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Regolamento dei Beni Indisponibili, il gioco dell’oca

Pubblichiamo la lettera inviata da Carteinregola al Presidente della Commissione Patrimonio Francesco Ardu e ai Commissari sugli emendamenti alla Proposta di Regolamento dei Beni indisponibili predisposti dallo stesso Ardu alla riunione della Commissione del 26 febbraio scorso. Emendamenti che sono stati contestati, oltre che da Carteinregola, anche da molte realtà sociali presenti che da tempo seguono i lavori della Commissione. In calce il link al video della riunione (19 marzo 2021).

E’ ormai più di un anno che ci confrontiamo con la Commissione Patrimonio e con altre realtà associative  in merito al regolamento dei Beni indisponibili per Roma Capitale. Riconosciamo al Presidente Ardu la disponibilità al dialogo, a partire dal mettere a disposizione il testo della Proposta e recentemente, il testo degli emendamenti che intende presentare.

Su quest’ultimo, pur avendo l’impressione che il Presidente Ardu pensi che  tali emendamenti vadano nella direzione di una mediazione con le richieste avanzate in più occasioni da Carteinregola e altre associazioni, formalizzate in un documento messo a punto da CILD consegnato il 23 ottobre 2020, dobbiamo constatare che la sostanza del Regolamento non recepisce le proposte di modifica, per certi aspetti peggiorando o rendendo più confuso l’impianto originario.

Il nodo principale continua ad essere quello delle modalità di concessione di immobili a realtà impegnate sui territori per finalità sociali e all’irremovibile proposito  di ricorrere in modo esclusivo alla competizione tra più soggetti, compresi quelli che già da tempo – spesso da anni – gestiscono beni che portano vantaggi a tutta la comunità con un impegno volontario e con poche risorse che sovente ricavate da  una piccola economia di sussistenza. Vantaggi che comprendono attività culturali e servizi sociali in zone poco coperte dalle iniziative comunali, ma anche la conservazione degli immobili stessi, impedendone il degrado, l’occupazione abusiva, il vandalismo. Ma il discorso vale anche per le nuove concessioni, che, come abbiamo più volte sottolineato, anche nelle proposte di emendamento, il Comune potrebbe   assegnare con modalità diverse, secondo le diverse situazioni, rispettando in ogni caso le norme, l’equità e le pari opportunità con cui opera un’Amministrazione responsabile.

In particolare siamo davvero perplessi per l’ultima versione  dell’articolo 7  “Assegnazione in concessione a terzi dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile[1], che avevamo proposto di modificare inserendo, accanto alla modalità  “previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del soggetto concessionario”, altre modalità di assegnazione[2]: L’assegnazione a terzi può avvenire, alternativamente, tramite:

a) istanza del richiedente concessionario, ai sensi del successivo articolo 7-bis;

b) avviso pubblico, ai sensi del successivo articolo 7-ter;

c) assegnazione diretta, ai sensi del successivo articolo 7-quater

In particolare nell’ART. 7 bis avevamo previsto che all’istanza fosse allegato un progetto dettagliato indicante le finalità della richiesta e le attività che si intendevano realizzare all’interno dell’immobile, che l’istanza fosse  valutata per i requisiti formali dal Dipartimento Patrimonio e pubblicata per 30 giorni all’Albo Pretorio con invito a chi fosse interessato ad analoga concessione a presentare regolare istanza. Solo decorso tale termine l’istanza sarebbe stata sottoposta  alla valutazione dell’assemblea capitolina per la verifica dell’interesse pubblico alla concessione e, se richiesta, per l’eventuale concessione del comodato gratuito. Nel caso in cui, fossero  presentate più istanze per il medesimo bene, il Dipartimento Patrimonio avrebbe verificato prioritariamente la possibilità di procedere ad una assegnazione congiunta o coordinata”.

Il senso era quello di offrire la possibilità all’Amministrazione di fare bandi per immobili liberi da assegnare con una destinazione rispondente alle esigenze dei cittadini e del territorio – preferibilmente individuati attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza –

lasciando aperta la possibilità, per realtà che operano nel campo sociale e culturale senza fini di lucro, di presentare progetti da avviare in  immobili inutilizzati, oppure, per le realtà già operanti, soprattutto  nei territori più disagiati, di poter mettere sul piatto quanto realizzato, sia come attività di interesse pubblico, sia come interventi di recupero e manutenzione di immobili salvati dal degrado.

L’articolo riscritto dall’emendamento del Presidente Ardu[3], non recepisce le nostre richieste ma inserisce ancora una volta che “L’assegnazione a terzi dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile avviene mediante concessione amministrativa, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica” , e facendo così rientrare dalla finestra la concorrenza che solo apparentemente è  uscita dalla porta. Che vuol dire che molte realtà che per anni hanno lavorato nei territori e magari, come detto, recuperato al degrado spazi che nessuno avrebbe mai pensato di utilizzare – rendendoli appetibili ad altri soggetti, solo economicamente più forti, che potrebbero quindi non aver legami con la comunità territoriale e magari neanche l’esperienza per garantire una gestione adeguata e prolungata nel tempo, possono perdere la possibilità di continuare le loro attività.

Una ingiustizia gratuita, visto che la nostra proposta lasciava solo aperta una possibilità alla decisione ultima della politica. 

Ma a questo punto tutta la vicenda è anche un’occasione  persa per rendere proficuo e costruttivo un dibattito che abbiamo seguito con grande impegno e notevoli aspettative nonostante già dall’impostazione della Proposta avessimo rilevato una notevole distanza di metodo e di contenuto.

Distanza che si era progressivamente accorciata, facendoci ben sperare in un risultato finale forse non all’altezza delle aspettative, ma sicuramente più attento alle tante problematiche di una situazione complessa e difficile da dipanare.

Se questi emendamenti resteranno, e resterà l’impostazione della proposta di regolamento originario, sarà stato un lavoro davvero inutile per noi, ma soprattutto una cancellazione di speranze per una città che avrebbe bisogno di  una politica più coraggiosa, che guarda  al patrimonio pubblico, e più in generale al governo della città, partendo dalle periferie, dagli ultimi, da quelli che non hanno i mezzi economici e che hanno il diritto di vivere la città come tutti gli altri.

Gruppo Patrimonio Carteinregola

18 marzo 2021

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

VAI AL VIDEO DELLA COMMISSIONE PATRIMONIO DEL 19 MARZO 2021 https://webtvromacapitale.it/embed/commission/d3eb268d-0719-4b16-94ac-e058ef4320e2

vai alla pagina con i materiali “Regolamento dei Beni demaniali e indisponibili di Roma Capitale”

NOTE


[1] (prima versione Proposta) Articolo 7 – Assegnazione in concessione a terzi dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile

L’Amministrazione Capitolina può concedere in uso a soggetti terzi i beni oggetto del presente Regolamento.

Per soggetti terzi si intende ogni persona fisica o giuridica, Ente, associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri di Roma Capitale.

L’assegnazione a terzi avviene mediante concessione amministrativa, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del soggetto concessionario, nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento giuridico.

I beni possono essere affidati in concessione ai soggetti capaci di contrarre con la pubblica Amministrazione ed in conformità ai principi stabiliti dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 e alle linee guida in materia emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

[2] (Proposta CILD Carteinregola) Articolo 7 – Assegnazione in concessione a terzi dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile

L’Amministrazione Capitolina può concedere in uso a soggetti terzi i beni oggetto del presente Regolamento.

Per soggetti terzi si intende ogni persona fisica o giuridica, Ente, associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri di Roma Capitale.

L’assegnazione a terzi avviene nella forma della concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto alle regole di diritto pubblico.

La concessione a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili tende al massimo utilizzo per il benessere dei cittadini del detto patrimonio ed è regolata dai principi di efficienza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, nel rispetto della specifica normativa e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 7-bis – Assegnazione tramite istanza del richiedente concessionario

Decorsi i 30 giorni di cui all’articolo 5 comma 2 del presente Regolamento, i soggetti terzi di cui all’articolo 16 possono presentare al Dipartimento Patrimonio istanza di assegnazione in concessione.

All’istanza deve essere allegato un progetto dettagliato indicante le finalità della richiesta e le attività che si intendono realizzare all’interno dell’immobile. Nel caso di richiesta da parte di persona giuridica, associazione, Ente, comitato o altra organizzazione non di fatto, all’istanza va allegato lo statuto e l’atto costitutivo.

Le istanze di concessione sono valutate per quanto riguarda i requisiti formali dal Dipartimento Patrimonio e pubblicate per 30 giorni all’Albo Pretorio con invito a chi fosse interessato ad analoga concessione a presentare regolare istanza.

Decorso il termine della pubblicazione le istanze saranno sottoposte alla valutazione dell’assemblea capitolina per la verifica dell’interesse pubblico alla concessione e, se richiesta, per l’eventuale concessione del comodato gratuito.

Nel caso in cui, entro il termine di pubblicazione di 30 giorni, siano presentate più istanze per il medesimo bene, il Dipartimento Patrimonio verifica prioritariamente la possibilità di procedere ad una assegnazione congiunta o coordinata, sentiti tutti gli istanti. L’Amministrazione Pubblica ha il compito di agevolare e favorire la collaborazione e il coordinamento tra realtà diverse.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ad una assegnazione congiunta o coordinata, l’immobile, previa valutazione dell’interesse pubblico ai sensi dei precedenti commi, viene assegnato ad uno degli istanti, selezionato secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) il collegamento dell’istante e delle attività proposte con il territorio su cui insiste l’immobile;

b) la chiarezza ed accuratezza nella descrizione del progetto proposto;

c) la fruibilità del bene da parte dei cittadini e il loro coinvolgimento nelle attività svolte;

d) il potenziale impatto sul tessuto sociale e culturale del territorio in cui insiste il bene;

e) le prospettive di sviluppo di nuova occupazione, sinergie e relazioni di rete con iniziative già operanti nel contesto cittadino, con particolare attenzione all’inclusione di categorie deboli;

f) la sostenibilità economica del progetto presentato.

[3] (Emendamenti Ardu 26 -2 -21) (in rosso modifiche a proposta )

Emendamento n. 15
1. L’Amministrazione Capitolina può concedere a soggetti terzi i beni oggetto del presente Regolamento.
2. Per soggetti terzi si intende ogni persona fisica o giuridica, Ente, associazione o altra organizzazio ne che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri di Roma Capitale.
3. L’assegnazione a terzi dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile avviene mediante concessione amministrativa, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, finalizzata alla selezione del soggetto concessionario, nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento giuridico, per fini istituzionali dell’Ente o per un impiego che risponda a finalità di interesse pubblico . 4. I beni possono essere affidati in concessione ai soggetti capaci di contrarre con la pubblica Amministrazione ed in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 80 D.lgs. n. 50/2016 e alle linee guida in materia emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. Roma Capitale può promuovere consultazioni pubbliche e processi partecipativi, nei modi e nelle forme previste dal proprio ordinamento, anche ricorrendo a strumenti informatici e telematici, al fine di effettuare una ricognizione dei fabbisogni della comunità cittadina o della comunità territoriale di riferimento in merito alle funzioni da attribuire a beni riconducibili al demanio e al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione capitolina.

Emendamento n. 16
Aggiungere seguente articolo dopo articolo 7 “Articolo 7-bis – Assegnazione tramite istanza del richiedente concessionario.
1. La procedura ad evidenza pubblica può essere attivata anche su istanza dei soggetti di cui all’articolo 16, da presentare al Dipartimento Patrimonio.
2. All’istanza deve essere allegato un progetto dettagliato indicante le finalità della richiesta e le attività che si intendono realizzare all’interno dell’immobile.
3. Nel caso di richiesta da parte di persona giuridica, associazione, Ente, comitato o altra organizzazione non di fatto, all’istanza va allegato lo statuto e l’atto costitutivo.
4. Le istanze di concessione sono valutate per quanto riguarda i requisiti formali dal Dipartimento Patrimonio o dalla Struttura Capitolina concedente, e pubblicate sull’Albo Pretorio con invito a chi fosse interessato ad analoga concessione a presentare regolare istanza.
5. Nel caso in cui entro il termine di pubblicazione siano presentate più istanze per il medesimo bene, il Dipartimento Patrimonio o la struttura che ha in gestione l’immobile verifica prioritariamente la possibilità di procedere secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 18.

6. L’Amministrazione Pubblica ha il compito di agevolare e favorire la collaborazione e il coordinamento tra realtà diverse. Nel caso in cui non sia possibile procedere ad una assegnazione congiunta o coordinata, l’immobile, previa valutazione dell’interesse pubblico ai sensi dei precedenti commi, viene assegnato ad uno degli istanti selezionato secondo i criteri dell’articolo 16. In ogni caso è da escludere l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso.”

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