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Sardegna, le coste perennemente in pericolo cementificazione

Il Gruppo di Intervento Giuridico (GriG) il 23 agosto ha presentato alla Commissione urbanistica e ambiente della Regione Sardegna delle osservazioni a un emendamento che si vorrebbe inserire in un disegno di legge presentato dalla maggioranza di centro destra. Se approvato consentirebbe premi volumetrici anche nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, rimettendo di fatto mano al Piano Paesaggistico, oltretutto senza la prescritta copianificazione con il Ministero della Cultura. In proposito ricordiamo che nel luglio agosto 2019 Carteinregola aveva fatto un presidio simbolico e una dura battaglia contro l’approvazione del PTPR del Lazio da parte della maggioranza di centro sinistra, che aveva fortemente ridimensionato il lavoro di copianificazione svolto in precedenza da Regione – MIBACT, tanto che il Ministero aveva parlato di “modifiche unilaterali” e aveva poi impugnato il Piano di fronte alla Corte Costituzionale, che nel novembre 2020 lo aveva annullato, così che il Consiglio regionale aveva dovuto riapprovare il Piano, questa volta copianificato, nell’aprile 2021. Ci auguriamo che il Ministero si attivi, come già in passato, per la tutela delle coste sarde, magari prima dell’approvazione dell’emendamento in Consiglio regionale. In calce l’articolo del Gruppo di Intervento Giuridico e le osservazioni presentate in Commissione .(AMBM)

Ancora una volta la Giunta regionale Solinas vuol svendere le coste sarde al mattone.

gruppodinterventogiuridicoweb.com 24 agosto 24

L’Amministrazione regionale Solinas, a soli sei mesi dalle prossime elezioni regionali del febbraio 2024, prova a gettare altro cemento sulle coste sarde.

Lo fa provando a metter mano alla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) per riformare quella oggi esistente, nonché mediante la disposizione che cerca di consentire premi volumetrici anche nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina inserita nel disegno di legge regionale n. 373 “Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie.

Durante l’audizione svoltasi la mattina del 23 agosto 2023 presso la IV Commissione permanente del Consiglio regionale, presente al completo, il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha partecipato e ha fatto ben presente che la giurisprudenza costituzionale costante ha sistematicamente censurato le previsioni legislative regionali approvate con questi obiettivi.

La Commissione ha approvato la disposizione con i voti della sola maggioranza di centro-destra. Ora deciderà l’aula del Consiglio regionale.

piano paesaggistico regionale (P.P.R.), Baratz e Porto Ferro

Se da un lato lo stesso Codice Urbani ne prevede l’aggiornamento periodico, esso deve avvenire – quantomeno per tutti i beni ambientali tutelati con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) – in sede di copianificazione con gli organi del Ministero della Cultura.

Tuttavia, in questo caso non si tratta soltanto del“l’aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale sulla base dell’attività di ricognizione svolta assieme alle Soprintendenze, finalizzata alla precisa individuazione dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale”, cioè “l’inserimento dei perimetri dei beni paesaggistici che fanno capo all’articolo 136 del Codice urbani (immobili e aree di notevole interesse pubblico) che, fino a oggi, non erano rappresentati nel Piano paesaggistico regionale”, così come annunciato nel maggio 2023.

piano paesaggistico regionale – P.P.R., area Piscinas – Scivu

Si tratta, invece, delle revisione generale.

La Regione autonoma della Sardegna, però, non può fare da sola e, soprattutto, in questi ultimi scampoli di legislatura penosamente inefficiente e inefficace in qualsiasi campo difficilmente l’Amministrazione regionale Solinas riuscirà a combinare qualcosa.

Un procedimento di revisione del piano paesaggistico prevede fasi pubbliche, dibattiti, procedure impossibili da svolgere nel chiuso di qualche stanza riservata.

Al massimo si potrà provare a vendere quale chilo di fumo a fini elettoralistici, ma nulla di più.

Non pare proprio che vi siano le condizioni se non altro per mancanza oggettiva di tempo.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

al Presidente e agli On.li Componenti della IV Commissione permanente Governo del territorio, Ambiente, Infrastrutture, Mobilità del Consiglio regionale della Sardegna: “Osservazioni al disegno di legge regionale n. 373/A del 2023 – emendamento all’emendamento n. 856 (testo della Giunta).

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it; posta elettronica grigsardegna5@gmail.com), in seguito al Vs. gradito invito via posta elettronica del 10 agosto 2023, inoltra le seguenti

Osservazioni al disegno di legge regionale n. 373/A del 2023 (Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie), emendamento all’emendamento n. 856 nel testo predisposto dalla Giunta regionale. Tale disposizione propone, in estrema sintesi: – l’art. 21.18 bis consentirebbe la demolizione e ricostruzione dell’intera volumetria della struttura da demolire in caso di minore impatto paesaggistico nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina di cui all’art. 39, comma 15°, della legge regionale n. 8/2015 e s.m.i. anche “senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”; – all’art. 6 della legge regionale n. 8/2014 e s.m.i. verrebbe aggiunto un comma 2°, contenente le previsioni, negli strumenti urbanistici comunali attuativi del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), di aumento della capacità massima volumetrica insediabile del 25% per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori in aree oltre la fascia dei metri 300 dalla battigia marina (150 metri nelle Isole minori), previo rispetto di alcune condizioni, nonchè aumenti volumetrici fino al 15% delle volumetrie legittimamente realizzate per tutte le strutture ricettive anche nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina ai fini di riqualificazione dell’edificio e verso l’interno;

– l’Assessore regionale degli Enti locali, Finanze, Urbanistica dovrebbe, poi, predisporre specifici indirizzi applicativi per l’attuazione di tali disposizioni.

* a titolo di premessa, appare decisamente fuori luogo ritenere tuttora che incrementi volumetrici di ogni genere abbiano un qualche effetto positivo per il turismo.

Infatti, oltre al pesante degrado della risorsa ambientale, che allontanerebbe parecchi turisti, basterebbe evidenziare in proposito il ridotto tasso di occupazione delle strutture che emerge dagli ultimi report in argomento: 22% per le strutture alberghiere e 9,1% per quelle extralberghiere (dati inferiori alla media italiana, ma in linea con quelli delle regioni competitor italiane: Sicilia, Puglia e Calabria).

I motivi risiederebbero nella forte stagionalità dei flussi, tipica del turismo marino-balneare. Basti pensare che le strutture vengono utilizzate per non più del 54% nel mese di agosto e solamente per l’1% nei mesi di gennaio e di dicembre (dati XXIV Rapporto Crenos sull’economia della Sardegna, 2017).

Non solo.

Il recente report della C.N.A., elaborato sui dati ISTAT, indica in ben 261.120 le “abitazioni vuote”, cioè il 28,2% del patrimonio edilizio complessivo e propone una soluzione intelligente sia in chiave turistica che per il contrasto al consumo del suolo: “la creazione di alberghi diffusi, alberghi residenziali e B&B, concepiti come sistema a rete a gestione centralizzata delle prenotazioni e dei servizi accessori (dalle pulizie, alla ristorazione, alle visite guidate, al noleggio di mezzi di trasporto, ecc.). Si tratta un modello di offerta ricettiva di recente diffusione in Italia ed Europa, tra l’altro riconosciuto in modo formale per la prima volta proprio in Sardegna con una normativa specifica del 1998, la cui particolarità consiste nell’offrire agli ospiti l’esperienza di vita in un autentico borgo storico o in un piccolo nucleo rurale, alloggiando in case e camere che distano non oltre 200 metri dal “cuore” dell’albergo diffuso, dove è situata la reception, gli ambienti comuni, l’area ristoro e tutti gli altri servizi che contraddistinguono l’ospitalità alberghiera”.

Il potenziale isolano è notevole e ben potrebbe rivitalizzare i tanti borghi semi-abbandonati: “nel 2018 i 14 alberghi diffusi e gli 80 alberghi residenziali, con una offerta complessiva di 14.278 posti letto (l’1,5% delle strutture e il 6,5% dei posti letto), hanno infatti accolto 192.756 arrivi e 1.182.513 presenze, pari rispettivamente all’8,1% degli arrivi e l’11% delle presenze complessivamente registrate in regione”.

In realtà, per migliorare l’offerta turistica sembrano prioritarie altre iniziative, a iniziare dal radicale miglioramento dei collegamenti aerei e navali in regime di continuità territoriale o comunque attraverso meccanismi di abbattimento dei costi per i non residenti, continuando con una politica efficace delle aree naturali protette e dei beni culturali per ampliare offerta e stagione turistica (per esempio, l’istituzione del parco naturale della Giara in connessione con l’area archeologica di Barumini, itinerari eno-gastronomici e culturali locali), per finire con la promozione di veri e propri“pacchetti turistici”specifici per mète ed eventi (es. S. Efisio, Carnevale, Pasqua, Candelieri, turismo naturalistico, ciclo-turismo, ecc.) nell’ambito di una politica di promozione turistica degna di questo nome, cosa che la Sardegna non ha mai avuto;

* appaiono decisamente forieri di nuove, ennesime, censure di legittimità costituzionale le previsioni di ennesimi aumenti volumetrici per strutture residenziali e ricettive, soprattutto nelle aree costiere tutelate con norme di conservazione integrale (es. fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina).

Tali disposizioni costituiscono, de facto, un palese strumento di eversione delle competenze in materia di tutela paesaggistica, nonché delle competenze rientranti nell’ambito obbligatorio della pianificazione paesaggistica congiunta ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n.

42/2004 e s.m.i., al quale in Sardegna è stato dato inizio di attuazione con il D.P.Re. 7 settembre 2006, n. 82, mediante cui è stato promulgato il piano paesaggistico regionale – P.P.R. (1° stralcio, coste).

Si ricorda che, con legge 9 gennaio 2006, n. 14, avente per oggetto “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000”, l’Italia ha assunto precisi impegni internazionali per l’attuazione di politiche di tutela dei beni paesaggistici insistenti sul proprio territorio e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è inteso applicare su tutto il territorio nazionale una disciplina uniforme ed innovativa in materia di tutela del paesaggio in attuazione dell’articolo 9 cost.

La funzione della salvaguardia ambientale/paesaggistica elemento fondamentale e prevalente della gestione del territorio, come delineato chiaramente anche dalla giurisprudenza costituzionale (vds. sentenze Corte cost. n. 189/2016, Corte cost., n. 182/2006 e n. 183/2006; Corte cost. n. 478/2002; Corte cost. n. 345/1997 e Corte cost. n. 46/1995 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds. anche Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222), sarebbe oltremodo svuotata di contenuti.

Infatti, la c.d. pianificazione congiunta Stato – Regione è obbligatoria per i beni ambientali/paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1°, lettere b, c, d del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., come riconosciuto e non contestato dalla stessa Regione autonoma della Sardegna, specificamente:

“b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1; La legge regionale segnalata prevede in particolare la pianificazione paesaggistica riservata alla Regione autonoma della Sardegna nella fascia costiera, in zona agricola e per i beni identitari. A tacer d’altro, numerosi provvedimenti di individuazione specifica di beni ambientali ex art.

136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. – soggetti a pianificazione congiunta Stato- Regione – ricadono nella fascia costiera e nelle zone agricole, precisamente: – Arbus (D.M. 27 agosto 1980);

  • Carloforte (D.M. 25 marzo 1966);
  • Calasetta (D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990);
  • – S. Antioco (D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990);
  • – S. Anna Arresi (D.M. 24 febbraio 1970);
  • Teulada (D.M. 22 settembre 1980);
  • Domus de Maria (D.M. 27 dicembre 1980);
  • Pula (D.M. 19 luglio 1963);
  • Sarroch (D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990);
  • – Cagliari (D.M. 26 aprile 1966);
  • Quartu S. Elena (D.M. 27 dicembre 1967);
  • Maracalagonis (D.M. 21 luglio 1969);
  • Sinnai (D.M. 24 marzo 1983);
  • Villasimius (D.M. 1 settembre 1967);
  • Castiadas (D.M. 11 febbraio 1976);
  • Muravera (D.M. 11 febbraio 1976);
  • Villaputzu (D.M. 22 luglio 1977);
  • Tresnuraghes (D.M. 9 dicembre 1982);
  • Cuglieri (D.M. 9 dicembre 1982; D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990)
  • – Narbolia (D.M. 27 agosto 1980);
  • – Riola Sardo (D.M. 22 settembre 1980);
  • San Vero Milis (D.M. 27 agosto 1980);
  • Cabras (DD.MM. 19 febbraio 1968 e 26 maggio 1972; D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990);
  • – Oristano (D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990);
  • Arborea (D. Ass. BB.CC. R.A.S. 6 aprile 1990);
  • Bari Sardo (D.M. 13 novembre 1971);
  • Lotzorai (D.M. 22 maggio 1968);
  • Tortolì (D.M. 16 giugno 1966);
  • Girasole (D.M. 22 luglio 1968);
  • Baunei (D.M. 20 giugno 1969);
  • Dorgali (D.M. 8 agosto 1967);
  • Orosei (D.M. 25 gennaio 1968);
  • Siniscola (DD.MM. 12 agosto 1969 e 26 marzo 1970);
  • – Posada (D.M. 11 aprile 1968);
  • – Budoni (D.M. 13 novembre 1967);
  • – S. Teodoro (D.M. 14 ottobre 1967); – Bosa (D.M. 12 giugno 1972);
  • Loiri Porto S. Paolo (D.M. 2 dicembre 1966);
  • Olbia (DD.MM. 30 novembre 1965 e 10 gennaio 1968);
  • – Golfo Aranci (D.M.30 novembre 1965);
  • Arzachena (D.M. 12 maggio 1966);
  • La Maddalena (D.M. 12 maggio 1966);
  • Palau (D.M. 12 maggio 1966);
  • S. Teresa di Gallura (D.M. 30 aprile 1966);
  • Aglientu (D.M. 29 ottobre 1964);
  • Trinità d’Agultu (D.M. 2 ottobre 1964);
  • – Badesi (D.M. 23 giugno 1966);
  • Valledoria (D.M. 23 agosto 1966);
  • Castelsardo (D.M. 22 maggio 1966);
  • – Sorso (D.M. 29 agosto 1966);
  • – Sassari (DD.MM. 14 gennaio 1966 e 29 agosto 1966),
  • Porto Torres (DD.MM. 7 luglio 1962, 7 gennaio 1966, 20 febbraio 1968 e 12 marzo 1976);
  • – Stintino (D.M. 29 agosto 1966);
  • Alghero (D.M. 4 luglio 1966).

– Inoltre, l’intera fascia costiera dei metri 300 dalla battigia marina, le aree boscate, le sponde lacuali e fluviali, le aree appartenenti ai demani civici, ecc. sono tutelate con vincolo paesaggistico ex lege, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 142, comma 1°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e anch’esse sono soggette all’obbligo di pianificazione congiunta Stato-Regione; – l’emendamento in argomento, comportante vari aumenti volumetrici in via automatica, intenderebbe, quindi, sottrarre all’obbligo di pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione una serie vastissima di beni ambientali in palese violazione delle competenze statali esclusive di cui all’art. 117, comma 2°, lettera s, cost.

come già ben noto, tutte le recenti leggi regionali contenenti disposizioni di analogo tenore sono state oggetto di censure da parte della Corte costituzionale:

* con sentenza n. 24 del 28 gennaio 2022 ha dichiarato illegittima gran parte della legge regionale Sardegna n. 1/2021 sul c.d nuovo piano casa. Con la sentenza n. 26, anch’essa depositata in data 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha sì dichiarato che non spetta alle Amministrazioni statali competenti in tema di tutela del paesaggio (le Soprintendenze per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e di Sassari, nella fattispecie concreta) disapplicare le norme ritenute in violazione delle competenze statali in materia, tuttavia non ha minimamente posto in dubbio la necessità di pianificazione paesaggistica congiunta (copianificazione) Stato – Regione come richiedeva il ricorso regionale come motivo fondamentale;

* in precedenza, con la sentenza n. 257, depositata il 23 dicembre 2021 , aveva dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 21 , che avrebbe consentito, attraverso

un’assurdainterpretazione autenticafatta dall’attuale Giunta regionale, la riscrittura delpiano paesaggistico regionale (P.P.R.)approvato nel 2006 (cioè 15 anni prima) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari);

* ancor prima, con sentenza n. 101 del 20 maggio 2021 , aveva già dichiarato illegittima la norma regionale (art. 2, comma 1°, lettera a , della legge regionale Sardegna n. 3 del 21 febbraio 2020 ) che, a semplice domanda del concessionario, consentiva la permanenza per l’intero anno di chioschi e stabilimenti sulle spiagge della Sardegna, di fatto una vera e propria privatizzazione strisciante dei litorali.

Pertanto, ringraziando ancora per l’opportunità offerta, si segnala quanto sopra ai fini di un ritiro dell’emendamento in argomento in quanto non rispondente alla ripartizione di competenze in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s, cost.), come da giurisprudenza costituzionale costante.

Con i più cordiali saluti e auguri di proficuo lavoro.
p. Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

dott. Stefano Deliperi

vedi anche

A.N.S.A., 23 agosto 2023

Aumenti volumetrici degli hotel sul mare, sì dalla commissione.

Via libera coi soli voti di maggioranza all’emendamento 856.

CAGLIARI, 23 AGO – I nuovi alberghi a cinque stelle potrebbero ottenere un incremento volumetrico del 25 per cento, mentre per quelli già esistenti sarà del 15 per cento, senza aumento dei posti letto: via libera della quarta commissione del Consiglio regionale ‘Governo del territorio’ all’emendamento sugli incrementi volumetrici delle strutture ricettive situate nelle zone F, anche nella fascia dei trecento metri dalla battigia.
    Al riavvio delle attività nel palazzo di via Roma si è ripreso da dove si è lasciato: dal nodo urbanistica che ha stoppato il Collegato prima delle vacanze. In una seduta che è andata spedita, tanto da anticipare a questa mattina l’ordine del giorno previsto per il pomeriggio, i commissari, guidati dal presidente Giuseppe Talanas (Fi), hanno sentito in audizione i portatori di interesse. Il correttivo numero 856 è passato a maggioranza.
    Poco prima si erano levate le critiche dure degli ambientalisti: “L’emendamento ripercorre una strada che è già stata bloccata dalla Corte costituzionale numerose volte – ha spiegato Stefano Deliperi, portavoce del Gruppo di Intervento giuridico, a margine dell’audizione -. Tutte le aree tutelate con vincolo paesaggistico – ha chiarito – necessitano di co-pianificazione, cioè la Regione può disporne solo pianificando insieme con lo Stato e la Corte costituzionale lo ha certificato”. Posizione diversa, ma sempre critica quella dei costruttori edili dell’Ance, rappresentati dal presidente Pierpaolo Tilocca: “L’emendamento è un passo, ma è sostanzialmente una pezza nel mare – ha sottolineato -, avevamo auspicato che si potesse affrontare prima, non a fine legislatura, e in maniera organica il tema dell’urbanistica e della tutela del territorio”.
    Stessa linea per la Rete delle professioni, che in Sardegna conta circa 20 mila iscritti, con il suo presidente Federico Miscali che ha ribadito la necessità della “riscrittura della legge urbanistica, una provvedimento che non potrà essere adottato in questa legislatura ormai alla fine”.
    Il correttivo ora dovrà passare il vaglio dell’Aula, appena riprenderanno i lavori. “Abbiamo ascoltato tutti i portatori di interesse e di opinioni anche divergenti – ha detto il presidente della commissione Talanas -. E lo abbiamo fatto ad agosto, con un voto alla fine favorevole a questo incremento e a determinate condizioni molto chiare. Ora sarà l’Aula a prendere la decisione finale”.

da Italpress, 23 agosto 2023

Via libera della Commissione urbanistica alle nuove volumetrie degli alberghi in Sardegna.

da L’Unione Sarda, 23 agosto 2023

Nuove volumetrie per gli alberghi 5 stelle della Sardegna, c’è il primo sì.

Via libera in commissione, incrementi del 25% per le nuove strutture e del 15 per quelle esistenti: parola al Consiglio.

da Cagliaripad, 23 agosto 2023

Primo sì in commissione agli aumenti volumetrici per gli hotel di lusso sul mare.

In Consiglio regionale passa l’emendamento della giunta che ora dovrà essere approvato in Aula, critici gli ambientalisti. (Marzia Piga)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

24 agosto 2023

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