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Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano per Roma, il Coordinamento del Regolamento risponde punto su punto alle obiezioni (infondate)

Pubblichiamo il comunicato del gruppo di lavoro del Coordinamento del Verde e del Paesaggio Urbano che risponde aAlcuni punti importanti sulla Proposta di Regolamento Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio delle 27 associazioni diffusi da una Consigliera municipale e sottoscritta da un gruppo di comitati*, un documento che nelle premesse afferma che il Regolamento cambierebbe addirittura “il volto di Roma”,   “con l’eliminazione continua di grandi alberi e di aree verdi e togliendo ai cittadini pochi strumenti per difendere il loro  patrimonio verde e iconico paesaggio”. Rispondiamo qui sotto ai 16 punti con analisi dettagliate e, speriamo, definitive . Invitando, come sempre, i cittadini che vogliono farsi un’opinione consapevole, a leggere direttamente il testo, anzichè affidarsi a frasi estrapolate dal contesto, o a interpretazioni che non tengono conto delle prescrizioni contenute in altri articoli, o, spesso, a informazioni prive di qualsiasi fondamento.

Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano per Roma, il Coordinamento del Regolamento risponde punto su punto alle obiezioni (infondate)

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano, ora in discussione in Assemblea Capitolina,  intende tutelare  il verde pubblico e privato, la biodiversità e gli animali, in centro come in periferia, nelle aree urbanizzate come nei parchi storici, ed è stato elaborato all’interno di un tavolo istituzionale con il Coordinamento per il Regolamento del Verde e del Paesaggio che riunisce associazioni ambientaliste, comitati, ordini e collegi professionali, studiosi ed esperti paesaggisti e naturalisti.

Purtroppo in questi giorni abbiamo assistito a un inspiegabile crescendo di affermazioni infondate, mescolate a un clima politico che sembra guardare più al prossimo appuntamento elettorale che all’interesse della città, degli alberi e dei cittadini. La richiesta di modifiche migliorative è legittima, ma da parte di alcuni sembra che si  cerchino  pretesti per bocciare un Regolamento che è urgente e indispensabile per fermare il degrado del verde di Roma. 

Il gruppo di lavoro del Coordinamento ha sempre risposto nel merito delle obiezioni sollevate,  confidando che la lettura del testo avrebbe dimostrato l’infondatezza degli allarmi, ma visto che si continua a diffondere una narrazione che denigra il lavoro dei cittadini, professionisti, associazioni che hanno contribuito alla redazione del Regolamento, accusandoli di fatto di aver avallato regole che danneggerebbero il verde urbano,  gettando un’ombra sul loro impegno e sulla loro  correttezza  professionale, ha  deciso di rispondere , ancora una volta, nel merito, in particolare sui punti:

  1. Nessun albero di prima grandezza è in pericolo, tutti gli alberi sono tutelati, compresa la specie Pinus pinea.

Sono state applicate le massime tutele a tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, a tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti di pregio (art.li 28-29-40) e alle nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco (art.40).

Anzi, sono state applicate le massime tutele a tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, a tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti di pregio (art.li 28-29-40) e alle nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest’ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco (art.40).

Il valore di 5m di larghezza di marciapiede per alberi di prima grandezza, insieme ad altre misure e prescrizioni tecniche, sono parametri da applicare nelle situazioni “ottimali”, in particolare nelle nuove urbanizzazioni, per salvaguardare la salute degli alberi e promuovere allo stesso tempo una progettazione di qualità con finalità di riqualificazione paesaggistica. In altre situazioni, proprio per salvaguardare il paesaggio, sono state previste deroghe a queste misure, laddove tecnicamente non sia possibile applicarle, in particolare nel tessuto urbano consolidato (proprio dove si sa che esistono marciapiedi più stretti) o nelle zone già urbanizzate con dotazioni di verde insufficiente (art.19).  

Per le alberate storiche esistenti è prevista la sostituzione con alberi della stessa specie (art 19). Quindi un viale storico di pini o platani verrà mantenuto nella sua composizione originaria. E’ anche stato previsto un emendamento per allargare questo concetto alle alberature e alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale o anche detti “di pregio”[i].

Proprio per permettere l’utilizzo in sicurezza degli alberi di prima grandezza è prevista l’applicazione delle più moderne tecniche di impianto per ridurre i potenziali rischi legati all’apparato radicale (art.18). In aggiunta,  per dissipare eventuali dubbi,  il controllo della “forte tendenza allo sviluppo di radici superficiali” è stato contemperato nell’ All. 4 con un emendamento[ii].

Pinus pinea non è una specie autoctona ma naturalizzata. Detto ciò, è comunque ovviamente tutelata, alla stessa stregua di altre alberature identitarie del paesaggio romano, di tutti gli alberi che hanno un diametro superiore a 25 cm, e di tutti gli alberi che hanno un valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale ambientale (art.40)

Pinus pinea è già oggetto di tutela nelle aree di interesse storico (art18). Per dissipare qualsiasi ulteriore dubbio in merito un emendamento al comma 2 art. 40 è stato già proposto per precisare ulteriormente il particolare interesse paesaggistico identitario del Pinus pinea e la speciale tutela che ne deriva[iii].


Nessun abbattimento di alberi o arbusti di qualsiasi dimensione senza motivi gravi e certificati  e senza autorizzazione dal Dipartimento Ambientale, sia in ambito pubblico che privato.

Non si potranno fare abbattimenti di alcun albero o arbusto di qualsiasi dimensione senza motivazioni gravi certificate da tecnici abilitati e senza autorizzazione dal Dipartimento Ambientale, sia in ambito pubblico che privato (Art.10 – Art. 40).

La dimensione di 25cm di diametro è identica a quella già stabilita dal precedente Regolamento Montanari (art 40 ) salvo un refuso che è stato corretto in un altro articolo.

Gli alberi possono vivere 150/250 anni nelle condizioni ambientali ottimali. In ambito urbano, in particolare nelle alberature stradali, a causa  numerosi fattori limitanti, questi tempi sono notevolmente ridotti e quindi gli alberi arrivano più rapidamente al fine vita.


3)    Obbligo di rimozione immediata della ceppaia e del ripristino in tempi certi di ogni alberatura abbattuta 

 Il regolamento prevede l’obbligo dell’immediata eliminazione della ceppaia e del ripristino in tempi certi per ogni alberatura abbattuta (art. 40 – 41).

Per le alberate storiche esistenti è prevista la sostituzione con alberi della stessa specie (art 19).

Il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, salvo interventi d’urgenza, avviene previa programmazione pluriennale al fine di verificare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e il progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

Prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, l’Amministrazione Capitolina attua un’adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell’intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde, salvi i casi di somma urgenza in cui l’intervento è comunicato alla Consulta senza ritardo. Qualora gli interventi di cui al presente comma abbiano ad oggetto verde privato, Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione.

I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone e naturalizzate aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G.. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone e naturalizzate tipiche di altre fasce fitoclimatiche.

Nel caso di alberature private la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti sono indicate nell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio competente della Direzione preposta alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale, previo esame di progetto di rinnovo, in ragione del valore biologico della pianta abbattuta, ovvero nel provvedimento di presa d’atto in caso di abbattimento d’urgenza in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. DG.C. n. 307/ 2014 – Linee guida per la gestione delle alberature di proprietà pubblica nel territorio di Roma Capitale) ( art. 41)


4)    Alla lotta fitoparassitaria sono dedicati un articolo e un allegato 

Per quanto riguarda gli attacchi parassitari sono previsti un articolo e un allegato dedicati, che definiscono i criteri di lotta fitoparassitaria e l’elenco di tutti i parassiti infestanti con le relative norme e dispositivi applicati sia a livello ministeriale che regionale ( art. 33, all. 9).


5)    I parcheggi a raso devono essere individuati su spazi già  pavimentati, i nuovi parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi e giardini e aree naturali di pregio o sotto alberi di pregio 

Il regolamento prevede che le aree destinate a parcheggio sia a raso che interrato devono essere di norma individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulti possibile deve essere tutelata l’originaria dotazione di terreni a verde e per i parcheggi a raso anche la dotazione di terreni permeabili. (art. 27)

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde deve essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (art. 23).

I nuovi parcheggi interrati non possono essere realizzati sotto parchi, giardini e aree naturali di pregio e al di sotto degli alberi monumentali o di notevole interesse pubblico o di pregio (art. 27)


6)    Le aree verdi possono essere affidate a terzi solo per la manutenzione ordinaria (e sono esclusi i giardini e ville storiche) 

Per le aree verdi affidate a terzi è prevista soltanto la manutenzione ordinaria (art.li 9 e 10). Non sono previsti affidamenti di giardini e ville storiche.
I parchi, le ville, i giardini e in generale tutte le aree verdi urbane non recintate, sono aperte al pubblico senza limitazioni di orario (art. 54).
Per le aree verdi urbane recintate è prevista l’apertura e la chiusura dei cancelli d’ingresso negli orari stabiliti dall’Amministrazione (art.54).
La gestione e la custodia delle chiavi dei cancelli dei parchi storici è assegnata al personale del Dipartimento Tutela Ambientale al responsabile del parco storico, che può fornirne copia ai soggetti autorizzati nonché, se necessario, agli organismi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità e pubblica sicurezza. I nominativi dei possessori delle chiavi devono essere conoscibili i e depositati presso l’ufficio del Dirigente della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale e aggiornati
tempestivamente (art. 45).
Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento sono affidate al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale a piedi o muniti di bicicletta; a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore; ad altri soggetti eventualmente autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’Amministrazione ha cura, invece, di amplificare i controlli e la vigilanza anche sollecitando l’attenzione e la sensibilità dei cittadini (Art. 63).


7)    Anche i piccoli giardini di quartiere potranno  avere un’area cani 

Le dimensioni che vanno da un minimo ad un massimo consentono anche ai piccoli giardini di quartiere di avere un’area cani che altrimenti potrebbe essere realizzata solo nelle grandi ville (art.26)


8)    I cittadini saranno preventivamente e puntualmente informati di ogni intervento sugli alberi e  potranno partecipare alla consulta del verde

Il Regolamento prevede che i cittadini siano puntualmente e preventivamente informati di ogni intervento effettuato sugli alberi (potatura, abbattimento) sia in loco, sia con pubblicazione sul sito comunale e municipale (Art. 32) e previa verifica che non siano nido o rifugio di piccoli animali (Art. 33 e 40).
Prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, l’Amministrazione Capitolina attua un’adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell’intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde.
Qualora gli interventi di cui al presente comma abbiano ad oggetto verde privato, Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione (art37)
Il Regolamento, per una massima trasparenza nella gestione del verde, prevede la costituzione di una Consulta del verde, articolata eventualmente anche a livello municipale, che permette ai cittadini di essere informati e di esprimersi sui processi decisionali relativi al verde (Piano del Verde) e cioè alla progettazione, gestione, controllo e tutela degli spazi a verde pubblico, così come alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde (art 4).
Nella progettazione di qualsiasi area verde di proprietà di Roma Capitale o da essa gestita, i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni ambientaliste e altri organismi associativi e rappresentativi di interessi particolari o diffusi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica possono presentare indicazioni, contributi in merito alla realizzazione, fruizione e manutenzione dell’opera. A tal fine, lo studio di fattibilità è pubblicato sul sito istituzionale per un periodo di 30 giorni entro i quali i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni trasmettendole al Dipartimento Tutela Ambientale o al Municipio per le aree di sua competenza con posta elettronica certificata, cui fa seguito la convocazione di un incontro pubblico di consultazione dei cittadini. L’Amministrazione motiva succintamente le scelte operate anche in considerazione delle osservazioni pervenute in sede di progettazione definitiva.(art.21)


9) Il verde privato ha le stesse tutele del verde pubblico

Nel verde privato valgono le stesse norme relative al verde pubblico, sono oggetto di salvaguardia tutte le specie  tutelate a livello nazionale e regionale, le specie definite di pregio dal regolamento (art. 28) e le specie che hanno diametro superiore a 25 cm, indipendentemente dalla specie (art.40).  Tutti i trattamenti fitosanitari in ambito privato devono essere effettuati nel rispetto delle normative nazionali e regionali (art.39). Non possono essere effettuati rinnovi di alberate in ambito privato senza provvedimento autorizzativo (art. 37)


10) Prescrizioni stringenti per le potature

Alle potature sono dedicati un allegato specifico  e un  articolo dove è scritto espressamente che la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie escludendo interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza. La pratica della capitozzatura è vietata.( allegato n 9 e art.33)


11) Il regolamento finalmente prevede che interi giardini non siano deturpati durante la fase cantieristica

Il regolamento finalmente da precise prescrizioni per evitare che siano danneggiati s durante la fase cantieristica ( art. 35 all.11) 

Il transito di mezzi pesanti (oltre 35 quintali), all’interno dell’Area di Pertinenza dell’Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso (ART. 35 – Allegato 11).


12) Il regolamento esclude  la  potatura nel periodo della nidificazione dell’avifauna, ma un’estensione del periodo attualmente previsto tutela di più.

Il Regolamento stabilisce che la potatura deve essere effettuata nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, mentre nei mesi  di marzo e agosto prevede che possa  essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio. (Art.33) Anche in sede di elaborazione del testo molti avevano suggerito di estendere il periodo da marzo ad agosto e condividono modifiche in questo senso.


13) La zona di protezione radicale è rispettata in tutte le aree verdi, per i percorsi stradali e nelle aree di cantiere

In tutte le aree verdi è pienamente rispettata la ZPR (zona di protezione radicale), le tabelle relative alle dimensioni delle aiuole sono riferite soltanto alle alberature stradali  e ai giardini con percorsi stradali e alberature già predisposte in aiuole (art. 17). Nelle aree di cantiere sono state predisposte norme precise, in coerenza con il regolamento scavi, per la protezione della ZPR ( art.35)


14) I cittadini possono chiedere in adozione, dietro autorizzazione di Roma Capitale, qualsiasi albero singolo o alberata.

La richiesta di adozione deve essere accompagnata da documentazione attestante il possesso delle competenze necessarie per gli interventi sugli alberi in capo all’adottante o a terzi cui viene affidata la gestione e copertura assicurativa per infortuni. E’ sempre tassativamente vietato in ogni caso l’abbattimento delle alberature. (art. 10)


[. Illeggittimità della procedura dell’iter della proposta stravolta con oltre 400 modifiche indipendenti dalle controdeduzioni, molte di  cui peggiorative dopo i parere e osservazioni obbligatorie dei municipi e facendo votare la proposta alla commissione ambienete due volte la prima l’originale epoi la seconda della fiorini senza neppure potere leggere il testo esautorando cosi gli eletti a esercitareil proprio mandato.]

15 Si tratta di una questione amministrativa di competenza di Segretariato e Assemblea Capitolina


Firmano il comunicato e le risposte:

  • Associazione Carteinregola
  • Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Sezione Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna  (AIAPP – LAMS)
  • Forum Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio
  • AROVAP Associazione Romana Operatori del Verde e Ambiente Pubblico
  • Comitato Mura Latine
  • Associazione Respiro Verde Legalberi
  • CdQ Cittadini ColliAniene BeneComune
  • Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma
  • Collegio interprovinciale di Roma, Rieti e Viterbo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
  • Comitato Piazza Vittorio Partecipata (CPVP)
  • Associazione AMUSE
  • Associazione Italiana Verde Pensile (AIVEP)
  • Associazione Retake Roma
  • Comitato Piazza Don Minzoni
  • CdQ TorCarbone-Fotografia

Roma, 8 marzo 2021 ultima modifica ore 14

scarica “ALCUNI PUNTI IMPORTANTI SULLA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO DELLE 27 ASSOCIAZIONI”
(NOTA: il documento diffuso nei giorni scorsi e ripreso in parte dall’ANSA, in seguito è stato modificato, con la consistente riduzione delle associazioni firmatarie)

Vai alla Proposta di Delibera con il Regolamento e gli allegati approvati in Giunta (che quindi potranno essere ancora modificati in sede di approvazione in Assemblea Capitolina)

> Vai a Ecco gli emendamenti del Coordinamento Regolamento del Verde che proponiamo ai Consiglieri (27 febbraio 2021)

> Vai alla sezione Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano per Roma con il testo della Proposta e tutti i materiali

Vai a Domande & Risposte

Per ossservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

(*) Nel corso della Commissione Ambiente dell’8 marzo è stato comunicato che i firmatari confermati di “Alcuni punti importanti sulla Proposta di Regolamento Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio delle 27 associazioni” erano 9 associazioni e comitati; in seguito è stato precisato dai promotori che i firmatari erano saliti a 24 (con numerose defezioni e new entries rispetto al primo documento)

NOTE

[i]

Art. 19, comma 22 22. Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento”.  Si propone di aggiungere nell’art. 19, comma 22, dopo la parola “storiche”  la frase seguente: 22. Il ripristino di alberate storiche e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

[ii]

ALLEGATO 4 – Tabella 4 – Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate Pinus pinea Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.Nella TABELLA 4 dell’ALLEGATO 4 si propone di modificare la nota relativa al Pinus Pinea sopprimendo la seconda frase del testo: Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono.  

[iii]

Art. 40, comma 2 2. Sono oggetto di speciale salvaguardia: ….Si propone di inserire nella lista di piante meritevoli di speciale salvaguardia, individuate nel comma 2 dell’art. 40, la seguente lettera l):   l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano.

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