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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 2 (rigenerazione urbana)

Articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Dalla Relazione illustrativa: ART. 2. Contiene numerose e sostanziali modifiche alla legge regionale 7/2017, relativa alla rigenerazione urbana. Oltre ad interventi che mirano a precisare aspetti non sempre chiari per le amministrazioni chiamate ad applicarli e a recepire taluni principi introdotti in via di applicazionema non ancora positivizzati, si introducono innovazioni sostanziali per migliorare le funzionalità della legge che, nel tempo si è riscontrato non essere ottimali. In tal senso, si aumentano gli incentivi volumetrici per gli interventi di demolizione e ricostruzione (artt. 2 e 6) nonché per la ristrutturazione edilizia (art. 6) che nella normativa vigente non erano previsti. Tali incentivi puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione. Si introduce un nuovo articolo (art. 3 bis) mirato a disciplinare e incentivare la delocalizzare gli edifici situati in aree strategiche, demaniali, tutelate o vincolate, si rimuove la preclusione che attualmente interessa le medie strutture di vendita (artt. 3 e 4), si ridisegna l’impianto della disposizione sui mutamenti di destinazione d’uso (art. 4) e di quella sugli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico (art. 5), eliminando in quest’ultima la necessità della deliberazione comunale per consentire gli interventi stessi, si introduce la possibilità di realizzare interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti (art. 6) e si ridisciplina con limiti meno stringenti il mutamento di destinazione d’uso delle sale cinematografiche e dei centri culturali (art. 6, comma 4) al fine della loro necessaria rivitalizzazione. Infine, si prevede la partecipazione della Regione al procedimento di rilascio dei titoli abiliti relativi agli interventi effettuati ai sensi della l.r. 7/2017 maggiormente impattanti.

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni)

1. Alla l.r. 7/2017[1] e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera f) , del comma 1 dell’articolo 1, è abrogata;

TESTO ELIMINATO Legge 7/2017   ART.1(Finalità e ambito di applicazione)

comma 1 La presente legge, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), detta disposizioni finalizzate al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o più delle finalità sotto elencate (1b):

(…)

f)    promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile;

(1b) Alinea modificata dall’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

b)  alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 1, le parole: “sono comunque consentiti gli interventi  di cui all’articolo 6”, sono sostituite dalle seguenti: “gli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 sono sempre consentiti indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alle Tavole A del PTPR, purché ricadenti nelle porzioni di territorio urbanizzate ai sensi del comma 7, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, per gli interventi di miglioramento sismico”;

TESTO MODIFICATO Legge 7/2017   ART.1 (Finalità e ambito di applicazione)

Comma 2 Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate,su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: (1)

(…)

c)    nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione[i]) e successive modifiche. Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 6. gli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 sono sempre consentiti indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alle Tavole A del PTPR, purché ricadenti nelle porzioni di territorio urbanizzate ai sensi del comma 7*, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, per gli interventi di miglioramento sismico**

* Art. 6 comma 7 Sono definite porzioni di territorio urbanizzate: a)    le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate; b)    la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici; c)    le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati]

** Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici comma 2 Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento)

c)  dopo il comma 2 dell’articolo 1, è inserito il seguente:
“2 bis. Nelle aree naturali protette per le quali è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, previo nulla osta di cui all’articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nel rispetto delle previsioni del suddetto piano, nelle porzioni di territorio urbanizzate ai sensi del comma 7. Nelle aree naturali protette, per le quali non è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge, sono consentiti, previo nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, nelle porzioni di territorio urbanizzate, ai sensi del comma 7, in conformità a quanto previsto, per le zone A di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della l.r. 29/1997 , dall’articolo 8, comma 4, lettera a), della l.r. 29/1997 e, per le zone B di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), della l.r. 29/1997, dall’articolo 8, comma 5.”;

TESTO INTRODOTTO Legge 7/2017  ART.1 (Finalità e ambito di applicazione)

2 bis. Nelle aree naturali protette per le quali è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, previo nulla osta di cui all’articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche [3], nel rispetto delle previsioni del suddetto piano, nelle porzioni di territorio urbanizzate ai sensi del comma 7 [4]. Nelle aree naturali protette, per le quali non è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge, sono consentiti, previo nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, nelle porzioni di territorio urbanizzate, ai sensi del comma 7, in conformità a quanto previsto, per le zone A di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della l.r. 29/1997 , dall’articolo 8, comma 4, lettera a), della l.r. 29/1997 e, per le zone B di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), della l.r. 29/1997, dall’articolo 8, comma 5.” [5];

d)  dopo il comma 7 dell’articolo 1, è inserito il seguente:
“7 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento, nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7.”;

TESTO INTRODOTTO Legge 7/2017  Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Comma 1 La presente legge, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), detta disposizioni finalizzate al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o più delle finalità sotto elencate (1b):

COMMA 7 Sono definite porzioni di territorio urbanizzate:

a)    le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;

b)    la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;

c)    le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati.

Comma 7 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento, nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7

e)  alla lettera d), del comma, 4 dell’articolo 2, le parole: “35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;

TESTO MODIFICATO Legge 7/2017   Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana)

COMMA 1 Nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui all’articolo 1 sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, programmi di rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, con finalità di interesse generale e con il riuso dei materiali derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile ed infrastrutturale, a riqualificare il contesto urbano in situazione di criticità e di degrado ed a recuperare e riqualificare gli ambiti, i complessi edilizi e gli edifici dismessi o inutilizzati al fine del miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali, culturali e paesaggistiche, inclusi i programmi volti a potenziare la mobilità sostenibile, a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell’autonomia energetica basato anche sulle fonti rinnovabili.

COMMA 4 . I comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1, valutando anche le proposte dei privati, ivi incluse quelle presentate da associazioni consortili di recupero urbano, approvano con le procedure di cui al comma 6 i programmi di rigenerazione urbana, indicando:

d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento 60 per cento  della superficie lorda esistente;

e) non presente

f)  alla lettera f), del comma 4, dell’articolo 2, dopo la parola: “la” è inserita la seguente: “eventuale”;

TESTO MODIFICATO Legge 7/2017  Art. 2(Programmi di rigenerazione urbana)

f) la eventuale  quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e nel caso di edilizia sociale una quota non inferiore al 20 per cento;

g)  al comma 2, dell’articolo 3, le parole: “delle medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di  grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche”;

TESTO MODIFICATO Legge 7/2017 Art. 3  (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)

Comma 1 I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale, individuano, anche su proposta dei privati, ambiti territoriali urbaninei quali, in ragione delle finalità di cui all’articolo 1, sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e validotitolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, come recepito dall’articolo 1 ter della l.r. 36/1987, interventi di ristrutturazione edilizia e urbanisticao interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30 per cento.

Comma 2 Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 6, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura delle medie egrandi strutture di vendita di cui allarticolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) [6] e successive modifiche e integrazioni. di  grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche [7]

Nota: Le medie strutture di vendita sono “esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti” [8]

h)  alla lettera a), del comma 6, dell’articolo 3, la parola: “, servizi” è soppressa;

i)  alla lettera b), del comma 6, dell’articolo 3, la parola: “, servizi” è soppressa;

TESTO MODIFICATO Legge 7/2017 Art. 3  (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)

COMMA 6. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d’uso individuate all’interno delle seguenti categorie funzionali:

a)    residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b)    produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

j)  dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione)

I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da approvarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati, specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali, nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e successive modifiche o di aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi ambiti individuati con le medesime deliberazioni.

L’intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici edificatori. Resta ferma la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera; in tal caso la bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo.

L’intervento di cui al presente articolo, inoltre, può prevedere, a esclusione del mutamento finalizzato all’apertura di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c),

della l.r 22/2019, il mutamento della destinazione d’uso tra quelle compatibili o complementari come di seguito individuate:
a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita. 4. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia e architettonica degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 5 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.”;

TESTO INTRODOTTO  Legge 7/2017 Art. 3 bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione)

I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da approvarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)[9] e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati, specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali, nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e successive modifiche [10] o di aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche[11], sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001[12], interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi ambiti individuati con le medesime deliberazioni.

L’intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici edificatori. Resta ferma la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera; in tal caso la bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo.

L’intervento di cui al presente articolo, inoltre, può prevedere, a esclusione del mutamento finalizzato all’apertura di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r 22/2019 [7], il mutamento della destinazione d’uso tra quelle compatibili o complementari come di seguito individuate:
a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita. 4. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia e architettonica degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 5 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.”;

in costruzione

k) l’articolo 4, è sostituito dal seguente:

“Art. 4
(Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso degli immobili)
1. Al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la  riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, i comuni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, con apposita deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure previste nell’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987, l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali, previste nell’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.

2. Con la deliberazione prevista nel comma 1, i comuni devono individuare espressamente i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001, per ognuna delle zone omogenee del piano regolatore generale; possono, inoltre, limitare i mutamenti, escludendo specifici edifici o aree, nonché individuando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.

3. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui al comma 1, si applicano in via diretta, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r.  380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati, purché non ricadenti:

a)  nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;

b)  all’interno delle zone omogenee D previste nel D.M. n. 1444/1968;

c)  nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR. 4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019.
5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate al momento della entrata in vigore della presente legge.”;

l) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie; per gli edifici a destinazione non residenziale l’incremento massimo è di 150 metri quadrati.”;

m)  alla fine del comma 2, dell’articolo 5, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli interventi di efficientamento energetico devono garantire, se l’edificio è inferiore alla classe C, il miglioramento di due classi di certificazione energetica e di una classe, se l’edificio è in classe C o superiore. Gli interventi di miglioramento sismico sono consentiti in tutto il territorio comunale, indipendentemente dal requisito del territorio urbanizzato previsto nell’articolo 1, comma 7.”;

n)  al comma 3 dell’articolo 5, le parole: “Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati, per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.”, sono soppresse;

o)  il comma 1 dell’articolo 6, è sostituito dal seguente:
“1. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici, per i quali è consentito un incremento fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”;

p)  dopo il comma 1 dell’articolo 6, è inserito il seguente: “1 bis. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino ad un massimo di 70 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento.”;

q)  il comma 2 dell’articolo 6, è sostituito dal seguente:
“2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, è consentito:

a) il mantenimento della destinazione d’uso in essere;
b)i mutamenti di destinazione d’uso, nel rispetto delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione, nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi;

c) i mutamenti di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, previsti nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001;

d)  il mantenimento, per gli edifici a destinazione mista, di una o più delle destinazioni esistenti anche con quote diverse;

e)  nel rispetto di quanto previsto alle lettere precedenti, il mutamento di destinazione d’uso effettuato nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia che interessi almeno il 70 per cento dell’edificio, senza incremento della volumetria o della superficie lorda esistente.”;

r)  il comma 3 dell’articolo 6, è abrogato;

s)  il comma 4 dell’articolo 6, è sostituto dal seguente: “4. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi alla data del 31 dicembre 2023, sono consentiti, in modalità diretta e dopo il decimo anno dalla data di chiusura o dismissione, interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, senza incremento della superficie lorda esistente, per l’introduzione di cambi di destinazione d’uso finalizzati alla completa riconversione funzionale, verso le destinazioni consentite dalle norme dello strumento urbanistico comunale. Nel caso venga mantenuto, alla destinazione originaria, almeno il 30 per cento della superficie lorda esistente, l’incremento di cui al comma3, lettera a), è aumentato di un ulteriore 10 per cento. Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali attivi e funzionanti alla data del 31 dicembre 2023, sarà possibile il mutamento di destinazione d’uso finalizzato alla completa riconversione, solo ove siano trascorsi 15 anni continuativi dalla data di chiusura o dismissione dell’attività.”;

t)  al comma 6 dell’articolo 6, dopo le parole: “insediamenti urbani storici dal PTPR” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle previsioni di cui al comma 4, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia”;

u)  al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “di cui agli articoli 3” sono inserite le seguenti: “, 3 bis”;

v)  al comma 1 dell’articolo 8, le parole: “queste ultime” sono sostituite dalle seguenti: “questi ultimi, che possono essere reperiti su aree adiacenti all’intervento ovvero su aree accessibili all’interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall’area di intervento,”;

w)  al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “di cui agli articoli 3” sono inserite le seguenti: “, 3 bis”;

x)  al comma 3 dell’articolo 8, dopo le parole: “delle premialità” sono inserite le seguenti: “, dei mutamenti di destinazione d’uso”;

y)  al comma 10 dell’articolo 8, dopo le parole: “di cui agli articoli 3” sono inserite le seguenti: “, 3 bis”;

z)  dopo il comma 10 dell’articolo, 8 sono aggiunti i seguenti:
“10 bis. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis, 4 e 6, con una superficie lorda esistente superiore a 1.000 metri quadrati, sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo, il cui ottenimento è subordinato all’esito di una apposita conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, convocata entro novanta giorni dall’istanza di intervento, con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall’intervento. Nella conferenza di servizi la struttura regionale competente in materia urbanistica esprime un parere sulla conformità alla presente legge. Nella convocazione della conferenza di servizi l’ufficio comunale preposto al rilascio dei titoli abilitativi allega per ciascuna proposta un apposito parere tecnico contenente:
a) le verifiche sulla legittimità delle consistenze edilizie e sull’applicabilità della presente legge, con puntuale riferimento alla disposizione in cui rientra l’intervento proposto;
b) la verifica sui dati dimensionali;
c) la verifica sulla quantità e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli standard urbanistici ovvero, in sostituzione, sulla loro monetizzazione.

10 ter. Gli interventi previsti negli articoli 5 e 6 sono ammessi anche nei comuni dotati di programma di fabbricazione.
10 quater. Qualora gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 afferiscano alla prima casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

10 quinquies. Nel caso in cui la disciplina di tutela e di uso, di cui al PTPR, non consenta la ristrutturazione edilizia, i cambi di destinazione d’uso previsti dagli articoli 3, 4 e 6, possono essere realizzati, senza incrementi di volume o superficie, contestualmente ad interventi di restauro o risanamento conservativo.”.

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com1 1 settembre 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

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NOTE A CURA DI CARTEINREGOLA

[1] Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge regionale: 7Data: 18 luglio 2017Numero BUR: 57 s.o. 3Data BUR: 18/07/2017

[2] Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione. (1) Numero della legge regionale : 22Data: 26 giugno 1997Numero BUR: 19Data BUR: 10/07/1997

Art. 2(Caratteri del programma integrato.)
1. Il programma integrato consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall’integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell’intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

2. Il programma integrato può essere localizzato soltanto sul territorio di comuni provvisti di strumento urbanistico generale approvato e può interessare immobili pubblici e/o privati. La sua realizzazione può avvenire anche attraverso la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, con rispettivi apporti di risorse finanziarie.
3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, il programma integrato riguarda essenzialmente:
a) aree interne e contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici al cui interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si riscontrino carenze di strutture e di servizi;
b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi inadeguati;
c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi ed elementi infrastrutturali, nonché di una specifica identità urbanistica;
d) parti di centri urbani con forti fenomeni di congestionamento;
e) aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente utilizzate o degradate, ma con forte capacità di polarizzazione urbana.
4. Il programma integrato può comprendere anche zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale.(2)

[3] Norme in materia di aree naturali protette regionalI Numero della legge: 29 Data: 6 ottobre 1997 Numero BUR: 31 s.o. 2 Data BUR: 10/11/1997

Art. 28 (81)
(Nulla osta e poteri d’intervento dell’ente di gestione)
1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell’acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche e dell’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche.
1 bis. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell’ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso. (82)

2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell’area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell’articolo 33.

3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il direttore dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della l. 394/1991. (83)

4. L’ente di gestione dell’area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell’area naturale protetta.

4 bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del d.p.r. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell’ opera ai sensi della normativa vigente. (84)
4 ter. Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;

b) l’impianto o l’espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate. (85)

[4] LEGGE 7/2017 ART. 1 COMMA 7 Sono definite porzioni di territorio urbanizzate:

a)    le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;

b)    la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;

c)    le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati.

[5] l.r. 29/1997 (vedi nota 3) articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1)

Art. 7(Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette)

1. La Regione individua le aree naturali protette in tutte quelle parti del proprio territorio dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.

Comma 4. La Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi:
a) i territori che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, con la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata:
1) zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

articolo 8, comma 4, lettera a)

Art. 8(19)(Misure di salvaguardia)
1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l. 394/1991 e dell’articolo 10 della l.r. 74/1991.

4. All’interno delle zone A, previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite:
a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;

articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2)

Art. 7(Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette)

Comma 4. La Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi:
a) i territori che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, con la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata:

2) zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione;

articolo 8, comma 5.

5. All’interno delle zone B previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3* e 4** in quanto compatibili con l’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

*  comma 3  All’interno delle zone A previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati: ecc…

** comma 4 4. All’interno delle zone A, previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite ecc…

[6] Disciplina relativa al settore commercio  (1) Legge REGIONALE abrogata dall’articolo 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22; vedi anche la relativa disciplina transitoriaNumero della legge: 33Data: 18 novembre 1999Numero BUR: 33Data BUR: 30/11/1999

articolo 24, comma 1, lettere b) e c),

Art. 24(Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita)

Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie:

(…)

b) medie strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in:

(…)

c) grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in:

(…)

[7] Testo unico del commercio Numero della legge REGIONALE: 22 Data: 6 novembre 2019 Numero BUR: 90. Data BUR: 07/11/201

Art. 22(Tipologie di esercizi commerciali)

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in:

a) esercizi di vicinato;

b) medie strutture di vendita;

LETTERA c) grandi strutture di vendita.

[8]DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2023)(GU n.95 del 24-04-1998 – Suppl. Ordinario n. 80)

Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto1. Ai fini del presente decreto si intendono: …

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

[9]articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36

Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1)Numero della legge regionale : 36
Data: 2 luglio 1987Numero BUR: 20Data BUR: 20/07/1987

COMMA 1 I piani particolareggiati ed i piani di … i piani di cui alla legge … (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dalla legge … in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui …(Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui …Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia… i programmi integrati di intervento … (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate: (3)
a) (4)
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alle normaive e/o ai regolamenti di carattere sovraordinato; (4a)
c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall’ articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei nuclei medesimi;
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento; (5)
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici.

COMMA 2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni ed osservazioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge. (6)
COMMA 3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed f). Con le suddette deliberazioni di approvazione il comune, entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti. La giunta comunale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f), con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e del programma urbanistico comunque denominato, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, approva ed autorizza la stipula della convenzione. (7)

[10] Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm

[11] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.

[12] d.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. edilizia

Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato
(articolo introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q), legge n. 164 del 2014)

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 13, comma 7 del d.lgs. n. 36 del 2023 e Allegato I.12 dello stesso d.lgs. – n.d.r.);
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.