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Sindaco Commissario per il Giubileo, quali procedure accelerate con le ordinanze

Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di opere per l’Anno Santo inserite nel Dpcm, il Sindaco Commissario straordinario per il Giubileo 2025 può attivare tramite Ordinanza Commissariale le procedure accelerate e semplificate. Dal sito del Comune di Roma (24 aprile 2023 – Giubileo, 5 ordinanze per accelerare e semplificare opere fondamentali) estraiamo una parte del testo che spiega sinteticamente come funzionano tali procedure, per la fase della valutazione (conferenza dei servizi) dell’approvazione e della messa a bando degli interventi.

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Vai a Il Sindaco Gualtieri nominato Commissario Straordinario per il Giubileo 6 febbraio 2022

Dal sito del Comune di Roma (24 aprile 2023 – Giubileo, 5 ordinanze per accelerare e semplificare opere fondamentali)

(…)

Le più importanti procedure semplificate attivate dalle ordinanze prevedono: ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, la convocazione da parte del soggetto attuatore di una conferenza di servizi semplificata alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico, dove prevista, tenuto conto delle esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione.

La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata, soltanto una volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

Inoltre, le determinazioni di dissenso, comprese quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o della salute, devono indicare, quantificandone i relativi costi, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera e che devono essere conformi ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato.

In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento il Commissario Straordinario può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Infine, ai fini dell’affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità previste dall’articolo 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 26 febbraio 2014* (procedura negoziata senza previa pubblicazione). Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Le ordinanze sono pubblicate nella specifica sezione dedicata al Commissario Straordinario di Governo.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(*) Direttiva 2014/24/UE

Art.32

Gli appalti pubblici aggiudicati a persone giuridiche con­ trollate non dovrebbero essere soggetti all’applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva qualora l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, a condizione che la persona giuridica controllata svolga più dell’80 % delle proprie attività nell’esecuzione di compiti a essa affidati dall’am­ ministrazione aggiudicatrice che esercita il controllo o da altre persone giuridiche controllate da tale amministra­ zione aggiudicatrice, a prescindere dal beneficiario del­ l’esecuzione dell’appalto.

L’esenzione non dovrebbe estendersi alle situazioni in cui vi sia partecipazione diretta di un operatore economico privato al capitale della persona giuridica controllata poi­ ché, in tali circostanze, l’aggiudicazione di un appalto pubblico senza una procedura competitiva offrirebbe al­ l’operatore economico privato che detiene una partecipa­ zione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, date le particolari caratteristiche degli organismi pubblici con partecipazione obbligatoria, quali le organizzazioni responsabili della gestione o dell’esercizio di taluni servizi pubblici, ciò non dovrebbe valere nei casi in cui la par­ tecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbli­ gatoria da una disposizione legislativa nazionale in con­ formità dei trattati, a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporta controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. Si dovrebbe inoltre chiarire che l’unico elemento determinante è la partecipazione privata diretta al capitale della persona giuridica controllata. Perciò, in caso di partecipazione di capitali privati nell’amministrazione aggiudicatrice con­ trollante o nelle amministrazioni aggiudicatrici control­ lanti, ciò non preclude l’aggiudicazione di appalti pubblici alla persona giuridica controllata, senza applicare le pro­ cedure previste dalla presente direttiva in quanto tali partecipazioni non incidono negativamente sulla concor­ renza tra operatori economici privati.

Occorre altresì chiarire che le amministrazioni aggiudica­ trici quali gli organismi di diritto pubblico, per i quali è possibile la partecipazione di capitali privati, dovrebbero essere in condizione di avvalersi dell’esenzione per la cooperazione orizzontale. Pertanto, se tutte le altre con­ dizioni per la cooperazione orizzontale sono soddisfatte, l’esenzione ad essa relativa dovrebbe estendersi a tali amministrazioni aggiudicatrici qualora il contratto sia concluso esclusivamente tra amministrazioni aggiudi­ catrici.

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