Regione Lazio: ancora regali ai proprietari di mansarde (e danni al Paesaggio)
Autore : Redazione
Continua, un pezzo alla volta, la lunga marcia dei favori ai proprietari di immobili, che smonta, un pezzo alla volta, conquiste collettive che riguardano la vivibilità degli spazi, la tutela dei centri storici, le regole sulle destinazioni che garantiscono la qualità della vita dei cittadini.
Dopo la proposta di legge per permettere di trasformare cantine e garages in abitazioni, uffici, negozi presentata dalla Presidente della Commissione Urbanistica (1), la Giunta regionale del Lazio il 7 agosto ha approvato una Proposta di legge, “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio“(2), che interviene su molte norme urbanistiche, ridimensionando regole a difesa dell’interesse pubblico e allargando i margini degli interessi privati ( la Pl deve ancora andare alle Commissioni competenti e al voto del Consiglio regionale)
La relazione illustrativa dell’Art. 3, intitolato “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti”, spiega che “modifica la disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti ” aggiornando “la data di realizzazione dei sottotetti che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale o turistico-ricettiva” – periodica riapertura dei termini da varie Amministrazioni regionali a questa parte – ma soprattutto rimuovendo “la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali“. Un’ ulteriore spinta alle trasformazioni incongrue dei tessuti dei centri storici – come vederemo la normativa consente modifiche all’edificio– e anche alla deriva iperturistica che sta cambiando i connotati al centro della Capitale e non solo.
Sarebbe bello che le opposizioni alzassero barricate su tale provvedimento (3), ma in questo caso, come in numerosi altri, c’è qualche difficoltà, dato che questa iniziativa è l’ultima di una serie di modifiche cominciata tanti anni fa e andata avanti per progressivi abbassamenti dell’asticella delle regole, dalla Giunta Polverini alla Giunta Zingaretti.
E’ la Regione guidata dal centro sinistra di Zingaretti a introdurre per il recupero dei sottotetti “a fini abitativi”, anche quelli “turistico ricettivi”. Altre modifiche hanno interessato uno degli aspetti più delicati, l’altezza dei locali che si rendono abitabili: se la legge regionale di Marrazzo (centrosinistra) del 2009 indicava che “la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto piu’ alto e quello piu’ basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissati in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio“, le modifiche Polverini l’avevano portata a “2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;”; poi nel 2014 le nuove modifiche del Consiglio guidato da Zingaretti l’avevano fatta scendere addirittura a 1,90 mt. Ora la Proposta di legge della Giunta Rocca la riporterebbe a 2 metri, pochi centimetri in più, forse per mettersi al riparo dalle critiche dell’opposizione. Invece sul fronte della tutela paesaggistica dei centri storici la PL Ciacciarelli fa un consistente – e inaccettabile – passo indietro persino rispetto alla Giunta Polverini.
La legge della Giunta Marrazzo prevedeva che le disposizioni della legge non si applicassero alle zone territoriali omogenee «A», cioè a quelle zone che il D.M. 1444/68 definisce “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.Nell’era Polverini si era già operato un restringimento delle esclusioni “alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)”, a Roma si tratta della città compresa nelle Mura Aureliane. L’attuale Proposta di legge prevede invece che le trasformazioni possano “applicarsi…anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati,ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). E’ da notare che la “Parte Seconda” riguarda i “Beni Culturali”, mentre non viene citata dal provvedimento la “Parte Terza” che tratta i “Beni Paesaggistici” tutelati dal PTPR (4).
Un letale combinato disposto visto che la legge già prevede che “l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi puo’ essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio” e soprattutto consente “modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente leggea condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”
Il rischio di interventi consistenti sullo skyline dei centri storici, con modifiche alla conformazione dei tetti, aumenti di cubature, apertura di nuove finestre, per ricavare spazi dove poi stipare turisti e studenti fuori sede è davvero dietro l’angolo.
Infine va ricordato che nella legge nazionale di iniziativa del Ministro Salvini recentemente approvata, battezzata “Salva Casa“, è stato anche introdotto con un emendamento una modifica dedicata al recupero dei sottotetti che, “nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione”, consente di derogare ai limiti di distanza tra edifici e confini e che – non per caso – prevede che “Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu’ favorevoli“(5).
Purtroppo anche questa battaglia di Carteinregola, come troppe su cui ci siamo impegnati – Piano casa, PTPR, Legge di rigenerazione urbana (6) – temiamo offrirà solo la magra consolazione del “a futura memoria”.
In calce il testo dell’articolo 3 della PL Ciacciarelli e più sotto il testo della Legge Marrazzo con le varie modifiche intervenute dal 2009 a oggi che può essere un “caso di scuola” della progressiva erosione delle regole a tutela dell’interesse pubblico a favore di certe categorie di privati.
(3) Il consigliere Valeriani del Partito Democratico ed ex assessore all’Urbanistica ha rilasciato una intervista molto critica ad Affari italiani 12 agosto 2024 Regione Lazio: Valeriani, Pd: “Sull’Urbanistica la Giunta Rocca umilia i Comuni: più cubature per tutti” leggi tutto l’articolo
Articolo 1, comma 1, lettera 0a) (Recupero dei sottotetti) (dal Dossier della Camera) La lettera 0a) del comma 1 dell’articolo 1, introdotta in sede referente, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. La disposizione in esame inserisce un nuovo comma 1-quater all’articolo 2-bis del testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001), che disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. Il primo periodo del comma 1-quater dispone che – al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo – il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, alle seguenti condizioni:
che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio;
che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.
Il secondo periodo del comma 1-quater precisa che resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1.
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all’articolo 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu’ favorevoli»));
“Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. su proposta dell’ Ass. CIACCIARELLI
Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni)
1. Alla l.r. 13/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3, le parole: “1° giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;
Art. 3(Condizioni per il recupero) 1. Possono essere recuperati a fini abitativi e turistico ricettivi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 1° giugno 2017(2a), 31 dicembre 2023 purchè attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio ovvero i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa, qualora sussistono le seguenti condizioni: (2b) (…)
b) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: “il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16)”, sono soppresse;
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
c) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, è inserita la seguente: “c bis) il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);”;
“c bis) il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);”;
d) il comma 1 dell’articolo 7, è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004.”
Art. 7(Esclusioni e deroghe)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggisticoregionale (PTPR)
Comma 1 Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR)si applicano, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f)*, anche alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati, ai sensi della Parte seconda del d. lgs. n. 42/2004.”
*Art. 3( Condizioni per il recupero) Comma 1. (…) f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge
UN CASO DI SCUOLA: LE MODIFICHE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ABITABILITA’ DEI SOTTOTETTI alla Legge Marrazzo del 2009
Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10[1] Titolo modificato dall’articolo 5, comma 2 Art. 5 comma 2: Nel titolo della l.r. 13/2009 dopo le parole: “a fini abitativi” sono inserite le seguenti “e turistico ricettivi”.
Art. 1 Finalita’
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un piu’ efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumiesistenti nonche’ di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10[2] articolo 5, comma 28 : Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime stabilite dall’articolo 3.”
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (1) Art. 5 comma 4. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “volumi residenziali” sono inserite le seguenti “, ovvero turistico ricettivi” e dopo le parole: “nel volume residenziale” sono inserite le seguenti “, ovvero turistico ricettivo”.
Art. 3 Condizioni per il recupero
1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purche’ attigui o comunque annessi ad unita’ immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:
Legge regionale 12/2012[3] articolo 1, comma 21 21. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche dopo le parole: “sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti: “oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2011”.
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 5. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.
Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7[4] Termine modificato dall’articolo 10, comma 8 Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13(Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti) le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2017”
Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7[5]) articolo 23, comma 1: Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “medesimo edificio” sono inserite le seguenti: “ovvero i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa”.
a) l’edificio dove e’ ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtualeorizzontale, mediano tra il punto piu’ alto e quello piu’ basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, e’ ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 (2) Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 29, lettera a): la lettera b), del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;”
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (1) 6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 le parole: “2,00 metri” sono sostituite dalle seguenti: “1,90 metri”.
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media e’ calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima non puo’ essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;
e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne e’ consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non e’ prescritta;
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 (2) Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 29, lettera a) b) alla lettera e) del comma 1 le parole: “di cui alla lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere b) e d)”;
f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonche’ delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 (2) c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”;
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c) e’ consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita’ dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche’ le norme sismiche.
3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’ subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unita’ immobiliare.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilita’, per mancata disponibilita’ di spazi idonei, di assolvere all’obbligo di cui al comma 3, e’ consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gliinterventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa. di proprieta’ del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’, altresi’, subordinato all’obbligo di destinare la nuova unita’ immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la medesima unita’ immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non alienarla per un periodo pari a cinque anni.
Art. 4 Classificazione dell’intervento ed oneri concessori
1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi e’ classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
2. L’intervento di cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’art. 16 del decreto del della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
Art. 5 Modalita’ d’intervento
1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonche’ delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilita’.
2. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilita’ e di aeroilluminazione naturale dei locali, l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi puo’ essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilita’ dei locali sottostanti.
Art. 6 Sostenibilita’ energetica ambientale
1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico nonche’, in conformita’ agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone territoriali omogenee «A» di cui dall’art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 (2) ( ) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 30 : 30. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggisticoregionale (PTPR).”
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche’ di determinate tipologie di edifici, anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla presente legge, e’ consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.