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Stadio della Roma: confermata Pietralata da Roma Capitale e AS Roma (e prime riflessioni)

Come da tempo riportano le cronache romane, l’area di proprietà comunale a Pietralata è quella che è stata individuata per il progetto del nuovo Stadio della Roma, dopo le lunghe vicissitudini del precedente progetto a Tor di Valle, che è poi – a nostro avviso fortunatamente per la città – fallito. Ora, con una nuova Amministrazione e una nuova localizzazione, ripartirà il nuovo iter, seguendo le tappe che – stando al comunicato congiunto (1) – dovrebbero essere quelle indicate dalla cosiddetta “legge sugli stadi” (in realtà 3 commi inseriti nella legge “di stabilità (2)) che ormai conosciamo bene, che consente ai privati di avanzare all’amministrazione progetti per realizzare nuovi complessi sportivi, utilizzata per il progetto di Tor di Valle. Anche se nel frattempo è stata approvata una legge, misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi(3) che all’ Art. 12. Abrogazioni cancella i due commi (4), e anche un articolo inserito nella successiva “manovrina” del 2017 (5), integrandoli nell’art. 4 (6). Tuttavia l’entrata in vigore della nuova legge, pubblicata nell’aprile 2021, è stata prima posticipata al 31 dicembre 2023, poi, con altro provvedimento, anticipata al 1 gennaio 2023. Non abbiamo capito, al momento, le motivazioni e le implicazioni di queste modifiche, in generale e rispetto al progetto dello Stadio.

In ogni caso nelle prossime settimane la società presenterà al Campidoglio uno studio di fattibilità , che rispetto al progetto precedente ha sicuramente il vantaggio, trovandosi in una zona semicentrale e vicino alla stazione Tiburtina e alla metro B, di non dover prevedere nuove opere e collegamenti da “compensare” al privato con nuove edificazioni, anche se resta da vedere di quante cubature commerciali verrà infarcito il nuovo Stadio (oltre quelle previste per un impianto sportivo moderno) per “il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa” e per concorrere “alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici(7), dato che al momento “lo studio di fattibilità … può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto(8). Sperando che non venga meno quella clausola tanto discussa che impedisce la costruzione di cubature residenziali. A Pietralata, a differenza di altre zone, questa volta si mettono a frutto gli investimenti pubblici in strade, metropolitane e ferrovie già effettuati e quelli di altri enti pubblici come ISTAT e Università in corso di realizzazione.

Ed è degno di attenzione anche il fatto che questa volta le procedure potrebbero essere ben diverse se, come annunciato proprio l’altro ieri, fosse rapidamente approvata la “devoluzione” di competenze, anche urbanistiche, dalla Regione Lazio a Roma Capitale, come previsto dalla Memoria di Giunta approvata nei giorni scorsi e recapitata in Campidoglio dallo stesso Presidente Zingaretti (9).

Nel percorso procedurale che si è sviluppato per il progetto a Tor di Valle (10), la Regione Lazio era il soggetto promotore della conferenza dei servizi decisoria (11), ma potrebbe essere presto sostituita da Roma Capitale, con la conseguenza che tutte le fasi procedurali e decisionali potrebbero essere in capo solo a Roma Capitale, dalla conferenza dei servizi alla Valutazione di Impatto Ambientale ecc.: siamo sicuri che per “accelerare” e “semplificare” non si buttino a mare procedure pensate anche per creare controlli e contrappesi tra i diversi soggetti amministrativi coinvolti, non solo per il progetto dello Stadio ma anche per altre opere importanti con forti impatti sulla città?

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

7 luglio 2022 (ultima modifica ore 15.30)

NOTE

(1) (dal sito di Roma Capitale Roma Capitale – AS Roma Comunicato stampa congiunto Roma Capitale – AS Roma 7 luglio 2022)

All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata.

L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da AS Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere attentamente valutato da Roma Capitale secondo l’iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta “legge stadi” (art. 1 commi 303-304-305)

AS Roma esprime grande soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato gli incontri con gli uffici comunali.

Roma Capitale e AS Roma condividono che il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della Capitale.

Lo scrivono in una nota congiunta Roma Capitale e AS Roma Spa.

(2) 23 dicembre 2013 Approvazione della “legge degli stadi”, in realtà tre commi inseriti nella legge 147 del 2013, “di stabilità”, il 303 – 304 e 305 scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305

(3) DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045) (GU Serie Generale n.68 del 19-03-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/19/21G00045/sg

(4) sono abrogati il 304 e il 305 – il primo, 303, riguarda il finanziamento degli interventi*

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Art. 12. Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
c) i commi 24, 25, 26 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) i commi 304 e 305 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) i commi 6 e 7 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All’articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».

(*)legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 comma 303. Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1), è integrato con 10 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016. L’Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell’esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonchè per il loro sviluppo e ammodernamento.

(5) 21 aprile nella “manovrina” approvata dal Governo (Schema di decreto legge recante DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO)viene inserito un articolo (Art.62 – Costruzione di impianti sportivi) che rimette mano ai commi della 147/2013 scarica l’art. 62 del decreto (successivamente modificato) (Vai alla pagina con l’art. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) > vai al nostro post del 4 maggio: Nuovi commi sugli stadi: una vecchia storia)

(6) Scarica Art. 4  Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38  https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/07/art.-4-DECRETO-LEGISLATIVO-28-FEBBRAIO-2021.pdf

(7) Legge 147 del 2013 (…) art. 1 comma 304 il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita’, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o piu’ associazioni o societa’ sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita’ non puo’ prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita’ dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale…”

(8) ART.62-DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Costruzione di impianti sportivi) 1. Lo studio di fattibilità di cui al comma 304, lett. a), articolo 1, della legge 27dicembre 2013, n.147 (1),  può ricomprendere anche la costruzionedi immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto. Tale studio può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere; la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett d) del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.360 (2) ; la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del in diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell’impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento delcomplessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 (3),  e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trent’anni.
2. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 304, lett. b), articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (4), si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la Valutazione di Impatto Ambientale (5). Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l’assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. 3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio, ovvero a terzi da essa autorizzati. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi eventuali accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. 4. In relazione agli interventi di cui di cui al comma 304, lett. d), articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (6), la società o l’associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183, co. 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti. (7)
5.  Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superi  ore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza dei servizi e l’aggiudicazione della concessione si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (8)
  > vai a Nuovi commi sugli stadi, cosa prevedono esattamente

(9) vedi Roma Today 6 luglio 2022 La Regione cede poteri a Roma. Ecco le aree di intervento che passeranno al Campidoglio Approvata una memoria di giunta regionale. Zingaretti: “Ora inizia un percorso di consultazione in tutti i comuni del Lazio che si concluderà a fine luglio con l’obiettivo di approvare ad agosto un testo di legge definitivo”

(10) vedi Stadio della Roma cronologia materiali (aggiornato al 10 luglio 2020)

(11) 2.1. Ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall’art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990 (dalla circolare della regione Lazio Indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle conferenze di servizi 29 12 2021 (scarica il documento)

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