“Piano casa” Sardegna, il Governo faccia ricorso alla Corte Costituzionale
Autore : Redazione
San Vero Milis – Narbolia, pineta costiera di Is Arenas (foto Gruppo Intevento Giuridico)
E’ stata approvata la legge regionale della Sardegna che apre alla cementificazione delle coste, ancora una volta aggirando l’obbligo di pianificazione congiunta con il Ministero del Beni culturali “in tutta quella fascia costiera e nelle aree agricole tutelate con vincolo paesaggistico oggetto di singoli provvedimenti di individuazione ovvero di tutela discendente dalla legge” Basti pensare che sono una sessantina i provvedimenti individuativi di aree costiere tutelate con vincolo paesaggistico lungo le coste sarde, andandone a tutelare circa il 75-80%.
Carteinregola aveva sostenuto e rilanciato l’appello del Gruppo di Intervento Giuridico onlus, che ha finora raccolto oltre 32 mila adesioni alla petizione per la salvaguardia delle coste sarde, per il mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri, i vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.).
Pubblichiamo un articolo dell’associazione ecologista, che l’11 luglio 2020 ha inoltrato una documentata segnalazione al Governo perché effettui ricorso alla Corte costituzionale avverso la legge regionale 9 luglio 2020*
(AMBM)
21 luglio 2020
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(dal sito del Gruppo di intevrento giuridico onlus 11luglio 2020) Ricorso contro la legge scempia-coste: no al cemento sulle coste sarde!
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus inoltra (11 luglio 2020) una documentata segnalazione al Governo perché effettui ricorso alla Corte costituzionale avverso la legge regionale 9 luglio 2020 (in corso di pubblicazione sul B.U.R.A.S.) con cui, a maggioranza, il Consiglio regionale ha formulato un’illegittima interpretazione autentica che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
In pratica, la Giunta regionale Solinas sarebbe così autorizzata a riscrivere le parti fondamentali del P.P.R. in gelosa quanto interessata solitudine, senza ottemperare agli obblighi di pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
La motivazione dichiarata, legata al voler così consentire il completamento della nuova strada statale n. 291 “Sassari – Alghero”, non solo non è minimamente condivisibile, perché esso è esplicitamente previsto dall’art. 20, comma 1°, lettera b, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.P.R., ma è anche smentita dalla prossima riunione del Consiglio dei Ministri che approverà definitivamente il completamento della strada.
Il completamento della strada è una sfrangiata foglia di fico che maldestramente prova invano a coprire la solita, consueta, voglia mattonara.
Innanzitutto, il testo approvato si rivela ben al di fuori degli stretti limiti nei quali la giurisprudenza costituzionale (vds. Corte cost. n. 78/2012; Corte cost. n. 308/2013 relativa proprio a disposizioni del P.P.R.) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institu Stanislas e altri contro Francia) consente la c.d. interpretazione autentica di discipline vigenti da tempo: qui non siamo in presenza di “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, a causa di “un dibattito giurisprudenziale irrisolto”, ovvero nella necessità di “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore … a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale”.
Inoltre, il testo è denso di illegittimità, non potendo la Regione autonoma della Sardegna eludere l’obbligo di pianificazione congiunta in tutta quella fascia costiera e nelle aree agricole tutelate con vincolo paesaggistico oggetto di singoli provvedimenti di individuazione (art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) ovvero di tutela discendente dalla legge (art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Basti pensare che sono una sessantina i provvedimenti individuativi di aree costiere tutelate con vincolo paesaggistico lungo le coste sarde, andandone a tutelare circa il 75-80%.
Confortano e sostengono la segnalazione ecologista le oltre 32 mila adesioni alla petizione per la salvaguardia delle coste sarde, per il mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri, i vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.).
Migliaia e migliaia di cittadini chiedono a gran voce una scelta di salvaguardia ambientale, una scelta per preservare il futuro, una scelta di civiltà.
Altro cemento sulle coste non vuol dire turismo, significa solo degrado ambientale e perdita di attrattiva.
Naturalmente le adesioni alla petizione continueranno a giungere, in attesa del prossimo esame di un’altra proposta legislativa foriera di fortissime preoccupazioni per la tutela efficace delle coste sarde, il disegno di legge della Giunta Solinas (deliberazione Giunta regionale n. 52/40 del 23 dicembre 2019, relazione illustrativa, testo della proposta) per consentire aumenti volumetrici anche a due passi dal mare.
Abbiamo difeso, difendiamo e difenderemo la nostra Terra, millimetro per millimetro.
Ne stiano certi.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
La petizione per la salvaguardia delle coste sarde si firma qui http://chng.it/M4Kmxy7LtJ.
Leggi anche da Emergenza Cultura 11 luglio 2020 Sardegna. Assalto anticostituzionale al Ppr di Sandro Roggio (L’articolo è stato pubblicato in una versione ridotta su “il manifesto”, 11 luglio 2020)
*PL N. 153/A parte prima – MULA – GIAGONI – MURA – SECHI – SALARIS – COCCIU – CAREDDA – Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale.
scarica la PL N. 153/A parte prima
(Diventata Legge regionale 24 giugno 2020, n. 17)
vedi anche:
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