amministrativo. Per questo l’ipotesi di una sua modifica deve essere valutata con grande attenzione. A questo fine i costituenti hanno previsto degli strumenti ad hoc. Si tratta della legge costituzionale e di revisione costituzionale. La prima ha una funzione integrativa del testo originario, mentre la seconda opera una modifica alla carta fondamentale.Entrambe, per entrare in vigore, devono seguire un iter più complesso rispetto alle leggi ordinarie. Sono infatti necessarie due deliberazioni da parte di entrambe le camere, a distanza di almeno tre mesi. La lunghezza e complessità dell’iter è stata pensata dal costituente per assicurare un dibattito ragionato, completo e approfondito. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.– Articolo 138 costituzioneSe nella seconda votazione entrambe le camere approvano la legge con una maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti, il testo si considera definitivamente approvato. In caso contrario la legge può essere sottoposta a referendum popolare. La richiesta di referendum deve essere fatta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, da parte di 1/5 dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali.

(2) vedi Alla Camera tornano le proposte per la regione di Roma capitale (con annessa autonomia differenziata) 14 maggio 2024

(3) Cost. Italiana Art. 114 (…)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento

Cost. Italiana Art. 131 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte;Valle d’Aosta [cfr. artt. 57 c.3, 83 c.2, 116 ];Lombardia;Trentino-Alto Adige [cfr. art. 116 ];Veneto;Friuli-Venezia Giulia [cfr. art. 116, X ];Liguria;Emilia-Romagna;Toscana;Umbria;Marche;Lazio;Abruzzi [cfr. IV ];Molise [cfr. art. 57 c.3, IV ];Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia [cfr. art. 116 ];Sardegna [cfr. art. 116 ].

Cost. Italiana Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [cfr. XI].

(4) Proposta XIX legislatura C 278 del 13 ottobre 2022 dell’ on. Morassut che intende “fare della città di Roma, capitale della Repubblica, la ventunesima regione” in quanto “La funzione legislativa e quella deliberativo-esecutiva saranno in grado di agire più celermente e in modo coordinato nel territorio“. Vai alla pagina della Proposta sul sito della Camera scarica il testo E’ la lettera riproposizione della Proposta avanzata nella XVIII legislatura N. 2938 d’iniziativa dei deputati MORASSUT, CECCANTI, CIAMPI, DE MARIA, FIANO, MICELI, POLLASTRINI, RACITI (PD) Vai alla pagina della Proposta sul sito della Camera scarica il testo

(5) Proposta XIX legislatura C 1241 del 22 giugno 2023 dell’on. Morassut Secondo il proponente la proposta di legge “raccoglie l’importante lavoro svolto nella Commissione Affari costituzionali nella XVIII legislatura su diversi progetti di legge abbinati, il cui iter fu interrotto bruscamente dalla fine anticipata della legislatura, quando il provvedimento era giunto all’esame dell’Assemblea” e “Il testo qui presentato costituisce dunque un punto avanzato di mediazione, che aveva permesso a gran parte delle forze politiche dell’allora maggioranza e opposizione di raggiungere un punto di incontro” ma è di fatto la riproposizione del testo che era approdato alla Camera nel giugno 2022, così come modificato dalla Commissione Affari Istituzionali, con un testo che attribuisce “poteri legislativi nelle materie attualmente ricomprese negli ambiti di competenza legislativa concorrente (esclusa la tutela della salute) e residuale delle regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

(6)Proposta XIX legislatura C514 del 4 novembre 2022, a prima firma dell’ on. Barelli La proposta prevede “la sostituzione integrale del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione, confermando l’attuale previsione che affida alla legge dello Stato la disciplina dell’ordinamento di Roma capitale e costituzionalizzando, al contempo, il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria da attribuire con legge a Roma capitale” “attribuendo potestà legislativa derogatoria rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie attualmente oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e di potestà legislativa regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costitu- zione), in ogni caso escludendo l’attribuzione di poteri legislativi nella materia della tutela della salute“. Vai alla pagina della Proposta sul sito della Camera scarica il testo

(7) Proposte XVIII legislatura

  • PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 1854, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARELLI, BRUNETTA, ANGELUCCI, BATTILOCCHIO, CALABRIA, GIACOMONI, MARROCCO, POLVERINI, RUGGIERI, SPENA (FI) Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica Presentata il 16 maggio 2019 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 1854, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARELLI, BRUNETTA, ANGELUCCI, BATTILOCCHIO, CALABRIA, GIACOMONI, MARROCCO, POLVERINI, RUGGIERI, SPENA (FI) Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica- La capitale è dotata “dei poteri dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni ordinarie” così da “acquistare l’intero spettro delle potestà e delle forme di autonomia contemplate dal titolo V della parte seconda della Costituzione per questi livelli territoriali; ci si riferisce, fra l’altro, alla potestà legislativa, regolamentare e amministrativa, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione; all’autonomia finanziaria di cui all’articolo 119 della Costituzione”; “La legge dello Stato viene chiamata acoordinare, sentiti gli enti interessati, i rapporti che si andranno a creare fra Roma capitale e la regione Lazioscarica la proposta
  • PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

(8) Proposta di legge costituzionale N. 1854-2938-2961-3118-A TESTO DELLA COMMISSIONE (XVIII legislatura) nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1854 Barelli e abbinate, come modificato a seguito dell’approvazione degli emendamenti fino alla data del 14 giugno 2022, adottato come testo base, risultante dall’esame svolto in sede referente dalla I Commission scaricavazione degli emendamenti fino alla data del 14 giugno 2022 scarica

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei compnenti dell’Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio. Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo statuto speciale di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell’entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.

scarica la Proposta N. 1854-2938-2961-3118-A con i pareri delle Commissioni COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI), VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE), XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(9) La proposta era approdata alla Discussione in Assemblea il 20 giugno 2022, ma non era arrivata al voto prima della fine della legislatura scarica l’iter della Proposta 1854-A

(10) alcune proposte di legge della precedente legislatura e la stessa Proposta Morassut 278 – che lui stesso ha dichiarato nel corso della Commissione “appartenere ad un’altra fase politica e storica, in cui fungeva da apri-pista del dibattito sul tema, oltre che da provocazione con riguardo alla defini-zione dello status di Roma e alla riforma del regionalismointervenivano su vari art. della Costituzione per conferire alla Capitale lo status di Regione, inserendola nell’elenco delle Regioni dell’art. 131:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE 278 Art. 1. 1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è soppresso. Art. 2. 1. All’articolo 131 della Costituzione, dopo la parola: «Lazio;» è inserito il seguente capoverso: «Roma capitale della Repubblica;». Art. 3. 1. Al primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, le parole: «un milione» sono sostituite dalle seguenti: «due milioni».

(11) Modifiche proposte all’art. 114 Proposta Morassut Ac 1241 /Barelli Ac 514

Art.1

Morassut/Barelli Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. (idem per entrambi)

Morassut:  Roma capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio.

Barelli: Roma Capitale dispone di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della Regione Lazio, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute. Si applicano a Roma Capitale le disposizioni degli articoli 127 e 134 della Costituzione.

Morassut/Barelli Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento

(12) LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. (09G0053) note:Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 07/05/2024)(GU n.103 del 06-05-2009) Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione) 1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione (**1). 4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione (**2) nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell’articolo 2, sentiti la (*) regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione (**3), stabilisce i principi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((7)) 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((7)) ————— AGGIORNAMENTO (7) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 – 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l’abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).

(*) L’art. 2, (Oggetto e finalità), che al comma 1 recita che “Il Governo è delegato ad adottare, entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblicaal comma 2 dispone che “ …i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali“, tra i quali, alla lettera f) la “determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;e alla lettera m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

(**1) Cost. Articolo 118 comma 1 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. comma 2 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

(**2) Cost. art.117 6 comma La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(**3) Cost. Articolo 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

(13) Cost. Italiana Articolo 117

comma 1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

comma 2 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:(…)

comma 3 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

comma 4 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(14) Per Legge “rinforzata” si intende una legge che, rispetto al tipo cui appartiene (ordinaria, costituzionale, regionale), presenta un procedimento di formazione più complesso (aggravato). La legge rinforzata è anche una legge atipica in quanto presenta una forza passiva potenziata: leggi che non si caratterizzano per la stessa complessità di procedimento non possono, infatti, abrogare una legge rinforzata.La legge rinforzata deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

(15) Sull’autonomia regionale differenziata si veda Autonomia differenziata cronologia materiali

(15 bis)Dossier n° 299 – Schede di lettura 15 maggio 2024 Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione,concernenti Roma capitaleA.C. 278, A.C. 514, A.C. 1241 scarica Dossier AC0236

(16) Questo il TESTO dell’art. 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1854

comma 1 Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La Città di Roma ha i poteri dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni ordinarie. Può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e la Città di Roma

Questo il TESTO dell’art. 1 DELLA COMMISSIONE N. 1854-A

comma 1 Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio. Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».

Questo il TESTO dell’art. 1 della Proposta Morassut AC 1241 del 22 giugno 2023

1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sosti- tuito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio. Roma capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».

(17) PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARELLI, NAZARIO PAGANO, PAOLO EMILIO RUSSO, BATTILOCCHIO, MARROCCO Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica Presentata il 4 novembre 2022

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della Regione Lazio, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute. Si applicano a Roma Capitale le disposizioni degli articoli 127 e 134 della Costituzione. Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

(18) N. 2938 d’iniziativa dei deputati MORASSUT, CECCANTI, CIAMPI, DE MARIA, FIANO, MICELI, POLLASTRINI, RACITI Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica Presentata l’11 marzo 2021

(19) Cost. Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

(20) Cost. Art 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

(21) Cost. Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

(22) Cost. Articolo 134

La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90].

(23) Dallo statuto di Roma Città Metropolitana:

Art. 16
Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge, eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema elettorale che sarà determinato con legge dello Stato, a seguito della costituzione di zone omogenee ai sensi dell’articolo 28 e stante la ripartizione del territorio di Roma Capitale in zone dotate di autonomia amministrativa, anche tenendo conto dell’articolazione di Roma Capitale in Municipi.

(…)

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 47 Disposizioni transitorie

1. Fino all’insediamento del Sindaco e del Consiglio eletti a suffragio universale e diretto, Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco di Roma Capitale e i Consiglieri sono eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Città metropolitana.

(…)

5. Il Consiglio si attiva, entro dodici mesi dalla elezione a suffragio universale e diretto degli organi della Città metropolitana, affinché l’Assemblea capitolina deliberi l’articolazione del territorio di Roma Capitale in Comuni urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014.



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