Referendum Costituzionale sulla Riduzione del numero dei Parlamentari 20/21 Settembre 2020
Autore : Redazione
AGGIORNAMENTO 22 9 2020
Il Sì ottiene 17.168.498 voti pari al 69,64%, mentre il No totalizza 7.484.940, pari al 30,36%. I votanti sono 24.993.020, pari al 53,84% dei 46.418.749 degli aventi diritto. A Roma dove il sì raggiunge il 60%, il no vince nei due municipi centrali, ovvero il I e il II, entrambi a guida centrosinistra : nel I al 56% e nel II al 57%. Il sì vince in periferia, anche negli altri due municipi a guida centtosinistra: i 59% al III, 56% all’VIII doal VI; a Tor Bella Monaca, raggiunge il 73%, il dato più alto della Capitale.
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Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15, negli stessi giorni in cui in alcuni comuni e regioni si svolgono anche le elezioni amministrative, si svolgerà il Referendum Costituzionale sulla Riduzione del Numero dei Parlamentari. Si tratta di un referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*. (20A03946) (GU n.180 del 18-7-2020).In pratica gli elettori saranno chiamati ad approvare o respingere la legge di revisione costituzionale votata dalle camere che prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.In calce il quesito del Referendum.
Carteinregola è un’associazione apartitica di cui fanno parte membri di diverse opinioni politiche: così, anche nel caso del referendum costituzionale, coesistono posizioni diverse. Per questo motivo, anzichè schierarci a maggioranza, abbiamo deciso di ospitare le ragioni del Si e del No (o dell’astensione) dei nostri soci che vorranno inviarci dei contributi alla discussione.
> vai alla pagina Referendum costituzionale riduzione del numero dei parlamentari – contributi di Carteinregola
Testo del quesito del referendum:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblciato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (19A06354) (GU Serie Generale n.240 del 12-10-2019)
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e' sostituita
dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e'
sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita
dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e'
sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le
seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e'
sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».
Art. 3.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero
complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo
scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta
data di entrata in vigore.