Sardegna: il Governo impugna le leggi regionali pro cemento
Autore : Redazione
Punta Cristallo, Alghero (da Gruppo Intervento Giuridico onlus)
…Nello sfondo [dei provvedimenti impugnati NDR] c’è il costante auspicio del ciclo edilizio forever, la pressione nei confronti della politica perché lo favorisca rimuovendo quanto prima le regole ostiche, dando libertà alle più aggressive speculazioni pronte a dare il peggio. Lo sviluppo teorizzato da Confindustria sarda – essenzialmente palazzinara – è tutto qui, la difesa degli interessi di pochissimi: l’edilizia senza inibizioni contro il futuro delle nuove generazioni incardinato nella tutela dei paesaggi più preziosi; destinati a svanire se gli mancherà la materia prima…
Sandro Roggio, Il manifesto, 9 agosto 2020 (1)
Pubblichiamo un articolo del Gruppo di Intervento Giuridico sulla decisione del Ministero dei Beni Culturali di impugnare davanti alla Corte Costituzionale due provvedimenti della Regione Sardegna, fotemente avversati anche da Carteinregola e da un ampissimo schieramento di ambientalisti e associazioni per la tutela del Paesaggio e dell’ambiente.
Il consiglio dei ministri ha impugnato, giudicandole anticostituzionali, sia la legge di revisione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) sia la legge che proroga il piano casa al 31 dicembre prossimo. Nel primo caso si impugna “la legge della Regione Sardegna n. 21 del 13/07/2020, recante “Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”, in quanto l’articolo 1, riguardante il piano paesaggistico, viola gli articoli 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla competenza statale la tutela dell’ambiente e del paesaggio; nel secondo “la legge della Regione Sardegna n. 17 del 24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini”, in quanto l’articolo 1, relativo agli interventi edilizi, eccede dalle competenze statutarie, in violazione dell’articolo 3 dello Statuto speciale della Regione, e invade altresì la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e all’articolo 9 della Costituzione“(2)
Si tratta di una versione del “Piano Casa” nato da un’Intesa Stato-Regioni del 2009, che aveva introdotto la possibilità di ampliamento delle cubature per “edifici residenziali uni-bi familiari”, o nell’ambito di “interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”, per un periodo che non doveva superare i 18 mesi, Piano casa che ha poi subito varie superfetazioni in varie Regioni, con giunte di destra e di sinistra, arrivando in molti casi a regalare premi di cubatura e cambi di destinazione degli immobili in deroga ai piani regolatori. Ad esempio in Lazio è cresciuto a dismisura nelle deroghe edilizie sotto il centro destra della Polverini ma è poi stato prorogato, con ben poche modifiche, dal centro sinistra di Zingaretti nel 2014 (3).
Adesso apprendiamo da Il Manifesto (4) che il ministro Franceschini “aveva sottolineato che il rinvio dei termini del piano casa era da considerarsi «l’ennesimo di una disciplina introdotta nel 2009 che consente la realizzazione di nuove volumetrie in deroga alla pianificazione urbanistica, anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica». Ed è davvero un peccato che nessun Ministero sia intervenuto nè – quasi – nessuna voce giornalistica si sia levata quando la proroga è stata varata dalla Regione Lazio per ben due anni e mezzo. Del resto anche la proroga del Piano casa sardo ora impugnata è stata approvata in Consiglio con il voto favorevole del Pd, e anche la precedente giunta, un centrosinistra guidato da Francesco Pigliaru, aveva portato in Consiglio e fatto passare la proroga del piano casa.
E sermpre il MIBACT qualche mese fa ha impugnato ben due leggi regionali del Lazio, sempre a tutela di beni paesaggistici e della copianificazione Stato-Regione nella stesura di Piani che rigaurdano tutta la Nazione e l’eredità dei nostri posteri (5).
Non ci resta da augurarci che la Corte Costituzionale metta un punto fermo su questi continui abbordaggi regionali che cementificano paesaggi e consumano suolo.
AMBM
10 agosto 202o
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(dall’articolo del Gruppo di Intervento Giuridico onlus 8 agosto 2020) (…)Le leggi regionali su piano casa e interpretazione autentica del P.P.R. vanno davanti alla Corte costituzionale.
E’ un grande risultato, nemmeno definitivo, che conforta nella dura e difficile campagna per la salvaguardia delle coste isolane poste in pericolo da provvedimenti legislativi e proposte di legge sostenuti dalla Giunta regionale Solinas e dalla maggioranza politica che la sostiene.
Campagna che sta dando i primi positivi frutti.
Il Governo, dopo le richieste provenienti dagli Uffici legislativi del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (nota prot. n. 13507 del 24 luglio 2020) e del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (nota prot. n. 19675 del 31 luglio 2020) e anche in seguito all’istanza inoltrata (11 luglio 2020) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus e inviate da un centinaio semplici cittadini che han voluto metterci la faccia per difendere il proprio ambiente, ha deciso, con deliberazione Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge regionale 13 luglio 2020, n. 21 (Norme di interpretazione autentica del piano paesaggistico regionale) e la la legge regionale 24 giugno 2020, n. 17, che proroga, per l’ennesima volta, i termini di efficacia del c.d. piano casa, divenuto da provvedimento legislativo eccezionale e straordinario di fatto è diventato assurdo e illegale premio volumetrico ordinario alla faccia della disciplina di salvaguardia ambientale e territoriale.
Si ricorda che, a maggioranza, il Consiglio regionale ha formulato con legge un’illegittima interpretazione autentica che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
In pratica, la Giunta regionale Solinas sarebbe così autorizzata a riscrivere le parti fondamentali del P.P.R. in gelosa quanto interessata solitudine, senza ottemperare agli obblighi di pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
La motivazione dichiarata, legata al voler così consentire il completamento della nuova strada statale n. 291 “Sassari – Alghero”, non solo non è risultata minimamente condivisibile fin dall’inizio, perché esplicitamente previsto dall’art. 20, comma 1°, lettera b, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.P.R., ma è stata smentita dalla decisione adottata dal Consiglio dei Ministri che ha approvato definitivamente il completamento della strada.
Il completamento della strada è una sfrangiata foglia di fico che maldestramente prova invano a coprire la solita, consueta, voglia mattonara.
Innanzitutto, il testo approvato si rivela ben al di fuori degli stretti limiti nei quali la giurisprudenza costituzionale (vds. Corte cost. n. 78/2012; Corte cost. n. 308/2013 relativa proprio a disposizioni del P.P.R.) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institu Stanislas e altri contro Francia) consente la c.d. interpretazione autentica di discipline vigenti da tempo: qui non siamo in presenza di “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, a causa di “un dibattito giurisprudenziale irrisolto”, ovvero nella necessità di “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore … a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale”.
Inoltre, il testo è denso di illegittimità, non potendo la Regione autonoma della Sardegna eludere l’obbligo di pianificazione congiunta in tutta quella fascia costiera e nelle aree agricole tutelate con vincolo paesaggistico oggetto di singoli provvedimenti di individuazione (art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) ovvero di tutela discendente dalla legge (art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Basti pensare che sono una sessantina i provvedimenti individuativi di aree costiere tutelate con vincolo paesaggistico lungo le coste sarde, andandone a tutelare circa il 75-80%.
Ora più di 35 mila cittadini sostengono la campagna per la salvaguardia delle coste della Sardegna, ma naturalmente le adesioni alla petizione [lanciata dal gruppo di INtervento Giuridico nel gennaio scorso NDR] continueranno a giungere, in attesa del prossimo esame di un’altra proposta legislativa foriera di fortissime preoccupazioni per la tutela efficace delle coste sarde, il disegno di legge della Giunta Solinas (deliberazione Giunta regionale n. 52/40 del 23 dicembre 2019, relazione illustrativa, testo della proposta) per consentire aumenti volumetrici anche a due passi dal mare.
Abbiamo difeso, difendiamo e difenderemo la nostra Terra, millimetro per millimetro.
Ne stiano certi.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
La petizione per la salvaguardia delle coste sarde si firma qui http://chng.it/M4Kmxy7LtJ.
NOTE
(1) Il Manifesto 9 agosto 2020 Sardegna, una figuraccia che si poteva evitare Edilizia senza inibizioni. Spinti dal costante auspicio del ciclo edilizio forever, Solinas & C. hanno azzardato nella strada scivolosa della scorrettezza costituzionale di Sandro Roggio
(2) http://www.governo.it/node/15056
(3) Vedi Piano casa Lazio cronologia e materiali
(4)* Il manifesto 9 agosto 2020 Sardegna, il governo dice no: «La legge Solinas è incostituzionale» di Costantino Cossu Tutela delle coste. Il consiglio dei ministri impugna la revisione del piano paesaggistico regionale e la proroga del piano casa: le due leggi invadono la potestà esclusiva dello stato, che rivendica la sua competenza sulla tutela del paesaggio. La parola passa ora alla Corte costituzionale
(5) 6 maggio 2020 Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Ricorso per conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. e art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevato dal Presidente del Consiglio – su proposta del MIBACT – contro la Regione Lazio, per l’annullamento della deliberazione del consiglio regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, recante «Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 13 del 13 febbraio 2020. Vedi Piano Paesaggistico della Regione Lazio perchè il Ministero dei Beni culturali l’ha impugnato
Il MIBACT ha impugnato anche la L.R. 1/2020, “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione“, in vigore dal 27 febbraio, che interviene su molti settori che hanno immediate ricadute sul Paesaggio vedi Il MIBACT impugna un altro provvedimento della Regione Lazio (segnalato anche da Carteinregola)
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