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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 1 (governo del territorio- interventi in zona agricola)

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modificazioni)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Dalla Relazione illustrativa: ART. 1. Contiene una serie di modifiche alla legge regionale 38/1999, relativa al governo del territorio. In particolare, si interviene sulle funzioni e sulla composizione del comitato regionale per il territorio (che svolge funzioni in tema di approvazione degli strumenti urbanistici), si introducono innovazioni in merito ai piccoli interventi ammissibili in zona agricola, finalizzati a rivitalizzare gli edifici inutilizzati e a consentire modeste opere a corredo dei fabbricati esistenti strettamente funzionali al loro migliore godimento, si definiscono le corrette modalità di presentazione dei piani di utilizzazione aziendale in seno al procedimento di accertamento di conformità urbanistica e, infine, in attesa di una strutturale rivisitazione della legge regionale 38/99, si potenzia la facoltatività del ricorso al PUCG, per ora ancora vigente, come strumento di pianificazione urbanistica del territorio alternativo al PRG.

1. Alla l.r. 38/1999 Norme sul governo del territorio[1] sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 16, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

“f bis) i piani regolatori generali comunali e loro varianti.”;

TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE Art. 16 (Comitato regionale per il territorio)
1. E’ istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare,esprime pareri su:

f bis) i piani regolatori generali comunali e loro varianti

b)  il comma 2 dell’articolo 16, è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per un massimo di cinque anni, senza comunque superare la scadenza della legislatura. Fino alla nuova costituzione del comitato a seguito dell’insediamento del Presidente della Giunta regionale, il comitato in carica continua a svolgere le funzioni di cui al comma 1.”

TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE Art. 16 (Comitato regionale per il territorio)
 2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per un massimo  cinque anni. (4) senza comunque superare la scadenza della legislatura. Fino alla nuova costituzione del comitato a seguito dell’insediamento del Presidente della Giunta regionale, il comitato in carica continua a svolgere le funzioni di cui al comma 1.

(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 14

c)  il comma 2 dell’articolo 24, è abrogato;

TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE  Art. 24 (Efficacia del PTPG [Piano Territoriale Provinciale Generale NDR])
1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazionidi cui all’articolo 22. I vincoli di destinazione e di inedificabilità previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni.
2. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine fissato dal PTPG stesso.

d)  il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:

“1. Le misure di salvaguardia, previste dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e successive modifiche, hanno efficacia per tre anni dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell’articolo 33, comma 2; se entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione è stata convocata la conferenza di co-pianificazione, di cui al comma 5 dell’articolo 33, le misure di salvaguardia hanno efficacia per cinque anni.”;

 TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE   Art. 36 (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell’articolo 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952.

1. Le misure di salvaguardia, previste dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” e successive modifiche [2], hanno efficacia per tre anni dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell’articolo 33, comma 2 [3]; se entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione è stata convocata la conferenza di co-pianificazione, di cui al comma 5 dell’articolo 33 [4], le misure di salvaguardia hanno efficacia per cinque anni

e)  dopo il comma 2 dell’articolo 55, è inserito il seguente:
“2 bis. Nelle zone agricole è consentito, senza comportare cambio di destinazione d’uso, l’utilizzo degli edifici, esistenti alla data del 31 dicembre 2023, che hanno perso l’originaria funzione agricola e che non sono stati realizzati ai sensi dell’articolo 57 della presente legge, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.”;

TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE   Art. 55 (28) (Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

2 bis. Nelle zone agricole è consentito, senza comportare cambio di destinazione d’uso, l’utilizzo degli edifici, esistenti alla data del 31 dicembre 2023, che hanno perso l’originaria funzione agricola e che non sono stati realizzati ai sensi dell’articolo 57 della presente legge [Piani di utilizzazione aziendale NDR] [5], per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.”;

f)  dopo il comma 3 ter dell’articolo 55, è inserito il seguente:
“3 quater. Per gli edifici destinati ad abitazione, esistenti nelle zone di cui al presente articolo, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e.6), del d.p.r. 380/2001, è consentita la realizzazione di opere pertinenziali, quali tettoie, balconi, porticati, nel limite massimo del 25 per cento dell’area di sedime del fabbricato, nonché piscine interrate o prefabbricate, aventi superficie acquatica non superiore al 20 per cento della superficie lorda e comunque non superiore a 60 metri quadrati, purché prive di un autonomo valore di mercato e purché si mantenga l’originaria destinazione d’uso e il carattere pertinenziale della nuova edificazione. Per gli edifici di cui al comma 2 è, inoltre, consentita la realizzazione fino a un massimo di quattro box, nella misura di 12 metri quadrati ciascuno, per il ricovero di equidi, non destinati alla produzione alimentare e non costituenti allevamento zootecnico, a condizione che tali strutture siano di palese rimovibilità e prive di fondazioni in muratura o cemento. Le opere di cui al presente comma possono essere realizzate nella particella edificata o, se impossibile, nelle immediate vicinanze dell’edificio.”;

TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE    Art. 55 (28) (Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis.

3 quater. Per gli edifici destinati ad abitazione, esistenti nelle zone di cui al presente articolo, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e.6), del d.p.r. 380/2001[6], è consentita la realizzazione di opere pertinenziali, quali tettoie, balconi, porticati, nel limite massimo del 25 per cento dell’area di sedime del fabbricato, nonché piscine interrate o prefabbricate, aventi superficie acquatica non superiore al 20 per cento della superficie lorda e comunque non superiore a 60 metri quadrati, purché prive di un autonomo valore di mercato e purché si mantenga l’originaria destinazione d’uso e il carattere pertinenziale della nuova edificazione. Per gli edifici di cui al comma 2 è, inoltre, consentita la realizzazione fino a un massimo di quattro box, nella misura di 12 metri quadrati ciascuno, per il ricovero di equidi, non destinati alla produzione alimentare e non costituenti allevamento zootecnico, a condizione che tali strutture siano di palese rimovibilità e prive di fondazioni in muratura o cemento. Le opere di cui al presente comma possono essere realizzate nella particella edificata o, se impossibile, nelle immediate vicinanze dell’edificio.”;

g)  al comma 4 dell’articolo 55, le parole: “ai commi 2, 3 e 7”, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2, 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7”;

TESTO VIGENTE legge regionale 38/ 1999 CON MODIFICHE  ART.55  (Edificazione in zona agricola)

COMMA   4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7,  2, 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7[7] gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell’assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, e a condizione che l’azienda agricola sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente normativa di settore;
b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore. (29)

h)  dopo il comma 8 dell’articolo 57, è inserito il seguente:
“8 bis. Il PUA può essere presentato anche per gli interventi già realizzati e previsti al comma 2[i]. In tal caso, la commissione agraria effettua le verifiche di cui al comma 6, lettere da a) a g bis), con riferimento al momento della realizzazione degli interventi e al momento della presentazione della domanda; in caso di esito positivo, ferma restando l’approvazione ai sensi del comma 7, il rilascio, ai sensi del comma 8, produce gli effetti di cui all’articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.”;

TESTO VIGENTE CON MODIFICHE  legge regionale 38/ 1999   Art. 57 (33) (Piani di utilizzazione aziendale [PUA])
1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l’attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. (33a)

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per: ….

8. Il PUA è rilasciato… dalla struttura tecnica comunale …e si realizza tramite  convenzione che, … stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di ….

8 bis. Il PUA può essere presentato anche per gli interventi già realizzati e previsti al comma 2[8]. In tal caso, la commissione agraria effettua le verifiche di cui al comma 6, lettere da a) a g bis)[9], con riferimento al momento della realizzazione degli interventi e al momento della presentazione della domanda; in caso di esito positivo, ferma restando l’approvazione ai sensi del comma 7 [10], il rilascio, ai sensi del comma 8[11], produce gli effetti di cui all’articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche[12].”

i)  al comma 1 dell’articolo 66, le parole: “di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto sia per l’adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento del PTPR ai sensi dell’articolo 27.1 della l.r. 24/1998”, sono sostituite dalle seguenti: “di approvazione del PUCG”.

TESTO VIGENTE [13]Art. 66 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)

1. Fino alla data di adozione del PUCG, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programmi ed i progetti in variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi regionali urbanistiche previgenti. (50)

50) Comma sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, poi modificato dall’articolo 286, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dall’articolo 88, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44 e dall’articolo 3, comma 12 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 e da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 agosto 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”

NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)

[1] l.r. 38/1999 Norme sul governo del territorio (1) (2)

Numero della legge regionale : 38
Data: 22 dicembre 1999
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1999

[2]articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) d.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. edilizia

Art. 12 (L) – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

COMMA 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

[3]l.r. 38/1999 Norme sul governo del territorio Art. 33 (15)(Adozione e verifica del PUCG)
1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

COMMA 2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

[4] rt. 33 (15)(Adozione e verifica del PUCG) Comma 5 Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca, d’intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del comune, nell’ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.

[5] Art. 57 (33)(Piani di utilizzazione aziendale)
1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l’attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. (33a)

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:
a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti; (34)
b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; (35)
c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricolie comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale; (35)
d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a); (35)
e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b); (35.1)

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);(35.1)

e quater)   la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all’articolo 55, comma 6;(35.1)

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006. (35.1)

3. Le abitazioni rurali, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri di superficie. La realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo di cui al primo periodo, fatto salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, è consentita su un lotto minimo, come definito dall’articolo 55, comma 5, comunque non inferiore a 30.000 metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun caso derogati. (35.2)

4. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato ovvero da un geometra, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali. (35a)

5. Il PUA contiene:
a) la descrizione dello stato attuale dell’azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali;
b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell’azienda;
c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l’individuazione dei fabbricati presenti nell’azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale;
d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

6. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:(36b)
a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;
d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;
f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa;
g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;(36)

g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita. (36c)

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), ebis), eter), equater) ed equinquies) il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. (36d)

8. Il PUA è rilasciato, anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, dalla struttura tecnica comunale competente [ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ndr] e si realizza tramite  convenzione che, oltre a quanto previsto dall’articolo 58 e dall’articolo 76 stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di: (36a)
a) effettuare gli interventi previsti dal programma;(36e)
b) non modificare la destinazione d’uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2; (37) (37a.1)
c) non modificare la destinazione d’uso rurale delle nuove costruzioni; (37)
d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita. (37a1)

9. Il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 8, lettere b) e c), è trascritto a cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
9 bis. La presentazione e l’approvazione di un PUA ai sensi della presente legge può modificare ed eventualmente assorbire e contenere tutte le condizioni e le caratteristiche dei PUA precedentemente presentati e approvati e superare i vincoli assunti di cui all’articolo 58. (37a)

10. In ogni caso la perdita delle qualifiche prevista dall’articolo 57, comma 1, all’atto del fine lavori e/o alla conclusione del procedimento di presentazione dell’inizio attività, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e successive modifiche, comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche. (37b)

[6]D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)d.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. edilizia

Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

[7]legge regionale 38/ 1999 ART.55

comma 2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

COMMA 2 bis. Nelle zone agricole è consentito, senza comportare cambio di destinazione d’uso, l’utilizzo degli edifici, esistenti alla data del 31 dicembre 2023, che hanno perso l’originaria funzione agricola e che non sono stati realizzati ai sensi dell’articolo 57 della presente legge, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi

Comma 3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.Comma 3 bis. Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. (28a)

comma 3 quater. Per gli edifici destinati ad abitazione, esistenti nelle zone di cui al presente articolo, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e.6), del d.p.r. 380/2001, è consentita la realizzazione di opere pertinenziali, quali tettoie, balconi, porticati, nel limite massimo del 25 per cento dell’area di sedime del fabbricato, nonché piscine interrate o prefabbricate, aventi superficie acquatica non superiore al 20 per cento della superficie lorda e comunque non superiore a 60 metri quadrati, purché prive di un autonomo valore di mercato e purché si mantenga l’originaria destinazione d’uso e il carattere pertinenziale della nuova edificazione. Per gli edifici di cui al comma 2 è, inoltre, consentita la realizzazione fino a un massimo di quattro box, nella misura di 12 metri quadrati ciascuno, per il ricovero di equidi, non destinati alla produzione alimentare e non costituenti allevamento zootecnico, a condizione che tali strutture siano di palese rimovibilità e prive di fondazioni in muratura o cemento. Le opere di cui al presente comma possono essere realizzate nella particella edificata o, se impossibile, nelle immediate vicinanze dell’edificio.”;

comma 7. Nei comuni, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per attività agricole tradizionali di cui alla l.r. 14/2006 da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare. (30)

[8] Comma 2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:
a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti; (34)
b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; (35)
c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricolie comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale; (35)
d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a); (35)
e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b); (35.1)

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);(35.1)

[9] comma 6. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito:(36b)
a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;
d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;
f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa;
g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti;(36)

g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita. (36c)

[10] comma 7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), ebis), eter), equater) ed equinquies) il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. (36d)

[11] comma 8. Il PUA è rilasciato, anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, dalla struttura tecnica comunale competente [ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifichendr] e si realizza tramite  convenzione che, oltre a quanto previsto dall’articolo 58 e dall’articolo 76 stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di: (36a)
a) effettuare gli interventi previsti dal programma;(36e)
b) non modificare la destinazione d’uso rurale, qualora presente, delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2; (37)(37a.1)
c) non modificare la destinazione d’uso rurale delle nuove costruzioni; (37)
d) non alienare separatamente dalle costruzioni la superficie aziendale asservita. (37a1)

[12] Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (1) Numero della legge regionale: 15 Data: 11 agosto 2008 Numero BUR: 31
Data BUR: 21/08/2008

Art. 22  (Accertamento di conformità)
1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.
2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
[a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;] (7a)a bis) nei casi previsti dall’articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione;(7b)
b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione; (7c)
c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.
3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.
4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

(13) il testo riporta ancora  il comma prima della modifica del 7 agosto 2024): ART. 66 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)
1. Fino alla data di approvazione del PUCG, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programmi ed i progetti in variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi regionali urbanistiche previgenti. (50)