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Terme di Diocleziano: museo pubblico o showroom privato per promuovere gioielli?

Il nostro patrimonio storico e identitario sempre meno bene collettivo e sempre più merce a disposizione dei danarosi offerenti privati (e con l’autonomia regionale differenziata sarà ancora peggio…)

L’ha anticipato il Fatto Quotidiano (1) e l’ha confermato il movimento Miriconosci? (2) che le Aule VIII, IX, X, XI e XI bis” delle Terme di Diocleziano di Roma, cioè la parte più antica del Museo, per 15 giorni saranno chiuse al pubblico e trasformate in spazio privato per esposizione e eventi di una nota marca di gioielli. Noi prendiamo atto dell’escalation, iniziata da molto tempo, della trasformazione di beni culturali – il nostro patrimonio collettivo e identitario – in merci da cui ricavare profitto, calpestandone l’anima e la dignità.

(nell’immagine a sinistra l’avviso sul sito del Museo nazionale romano)

Sul sito del Museo un annuncio informa della chiusura e della riduzione del costo del biglietto di 2 euro – 6 anzichè 8 – a parziale risarcimento della riduzione degli spazi visitabili. Leggiamo su Il Fatto che oltre all’esposizione dei gioielli nelle teche allestite nelle sale, alle cene di gala e a varie cene si terrà una sfilata con balletto, il tutto per 1.550.000 euro, che, a detta del Museo, “sarà utilizzato per un programma di manutenzioni straordinarie indispensabili”. Fa presente la testata che “il Museo Nazionale Romano può già contare su 71 milioni del Pnrr (Pnc), anche per le Terme”, e che “i musei sono considerati “servizi pubblici essenziali”, non possono chiudere neppure per sciopero“.

Infatti il Codice dei beni culturali e del Paesaggio stabilisce che i musei, come tutti gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici destinati alla pubblica fruizione, espletano un servizio pubblico (3). Un servizio talmente importante che nel 2015 una legge dello Stato (4) che “dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire” per l’esercizio del diritto di sciopero, volte a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, ha inserito tra i servizi pubblici essenziali,l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura“. In verità il decreto legge Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione dell’allora governo Renzi -Ministro dei Beni culturali Franceschini – era interventuto poche ore dopo le  polemiche  per la chiusura di  tre ore (3 ore!) del Colosseo per  un’assemblea  sindacale indetta con congruo anticipo  da lavoratori che aspettavano da un anno e mezzo gli straordinari non pagati (5).

Ora qualche voce si leverà per l’interruzione di pubblico servizio di 15 giorni, non per difendere dei sacrosanti diritti dei lavoratori, ma per mettere nella cornice della nostra gloriosa storia una serie di manufatti commerciali per facoltosi invitati/acquirenti (6) ?

E qual’è il limite che si potrebbe ipotizzare per “fare cassa” con il patrimonio culturale con l’alibi della mancanza di fondi per la manutenzione? Perchè a noi sembra che questo limite sia stato ampiamente superato da tempo.

Anna Maria Bianchi Missaglia

21 maggio 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

(nell’immagine di apetura il frontespizio della pagina del sito del Museo Nazionale Romano dedicata alle Terme di Diocleziano)

NOTE

(1) Il Fatto Quotidiano 19 maggio 2024 “Chiuso per Bulgari”: gioielli in vendita alle Terme di Diocleziano (ma tutti zitti) di Leonardo Bison

(2) vedi DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.note:Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/10/2023)(GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28)

Art. 101

Istituti e luoghi della cultura 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

COMMA 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

(4) vedi DECRETO-LEGGE 20 settembre 2015, n. 146 Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. (15G00165)note:Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2015, n. 182 (in G.U. 18/11/2015, n.269).
(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/11/2015)

Art. 1

Modifiche alla legge n. 146 del 1990* in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali 1. All’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: “di vigilanza sui beni culturali;” sono aggiunte le seguenti: “l’apertura al pubblico ((regolamentata)) di musei ((e altri istituti)) e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 ((, comma 3,))((del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42));”*.

*LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge. note: Entrata in vigore del decreto: 29/6/1990(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 01/08/2018)

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; ((l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))

(5) vedi Repubblica 18 settembre Colosseo e Fori chiusi per assemblea. Marino: “Uno sfregio”, Renzi: “No alla cultura ostaggio a sindacalisti“. Scontro con la Camusso

vedi i nostri articoli

La verità sullo “scandalo” della chiusura del Colosseo… e i veri scandali che pochi raccontano 22 settembre 2015

Boomerang Colosseo (e contraddizioni PD) 25 settembre 2015

(6) Riporta il Fatto quotidiano che secondo un operatore che ha mantenuto l’anonimato saranno previste anche vendite in loco ma che il Museo nega che si terranno attività commerciali sul posto.

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