Tavoli, vincoli e paradossi. Parte una procedura per la tutela dei villini. Ma non dal Piano Paesaggistico Regionale.
Autore : Redazione
Tavola con la perimetrazione delle aree per le quali è stato chiesto il vincolo
Le ultime vicende che riguardano la tutela del Paesaggio urbano della Capitale da parte della Regione Lazio hanno del paradossale, o del surreale. Dal maggio 2018 è stato avviato un “Tavolo per la salvaguardia del Paesaggio urbano”, di cui fanno parte la Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Regione Lazio, per individuare una forma di tutela dei cosiddetti “villini” e di tutti quei tessuti urbani storici che rischiano di cambiare faccia per gli interventi edilizi consentiti dal “Piano Casa” e dalla Legge di rigenerazione urbana della Regione Lazio (1).
Ma il Consiglio Regionale, chiamato in questi giorni ad approvare definitivamente il Piano Territoriale Paesaggistico – è stato licenziato all’alba dello scorso 2 agosto – ha continuato ad escludere dalle tutele paesaggistiche – di cui godono i centri storici degli altri comuni del Lazio- il centro di Roma, e anche quartieri pregiati della città storica come Trieste, Nomentano, Prati, Garbatella, Città Giardino etc. Quelli che il “Tavolo” avrebbe dovuto trovare il modo di salvaguardare (2).
In pratica il Piano Paesaggistico della Giunta Zingaretti si è occupato di tutto il Lazio continuando a lasciare “un buco” sul centro storico di Roma, e ha continuato a non occuparsi dei tessuti storici della Capitale con edifici a rischio demolizione in seguito a leggi che ha lei stessa varato o prorogato. Però partecipa ai “tavoli” per la salvaguardia del Paesaggio della Capitale (che peraltro prevedevano “l’armonizzazione del vincolo paesaggistico (articolo 136 del codice del Beni Culturali) con … il Piano Regolatore Generale e il Piano Territoriale Paesistico Regionale”)(2).
E ancora più surreale la risposta dell’Assessore Valeriani, l’altra notte in Consiglio dopo la presentazione del suo maxiemendamento, al consigliere Ghera di Fratelli d’Italia, che voleva presentare il suo Ordine del Giorno, nel quale chiedeva più tutele per i villini: “…poichè è attivo un tavolo interistituzionale … per studiare proprio i vincoli areali delle zone richiamate … Quindi l’impegno in realtà è già soddisfatto, è già vigente” (3)
Arriva all’Albo Pretorio Comunale la prima e parziale proposta di tutela paesaggistica per alcune zone della città storica della Capitale(4), la “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, all’interno dei quartieri Nomentano e Trieste della Città di Roma”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii“ (5). Tale proposta era stata anticipata 6 mesi fa da una conferenza stampa indetta dal Ministero per i Beni e le attività culturali Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che si intitolava Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano. Allora era stato spiegato che si trattava di “una nuova tipologia di vincolo per armonizzare le trasformazioni urbane, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’identità culturale dei quartieri storici di Roma“ la cui novità “risiede nella natura strategica del vincolo, di medio e lungo periodo: governare e non bloccare le trasformazioni, attraverso una tutela graduata, rispetti le caratteristiche storiche e tipologiche dei quartieri della città“.(6)
Ma in verità l’avvio del tavolo interistituzionale per mettere al riparo dal rischio di demolizioni e ricostruzioni con aumenti di cubatura i tessuti pregiati della città storica era già stato annunciato sin dal maggio 2018 sul sito capitolino (2)
Dal sito di Roma capitale https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS137935
La Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, pubblicata sull’Albo lo scorso 22 luglio, fa parte di quel lavoro, è una perimetrazione che ritaglia alcune parti dei quartieri Trieste e Nomentano, a nord ovest della Via Nomentana [non sono quindi compresi altri compendi del quartiere Trieste e Nomentano nè gli altri quartieri con villini a rischio demolizione indivuati nella mappa del II Municipio presentata a gennaio 2019] ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico e della conseguente apposizione del vincolo.
Obiettivo sacrosanto, ma i tempi impiegati per questo primo – parzialissimo e ancora in itinere – risultato, ci sembrano assai inadeguati all’emergenza: un anno e mezzo di studio e di lavoro per la formulazione della proposta dei soli perimetri del II Municipio, ulteriori 6 mesi per pubblicare sull’albo una prima tranche delle aree perimetrate, a cui devono seguire varie fasi procedurali prima dell’apposizione del vincolo (7).
Prima che si riescano a “coprire” tutti i tessuti pregiati a rischio della città storica, possono passare decenni.
Noi continuiamo a sollecitare la Regione affinchè cancelli l’Art. 6 della Legge di Rigenerazione Urbana, come ha chiesto, da tempo, anche l’Istituto Nazionale di Urbanistica (8). Ma soprattutto, lo ribadiamo, la Regione avrebbe dovuto mettere al sicuro luoghi di rara bellezza e pezzi della memoria storica della Città di Roma inserendo nel PTPR appena approvato (9) quelle tutele paesaggistiche vigenti in tutti i centri storici del Lazio, da cui, incredibilmente, continua ad essere esclusa la Capitale, sia il centro storico all’interno delle Mura Aureliane, sia questi tessuti di pregio della città novecentesca.
scarica PROPOSTA DICHIARAZIONE_COMPLESSO URBANO NOMENTANO TRIESTE_COMPLETA
scarica
Anna Maria Bianchi Missaglia
4 agosto 2019
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Post scriptum: sarebbe stato assai più urgente che la prima area perimetrata da sottoporre alla dichiarazione di notevole interesse pubblico fosse quella che contiene Villa Paolina di Mallinckrodt , su cui pende un progetto di demolizione e ricostruzione ai sensi della Legge regionale della Rigenerazione urbana, progetto bloccato – non si sa per quanto – dal Direttore della Direzione Generale Archeologia , Belle Arti e Pae_saggio Gino Famiglietti, andato in pensione 4 giorni fa…
Roma, 4 agosto 2019
> Vai a Piano casa e Legge di Rigenerazione urbana cronologia e materiali
Vedi anche:
L’amaro destino del paesaggio romano (e le incredibili affermazioni dell’Assessore Valeriani)22 luglio 2019
PTPR alla Regione Lazio: il centro storico di Roma non può essere escluso dalle prescrizioni di tutela paesaggistica 17 luglio 2019
NOTE
(1) vedi Rigenerazione urbana, Roma Capitale – Soprintendenza Speciale: nuove strategie per salvaguardia paesaggio urbano 11 maggio 2018 https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS137935
(2) vedi Tutela Centro storico: la proposta dell’Assessore Valeriani non cambia nulla TUTTO RESTA ESATTAMENTE COME PRIMA (2 agosto 2019)
(3) Dal resoconto della seduta del Consiglio regionale del 1/2 agosto 2019
Resoconto seduta 1 agosto 2019 Pag. 59 – scarica XI_seduta_n_038_3_del_01_08_19 PTPR (completo)
(…)
GHERA (FdI). Grazie, Presidente.
Per il 755 farò un breve intervento.Ovviamente, ci sono le firme degli altri colleghi del Gruppo di Fratelli d’Italia.
Questo ordine del giorno intende tutelare gli immobili espressione dell’architettura razionalista e liberty nel territorio di Roma Capitale. Ne abbiamo parlato in modo abbastanza costante e continuo anche nella sessione appena svolta. Credo sia importante che ci sia un ordine del giorno del Gruppo di Fratelli d’Italia che chieda all’Aula maggiore tutela per questi immobili, che sono in aree di pregio della città. Si parla del II Municipio in particolare, quindi architettura liberty per quanto riguarda il quartiere Coppedè e poi l’EUR per l’architettura razionalista in particolare. Non sono nel centro storico, ma nella città storica e si chiede anche per queste aree, per queste zone, per questi stili architettonici che hanno connotato la vita del Novecento italiano, di grandissimo pregio, studiati a livello internazionale, vengono persone da tutto il mondo, dall’università per studiare questi immobili, queste aree, questi quartieri. Pertanto, ne chiediamo la tutela e chiediamo che ci sia anche da parte della Regione, all’interno del PTPR, un’adeguata attenzione. Grazie.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’assessore Valeriani. Ne ha facoltà.
VALERIANI, Assessore. Solo per rappresentare che nel dispositivo dell’ordine del giorno si chiede una cosa che in realtà è già vigente dal 2018. Dal dicembre 2018 [ in raltà da molti mesi prima NDR] è attivo un tavolo interistituzionale Regione Lazio, MIBAC e Sovrintendenza, per studiare proprio i vincoli areali delle zone che ha lei richiamato in questo ordine del giorno. Quindi l’impegno in realtà è già soddisfatto, è già vigente.
* scarica l’ODG inviatoci gentilmente dal Consigliere Ghera PTPR SUB EMENDAMENTO D06 ghera
(4)(Dal sito del Comune di Roma 22-lug-2019) Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico: pubblicazione sull’Albo Pretorio
Si comunica che, a decorrere dal 15.07. 2019 e per 90 giorni consecutivi, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di Roma Capitale (Repertorio n. 2019/22352) la “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, all’interno dei quartieri Nomentano e Trieste della Città di Roma”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, i cittadini interessati potranno presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Elvira Cajano.
Copia della suddetta proposta è anche depositata e consultabile presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Pianificazione generale, sito in Via del Turismo 30 (lunedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16)
(5) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
(6) vediVillini a rischio abbattimento: la Soprintendenza presenta un nuovo vincolo per salvaguardare il paesaggio urbano 17 gennaio 2019
(7) In calce l’iter previsto dal Dlgs 42/20024
(8) L’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) nel marzo 2018 ha chiesto ufficialmente una “modifica della LR 7/2017 che, per gli interventi diretti di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione con ampliamento (fino al 20%) previsti all’art. 6 della legge” in quanto , “mentre nei precedenti articoli della LR – art. 2 (programmi di rigenerazione urbana), art. 3 (ambiti di riqualificazione e recupero edilizio), art. 4 (cambio di destinazioni d’uso) e art. 5 (miglioramento sismico ed efficientamento energetico) – gli interventi devono essere preceduti da una valutazione di merito del Comune (approvazione di programmi, definizione di ambiti, approvazione di varianti), nel caso degli interventi diretti previsti all’art. 6 l’attuazione “sempre consentita” è rimessa alla sola decisione della proprietà immobiliare“. L’INU avanzava anche alcune proposte per impedire lo stravolgimento dei tessuti storici della Capitale alla Regione Lazio, e a Roma Capitale (> vai al documento)INU Lazio 30 marzo 2018 Per difendere i tessuti urbani a villini di Roma scarica2018_03_30_Doc-Villini-CDR-INULazio
(9)vedi
L’amaro destino del paesaggio romano (e le incredibili affermazioni dell’Assessore Valeriani)22 luglio 2019
PTPR alla Regione Lazio: il centro storico di Roma non può essere escluso dalle prescrizioni di tutela paesaggistica 17 luglio 2019
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Art. 139. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
(articolo così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
(articolo così sostituito dall’art. 10 del d.lgs. n. 157 del 2006)
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
5. (comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
Art. 141. Provvedimenti ministeriali
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all’articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell’articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull’adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall’articolo 140, comma 4, e ne da’ comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all’articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
Art. 141-bis. Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
(articolo introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.