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“Premierato”, il testo in discussione al Senato

di Anna Maria Bianchi Missaglia

Il 24 maggio 2024 è approdato al voto del Senato il Disegno di legge di riforma costituzionale che introduce il cosiddetto “premierato elettivo”, con un testo diverso da quello approvato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre scorso, risultato delle modifiche apportate in Commissione Affari Costituzionali al DDL S.935.

Ci siamo già espressi sulla riforma costituzionale (Vedi Elezione diretta del Presidente del Consiglio, un altro attacco alla Costituzione) e anche dopo le modifiche apportate al testo, che precisano alcuni degli aspetti più controversi, la valutazione generale non cambia su un Disegno di legge che devasta i principi della democrazia costituzionale sui quali si basa l’ordinamento della Repubblica italiana senza attribuire maggiori poteri ai cittadini italiani, ma mortificando ancora di più la rappresentanza parlamentare, neutralizzando i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica e non assicurando neppure maggiore stabilità al sistema politico”

Pubblichiamo una sintesi delle modifiche (dal Dossier – n. 215/1 maggio 2024 del Servizio Studi del Senato), il testo base della Commissione a confronto con la versione governativa originaria e con le modifiche apportate agli articoli della Costituzione Italiana.

Il 24 aprile la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame del Disegno di legge di iniziativa del Governo Meloni, dopo cinque mesi di lavori, cinquantaquattro audizioni di esperti di diritto costituzionale e cinque audizioni tra Conferenza delle
Regioni e rappresentanze sociali. Il disegno di legge governativo risulta modificato in più punti, da alcuni degli emendamenti presentati, e il testo finale è stato assunto dalla Commissione come testo base.

La Commissione ha portato gli articoli da 5 a 8, a un nuovo titolo del disegno di legge: “Modifiche (agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione) alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica” e a varie modifiche dell’impianto. Restano immodificate le disposizioni abrogative dell’istituto dei senatori a vita e della facoltà (mai applicata) del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera (anziché entrambe), nonché le disposizioni transitorie.

dal Dossier – n. 215/1 maggio 2024 del Servizio Studi del Senato) La riforma costituzionale prospettata dall’A.S. n. 935 nella stesura originaria, esso muoveva lungo alcune direttrici:

➢ elettività popolare diretta del Presidente del Consiglio;

➢ costituzionalizzazione di un premio – su base nazionale – tale da “garantire” in ambedue le Camere il 55 per cento dei seggi alle liste ed ai candidati collegati al candidato Presidente del Consiglio;

➢ scioglimento delle Camere, qualora il Presidente del Consiglio eletto non riesca a conseguire la fiducia parlamentare delle Camere;

➢ in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, conferibilità dell’incarico di formare il Governo a parlamentare diverso che sia stato candidato in collegamento, per attuare i medesimi impegni programmatici ed indirizzo politico.

Tale impianto dispositivo è stato modificato nella sede referente con l’espunzione della quantificazione in Costituzione del premio di maggioranza (che è su base nazionale per ambedue le Camere, incluso il Senato è stato espressamente ribadito, e nel rispetto – si è introdotta specificazione – del principio di tutela delle minoranze linguistiche). Inoltre è stato introdotto un limite costituzionale di durata della permanenza in carica del Presidente del Consiglio eletto. Ed è stata data articolata riformulazione alla previsione dello scioglimento delle Camere in caso di “dimissioni” del Presidente eletto e del conferimento dell’incarico di formare il Governo ad altro parlamentare eletto in collegamento (per quest’ultimo riguardo, senza più previsione del vincolo degli impegni programmatici e d’indirizzo politico originari).

È stata inserita menzione della “revoca” dei ministri, proposta dal Presidente del Consiglio eletto (come la nomina, sola prevista nel testo originario) e disposta dal Presidente della Repubblica.

Sono state introdotte altresì previsioni relative all’elezione parlamentare del Presidente della Repubblica ed agli atti di questo. In particolare, è stato ampliato il numero di scrutini nei quali sia richiesta per la sua elezione la maggioranza di due terzi del Parlamento in seduta comune.Ed è stato enucleato, tra gli atti del Presidente della Repubblica, un novero di atti per i quali non è richiesta la controfirma.

Infine, quale coordinamento con la previsione dello scioglimento ‘collegato’ alle dimissioni del Presidente del Consiglio, è stata introdotta la previsione che lo scioglimento qualora si configuri come “atto dovuto” non incontri il limite del ‘semestre bianco’.

Il 24 maggio 2024 tale testo base della Commissione del DDL S.935 è approdato al Senato.

Vai a Riforma per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, cronologia materiali

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935 di iniziativa del Governo: Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

DISEGNO DEI LEGGE COSTITUZIONALE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE: Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Di seguito il testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 24 aprile 2024  con alcune modifiche al testo di iniziativa del Governo e approdato alla discussione dell’Assemblea il 29 maggio 2024 (dal sito del Senato https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLCOMM/0/1414450/index.html?part=ddlcomm_ddlcomm1-articolato_articolato1 )

Art. 1. Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione

(Testo  Disegno di legge cost. d’iniziativa del Governo  – Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  Identico)

Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

ART. 59 Cost. Italiana

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.  

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 2. Modifica all’articolo 83 della Costituzione

(Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  non presente nel testo d’iniziativa del Governo)

1. All’articolo 83 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole: « Dopo il terzo scrutinio » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo il sesto scrutinio ».

ART. 83 Cost. Italiana

3 comma L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 3. Modifiche all’articolo 88 della Costituzione

(Testo  Disegno di legge cost. d’iniziativa del Governo  – Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  Identico)

1. Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse,

(Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  non presente nel testo d’iniziativa del Governo)

2. Al secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto ».

Articolo 88 Cost. Italiana

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto

Art. 4. Modifica all’articolo 89 della Costituzione

(Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  non presente nel testo d’iniziativa del Governo)

1. Il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi ».

Articolo 89 Cost. Italiana

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi

Art. 5. Modifica dell’articolo 92 della Costituzione

(Testo  Disegno di legge cost. d’iniziativa del Governo  – Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  Identico)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

(Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  che modifica il testo proposto dal Governo[1])

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri[2] ».

Articolo 92 Cost. Italiana

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri »       

Art. 6. Modifica all’articolo 57 della Costituzione

(Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  non presente nel testo d’iniziativa del Governo)

1. Al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e salvo il premio su base nazionale previsto dall’articolo 92 ».

Articolo 57 Cost. italiana

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e salvo il premio su base nazionale previsto dall’articolo 92 

Art. 7. Modifiche all’articolo 94 della Costituzione

(Testo  Disegno di legge cost. d’iniziativa del Governo  – Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  Identico)

1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »;

Articolo 94 Cost. Italiana

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

3 comma Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere    

 (Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  che modifica il testo proposto dal Governo)

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio [3]».

Articolo 94 Cost. Italiana

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio 

Art. 8. Norme transitorie

(Testo  Disegno di legge cost. d’iniziativa del Governo  – Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  Identico)

1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 (Testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali  che modifica il testo proposto dal Governo)

2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere[4].

ISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
D’iniziativa del GovernoTesto proposto dalla Commissione
Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della RepubblicaModifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
Art. 1.Art. 1.
(Modifica all’articolo 59
della Costituzione)
(Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.Identico.
 Art. 2.
 (Modifica all’articolo 83 della Costituzione)
 1. All’articolo 83 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole: « Dopo il terzo scrutinio » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo il sesto scrutinio ».
Art. 2.Art. 3.
(Modifica all’articolo 88
della Costituzione)
(Modifiche all’articolo 88
della Costituzione)
1. Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.1. Identico.
 2. Al secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto ».
 Art. 4.
 (Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
 1. Il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 « Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi ».
Art. 3.Art. 5.
(Modifica dell’articolo 92
della Costituzione)
(Modifica dell’articolo 92
della Costituzione)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:1. Identico:
« Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.« Art. 92. – Identico.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri ».
 Art. 6.
 (Modifica all’articolo 57 della Costituzione)
 1. Al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e salvo il premio su base nazionale previsto dall’articolo 92 ».
Art. 4.Art. 7.
(Modifiche all’articolo 94
della Costituzione)
(Modifiche all’articolo 94
della Costituzione)
1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:1. Identico:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:a) identica;
« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »; 
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».« In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ».
Art. 5.Art. 8.
(Norme transitorie)(Norme transitorie)
1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.1. Identico.
2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

4 giugno 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com


[1] Testo del Disegno di legge d’iniziativa del Governo: Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.

[2] Testo del Disegno di legge d’iniziativa del Governo:  Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».

[3] Testo del Disegno di legge d’iniziativa del Governo: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».

[4] Testo del Disegno di legge d’iniziativa del Governo 2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

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