Regole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica: capitolo 4 – Commercio su area pubblica: mercati, bancarelle, camion bar ed altro….
Autore : Redazione
Pubblichiamo il IV Capitolo del Manuale a cura di Paolo Gelsomini. Ogni variazione di carattere normativo successiva al novembre 2019 sarà segnalata ed il capitolo relativo sarà aggiornato.
Regole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica
di Paolo Gelsomini
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CAPITOLO 4: Commercio su area pubblica: mercati, bancarelle, camion bar ed altro….
Premessa
Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Tale attività può essere svolta su posteggio fisso o in forma itinerante. La competenza per il rilascio dell’autorizzazione è comunale: nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.
La Regione ha il compito di programmazione della rete distributiva sulle aree pubbliche.
Anche tale settore è stato interessato dalle innovazioni introdotte dalle norme comunitarie e statali in materia di servizi e concorrenza. In attuazione dell’art. 70, c. 5 del D.Lgs (1)(di recepimento della direttiva 2006/123/CE, cd. “Bolkestein” (2) relativa ai servizi nel mercato interno) la Conferenza Unificata, ha approvato l’Intesa sui criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e le disposizioni transitorie, in data 5 luglio 2012.
La finalità che si propone questo quarto ed ultimo capitolo del Manuale del cittadino è quella di offrire un ulteriore strumento di conoscenza sulle modalità di programmazione del commercio su area pubblica, sui meccanismi delle concessioni e delle autorizzazioni dei posteggi all’interno dei mercati coperti o scoperti su plateatici attrezzati (cosiddetti in sede propria) o all’interno di aree su strada (cosiddetti in sede impropria) con posteggi isolati fissi o con banchi su posteggi a rotazione. In questo capitolo si tratta anche la materia riguardante le bancarelle di souvenir che affollano i luoghi turistici. Sono i cosiddetti urtisti così chiamati perché provengono dal vecchio e desueto lavoro di venditori ambulanti che giravano con una cassetta sorretta da una cinghia appesa al collo con la quale inavvertitamente “urtavano” appunto i passanti.
Fontana di Trevi, ottobre 2018 (Foto AMBM)
Anche i camion bar e tutto il commercio itinerante sono trattati dalla normativa vigente in materia comunale e regionale.
Negli ultimi anni si sono succedute varie delibere comunali per regolamentare la materia. E’ stata ripresa la storia di queste delibere analizzando le principali per chi volesse mettere a confronto e approfondire le variazioni, dalla delibera 35/2006 (3) alla delibera 30/2017 (4) fino ad arrivare alla delibera di Assemblea Capitolina n.29/2018 (5) attualmente in vigore.
Per tutto quello che non è espressamente disciplinato in materia dal Regolamento comunale in vigore, si fa riferimento alla Legge Regionale o Testo Unico sul commercio.
Questa Legge Regionale sul Commercio “Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande” è stata approvata il 10 ottobre 2019 (6) dal Consiglio della Regione Lazio.
La L.R. abolisce la precedente Legge n.33/1999 (7) ed altre Leggi Regionali riunificando l’intera materia nel nuovo Testo Unico il cui contenuto sarà trattato in questo capitolo solo nelle parti riguardanti il commercio su area pubblica.
Foto P.Gelsomini – posteggi fuori mercato
Le delibere che hanno fissato limiti e regole per i posteggi commerciali su area pubblica, prima della Delibera di Assemblea Capitolina n.29/2018.
La vecchia delibera 35/2006 (3)
La delibera 35/2006 fissava limiti e regole per tutti i tipi di posteggi commerciali su area pubblica data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
Secondo questa delibera i posteggi potevano essere ubicati in aree coperte o scoperte attrezzate per ospitare mercati, oppure su strada, o potevano essere saltuari o a rotazione a beneficio di diversi operatori, o potevano essere concessi in occasione di fiere legate a particolari eventi o festività, o formare raggruppamenti anche di pochi banchi per costituire i cosiddetti posteggi fissi isolati fuori mercato.
In virtù di questa del.35/2006 i competenti uffici comunali rilasciavano la concessione decennale del posteggio nei mercati coperti o scoperti su plateatico attrezzato e la relativa autorizzazione, a seguito di bando pubblico predisposto dal Dipartimento Commercio secondo determinati criteri elencati nell’art.7 della delibera citata.
Il bando di concorso individuava i posteggi disponibili da riservare ai produttori agricoli con una quota massima del 15% rispetto all’organico di ogni singolo mercato.
La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi alle attività artigianali era pari al 10% dell’organico di ogni singolo mercato.
All’interno di ogni mercato rionale (plateatico o coperto) era autorizzabile, mediante la trasformazione di un posteggio già esistente ed attivo, un solo pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, comunque legato all’attività ed agli orari del mercato e non trasferibile all’esterno.
Si considerano mercati quotidiani su strada quelli che insistono su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo parzialmente, composte di più posteggi, con merceologie alimentari e/o non alimentari che si svolgono per almeno cinque giorni la settimana.
La superficie e la dislocazione dei posteggi nell’ambito dell’area di mercato, secondo questa delibera, erano disposti dal Municipio competente per territorio. Ai mercati su strada si applicavano le medesime norme per l’assegnazione dei posteggi nei mercati coperti o scoperti su plateatico attrezzato.
La delibera 35/2006 consentiva, da parte del Municipio competente, previo parere del Dipartimento Commercio, la modifica e/o l’integrazione dei settori merceologici nel rispetto di una proporzione tra gli stessi tale da non determinare una presenza di attività nel settore alimentare inferiore al 60% del totale delle attività del mercato.
I mercati di nuova istituzione dovevano prevedere un organico di minimo 25 operatori, di cui il 60% di attività nel settore alimentare.
I mercati quotidiani erano considerati tali fino a 15 posteggi solo se rispettavano la proporzione di cui sopra tra i settori merceologici.
Tutti i mercati sotto i 15 posteggi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della delibera 35/2006 avrebbero dovuto essere trasformati in posteggi isolati fuori mercato.
Mercato plateatico attrezzato a Via Flaminia (Foto AMBM)
La delibera 30/2017 superata dalla Del. AC 29/2018 (5)
E’ stato necessario procedere all’emanazione di un nuovo regolamento per disciplinare l’intera materia del commercio su aree pubbliche per i seguenti motivi:
- tutte le funzioni gestionali, prima incardinate presso il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, sono state decentrate ai Municipi territorialmente competenti;
- le funzioni relative alla riscossione dei canoni per la concessione dei posteggi nei mercati su sede propria (plateatici e coperti) sono state attribuite agli organi municipali;
- è mutato il quadro normativo di riferimento, per cui è stato necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle attività commerciali su area pubblica che tenesse conto delle principali modifiche legislative intervenute, soprattutto in tema di libera concorrenza tra i prestatori di servizi. Inoltre è stato necessario prevedere divieti, obblighi e restrizioni alle attività economiche per finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e per ragioni di viabilità e vivibilità del territorio, oltre che di sostenibilità ambientale e sociale, la cui inosservanza fosse punita direttamente con sanzioni previste direttamente dal regolamento comunale.
Per questi motivi fu emanata la nuova delibera n.30 di Assemblea Capitolina che approva il 1° giugno 2017 il “Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di Roma Capitale”(4).
Alcune definizioni (art.2)
- per Area mercatale fuori mercato si intende la porzione di territorio interna al perimetro di ogni singolo Municipio comprensiva di tutte le rotazioni e di tutti i posteggi isolati fissi ubicati al suo interno (banchi);
- per Fiera si intende la manifestazione, in giorni stabiliti, caratterizzata dall’afflusso sulle aree pubbliche o private di cui l’Amministrazione capitolina ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- per Mercato si intende l’area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, composta da almeno 15 posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più giorni alla settimana o del mese per la vendita al dettaglio;
- per Mercati coperti e plateatici attrezzati (cosiddetti in sede propria) si intendono quei mercati quotidiani che si svolgono per almeno cinque giorni la settimana, su aree pubbliche o private disponibili per Roma Capitale, attrezzate (coperte o scoperte), e quindi dotate di allaccio alla rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica, composta da più posteggi e destinata all’offerta di merci al dettaglio, alimentari e non alimentari.
- per Rotazione si intende l’utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell’insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati ad una pluralità di operatori, per svolgere il commercio di generi alimentari e non alimentari.
Dove si parcheggiano i veicoli utilizzati per il trasporto merci di supporto alle bancarelle? (art.3)
Il parcheggio dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, quando non espressamente vietato, è consentito all’interno della superficie concessa per il posteggio della bancarella nel rispetto del Codice della strada. Qualora sia possibile reperire aree limitrofe per il parcheggio, queste verranno delimitate con apposita segnaletica e concesse a titolo oneroso all’operatore commerciale.
Al termine dell’orario di vendita previsto, il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, salvo per i manufatti fissi a terra.
Quali sono le tipologie dei posteggi (art.4)
I posteggi si distinguono in:
- posteggi in mercati coperti o plateatici attrezzati, cosiddetti mercati in sede propria;
- posteggi in mercati su strada, cosiddetti mercati in sede impropria;
- posteggi nei mercati saltuari;
- posteggi di specifiche rotazioni;
- posteggi nelle fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- posteggi isolati fuori mercato.
Chi rilascia le concessioni (art.11)
La concessione per i posteggi sopra elencati e la relativa autorizzazione sono rilasciate dai Municipi competenti per territorio a seguito di avviso pubblico, ad eccezione dei posteggi a rotazione di competenza del Dipartimento comunale.
Come si assegnano i posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato (art.12)
L’autorizzazione e la concessione per i posteggi non di nuova istituzione vengono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica in conformità di una graduatoria formulata sulla base dei seguenti principali criteri:
- maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche (anzianità di esercizio effettivo dell’impresa ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione) per un punteggio assegnabile nel limite percentuale del 40% del punteggio complessivo;
- anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;
- dichiarata e documentata disponibilità dell’impresa ad adeguarsi alle condizioni di luoghi del centro storico aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale;
- progetti di riqualificazione del mercato ed uso di mezzi e strumenti compatibili con l’ambiente.
Il mercato coperto di Piazza Alessandria
Quanti posteggi si possono assegnare alla singola impresa? (art.15)
Un soggetto giuridico può essere titolare o possessore al massimo di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 ovvero di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare) nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a 100.
Nell’ambito della stessa famiglia anagrafica il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a 10 (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare).
Parimenti non possono essere assegnate allo stesso soggetto giuridico più di 2 concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nelle aree mercatali fuori mercato, o più di 10 concessioni per famiglia anagrafica nell’ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare.
Prescrizioni e condizioni nei mercati coperti e plateatici attrezzati (art.23)
In un mercato coperto o in un’area mercatale su plateatico attrezzato ci deve essere una proporzione tra settori merceologici tale da non determinare una presenza di attività nel settore alimentare inferiore al 60% del totale delle attività del mercato. I mercati di nuova istituzione debbono prevedere un organico di minimo 15 operatori di cui il 60% di attività nel settore alimentare.
Gli attuali mercati sono considerati tali fino a quando i posteggi rappresentino una percentuale maggiore o uguale al 30% del pieno organico e solo se rispettano la proporzione tra i settori merceologici sopra riportata.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i mercati al di sotto del 30% del pieno organico dei posteggi sono trasformati in posteggi isolati fuori mercato. In alternativa i Municipi possono porre in essere progetti di riqualificazione, inserendo aree specifiche per il riuso, il riciclo, le iniziative educative e culturali, l’artigianato, tramite progetti di partecipazione attiva o di project financing. In tal caso le aree interessate sono oggetto di bando per consentire a tutti i soggetti interessati di presentare domanda allegando il progetto di riqualificazione per la valutazione dello stesso da parte dei Dipartimenti comunali competenti per materia.
Altre attività all’interno dei mercati coperti o su plateatici attrezzati (art.27)
La percentuale massima di posteggi concessi o da concedere ai produttori agricoli è pari ad almeno il 40% dell’organico di ogni singolo mercato. Di questo 40% è riservata una quota pari al 50% in ogni singolo mercato ai produttori agricoli biologici.
La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi alle attività artigianali è pari al 15% dell’organico di ogni singolo mercato.
Il bando pubblico individua i necessari criteri di preferenza per poter garantire l’assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a soggetti diversamente abili.
Prescrizioni e condizioni nei mercati su strada o saltuari (art.32-33)
Ai mercati su strada si applicano le stesse norme di cui sopra per l’assegnazione dei posteggi.
La superficie e la dislocazione dei posteggi sono disposti dal Municipio territorialmente competente.
La Giunta capitolina individua i parametri in base ai quali i Municipi possono determinare il numero, l’ampiezza e la composizione dei nuovi mercati saltuari da autorizzare sul proprio territorio.
I nuovi mercati saltuari (stagionali quotidiani, settimanali o mensili con attività commerciale di settore alimentare o non alimentare) devono comunque essere localizzati nelle zone di recente urbanizzazione o che hanno fatto registrare un grande incremento della popolazione presente, o in zone già esistenti sprovviste di tali servizi o provviste in misura insufficiente o decentrata.
Attività commerciale fuori mercato (art.34)
L’attività commerciale su area pubblica fuori mercato si svolge su posteggi isolati fissi, su posteggi isolati stagionali, su posteggi a rotazione e, fino al termine delle procedure di conversione previste dall’art.52, su posteggi non chiaramente individuati ma previsti dalle cosiddette licenze anomale.
Rotazioni (art.35)
I posteggi a rotazione consistono in postazioni localizzate ed attive, almeno cinque giorni la settimana assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano tramite una prestabilita periodica rotazione definita dagli Uffici, per svolgervi commercio di generi alimenari o non alimentari.
Gli automezzi adibiti alla vendita devono essere parcheggiati in adiacenza al marciapiede; qualora l’area di sosta ricada su sede stradale interessata al traffico veicolare la vendita deve essere rivolta verso il marciapiede stesso e nessun ingombro o tenda deve occupare la sede stradale. Questa limitazione non si applica nelle isole pedonali o nelle aree in cui è prevista l’esclusione parziale o totale di traffico ove insistono già altre attività di commercio su suolo pubblico.
Gli automezzi adibiti alla vendita devono essere parcheggiati in adiacenza al marciapiede;
qualora l’area di sosta ricada su sede stradale interessata da traffico veicolare la vendita deve essere rivolta verso il marciapiede stesso e nessun aggetto di sorta deve interessate la sede stradale. La suddetta limitazione non si applica nelle isole pedonali nonché nelle aree in cui è prevista l’esclusione totale o parziale di traffico ove insistono già altre attività di commercio su suolo pubblico;
Tipologie di attrezzature, dimensioni e caratteristiche per i posteggi su aree pubbliche fuori mercato (art.36)
Il commercio su aree pubbliche fuori mercato può essere esercitato in chiosco, banco o automezzi attrezzati. Le strutture, salvo la disciplina prevista per siti archeologici e per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati, dovranno avere le dimensioni massime di 12 mq per il settore non alimentare e massimo 15 mq per il settore alimentare qualora eserciti con apposito automezzo.
Gli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare che operano nell’area centrale avranno una superficie massima di 8 mq e dovranno rispondere di criteri estetici e tecnologici specificatamente dettati.
Per le rotazioni di Urtisti/Oggetti ricordo, la dimensione massima del banco di vendita deve essere pari a 2mq con un’altezza del banco di vendita dal suolo di m.1,60.
Attività di vendita itinerante senza posteggio (art.40)
Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate senza posteggio su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata.
L’Amministrazione capitolina, con motivati provvedimenti e sulla scorta delle esigenze dei Municipi, individua le aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato, limitato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse.
E’ disposto il divieto di commercio svolto in forma itinerante a non meno di m.200 dalle sedi istituzionali, dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi del Decr. Lgs.vo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e Ambientali), da siti di interesse religioso, sulle strade classificate di viabilità principale dal vigente Regolamento viario del PGTU, e fino a m.50 nelle strade che confluiscono nelle stesse, nonché a meno di m.200 da Ospedali, Stazioni Metro e Ferroviarie.
Fiere (art.41)
I Municipi, entro sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento, dovranno individuare con deliberazione del Consiglio Municipale la fiere a carattere straordinario aventi particolare connotazione storica storica e tradizionale che prevedono anche una parte di attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche che dovrà essere disciplinata come quella delle Fiere.
In conformità a quanto previsto dall’art.55 comma 1d del Regolamento del decentramento amministrativo di cui alla Delibera n.10/1999 del Consiglio comunale, la competenza in materia di concessione di suolo pubblico concernente la festa della Befana di piazza Navona, spetta al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive in considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché dalla rilevanza internazionale assunta dalla stessa.
Per le altre fiere aventi rilevanza territoriale, la concessione è subordinata al rispetto dei regolamenti, delle prescrizioni tecniche e dei bandi elaborati dal Municipio territorialmente competente.
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse (art.48)
Il nuovo posteggio da assegnare, in caso di revoca per pubblico interesse, deve avere la stessa superficie del precedente e viene individuato secondo i seguenti criteri:
- nell’ambito dell’area di mercato se vi sono disponibilità senza modificare il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posti previsti;
- nell’ambito dell’area del Municipio in cui insiste il posteggio soppresso;
- nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati.
Osservatorio (art.49)
E’ istituito l’Osservatorio del commercio su aree pubbliche per monitorare la situazione esistente e nella sua evoluzione, per informare ai soggetti economici e ai soggetti sociali interessati, per definire obiettivi di riqualificazione del commercio su aree pubbliche, per fare proposte in materia di commercio su aree pubbliche da fare acquisire agli Uffici comunali.
Fanno parte dell’Osservatorio:
- un rappresentante dell’Assessorato delle Politiche del Commercio (Assessore o suo delegato);
- un rappresentante del Dipartimento (Direttore o suo delegato);
- almeno un rappresentante della Commissione consiliare Commercio;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- un rappresentante per ciascuna Consulta o Osservatorio relativi ai Municipi interessati;
- un rappresentante per le Associazione dei cittadini;
- un rappresentante per i Comitati di Quartiere.
Le sedute sono pubbliche e sono convocate almeno quattro volte l’anno. L’Osservatorio avrà un suo specifico Regolamento emanato con deliberazione dell’Assemblea capitolina.
Bancarelle a piazzale Flaminio (Foto P.Gelsomini))
La nuova Delibera n.29/2018 in vigore modifica il Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con delibera AC n.30/2017 (con ripubblicazione integrale)
Perché una ennesima delibera di modifica
Dopo l’applicazione dell’atto deliberativo n.30/2017(4), si è manifestata la necessità di intervenire con alcune rettifiche ed incongruenze ed errori materiali riscontrati nel testo di quella delibera.
Inoltre anche le organizzazioni sindacali di categoria hanno avanzato ulteriori osservazioni al provvedimento, che sono state oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione proponente che le ha in buona parte accettate e che ha quindi ritenuto opportuno modificare la delibera n.30 del 2017.
Le principali modifiche nel dettato della nuova delibera 29/2018
Le modifiche apportate alla delibera 30/2017 sono in genere di dettaglio e non variano la sostanza del testo e delle intenzioni della delibera stessa.
All’art.2 comma 1 lettera m nella definizione di Mercati coperti e plateatici attrezzati (cosiddetti in sede propria) si porta da cinque a sei giorni la settimana il loro svolgimento.
All’art.3 punto 3 si aggiunge che “i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani Municipali del commercio su area pubblica che individuino tutti i posteggi ove sia possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica.”
Dopo l’art.3 è inserito un nuovo articolo 3 bis “Obblighi, divieti e limitazioni per l’esercizio del commercio su posteggio” che detta 30 punti di prescrizioni (cfr.Del.AC 29/2018 art.3 bis).
Dopo l’art.11 è inserito un nuovo articolo 11 bis “Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni-concessioni” che detta le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione-concessione (cfr.Del.AC 29/2018 art.11 bis).
All’art.13 “Indicazioni per l’assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato”, al comma 1 lett.s si sostituisce la frase con: “Partecipazione al bando da parte di soggetti titolari di posteggio isolato fuori mercato e/o rotazioni che accettino di trasferirsi all’interno di un mercato coperto o plateatico attrezzato, previa rinuncia al posteggio isolato fuori mercato e/o alla rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo”.
All’art.23 “Prescrizioni per l’utilizzo del posteggio” al comma 4 si sostituisce quanto segue:”Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i mercati al di sotto del 30% del pieno organico dei posteggi possono essere trasformati in posteggi isolati fuori mercato. In alternativa i Municipi possono porre in essere e realizzare direttamente progetti di riqualificazione, inserendo aree specifiche per il riuso, il riciclo, le iniziative educative e culturali, l’artigianato, tramite Progetti di Partecipazione Attiva o di Project Financing. Diversamente tali forme di progetto verranno realizzate da soggetti privati e le aree interessate saranno oggetto di bando pubblicato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare domanda, allegando il progetto di riqualificazione per la valutazione dello stesso da parte dei Dipartimenti competenti per materia”.
All’art.27 “Attività ulteriori all’interno dei mercati” al comma 4 sostituire la frase con il periodo seguente:” All’interno della misura percentuale prevista al primo comma del presente articolo, il numero dei posteggi da riservare ai produttori agricoli deve essere non inferiore al 10% ed ai produttori agricoli in coltura biologica un numero non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio, secondo quanto previsto dall’art.6 della L.R. del Lazio n.14 del 7 novembre 2016 e successive”.
All’art.28 “Somministrazione di bevande e alimenti” si sostituisce la titolazione e l’intero articolo con “Somministrazione e vendita al dettaglio con consumo sul posto di alimenti e bevande all’interno dei mercati “. Nell’articolo si specifica che all’interno di ogni mercato rionale, possono essere concessi posteggi per lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alla deliberazione Consiglio Comunale n.35/2010 e successive, nel limite massimo del 10% dei posteggi destinati agli operatori del settore alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, salvo diversa misura percentuale disposta dalla Giunta Municipale.
In ogni caso le attività di somministrazione sono legate alla struttura e all’orario del Mercato e non possono essere trasferite all’esterno. E’ altresì consentito il consumo sul posto degli alimenti posti in vendita nei posteggi destinati al settore alimentare nei limiti percentuali definiti dall’art.27 del presente Regolamento, in appositi spazi attrezzati esterni al banco.
All’art.39 si sostituisce il comma 8 come segue: ”Il numero dei posteggi fuori mercato da istituirsi per ogni Municipio non potrà essere superiore al 5% della somma degli organici dei mercati giornalieri regolarmente istituiti nel Municipio stesso. Nel primo Municipio non sono altresì concedibili altre autorizzazioni-concessioni. Negli altri Municipi l’istituzione di altri posteggi è soggetta all’approvazione da parte della Giunta Municipale.
All’art.52 “Autorizzazioni cosiddette anomale” si sostituisce l’articolo come segue: ”
Le autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche che sono risultate incompatibili sia con la Legge n.112/91, sia con il D.Lgs.vo n.114/98, comunemente definite “anomale”, sono convertite, previa riconsegna del titolo originario, in altrettanti posteggi fissi, mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità previste dalle Deliberazioni della Giunta comunale n.103/2003 e n.175/2003”.
La nuova Legge Regionale o Testo Unico sul Commercio
Il Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 10 ottobre 2019 ha approvato a maggioranza la proposta di legge regionale n. 37 del 20 giugno 2018 “Testo unico del commercio”(6), che riforma la legge regionale n. 33 del 1999 (7) e razionalizza altre norme di settore emanate negli ultimi 20 anni. L’obiettivo della nuova legge, come emerso dalle dichiarazioni finali dei consiglieri, è quello di riordinare la normativa regionale in materia di commercio, attraverso la raccolta e la razionalizzazione di tutte le disposizioni di settore.
Il T.U. riunifica e abolisce la L.R. 33/1999 (commercio in sede fissa e su aree pubbliche), la L.R. 4/2006 art.113 (reti di imprese tra attività economiche su strada), la L.R. 74/1984 (commercio all’ingrosso) (8), la L.R. 21/2006 (attività di somministrazione di alimenti e bevande). Alcuni temi di carattere attuativo della riforma saranno demandati ad appositi regolamenti di attuazione, (standard urbanistici, indirizzi in materia di programmazione del commercio in sede fissa, criteri e modalità attuative per i locali e botteghe storiche).
Il testo unico, inoltre, tiene conto anche delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni nell’ordinamento statale ed europeo in tema di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività economiche e dello sviluppo di nuove forme aggregative tra imprese. In particolare, sono stati adeguati i contenuti normativi regionali con quelli prescritti dalla direttiva n. 123 del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) (2) e dal decreto legislativo n. 59/2010 e successive modifiche (1), nonché con quelli dei decreti legge n. 201/2011 (9) e n. 1/2012 (10) in materia di tutela della concorrenza, liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione dei procedimenti amministrativi e nuove modalità di programmazione delle attività economiche.
Un’ultima osservazione: Il Testo unico del commercio approvato dalla Regione Lazio non annulla la delibera comunale n.29/2018 attualmente in vigore, ma obbliga l’Amministrazione di Roma Capitale a recepirla quanto prima. Inoltre, per tutto quello che non è espressamente disciplinato in materia dal Regolamento comunale in vigore, si fa riferimento alla Legge Regionale o Testo Unico sul commercio.
Le tipologie di attività commerciali su strada e le funzioni dei Comuni
L’art.39 (Definizioni) elenca, tra l’altro le varie tipologie di attività commerciali su aree pubbliche autorizzabili dai Comuni competenti territorialmente su posteggi dati in concessione: attività di tipo itinerante, posteggi di produttori agricoli, posteggi di mercato in sede propria (coperto o su plateatico) ed impropria (su strada), mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, fiere ricorrenti o straordinarie a carattere promozionale, posteggi su strada a rotazione.
Il T.U. regionale intende attribuire ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti tutte le adozioni degli atti per l’esercizio del commercio su area pubblica quali il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, all’interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato, compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, ai produttori agricoli, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile e alle imprese artigiane e di servizio.
Ai Comuni vengono attribuiti anche compiti di disciplinare e sottoporre a particolari condizioni l’esercizio del commercio su area pubblica in zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico.
Esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
L’art.40 ribadisce che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, in conformità alle previsioni della Legge Regionale, ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione ai sensi dell’art.45 o in forma itinerante ai sensi dell’art.49.
E’ consentita l’aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell’autorizzazione fermo restando il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche generali stabilite per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche dell’art.42.
In caso di temporanea assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione dell’attività a un socio, a un preposto, a un dipendente o a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell’atto di delega e del titolo autorizzatorio e concessorio originale nonché della documentazione attestante la natura del rapporto con il titolare del posteggio.
La durata delle concessioni dei posteggi
Secondo l’art.45 i Comuni, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvedono all’assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo le modalità da essi stabilite nel rispetto delle norme europee e statali.
Quanti posteggi può avere un soggetto giuridico?
L’art.46 precisa che nei mercati aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di due concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare. Nei mercati aventi un numero di posteggi superiori a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare di più di tre concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.
Esercizio dell’attività commerciale con posteggio nelle fiere
L’art.47 al comma 1 tratta dei soggetti in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare a fiere. Per poter partecipare debbono presentare domanda di concessione di posteggio al Comune di competenza, in base alle procedure di selezione indette dal Comune stesso.
Posteggi riservati e limite delle concessioni allo stesso soggetto
Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, secondo l’art.48, il Comune provvede a riservarne una parte da destinare a soggetti portatori di handicap, a produttori agricoli, a soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizio.
I soggetti sopra elencati non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
L’art.49 stabilisce che ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante, i soggetti interessati presentano domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio.
L’autorizzazione abilita all’esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale, all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore o nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere per la temporanea assenza del titolare del posteggio, all’esercizio del commercio in forma itinerante nei mercati e nelle fiere dell’intero territorio nazionale.
E’ vietato esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e nelle zone omogenee di tipo A di cui al D:M. 1444/1968 dei Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti. I Comuni possono individuare altre aree di divieto per ragioni di tutela ambientale
Programmazione comunale
L’art. 53 assegna ai Comuni il compito di determinare, previa ricognizione dei mercati, delle fiere, dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire o modificare, il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi compresi quelli riservati (art.48), i settori merceologici da destinare ai singoli posteggi, le zone dove è necessario prevedere divieti o limitazioni.
I Comuni valutano anche la possibilità di spostamento in altre zone di attività di commercio su aree pubbliche ritenute incompatibili con il luogo.
Vengono promosse le migliori condizioni per le attività di vendita dei libri anche nella individuazione delle aree per i posteggi. Si dà facoltà a questo tipo di attività di usufruire di uno spazio fino al 30% per la vendita di prodotti diversi dai libri quali in particolare souvenir, prodotti di piccolo antiquariato, artigianato, arte, collezionismo, con esclusione di prodotti di abbigliamento ed alimentari.
I Comuni sono tenuti ad adottare regolamenti per fiere e mercati superiori a 50 posteggi e per mercati realizzati con finanza di progetto.
I Comuni, mediante convenzioni specifiche, possono assegnare alle associazioni di cui all’art.39 comma 1 u, la gestione dei servizi mercatali, le opere di riqualificazioni strutturali e non strutturali del mercato di cui gestiscono i servizi partecipando in tutto o in parte alle relative spese, le iniziative promozionali del mercato stesso, la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all’interno del mercato
La valorizzazione dei mercati rionali giornalieri
L’art.96 assegna alla Regione la promozione di adottare specifiche misure volte alla riqualificazione dei mercati rionali giornalieri a seguito della presentazione di specifici progetti da parte delle associazioni di cui all’art.39 comma 1 u, finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato; alla creazione ed organizzazione di aree messe a disposizione degli utenti; alla promozione dei mercati nel territorio; all’innovazione tecnologica.
Paolo Gelsomini
Per osservazioni precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(grafica Luana Firmani)
Bancarelle a Piazzale Flaminio (foto AMBM)
NOTE
(1) GU dl 59/2010 direttiva CE servizi
(2) VEDI Bolkestein, cosa bisogna sapere Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. 22 dicembre 2017 Continua#
(3) Delibera 35/2006 DelibCCn35_2006Regolamento commercio CAP
(4) delibera 30/2017 DeliberazioneACn.30_2017(commercio)
(5) delibera di Assemblea Capitolina n.29/2018 DeliberazioneACn29_2018 commercio
(6) Legge Regionale sul Commercio “Disciplina del Commercio e della Somministrazione di alimenti e bevande” approvata il 10 ottobre 2019 arica il PDF della Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2019 (Testo Legge Commercio da pag. 26)BUR-2019-90-0. testo unico commercio regione Lazio ottobre 2019pdf
(7) Legge regionale n. 33 del 18/11/1999
(8) 3.7.16 – L.R. 7 dicembre 1984, n. 74.
Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso.
(9) DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)
(10)DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’. (12G0009)