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Stadio della Roma a Pietralata: la Proposta di Delibera della Giunta per il pubblico interesse

E’ stata approvata il 7 febbraio la decisione di Giunta cche riconosce il pubblico interesse allo studio di fattibilità per il nuovo stadio della A.S. Roma a Pietralata, che come Proposta di deliberazione sarà discussa in Assemblea Capitolina, previo passaggio nelle commissioni competenti e nel Municipio Roma IV, per la dichiarazione definitiva del pubblico interesse.

Pubblichiamo il testo che è stato messo a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale di Roma Capitale, nonostante non si tratti della fattispecie prevista dal Regolamento di accesso agli atti – Proposte di delibera regolamentare o di iniziativa consiliare – di cui Carteinregola aveva sollecitato la pubblicazione al Segretariato. Riservandoci di esprimerci nel merito del contenuto della Proposta di Delibera che ora il gruppo di lavoro approfondirà, riconosciamo la disponibilità dell’Assessore Veloccia e dell’Amministrazione Gualtieri nel proseguire un percorso trasparente cominciato con la pubblicazione dello Studio di fattibilità – anche in risposta a una precisa richiesta di Carteinregola (1) – e l’inserimento, sul sito del Dipartimento Urbanistica, di tutti i documenti con i pareri della conferenza dei servizi che si è chiusa a metà gennaio (2).

Ci auguriamo che questo permetta quella consultazione e partecipazione dei cittadini che troppo spesso avviene solo quando, dopo l’adozione della delibera da parte dell’Assemblea, restano ben pochi spazi di intervento per i cittadini e i comitati di quartiere, che possono soltanto mandare delle “osservazioni”. (AMBM)

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Proposta di Deliberazione che si sottopone all’approvazione Dell’Assemblea Capitolina Dichiarazione di pubblico interesse – con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni- della proposta pervenuta agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, prot. QI 162711/162731 del 3.10.2022, da parte dell’A.S. Roma S.p.A., ex art. 1 co. 304 della legge n. 147/2013 e art. 62 del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 – attualmente disciplinata dal D.Lgs. 38/2021. scarica la delibera

(le note, il grassetto e l’evidenziato in rosso sono di Carteinregola)

PREMESSO CHE

in data 1.01.2014 è entrata in vigore la legge 147 che ai commi 304 e 305 (3) disciplina le procedure per favorire l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi “…attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento…” e che la suindicata disciplina è stata in parte modificata ed integrata dall’art. 62 del decreto-legge del 24.04.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 (4);

ai sensi dell’articolo 1, comma 304, della Legge 147/2013, [vigente fino al 31 dicembre 2022] (3): “Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento: a) il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 [Studio di fattibilità NDR] del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (5), e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l’eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; […]”;

ai sensi del comma 1 dell’articolo 62 del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017, [vigente fino al 31 dicembre 2022] (4) :“Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell’articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (6), può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo, al cui interno, ove abbia una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (7), e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (3), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (6), esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di

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servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (3). Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione.”;

con note pervenute agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, prot. QI 162711 – 162731 del 3.10.2022 (8), l’A.S. Roma S.p.A. in qualità di Soggetto Proponente, ha presentato a Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 304 [allora efficace], una proposta – di cui all’articolo 1, comma 304, lett. a) della L. 147/2013 (3) come modificato dall’art. 62 della D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 96/2017 (4)per la realizzazione e gestione di un nuovo Stadio di Calcio nella zona urbana di Pietralata, corredata dai seguenti documenti [vedi Stadio della Roma a Pietralata – materiali NDR]

  • –  Studio di fattibilità;
  • –  Piano Economico-Finanziario asseverato, unitamente ad una relazione di accompagnamento;
  • –  Bozza di convenzione per la concessione di costruzione e gestione dello stadio;
  • –  Visura aggiornata di A.S. Roma S.p.a.;

in considerazione della complessità istruttoria dell’intervento in oggetto, sono stati istituiti i sottoindicati Gruppi di Lavoro:

  • –  Il Gruppo di Lavoro dipartimentale di supporto della Direzione Dipartimentale e della Direzione Pianificazione Generale, per le attività tecnico – amministrative di competenza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, formalizzato con Determinazione Dirigenziale Dip. PAU – QI 1275 del 7.10.2022 (9);
  • –  Il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, formalizzato con Determinazione Dirigenziale Rep. DG 68 del 26.10.2022 (9) del Direttore Generale di Roma Capitale, con la quale è stata individuata, quale struttura di coordinamento e supervisione delle relative attività, la Direzione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;
  • –  Al contempo è stata individuata quale Responsabile del Procedimento l’Arch. Enrica De Paulis, Dirigente della U.O. Rigenerazione e Progetti Speciali – Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

con la presentazione della proposta progettuale in oggetto, è stata contestualmente formalizzata da parte del Soggetto Proponente, istanza di indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 304, lett. a) della L. n. 147/2013 (3) ai fini della valutazione della proposta medesima;

come da comunicazione sull’home page del Dipartimento programmazione ed Attuazione Urbanistica del Portale di Roma Capitale (https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di- servizio.page?contentId=IDS983338), con nota prot. QI/2022/0170280 del 12.10.2022 lo stesso Dipartimento, ha indetto la Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.(10), in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l’acquisizione delle determinazioni in merito allo studio di fattibilità in oggetto;

in data 4.11.2022, si è svolta presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, un apposito tavolo tecnico finalizzato alla illustrazione dello Studio di Fattibilità da parte della A.S. Roma a tutti gli Enti/Amministrazioni chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi Preliminare di cui sopra;

con nota prot. QI 179264 del 26.10.2022 (9), l’Assessorato all’Urbanistica ha richiesto al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, specifico parere su aspetti di competenza in merito allo studio di fattibilità per la realizzazione e gestione in project financing del nuovo stadio in Roma – località Pietralata – presentato dalla A.S. ROMA S.p.A., trasmettendo la documentazione in proprio possesso;

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con nota prot. DIPE 6481 – P- 18.11.2022 acquisita dal Dipartimento PAU con prot. QI 196796 del 18.11.2022 (9), il sopra indicato Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, in esito a quanto sopra richiesto, ha inviato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica l’allegato parere di competenza, precisando comunque che quanto espresso nello stesso parere è da considerarsi non vincolante per l’Amministrazione richiedente;

in riferimento alla proposta progettuale oggetto della Conferenza di Servizi Preliminare, con note prot. QI/182148/2022, 182216/2022, 185559/2022, 186505/2022 (8), il competente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, ha trasmesso al soggetto proponente le sotto indicate richieste di chiarimenti e integrazioni documentali:

A. Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale –prot.QI/2022/182148 del 27.10.2022;(8)

B. Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale – QG/39619 del 27.10.2022 acquisito dal Dipartimento PAU con prot. QI/2022/182192 del 27.10.2022;(8)

C. Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P. di ROMA CAPITALE – prot. QH/2022/66462 del 18.10.2022, acquisito dal protocollo di Roma Capitale – Dip. PAU con prot. QI/2022/175508 del 20.10.2022;(8)

D. Ministerodell’Interno–Dip.VigilideiFuoco–prot.QI/2022/184904del2.11.2022;(8)

E. Sovrintendenza Capitolina Direzione Interventi su Edilizia Monumentale prot. RI 35069- 37036/2022 – acquisito dal Dipartimento PAU con prot. QI/2022/186181 – QI/2022/195918; (8)

la Società proponente A.S. Roma, a seguito delle sopra indicate richieste di integrazioni da parte degli Enti/Amministrazioni chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi preliminare, con nota prot. QI 202718 del 28.11.2022 (8), ha fornito al competente Dipartimento PAU, specifico riscontro, salvo che per le richieste di integrazioni avanzate dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, la cui relativa documentazione integrativa è stata acquisita dal Dipartimento PAU con successiva nota prot. QI 214074 del 16.12.2022 (8);

come specificatamente convenuto nella riunione sopra indicata di presentazione dello Studio di Fattibilità, le richieste di documentazione integrativa, le integrazioni pervenute, il parere del DIPE ed ogni altra documentazione posta all’esame della Conferenza di Servizi, sono state rese consultabili agli Enti invitati alla Conferenza, attraverso specifico link comunicato con nota prot. QI 207790 del 5.12.2022 (9), con la quale è stato, tra l’altro, ricordato il termine ultimo per l’espressione dei pareri di competenza;

al fine di garantire la più ampia e sollecita trasparenza dell’azione amministrativa, la documentazione posta all’esame della Conferenza di Servizi, ed ogni altra documentazione connessa all’intervento in oggetto, è stata, altresì, resa disponibile in pubblica visione sul sito di Roma Capitale al seguente link: http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg/aggiornamenti/stadio-roma-pietralata.html;

nelle more della conclusione della Conferenza di Servizi di cui sopra, a far data dall’1.01.2023 è divenuto efficace il D. Lgs. 38/2021 (c.d. “Nuova Legge Stadi”) (11) , il quale, a far data dall’1.01.2023, ha abrogato, inter alia, l’articolo 1, comma 304 della Legge 147/2013 (3), nonché le previsioni rilevanti di cui all’articolo 62 del Decreto Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 (4);

la nuova disciplina per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, mantiene sostanzialmente immutate le fasi del procedimento ed in particolare la disciplina relativa alla prima fase riguardante l’istruttoria della proposta in sede di Conferenza di Servizi Preliminare e successiva dichiarazione di pubblico interesse della stessa;

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la Nuova Legge Stadi non prevede specifiche disposizioni transitorie per i procedimenti avviati nella vigenza della legge 147/2013; il D.lgs. n. 38 del 28.02.2021 (11) delinea, infatti, un percorso autorizzativo per la costruzione dei nuovi impianti sportivi in gran parte analogo a quello previsto dalla precedente Legge del 2013;

in particolare, a livello sostanziale, la vigente disciplina relativa alla Fase istruttoria della proposta in sede di Conferenza di Servizi Preliminare, aggiorna la denominazione dei documenti oggetto di presentazione da parte del proponente, coerentemente con le modifiche ai livelli di progettazione introdotte dal Codice dei Contratti – D.lgs. 50/2016 (6), come già inizialmente riviste dall’art. 62 della L. 96/2017 (4) e oggi mutate, con l’individuazione di un livello di progettazione minore; in sostanza il D.Lgs. 38/2021 (11) divenuto efficace il 1° gennaio 2023 non prevede più la presentazione di uno studio di fattibilità a valere come Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), ma un “documento di fattibilità delle alternative progettuali” che è già contenuto nel PFTE presentato dal proponente;

in ottemperanza al principio di non aggravamento dell’azione amministrativa, e della finalità di semplificazione delle procedure amministrative volte a favorire l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, può ritenersi valida ed acquisibile anche ai sensi del D.lgs. n. 38 del 28.02.2021 (11) la procedura ad oggi espletata, in ottemperanza a quanto dettato dall’allora vigente normativa (art. 1 co. 304 della legge 147/2013 (3), come modificato dell’art. 62 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 96/2017 (4), in gran parte analoga a quella prevista dalla Nuova Legge Stadi (che verrà applicata per le successive fasi della procedura autorizzativa dell’intervento in oggetto)

PREMESSO ALTRESI’ CHE

la Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della Legge 241/1990 e ss.mm. ii.(10), è: “[…] finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. […]. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. […] Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi preliminare sono espresse, sulla base della documentazione prodotta dalla società proponente, nei pareri allegati al verbale conclusivo della stessa, prot. QI 8808 del 17.01.2023 (8) nel quale è indicato, tra l’altro, che:” entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare, non sono pervenute istanze concorrenti rispetto alla proposta in oggetto ai fini del relativo esame da parte della Conferenza di Servizi”;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica rep. QI 99 del 17.01.2023 allegata al presente provvedimento quale parte integrante (ALLEGATO 1), è stato formalizzato quanto segue:

  • –  di prendere atto delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi preliminare relativa alla proposta presentata dell’A.S. Roma S.p.A. in data 3.10.2022. (prot. Dipartimento PAU QI 162711/162731 – 2022) (8), per la realizzazione e gestione di un nuovo Stadio di Calcio nella zona urbana di Pietralata – ai sensi, dell’allora vigente, art. 1 co. 304 della legge 147/2013, come modificato dell’art. 62 del DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 96/2017- ed oggi disciplinata D.lgs. n. 38 del 28.02.2021 (c.d. “Nuova Legge Stadi”) (11), espresse, nei pareri allegati al Verbale conclusivo della stessa, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;
  •  di dare atto che ai sensi del vigente art. 4 comma 4 del D.lgs 38/2021 (12), l’allegato Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi preliminare per la realizzazione e gestione di un nuovo Stadio di Calcio

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nella zona urbana di Pietralata, verrà pubblicato a norma di legge nel sito internet istituzionale di Roma Capitale corredato di tutti i pareri pervenuti entro il termine di chiusura della Conferenza (ore 24:00 del 10.01.2023), nonché dei pareri pervenuti successivamente;

–  di dare atto che il Verbale di cui sopra verrà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);

–  di formalizzare, ai sensi dell’art. 14bis, comma 5 della legge 241/1990 e ss.mm.i. (10), la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare indetta con nota DPAU prot. QI/2022/0170280 del 12.10.2022 dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (8): “con esito positivo subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizioni/condizioni – necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto”;

–  di dare atto ove formalizzata la dichiarazione di pubblico interesse da parte del competente organo dell’Amministrazione Capitolina, che sarà cura del Soggetto Proponente in fase di predisposizione dei successivi livelli progettuali, sui quali dovranno essere ottenuti i necessari pareri o nulla osta, attenersi alle condizioni/prescrizioni formulate dalle amministrazioni/Enti partecipanti alla conferenza;

–  di disporre che copia della presente Determinazione, venga trasmessa in forma telematica a tutti i soggetti convocati alla Conferenza di Servizi e che ne venga data pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di Roma Capitale.” ai sensi del vigente art. 4 comma 4 del D.Lgs. 38/2021 (12), il Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi preliminare per la realizzazione e gestione di un nuovo Stadio di Calcio nella zona urbana di Pietralata, è stato pubblicato a norma di legge nel sito internet istituzionale di Roma Capitale corredato di tutti i pareri pervenuti entro il termine di chiusura della Conferenza (ore 24:00 del 10.01.2023), nonché dei pareri pervenuti successivamente; l’avviso di pubblicazione relativo a detto Verbale è stato altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 8 del 26.01.2023;

sulla base di quanto indicato nella sopra indicata Determinazione Dirigenziale rep. QI/99/2023 del 17.01.2023 (8) la procedura di Conferenza di Servizi Preliminare si è conclusa avendo registrato un sostanziale assenso sullo Studio di Fattibilità in esame, ove, nelle eventuali successive fasi di sviluppo progettuale, ne sia positivamente dimostrata la fattibilità e sostenibilità con riferimento alle prescrizioni ed alle condizioni emerse nella Conferenza di Servizi, ed espresse nelle determinazioni/pareri allegati al verbale della Conferenza medesima;

con Determinazione Dirigenziale rep. QI/177/2023 del 1.02.2023 (prot. QI/18555/2023) (8) il Dipartimento PAU ha provveduto ad integrare la documentazione allegata alla suddetta Determinazione Dirigenziale rep. QI/99/2023 di conclusione motivata della Conferenza di Servizi preliminare, con la Memoria di Giunta del Municipio Roma IV n. 1 prot. CE/2742 del 10.01.2023 (8), già pubblicata a norma di legge nel sito internet istituzionale di Roma Capitale, e per mero errore materiale non allegato alla precedente determinazione dirigenziale rep. QI/177/2023 del 1.02.2023. (ALLEGATO 2) l’art 4 comma 4 della vigente Legge Stadi, D.Lgs. 38/2023 (12) dispone che: “Il Comune […] previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, […], il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.”;

CONSIDERATO CHE

come descritto più dettagliatamente nella Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento

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allegata al presente atto quale parte integrante (ALLEGATO 3), la proposta del nuovo Stadio di calcio, presentata da A.S. Roma S.p.A., interessa la zona urbana di Pietralata, all’interno del Municipio IV del Comune di Roma, nell’area attualmente separata dal resto della città a sud-ovest dalle linee ferroviarie, a nord-est dal fiume Aniene ed a sud-est dall’area militare del forte Tiburtino;

l’area d’intervento è posizionata in una zona strategica dal punto di vista della mobilità pubblica dal punto di vista dell’accessibilità a scala nazionale, metropolitana e urbana in quanto servita dalla stazione Tiburtina, che rappresenta il più importante nodo della mobilità e punto di intersezione fra la rete della metropolitana, il sistema di circonvallazione urbana (anello ferroviario e Tangenziale est) e le direttrici di penetrazione da Nord, da Est e da Sud (Linee ferroviarie AV e regionali) e rete autostradale (GRA – A1 e A24). L’area dello Stadio si pone come cerniera tra due “Centralità urbane e metropolitane” (Pietralata e Tiburtina) e a ridosso di quartieri prevalentemente residenziali, incompleti dal punto di vista della dotazione dei servizi e prossima al punto di intersezione con il Parco dell’Aniene a nord;

il progetto presentato prevede la realizzazione di un nuovo Stadio per ospitare le partite in casa della A.S. Roma, oltre ad altri eventi sportivi, concerti e manifestazioni di massa, con l’obiettivo di diventare un luogo attivo e di incontro per tutta la città ed interessa un’area complessiva di circa 16 ha di proprietà prevalentemente di Roma Capitale, che la A.S. Roma chiede in diritto di superficie per 90 anni, trascorsi i quali l’infrastruttura realizzata verrà ceduta gratuitamente in proprietà a Roma Capitale;

l’intervento proposto si articola su 3 principali livelli:

  1. Infrastrutture Stadio, comprensive di aree Hospitality & MICE, Ricettive, Benessere e Intrattenimento e aree parcheggio;
  2. Spazi Esterni, suddivisi in Parco Centrale, comprensivo di Playground e Aree Entertainment a disposizione della comunità, e in Parco dello Stadio, caratterizzato da aree verdi;
  3. Opere di Urbanizzazione a supporto dell’area di interesse e per migliorare il sistema degli accessi all’impianto;

in particolare, il progetto dello stadio è sviluppato sulla base delle seguenti caratteristiche:

  • –  capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7.000 posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi o, in caso di capacità ridotta per eventi privati/corporate o come spazi commerciali per gli sponsor;
  • –  5.500 posti dedicati ai tifosi VIP, suddivisi tra tribune e spazi privati con configurazioni e livelli di servizio differenti, ossia skybox, terraces e field box;
  • –  spazi interni allo Stadio e accessibili al Pubblico suddivisi tra ~9.000 mq di aree Hospitality & MICE e ~17.100 mq di spazi retail, a loro volta organizzati tra aree Ricettive, Benessere & Intrattenimento;
  • –  diversi spazi multifunzionali all’esterno dello stadio per una superficie di 11.300 mq per promuovere l’identità del club (Museo della Roma e Fan store ufficiale) e rispondere ai bisogni di ristorazione. Una parte del nuovo complesso sarà dedicato ad attività finalizzate al divertimento e alla salute e alla cura della persona attraverso quattro spazi per una superficie complessiva di 5.800 mq: centro fitness, centro medico, asilo e centro sport;
  • –  SUL di progetto pari a circa 48.000 mq (circa 35.900 mq a Servizi e 12.100 mq Commerciale) comprendente tutte le funzioni ed i servizi, fra quelli ammessi dall’art.2 del DM 18 marzo 1996, atte a qualificare la futura struttura come Complesso sportivo multifunzionale;
  • –  Volume virtuale pari a circa 153.600 mc, utilizzando parte del residuo non assegnato del Piano Particolareggiato di Pietralata, relativo all’area denominata A-B; la proposta progettuale, si completa con un sistema di interventi puntuali che hanno l’obiettivo di migliorare non solo l’esperienza di accesso ed esodo dallo stadio durante i giorni di partita, ma anche e soprattutto, aumentare la qualità percettiva e fruitiva dell’intera area di Pietralata; tra essi, all’interno del perimetro dell’area di intervento, insistono il parcheggio multipiano fuori terra di via Seguenza (con la sua area di mitigazione verde per l’Ospedale Pertini), la sistemazione della piazza e fermata Metro Quintiliani e il parcheggio multipiano interrato proprio sotto la nuova piazza;

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al di fuori dell’area di intervento sono state proposte tre connessioni territoriali sotto forma di collegamenti aerei sia pedonali che ciclo-pedonali, con la funzione di collegare Pietralata e il nuovo stadio a Sud con la stazione di Roma Tiburtina e a Ovest con via Livorno e la stazione della metropolitana Bologna; a questi due importanti collegamenti, si aggiunge la realizzazione di un terzo elemento di connessione pedonale che mette in relazione il Parco Centrale con il nuovo parcheggio multipiano fuori terra di via Seguenza;

dal punto di vista finanziario la proposta si inquadra nell’ambito degli interventi di Partenariato Pubblico Privato, con finanziamento dell’investimento complessivo a carico delle Società, conferimento delle aree (che rimangono di proprietà comunale) e delle necessarie dotazioni di SUL edificabile in diritto di superficie per 90 anni, al termine del quale le opere realizzate passano gratuitamente in proprietà al Comune;

Gli investimenti complessivi previsti nel Piano Economico Finanziario asseverato (PEF) ammontano a circa 528,39 Milioni di euro di cui 360,32 per opere e sicurezza, 128 per somme a disposizione e 40 per contributi di costruzione e canone concessorio, articolati come segue:

Quadro economico intervento

Come dichiarato dal Proponente, non è previsto alcun contributo pubblico pagato dal concedente al concessionario e pertanto è verificato il rispetto dei limiti di cui all’art. 180 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (13).

dall’analisi della proposta emergono i seguenti elementi di Interesse Pubblico:

  1. la realizzazione di un nuovo stadio multifunzionale, divenuto ormai modello di riferimento dei principali paesi europei, che può rappresentare un rilevante volano di sviluppo economico e sociale dell’area interessata, in grado di rispondere a differenti bisogni della comunità ed a divenire parte integrante della società civile, rappresentando a tutti gli effetti un contenitore di esperienze eterogeneo, non limitato al solo evento sportivo;
  2. la localizzazione del nuovo impianto sportivo che per la sua natura multifunzionale dovrà essere fruito per ragioni eterogenee, in un’area della città che risulterà servita dal trasporto pubblico locale e ben collegata alle principali arterie viarie della zona, consentendo il facile accesso ai tifosi e alle comunità locali;
  3. la strategicità dell’intervento proposto per il territorio di riferimento ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano degradato; per la zona Pietralata infatti la realizzazione del nuovo impianto multifunzionale rappresenta l’occasione per una compiuta ed auspicata cucitura e rigenerazione urbanistica del quadrante urbano in cui si colloca, un’opportunità unica per valorizzare le aree verdi, riqualificare la stazione metro Quintiliani, migliorare le condizioni di vita e di socializzazione dei cittadini residenti;
  4. la realizzazione di un nuovo impianto sportivo multifunzionale di nuova generazione, un nuovo stadio in linea con gli standard internazionali più avanzati che, negli obiettivi dei proponenti, migliorerà il confort degli spettatori e accrescerà la presenza di un pubblico più orientato alle

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famiglie, con condizioni di sicurezza molto più efficaci dell’impianto attuale; il nuovo impianto potrà inoltre accrescere, secondo quanto affermato dai proponenti, il posizionamento della A.S. Roma nel ranking internazionale, superando il deficit competitivo con i principali paesi europei;

  1. il potenziamento della dotazione di aree verdi fruibili, aree ricreative e sportive all’aperto quali il playground e le aree entertainment, che possono diventare un nuovo spazio di aggregazione con libero accesso per i cittadini di tutte le età, dagli anziani ai più giovani, senza barriere e totalmente gratuito, che può contribuire non solo alla riqualificazione e al rilancio del quartiere ma anche alla promozione, specialmente verso i più giovani, della pratica sportiva come facilitatore per l’aggregazione e la fruizione consapevole dello spazio pubblico;
  2. la realizzazione di un intervento articolato che nel suo complesso può costituire nuova centralità della città, vissuto 365 giorni l’anno ed in tutte le ore del giorno, e con potenziali ritorni di immagine e incremento di turismo a livello cittadino, in un contesto urbano che attualmente presenta molte criticità;
  3. la realizzazione di una serie di connessioni urbane pedonali e ciclabili con il contesto urbano limitrofo, che consentono il superamento delle attuali cesure dovute alle infrastrutture esistenti, come la ferrovia e via dei Monti Tiburtini o di connessione diretta con la stazione Tiburtina, creando condizioni di integrazione dell’ambito di progetto con il quadrante urbano di riferimento;
  4. la realizzazione di tutti gli interventi infrastrutturali a prevalente carico del soggetto privato, con assunzione dei relativi rischi;
  5. il presumibile e significativo indotto produttivo ed occupazionale che può generare la realizzazione dell’intervento, in termini di gettito fiscale legato al fatturato generato direttamente ed indirettamente dallo stadio e alla creazione di nuovi posti di lavoro, incluse le esternalità positive sulle attività produttive della zona, in quanto lo stadio potrà essere collettore di nuove attività commerciali e produttive, e sul mercato immobiliare, per le ricadute positive in termini di valorizzazione degli immobili limitrofi;
  6. l’incremento della sicurezza urbana attraverso la concreta attuazione di interventi di pianificazione urbanistica, con la sottrazione di ampi territori comunali lasciati incompiuti;

Alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono gli estremi per la dichiarazione di Pubblico Interesse della proposta progettuale in oggetto nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni emerse nella Conferenza di Servizi Preliminare ed espresse nelle determinazioni/pareri allegati al verbale della Conferenza medesima, e alle principali condizioni che sinteticamente si riportano suddivise ratione materiae:

ASPETTI URBANISTICI, EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI

–  la proposta progettuale è in variante al vigente PRG e nello specifico al Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale di Pietralata per diversi aspetti (rif. Paragrafo 5.7 parere PAU prot. QI/4524 del 10/01/2023 (8): ne consegue che l’approvazione del progetto proposto del Nuovo Stadio di calcio e delle relative infrastrutture complementari e/o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, come previsto dall’art.4 del DLgs 38/2021 (12), costituirà variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.10, c.1, del DPR 8 giugno 2001 n.327 (14) . Pertanto l’ambito di progetto in variante al PRG vigente dovrà comprendere tutte le aree interessate dagli interventi complementari o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo anche ai fini dell’apposizione dell’eventuale vincolo preordinato all’esproprio sulle aree non risultanti nella disponibilità del Soggetto Attuatore Concessionario;

–  oltre alle verifiche delle dotazioni urbanistico-edilizie dell’ambito di intervento, la proposta progettuale dovrà verificare la sostenibilità urbanistica degli ambiti urbanistici su cui interviene con particolare riferimento alla parte rimanente dello SDO Pietralata, incluso il fabbisogno di standard “esterno ed interno”, ed il Piano di Assetto Tiburtina e sue ipotesi di variazione (rif. DGC 204 del 19/08/2021) (15);

–  il progetto deve garantire la dotazione di parcheggi pertinenziali previsto da L.1150/1942 art. 41-

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sexies (16) e dei parcheggi pubblici prescritta dal DM 1444/1968 (17) calcolata sul massimo della capienza dello stadio prevista (62.000 spettatori) e dei parcheggi privati e pubblici prescritti dal Regolamento regionale 11 agosto 2022 n. 10, attuativo del Testo Unico del commercio (18) ;

–  il tracciato delle opere di urbanizzazione in corso di esecuzione da parte di Roma Capitale nell’ambito d’intervento, come previsto dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 approvata con DGC n. 94/2021 (19) deve essere correttamente rispettato e recepito nel progetto definitivo del Proponente, con le medesime caratteristiche dimensionali e strutturali;

–  Il progetto dovrà garantire la realizzazione a carico del richiedente di tutte le opere pubbliche strumentali all’intervento, ivi inclusi i tre collegamenti pedonali e ciclabili, la cui realizzazione costituisce condizione necessaria per la fattibilità dell’intervento ed il riconoscimento del pubblico interesse. Tali opere, come risultanti ad esito delle successive fasi progettuali, costituiranno un’obbligazione convenzionale a carico del proponente, a prescindere dalle previsioni iniziali dei quadri tecnici economici (obbligazione di risultato). Il Soggetto Proponente dovrà assicurare la contestualità della realizzazione delle opere pubbliche previste, per assicurarne la funzionalità già al momento della prima utilizzazione pubblica;

–  tutte le nuove opere presenti nello studio di fattibilità interferenti o modificative dei programmi già avviati devono essere progettate in base alle indicazioni dimensionali, strutturali e funzionali fornite dal Dipartimento CSIMU e tutte a carico del proponente;

–  il cantiere dovrà essere realizzato in modo da minimizzare al massimo i fattori di disturbo del vicino ospedale “Sandro Pertini” durante lo svolgimento dei lavori, così da assicurare il normale svolgimento dei servizi connessi al complesso sanitario, anche attraverso una viabilità di emergenza dedicata;

–  in materia di sicurezza urbana e prevenzione del crimine, dovranno essere adottati quanto più possibile, i criteri e le raccomandazioni contenuti nella norma UNI CER TR 14382-2 (cfr. manuale esplicativo dell’allegato D del Technical Report “Prevenzione della criminalità attraverso la pianificazione urbana”, approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione-CEN nel 2007). (20)

ASPETTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ E LA SOSTA

nonostante l’area interessata dall’intervento si presenti altamente infrastrutturata sia dal punto di vista stradale che del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, dovranno essere affrontati tutti i temi atti a garantire i seguenti aspetti:

–  per quanto attiene alla viabilità, dovranno essere garantiti adeguati livelli di servizio sia per i nodi principali maggiormente interessati dai flussi stadio che per la viabilità di distribuzione al comparto; in particolare dovranno essere previste le opere necessarie per evitare ulteriore congestionamento del traffico locale, soprattutto nel tratto di Via dei Monti Tiburtini e del raccordo con la Tangenziale Est (ambo le direzioni) e si dovrà prevedere apposita viabilità di emergenza per la struttura ospedaliera, così da evitare il rischio di indisponibilità e inefficienza del servizio sanitario e di pronto soccorso nelle fasi di utilizzo della struttura sportiva;

–  per quanto attiene al trasporto pubblico, dovrà essere assicurato un adeguato livello di offerta che garantisca al minimo la quota modale attesa ed indicata nello studio dallo stesso proponente e che non peggiori le condizioni del servizio attuale e assicuri la capacità del sistema di trasporto pubblico;

–  per quanto attiene, infine, al sistema della sosta, il dimensionamento della stessa deve essere adeguatamente indagato in ordine ai potenziali e conseguenti effetti critici sulle aree limitrofe e sui nodi di scambio, valutando anche l’eventuale reperimento ed implementazione di parcheggi aggiuntivi presso i nodi di scambio delle fermate della linea metropolitana B (Ponte Mammolo, S. Maria del Soccorso, Pietralata, Monti Tiburtini);

–  in generale l’accessibilità dovrà incentrarsi su modelli di trasporto prevalentemente pubblico su ferro, anche attraverso azioni e politiche di promozione del TPL volte a migliorare la mobilità alternativa ed in particolare le connessioni ciclo pedonali.

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ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

 il PEF dovrà essere integrato con le indicazioni di cui al parere del DIPE prot. DIPE 6481-P- 18.11.2022 (9) e comunque aggiornato in ottemperanza alle condizioni di cui alla Conferenza di Servizi conclusasi con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica rep. QI 99 del 17.01.2023 (8);

–  la concessione dell’area e dei diritti edificatori di Roma Capitale in diritto di superficie sarà a carattere oneroso e dovrà essere calcolato dall’Agenzia dell’Entrate ai sensi dell’art. 64, comma 3- bis, del D.Lgs. 300 del 1999 (21), tenendo conto dei costi lordi sostenuti da Roma Capitale per acquisizione delle aree e la realizzazione delle urbanizzazioni, rivalutati ad oggi secondo gli indici correnti;

–  gli oneri di urbanizzazione, da quantificare parametricamente sulla base delle tabelle vigenti per Roma capitale e da correlarsi eventualmente alle opere già realizzate, potranno essere corrisposti eventualmente sotto forma di opere pubbliche strumentali secondo le indicazioni dell’Amministrazione;

–  gli oneri relativi al costo di costruzione non potranno essere scomputati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ma dovranno essere corrisposti a Roma Capitale;

–  dovrà essere elaborata una matrice dei rischi con indicazioni di quelli posti in capo all’amministrazione e quelli trattenuti dal concessionario, con relativa valutazione quantitativa, come richiesto dalla citata nota del DIPE prot. DIPE 6481 –P- 18.11.2022(9);

–  il PEF dovrà contenere il valore delle opere infrastrutturali e le eventuali acquisizioni delle aree necessarie alla loro realizzazione coerenti con le prescrizioni inserite nella proposta di delibera;

ASPETTI GIURIDICO- LEGALI CONVENZIONALI E PATRIMONIALI

–  la progettazione definitiva dovrà contenere la matrice dei rischi, in cui siano individuati e ripartiti tra le parti del rapporto concessorio i rischi connessi all’operazione, nonché le misure idonee, se non ad eliminare, quanto meno a ridurre il concreto verificarsi dei rischi individuati;

–  le aree interne al perimetro oggetto dell’intervento che non risultano di proprietà di Roma Capitale dovranno essere oggetto di procedura espropriativa e/o procedure atte a garantirne il possesso a carico del proponente.

ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI E STORICO, CULTURALI E PAESAGGISTICI

–  per quanto riguarda gli aspetti ambientali, considerato che la proposta sarà sottoposta a Verifica di Impatto Ambientale, si rimanda agli esiti di tale verifica;

–  dovranno comunque essere adottate le più moderne e performanti tecniche di mitigazione acustica allo scopo di isolare l’inquinamento acustico cagionato dal nuovo impianto e salvaguardare i limitrofi recettori sensibili con particolare riferimento all’Ospedale Pertini e alle residenze;

–  circa invece la tutela dell’interesse archeologico, così come indicato dalla competente Soprintendenza di stato del Ministero della Cultura, il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico mediante l’attivazione della prima fase con l’esecuzione di indagini archeologiche dirette, come stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, commi 8 e seguenti (22).

–  Il progetto dovrà inoltre tenere conto che la Stazione dell’alta velocità di Roma Tiburtina con apposito Decreto del 28/08/2014, è stata riconosciuta di particolare carattere artistico ai sensi della legge 633/1941 (23).

RITENUTO CHE

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nei pareri pervenuti in tema di mobilità (Parere RFI pro QI 3831/2023 – parere Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale prot. QI5541/2023), si rileva inoltre la necessità di porre in essere tutte le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi richiamati nei suddetti pareri, attraverso un tavolo tecnico congiunto tra Roma Capitale (con l’ausilio di Atac e RSM), RFI, FSSU, Regione Lazio e Soggetto Proponente, anche per verificare, in relazione alle criticità segnalate in ordine ai livelli di servizio sulla viabilità già oggi esistenti, i necessari interventi di adeguamento e potenziamento del sistema di trasporto pubblico e privato;

concorreranno alla valutazione positiva del progetto definitivo gli adeguamenti progettuali da parte del soggetto proponente alle risultanze dei lavori del Tavolo Tecnico di cui sopra, che dovranno incentrarsi su modelli di trasporto prevalentemente pubblico su ferro, nonché perseguire il potenziamento di tutte le misure per migliorare la mobilità alternativa ed in particolare passaggi ciclo pedonali.

DATO ATTO CHE

Il progetto di fattibilità dell’intervento del nuovo stadio, considerato che sarà realizzato su aree prevalentemente pubbliche ed avrà impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, dovrà essere oggetto di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 50/2016 (24), e che i contributi e i resoconti saranno pubblicati, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione relativi agli stessi lavori. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte saranno successivamente esaminate dalla conferenza di servizi decisoria e concorreranno alla valutazione del progetto definitivo;

data la rilevanza del progetto e la necessità di un ampio confronto con la cittadinanza, si ritiene di non avvalersi della deroga disposta dalla normativa emergenziale in merito al dibattito pubblico disposta dall’art. 8, comma 6-bis, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che recita: “in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (25);

adempiute tutte le prescrizioni/indicazioni di cui sopra, ai sensi del comma 5 art.4 del D.Lgs. 38/2021 (12),

sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (26), relativo alla prevenzione degli incendi. Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto (27). Il progetto definitivo è corredato da:

a. una bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale, che deve specificare tra l’altro le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione”.

b. un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del medesimo codice (28);

considerato che il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza della regione Lazio, sarà di competenza di quest’ultima l’indizione della Conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, che delibera in via definitiva l’approvazione del progetto entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Nel corso del procedimento i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta;

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Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (14), fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo 16 del medesimo testo unico (14)

per l’individuazione del concessionario per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dell’impianto sportivo, seguirà idonea procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto il progetto definitivo approvato, alla quale è invitato anche il soggetto proponente che dovrà “essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche associando o consorziando altri soggetti.” (29)

DATO ATTO ALTRESI’

che in data …………………….. il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Direttore F.to: Gianni GIANFRANCESCO

che, in data…………………….. il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 30, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F.to: Gianni GIANFRANCESCO

che, in data ……………………, il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L., si dichiara la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”;

Il Ragioniere Generale F.to: Marco IACOBUCCI

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO

visto l’art. 1, co. 304 della Legge 147/2013; (3)
visto l’art. 62 del DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 (4); visto il D. Lgs. 38/2021 entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 (12)
visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (30);
vista la L. 241/1990 (10);
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale (31);
visto il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale (32);

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1.di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi preliminare, come da verbale conclusivo approvato con determinazione dirigenziale del Dipartimento PAU prot. QI/8808 del 17/01/2023 (8)pareri, prescrizioni e raccomandazioni degli enti, aziende e gestori pubblici servizi, pervenuti nell’ambito della stessa, tutti allegati al presente atto quale parte integrante, che il Proponente dovrà rispettare nella stesura del progetto definitivo, insieme alle ulteriori condizioni che dovessero emergere come necessarie in sede di Conferenza di Servizi decisoria;

2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 38/2021 (ex art. 1 co. 304 della legge 147/2013 (3) e art. 62 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017)(4), il pubblico interesse della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse, presentata dall’A.S. Roma S.p.A. con istanza prot. QI 162711/162731 in data 3.10.2022, come illustrata dalla relazione istruttoria del Responsabile del procedimento (ALLEGATO 3) e costituita dai seguenti elaborati (ALLEGATO 4):

ELABORATI ISTANZA 03/10/2022

FAT G G 001 0 A4-Elenco Elaborati
FAT G G 100 0 A3-Relazione Tecnico Illustrativa
FAT T G 101 0 A -Relazione sul Traffico e sulla Mobilità
FAT G G 102 0 A4-Prefattibilita’ Ambientale
FAT G G 103 0 A3-Indagini Preliminari (geotecniche, topografiche, archeologiche, etc.) FAT G G 104 0 A4-Piano Economico‐Finanziario Cost plan
FAT G M 200 0 A1-Tavole urbanistiche di Confronto
FAT G M 201 0 A2-Accessi e Percorsi di emergenza
FAT A M 300 0 A0-Masterplan
FAT A M 301 0 A0-Planivolumetrico generale
FAT A M 302 0 A1-Sezioni urbanistiche
FAT A S 400 0 A2 Concept Progettuale
FAT A S 401 0 A2 Pianta Piano Interrato
FAT A S 402 0 A2-Pianta Piano Interrato
FAT A S 403 0 A2-Pianta Piano Interrato
FAT A S 404 0 A2-Pianta Piano Podio
FAT A S 405 0 A2-Pianta Piano Primo
FAT A S 406 0 A2-Pianta Piano Secondo
FAT A S 407 0 A2-Pianta Piano Terzo
FAT A S 408 0 A2-Pianta Piano Quarto
FAT A S 409 0 A2-Pianta Piano Quinto
FAT A S 410 0 A2-Pianta Piano Sesto
FAT A S 411 0 A2-Pianta Piano Settimo
FAT A S 412 0 A-Pianta Piano Copertura
FAT A S 413 0 A2-Schemi calcolo SUL
FAT A S 414 0 A2-Sezioni principali

ELABORATI INTEGRATIVI DEL 25/11/2022

FAT G G 001 1 A4-Elenco Elaborati
FAT G G 104 1 A4-Piano Economico‐Finanziario
FAT G G 500 0 A3-Integrazioni alla Relazione Tecnico Illustrativa
FAT G M 200 1 A0-Tavole urbanistiche di confronto
FAT A M 300 1 A0-Masterplan
FAT A M 301 1 A0-Planivolumetrico generale
FAT A M 600 0 A0-Perimetro d’intervento e macro‐aree
FAT A M 601 0 A0-Planimetria degli interventi della proposta d’intervento FAT A M 602 0 A0-Regime dei suoli
FAT A M 603 0 A0-Percorsi e connessioni carrabili, ciclabili e pedonali FAT A S 604 0 A0-Area di massima sicurezza e area riservata
FAT A S 605 0 A0-Esploso assonometrico funzionale stadio
FAT A M 606 0 A0-Parcheggio multipiano fuoriterra via Seguenza

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FAT A M 607 0 A0-Piazza e fermata metro Quintiliani.
FAT A M 608 0 A0-Parcheggio multipiano interrato sotto piazza metro Quintiliani.

FAT A M 609 0 A0-Passerella ciclo‐pedonale via Livorno.
FAT A M 610 0 A0-Passerella ciclo‐pedonale Stazione Tiburtina .
FAT A M 611 0 A0-Passerella pedonale via dei Monti Tiburtini
FAT G M 612 0 A0-Mappa catastale

ELABORATI INTEGRATIVI DEL 16/1/2022

FAT T G 501 0 A4-Integrazioni alla Relazione sul traffico e la mobilità FAT F G 502 O A-Relazione parere Nof
FAT G M 513 0 A0-Area di servizio allo tadio e suddivisione in settori FAT G M 514 0 A0- Accesso ed esodo degli spettatori

FAT G M 515 0 A0 -Accesso mezzi di soccorso e di emergenza la cui visione è inoltre accessibile al seguente link: http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg/aggiornamenti/stadio-roma-pietralata.html, prescrizioni e condizioni che, fermo quanto precisato al punto 1., sinteticamente si riportano:

ASPETTI URBANISTICI, EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI

  • –  la proposta progettuale è in variante al vigente PRG e nello specifico al Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale di Pietralata per diversi aspetti (rif. Paragrafo 5.7 parere PAU prot. QI/4524 del 10/01/2023): ne consegue che l’approvazione del progetto proposto del Nuovo Stadio di calcio e delle relative infrastrutture complementari e/o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, come previsto dall’art.4 del D.Lgs. 38/2021 (12), costituirà variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.10, c.1, del DPR 8 giugno 2001 n.327. Pertanto l’ambito di progetto in variante al PRG vigente dovrà comprendere tutte le aree interessate dagli interventi complementari o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo anche ai fini dell’apposizione dell’eventuale vincolo preordinato all’esproprio sulle aree non risultanti nella disponibilità del Soggetto Attuatore Concessionario;
  • –  oltre alle verifiche delle dotazioni urbanistico-edilizie dell’ambito di intervento, la proposta progettuale dovrà verificare la sostenibilità urbanistica degli ambiti urbanistici su cui interviene con particolare riferimento alla parte rimanente dello SDO Pietralata, incluso il fabbisogno di standard “esterno ed interno”, ed il Piano di Assetto Tiburtina e sue ipotesi di variazione (rif. DGC 204 del 19/08/2021);
  • –  il progetto deve garantire la dotazione di parcheggi pertinenziali previsto da L.1150/1942 art. 41- sexies (16) e dei parcheggi pubblici prescritta dal DM 1444/1968 (17) calcolata sul massimo della capienza dello stadio prevista (62.000 spettatori) e dei parcheggi privati e pubblici prescritti dal Regolamento regionale 11 agosto 2022 n. 10, attuativo del Testo Unico del commercio (18);
  • –  il tracciato delle opere di urbanizzazione in corso di esecuzione da parte di Roma Capitale nell’ambito d’intervento, come previsto dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 approvata con DGC n. 94/2021 (19);, deve essere correttamente rispettato e recepito nel progetto definitivo del Proponente, con le medesime caratteristiche dimensionali e strutturali;
  • –  Il progetto dovrà garantire la realizzazione a carico del richiedente di tutte le opere pubbliche strumentali all’intervento, ivi inclusi i tre collegamenti pedonali e ciclabili, la cui realizzazione costituisce condizione necessaria per la fattibilità dell’intervento ed il riconoscimento del pubblico interesse. Tali opere, come risultanti ad esito delle successive fasi progettuali, costituiranno un’obbligazione convenzionale a carico del proponente, a prescindere dalle previsioni iniziali dei quadri tecnici economici (obbligazione di risultato). Il Soggetto Proponente dovrà assicurare la contestualità della realizzazione delle opere pubbliche previste, per assicurarne la funzionalità già al momento della prima utilizzazione pubblica;
  • –  tutte le nuove opere presenti nello studio di fattibilità interferenti o modificative dei programmi già avviati devono essere progettate in base alle indicazioni dimensionali, strutturali e funzionali fornite dal Dipartimento CSIMU e tutte a carico del proponente;

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–  il cantiere dovrà essere realizzato in modo da minimizzare al massimo i fattori di disturbo del vicino ospedale “Sandro Pertini” durante lo svolgimento dei lavori, così da assicurare il normale svolgimento dei servizi connessi al complesso sanitario, anche attraverso una viabilità di emergenza dedicata;

–  in materia di sicurezza urbana e prevenzione del crimine, dovranno essere adottati quanto più possibile, i criteri e le raccomandazioni contenuti nella norma UNI CER TR 14382-2 (cfr. manuale esplicativo dell’allegato D del Technical Report “Prevenzione della criminalità attraverso la pianificazione urbana”, approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione-CEN nel 2007) (33).

ASPETTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ E LA SOSTA

nonostante l’area interessata dall’intervento si presenti altamente infrastrutturata sia dal punto di vista stradale che del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, dovranno essere affrontati tutti i temi atti a garantire i seguenti aspetti:

–  per quanto attiene alla viabilità, dovranno essere garantiti adeguati livelli di servizio sia per i nodi principali maggiormente interessati dai flussi stadio che per la viabilità di distribuzione al comparto; in particolare dovranno essere previste le opere necessarie per evitare ulteriore congestionamento del traffico locale, soprattutto nel tratto di Via dei Monti Tiburtini e del raccordo con la Tangenziale Est (ambo le direzioni) e si dovrà prevedere apposita viabilità di emergenza per la struttura ospedaliera, così da evitare il rischio di indisponibilità e inefficienza del servizio sanitario e di pronto soccorso nelle fasi di utilizzo della struttura sportiva;

–  per quanto attiene al trasporto pubblico, dovrà essere assicurato un adeguato livello di offerta che garantisca al minimo la quota modale attesa ed indicata nello studio dallo stesso proponente e che non peggiori le condizioni del servizio attuale e assicuri la capacità del sistema di trasporto pubblico;

–  per quanto attiene, infine, al sistema della sosta, il dimensionamento della stessa deve essere adeguatamente indagato in ordine ai potenziali e conseguenti effetti critici sulle aree limitrofe e sui nodi di scambio, valutando anche l’eventuale reperimento ed implementazione di parcheggi aggiuntivi presso i nodi di scambio delle fermate della linea metropolitana B (Ponte Mammolo, S. Maria del Soccorso, Pietralata, Monti Tiburtini);

–  in generale l’accessibilità dovrà incentrarsi su modelli di trasporto prevalentemente pubblico su ferro, anche attraverso azioni e politiche di promozione del TPL volte a migliorare la mobilità alternativa ed in particolare le connessioni ciclo pedonali.

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

  • –  il PEF dovrà essere integrato con le indicazioni di cui al parere del DIPE prot. DIPE 6481-P- 18.11.2022 (9) e comunque aggiornato in ottemperanza alle condizioni di cui alla Conferenza di Servizi conclusasi con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica rep. QI 99 del 17.01.2023 (8) ;
  • –  la concessione dell’area e dei diritti edificatori di Roma Capitale in diritto di superficie sarà a carattere oneroso e dovrà essere calcolato dall’Agenzia dell’Entrate ai sensi dell’art. 64, comma 3- bis, del D.Lgs. 300 del 1999 (21), tenendo conto dei costi lordi sostenuti da Roma Capitale per acquisizione delle aree e la realizzazione delle urbanizzazioni, rivalutati ad oggi secondo gli indici correnti;
  • –  gli oneri di urbanizzazione, da quantificare parametricamente sulla base delle tabelle vigenti per Roma capitale e da correlarsi eventualmente alle opere già realizzate, potranno essere corrisposti eventualmente sotto forma di opere pubbliche strumentali secondo le indicazioni dell’Amministrazione;
  • –  gli oneri relativi al costo di costruzione non potranno essere scomputati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ma dovranno essere corrisposti a Roma Capitale;

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–  dovrà essere elaborata una matrice dei rischi con indicazioni di quelli posti in capo all’amministrazione e quelli trattenuti dal concessionario, con relativa valutazione quantitativa, come richiesto dalla citata nota del DIPE prot. DIPE 6481 – P- 18.11.2022 (9);

–  il PEF dovrà contenere il valore delle opere infrastrutturali e le eventuali acquisizioni delle aree necessarie alla loro realizzazione coerenti con le prescrizioni inserite nella proposta di delibera.

ASPETTI GIURIDICO- LEGALI CONVENZIONALI E PATRIMONIALI

 la progettazione definitiva dovrà contenere la matrice dei rischi, in cui siano individuati e ripartiti tra le parti del rapporto concessorio i rischi connessi all’operazione, nonché le misure idonee, se non ad eliminare, quanto meno a ridurre il concreto verificarsi dei rischi individuati;

–  le aree interne al perimetro oggetto dell’intervento che non risultano di proprietà di Roma capitale dovranno essere oggetto di procedura espropriativa e/o procedure atte a garantirne il possesso a carico del proponente.

ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI E STORICO, CULTURALI E PAESAGGISTICI

per quanto riguarda gli aspetti ambientali, considerato che la proposta sarà sottoposta a Verifica di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi (34), si rimanda agli esiti di tale verifica; dovranno comunque essere adottate le più moderne e performanti tecniche di mitigazione acustica allo scopo di isolare l’inquinamento acustico cagionato dal nuovo impianto e salvaguardare i limitrofi recettori sensibili con particolare riferimento all’Ospedale Pertini e alle residenze;

circa invece la tutela dell’interesse archeologico, così come indicato dalla competente Soprintendenza di stato del Ministero della Cultura, il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico mediante l’attivazione della prima fase con l’esecuzione di indagini archeologiche dirette, come stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, commi 8 e seguenti (22);

Il progetto dovrà inoltre tenere conto che la Stazione dell’alta velocità di Roma Tiburtina con apposito Decreto del 28/08/2014, è stata riconosciuta di particolare carattere artistico ai sensi della legge 633/1941 (23).

3. di dare mandato al Direttore Generale di promuovere e formalizzare la costituzione di uno specifico Tavolo Tecnico tra Roma Capitale (con l’ausilio di Atac e RSM), RFI, FSSU, Regione Lazio e Soggetto Proponente al fine di individuare, in ordine alle criticità segnalate sulla viabilità esistente nella Conferenza di Servizi Preliminare, i necessari interventi di adeguamento e potenziamento del sistema di trasporto pubblico e privato;

4. di stabilire che le risultanze dei lavori del Tavolo Tecnico di cui sopra, dovranno essere recepite, per quanto di competenza, dal soggetto proponente nel progetto definitivo e concorreranno alla valutazione positiva del predetto progetto;

5.di dare atto che il Progetto di fattibilità dell’intervento da realizzarsi su aree prevalentemente pubbliche avente impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, sarà oggetto ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 50/2016 (24), di consultazione pubblica e che i contributi e i resoconti saranno pubblicati unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione relativamente a tale procedimento. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di Conferenza di servizi decisoria;

di dare atto che il soggetto Proponente, A.S. Roma S.p.A. dovrà presentare a Roma Capitale il progetto definitivo corredato dalla documentazione di cui all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 38/2021 (12);

di stabilire che prima dell’avvio della Conferenza di servizi decisoria l’Amministrazione verifica l’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni risultanti dalla Conferenza di servizi preliminare nonché a quelle emerse nell’ambito del tavolo tecnico di cui ai precedenti punti 3 e 4;

di dare atto che è demandata all’Assemblea capitolina l’autorizzazione al rappresentante di Roma

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Capitale, nella persona del Sindaco o suo delegato, a partecipare alla conferenza di servizi decisoria e rendere l’assenso ai sensi dell’art 4, comma 8, del D.Lgs. 38/2021 (12);

  1. di inserire l’intervento di cui alla proposta progettuale in esame negli strumenti di programmazione dell’Ente per l’importo di € 528.390.400,00;
  2. di dare atto che la proposta prevede la cessione del diritto di superficie oneroso delle aree di proprietà e dei diritti edificatori di Roma Capitale necessarie per la realizzazione dell’intervento per un periodo di 90 anni, da regolare con apposita convenzione che verrà definita in sede di progettazione definitiva; trascorso il predetto periodo, tutte le infrastrutture realizzate, adeguatamente manutenute ed in piena e completa funzionalità, verranno cedute gratuitamente in proprietà a Roma Capitale;
  3. di dare atto che non è previsto alcun contributo pubblico pagato dal concedente al concessionario e pertanto è verificato il rispetto dei limiti di cui all’art. 180 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (13);
  4. di dare atto che, per l’affidamento della Concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’impianto sportivo in oggetto, come disposto all’art.4 del D.Lgs. 38/2021, seguirà idonea procedura ad evidenza pubblica (12) avente ad oggetto il suddetto progetto definitivo approvato, alla quale è invitato partecipare anche il soggetto promotore il quale dovrà “essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (29), anche associando o consorziando altri soggetti”, che potrà esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata.

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(> Vai alla pagina STADIO DELLA ROMA A PIETRALATA – MATERIALI GLI ELABORATI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI)

LA DECISIONE DI GIUNTA – DICHIARAZIONE PUBBLICO INTERESSE del 7 febbraio 2023

Proposta di Deliberazione che si sottopone all’approvazione Dell’Assemblea Capitolina Dichiarazione di pubblico interesse – con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni- della proposta pervenuta agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, prot. QI 162711/162731 del 3.10.2022, da parte dell’A.S. Roma S.p.A., ex art. 1 co. 304 della legge n. 147/2013 e art. 62 del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 – attualmente disciplinata dal D.Lgs. 38/2021 (12). scarica la delibera

Gli allegati (da scaricare dal sito di Roma capitale, sezione regolamenti ed atti – Convocazioni e Proposte Assemblea Capitolina – allegati a ODG 6/2023 convocazione numero 3819 (09/02/2023 16/02/2023) [ i link agli allegati in download sono quelli della pagina sul sito del Dipartimento urbanistica con i documenti della conferenza dei servizi]

Allegato 188768077-DELIBERA STADIO_07_02_2023_ore11 (1)_signed-signed_firmato.pdf
Allegato Parere art 49_signed_firmato.pdf
Allegato Parere art 30_signed_firmato.pdf
Allegato DELIBERA STADIO_07_02_2023_ore11 (3)_signed-signed (2)_firmato.pdf
Allegato 188773123-QI20230008808-Esecutiva_Determina_QI_99_2023.pdf
Allegato 188773271-Determinazione motivata di conclusione della CdS.pdf
Determinazione motivata conclusione CdS (f.to Pdf – Kb 104)
Allegato 188773272-Verbale conclusivo CdS.pdf
Verbale conclusivo CdS (f.to Pdf – Mb 9,4)
Allegato 188773415-02a_QI20230005490-SUAP _signed_firmato.pdf
02a-SUAP (f.to Pdf – Kb 145)
Allegato 188773552-01_QI20220175300-ISPRA.PDF
    01-ISPRA (f.to Pdf – Kb 588)
Allegato 188773617-02_QI20220175508-SUAP.pdf
02-SUAP (f.to Pdf – Mb 3,25)
Allegato 188773619-02_QI20220183237-ASL Roma2.PDF
02-ASL Roma2 (f.to Pdf – Kb 234)
Allegato 188773723-03_QI20220183402-2340_Regione_geologico.PDF
03-Regione-geologico (f.to Pdf – Kb 221)
   
Allegato 188773724-04_QI20220184394-625_Regione_bacini idrografici.PDF04-Regione-bacini-idrografici (f.to Pdf – Kb 256)
Allegato 188773723-03_QI20220183402-2340_Regione_geologico.PDF
03-Regione-geologico (f.to Pdf – Kb 221)
   
   
Allegato 188773726-05bis_QI20230002012-ENAC_CHIARIMENTO.PDF 05bis-ENAC-CHIARIMENTO (f.to Pdf – Kb 138)
Allegato 188773908-06_QI20220186211-Protezione civile.pdf 06-Protezione civile (f.to Pdf – Kb 317)
Allegato 188773909-07_QI20220190023-2841_Regione TPL.PDF 07-Regione-TPL (f.to Pdf – Kb 83)
Allegato 188773910-08_QI20220193397-Regione_VIA.PDF 08-Regione-VIA (f.to Pdf – Kb 192)
Allegato 188773911-09_QI20220219214-MIC-archeologico_.PDF 09-MIC-archeologico (f.to Pdf – Kb 412)
Allegato 188773913-09_QI20220219214-MIC-archeologico_.PDF
Allegato 188773914-10.ARETI SPA.PDF 10-ARETI-SPA (f.to Pdf – Kb 273)
Allegato 188774177-10.ARETI SPA.PDF
Allegato 188774178-11_QI20220220694-AUTORIA DI BACINO_SIGNED.PDF 11-AUTORITA-BACINO (f.to Pdf – Kb 960)
Allegato 188774180-12_a_QI20230000519-2022_01863_CMRC_pianificazione.PDF
12-CMRC-idrogeolo-agroforestale-ALL1 (f.to Pdf – Kb 509)
    12-CMRC-rischi-idraulici-ALL2 (f.to Pdf – Kb 510)
    12a-CMRC-pianificazione (f.to Pdf – Kb 236)
    13-CMRC-acqua-rifiuti (f.to Pdf – Kb 304)
Allegato 188774184-12_all1_QI20230000519-ALL_1_CMRC_idrogeolo- agroforestale_0188561 _14530 .PDF
Allegato 188774185-12_all2_QI20230000519-ALL_2_CMRC_rischi idraulici_0198913.PDF
Allegato 188774396-13_QI20230000522-acqua-rifiuti_SIGNED.PDF
Allegato 188774397-14_QI20230002618-QI20230002618-CONI.pdf 14-CONI (f.to Pdf – Kb 35)
Allegato 188774399-15_QI20230003091-VE20230000984-Polizia Locale.pdf   15-Polizia Locale (f.to Pdf – Kb 51) 15bis-Polizia locale (f.to Pdf – Kb 31)
Allegato 188774634-16.pdf
Allegato 188774635-17_QI20230003831-RFI.PDF 17-RFI (f.to Pdf – Kb 386)
Allegato 188774636-18_QI20230003965-ACEA.PDF   18-ACEA (f.to Pdf – Kb 244)
Allegato 188774638-19_QI20230003920-5253_REGione.PDF 19-Regione (f.to Pdf – Kb 998)
Allegato 188774641-20_QI20230004640-patrimonio.pdf 20-Patrimonio (f.to Pdf – Kb 366)
Allegato 188774643-21_Determinazioni_PAU.pdf 21-Determinazioni PAU (f.to Pdf – Mb 18,1)
Allegato 188774652-22_QI20230004135-QL20230001643-DIP AMBIENTE.pdf 22-Dip. Ambiente (f.to Pdf – Mb 8,10)
Allegato 188774659-23_QI20230004646-dip Sport.pdf 23-Dip. Sport (f.to Pdf – Kb 221)
Allegato 188774759-25_all1_QI20230005541-ATAC.PDF   25-ATAC (f.to Pdf – Kb 105)
Allegato 188774761-25_all2 _ QI20230005541-1553_agenzia mobilita.PDF 25-Dip. Mobilita (f.to Pdf – Kb 319)   25-Agenzia Mobilita-all2 (f.to Pdf – Kb 236)
Allegato 188774762-25_QI20230005541-QG20230001014-Dipa mobilita.pdf 25-Dip. Mobilita (f.to Pdf – Kb 319)
Allegato 188774857-26_QI20230005510-QN20230002626-SIMU.pdf 26-SIMU (f.to Pdf – Kb 224)
Allegato 188774858-27_QI20230005490-NUOVO STADIO ROMA PIETRALATA_RISCONTRO SUAP CDS PREL.pdf 27-RISCONTRO-SUAP (f.to Pdf – Kb 146)
Allegato 188774859-QI20220196796-DIPE _PARERE ROMA CAPITALE_STADIO AS ROMA_DEFINITIVO__SIGNED.PDF   28-Presid. Consiglio Ministri-DIP. PROGR. POL. ECON. (f.to Pdf – Kb 439)
Allegato 188774860-QI20230004664-Municipio-IV-LetteraTrasmissione.pdf 29-Municipio IV – Lettera trasmissione (f.to Pdf – Kb 125)
Allegato 188775043-QI20230018555-Esecutiva_Determina_QI_177_2023.pdf
Allegato 188775093-QI20230018555-Esecutiva_Determina_QI_177_2023.pdf
Allegato 188775095-QI20230018555-Memoria Mun IV.pdf Municipio IV – Memoria di Giunta (f.to Pdf – Kb 255)
Allegato 188775096-QI20230018555-Verbale conclusivo CdS.pdf   Verbale conclusivo CdS (f.to Pdf – Mb 9,4)
Allegato 188775157-Relazione Istruttoria del responsabile del procedimento_signed.pdf
Allegato 188782401-01_QI20220175300-ISPRA.PDF
Allegato 188782402-02_QI20220175508-SUAP.pdf
Allegato 188782417-03_QI20220182148-PAU.pdf
Allegato 188782444-04_QI20220182192-Mobilita.pdf
Allegato 188782449-05_QI20220183237-ASL Roma2.PDF
Allegato 188782750-06_QI20220183402-2340_Regione_geologico.PDF
Allegato 188782752-07_QI20220184904-Vigili del fuoco.PDF
Allegato 188782754-08_QI20220184394-625_Regione_bacini idrografici.PDF
Allegato 188782755-09_QI20220185463_ENAC-.PDF
Allegato 188783002-10_QI20220186211-Protezione civile.pdf
Allegato 188783003-11_QI20220190023-2841_Regione TPL.PDF
Allegato 188783004-12_QI20220193397-Regione_VIA.PDF
Allegato 188783007-13_QI20220195918- Sovrin Capitolina.pdf 16-Sovrintendenza Capitolina (f.to Pdf – Kb 127)
Allegato PD RE 14345 2023 PARERE Stadio Pietralata_070223130900______-signed.pdf
Allegato PD RE 14345 2023 PARERE Stadio Pietralata_070223130900______-signed_signed_firmato.pdf
Allegato RC20230003591-71C62FD779D2D4F2871FA8CF86B3A66E.pdf
Allegato RC20230003591-B9190B7115CE16A3E7F8D48E9B24A21A.pdf
Allegato 1B8E76CFAF3D4371BE7873DE00BA0EC9.pdf


Data ultimo aggiornamento del sito del Dipartimento Urbanistica: 01/02/2023

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

12 febbraio 2023

Vedi Stadio della Roma a Pietralata Cronologia e materiali

Vai a Stadio della Roma a Pietralata – tutti i documenti

vedi anche Vedi anche Stadio della Roma: confermata Pietralata da Roma Capitale e AS Roma (e prime riflessioni) 7 luglio 2022

NOTE

(1) vedi Stadio della Roma, chiediamo un’operazione trasparenza -25 Novembre 2022 Continua#

(2) vedi Stadio della Roma a Pietralata – tutti i documenti

(3) 23 dicembre 2013 Approvazione della “legge degli stadi”, in realtà tre commi inseriti nella legge 147 del 2013, “di stabilità”, il 304 e 305 scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305

(4) Il 24 APRILE 2017 Viene introdotto un articolo nel decreto-legge n. 50/2017 (la cosiddetta “manovrina”), art. 62, titolato “Costruzione di impianti sportivi”, che non abroga né dispone alcuna modifica testuale dell’ormai famoso comma 304 della legge n. 147/2013, il quale pertanto continua a dispiegare la propria piena efficacia e vigenza. Si tratta piuttosto di una disposizione dal contenuto specificativo ed interpretativo che non appare configurata, stando almeno alla sua formulazione letterale, come norma di interpretazione autentica. (> VEDI Cosa  prevede esattamente l’articolo 62 “Costruzione di impianti sportivi”del  decreto-legge pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 aprile)

(5) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

  • – articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
  • – articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
  • – articoli da 215 a 238 (collaudo).

(6)Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

(…)

comma 5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3 nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa. (comma così sostituito dall’art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

comma 5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.

comma 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
(comma così sostituito dall’art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

(…)

(7) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici

Art. 168. (Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

(8) Vedi sezione Stadio della Roma a Pietralata – materiali con i documenti e gli elaborati pubblicati sul progetto dello Stadio della Roma a Pietralata in ordine cronologico (dal sito del Dipartimento Urbanistica)

(9) Non reperito tra i documenti pubblicati sul sito del Dipartimento Urbanistica

(10) Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 14. (Conferenze di servizi)
(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma così sostituito dall’art. 24 del d.lgs. 104 del 2017)

5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9.

(11) 28 febbraio 2021 

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

(G.U. n. 68 del 19 marzo 2021
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/19/21G00045/sg (nel provvedimento sono sempre escluse edificazioni residenziali) (> vai a La legge per la costruzione di impianti sportivi 2021)

(12) art.4 del DLgs 38/2021 > vai a La legge per la costruzione di impianti sportivi 2021

(13) art. 180 comma 6 del D.lgs. 50/2016

TITOLO I – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180. (Partenariato pubblico privato)

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee).

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.
(comma così modificato dall’art. 8, comma 5, lettera c-quater), della legge n. 120 del 2020)

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del servizio è imputabile all’operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.

5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

6. L’equilibrio economico finanziario, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

(14) Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)

(15) rif. DGC 204 del 19/08/2021 Approvazione del Documento Programmatico, a valere quale atto-strumento di indirizzo relativo all’ipotesi di riorganizzazione spaziale e funzionale del quadrante Tiburtina/Pietralata quale nuova polarità urbana denominata Polo EST.
(Protocollo N. 24382 del 12/08/2021) scarica delibera (> vedi gli allegati sul sito di Roma Capitale Deliberazioni e atti)

(16) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica (tra parentesi gli articoli della legge n. 765 del 1967) art. 41- sexies

41-sexies (art. 18)

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
(comma così modificato dall’articolo 2 della legge n. 122 del 1989)

2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
(comma aggiunto dall’articolo 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005)

(17) Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.

(18)Regolamento regionale 11 agosto 2022 n. 10, attuativo del Testo Unico del commercio

(19) Delibera di Giunta Capitolina n. 94/2021 Bilancio consolidato 2020 di Roma Capitale – Aggiornamento dell’elenco dei componenti del ”Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale” e approvazione dell’elenco dei componenti del Gruppo inclusi nell’area di consolidamento con riferimento all’esercizio 2020. (Protocollo N. 3152 del 29/01/2021) scarica

(20) norma UNI CER TR 14382-2 (cfr. manuale esplicativo dell’allegato D del Technical Report “Prevenzione della criminalità attraverso la pianificazione urbana”, approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione-CEN nel 2007). vedi da Exeo.it La normativa CEN (Comitato Europeo di Standardizzazione) https://www.exeo.it/Articoli/927/la-normativa-cen.aspx

(21) DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.note:Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/01/2023) Art. 64 (Ulteriori funzioni dell’agenzia delle entrate) comma 3- bis

3-bis.  Ferme  le  attivita'  di  valutazione  immobiliare  per  le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia  del  demanio, l'Agenzia ((delle entrate)) e' competente a svolgere le attivita'  di valutazione  immobiliare   e   tecnico-estimative   richieste   dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse  strumentali. Le predette attivita' sono  disciplinate  mediante  accordi,  secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali  accordi  prevedono  il  rimborso  dei costi sostenuti dall'Agenzia,  la  cui  determinazione  e'  stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59. 
  4. Il comitato di gestione di  cui  all'articolo  67  del  presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia ((delle entrate)), da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta'  ed autonomie locali. ((43)) 

(22) D.Lgs. 50/2016, Art. 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico) commi 8 e seguenti

8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.

10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
(linee guida adottate con d.p.c.m. del 14 febbraio 2022, in G.U. n. 88 del 14 aprile 2022)

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.

16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

(23) Stazione dell’alta velocità di Roma Tiburtina con apposito Decreto del 28/08/2014 (non trovato) è stata riconosciuta di particolare carattere artistico ai sensi della LEGGE 22 aprile 1941, n. 633Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633) (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 21/09/2022)

(24) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021 D.Lgs. 50/2016

Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Ai componenti della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022.
(il provvedimento è stato emanato con d.p.c.m. 10 maggio2018, n. 76)
(comma così modificato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 156 del 2021)

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

(25) Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

art. 8 comma 6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(26) d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221)

(27) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies

27-octies. Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

(28) per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (28), fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo 16 del medesimo testo unico >>>>>

(29) Art. 183. (Finanza di progetto)del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

comma 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

(30) art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. note:Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2022)(GU n.227 del 28-09-2000 – Suppl. Ordinario n. 162)

(31) art. 34 dello STATUTO di ROMA CAPITALE .pdf (pdf di 1.17 MB)

(32) Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale e nuovo assetto della Macrostruttura Capitolina (Giunta Capitolina n. 306/2021, modificato con delibere n.39/2022, n. 206/2022 e n. 395/2022 – testo coordinato e integrato);

(33) Manuale esplicativo dell’allegato D del Technical Report “Prevenzione della criminalità attraverso la pianificazione urbana”, approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione-CEN nel 2007) vedi da Exeo.it La normativa CEN (Comitato Europeo di Standardizzazione) https://www.exeo.it/Articoli/927/la-normativa-cen.aspx

(34) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)m(le modifiche risalenti a più di 5 anni sono consolidate nel testo senza note – Qui la tavola dei Codici CER, qui le iscrizioni ANGA)

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