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Tifo & cemento, continua l’attacco ai Beni culturali (Proposta di legge di una deputata PD)

leg.18.pdl.camera.2504.18PDL0102390Continua l’attacco senza precedenti al  nostro patrimonio culturale e paesaggistico tutelato dalla Costituzione Italiana, portato avanti su ogni fronte, da quello regionale a quello parlamentare, a quello del decreto semplificazioni del Governo (sul quale stiamo preparando una approfondita disamina).

E, come temevamo, la drammatica esperienza dell’epidemia, anzichè spingere a un ripensamento sui nostri insostenibili stili di vita, è diventato l’alibi per spingere sull’acceleratore della speculazione e dello smantellamento del nostro patrimonio comune.  Via le tutele, vai con le deroghe, in tutti i campi.

Prima vittima il Codice dei Beni culturali:  ignorato, aggirato, ora spolpato. Dopo le aree agricole, le coste, villini di inizio novecento, adesso è la volta degli Stadi storici.

Il 20 maggio  2020, nei giorni della prudente uscita dal lock down,   la  deputata  Pd Rosa Maria Di Giorgi ha depositato  in Parlamento  una Proposta di Legge (1) a sua firma e di un nutrito elenco di colleghi (2)  che intende liberarsi “dai lacci e lacciuoli” della tutela sugli impianti sportivi  di interesse storico e culturale. L’ambigua formulazione prevede l’aggiunta di un comma al Codice dei Beni culturali  che prescrive, per quegli impianti sportivi  che siano (anche stati) oggetto di una  dichiarazione dell’interesse culturale (3), cioè di cui si verifichi  la sussistenza dell’interesse artistico o storico,    di tenere “conto dell’esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente”  e indicare “di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell’impianto sportivo.

Pensilina Stadio Berta da wikipedia

Pensilina Stadio Berta da wikipedia

In pratica il Ministero dei Beni culturali dovrebbe fare una scelta – in base a quali criteri? – di  “cosa salvare” di uno stadio che finora è stato tutelato come bene culturale per poterne “assicurare la salvaguardia, la destinazione funzionale e la valorizzazione, anche attraverso attività sociali e commerciali compatibili con la tutela del bene, attirando l’interesse e gli investimenti dei privati con risposte amministrative serie, rapide e bilanciate” , come  recita la premessa alla PDL, che aggiunge che così si introducono “ulteriori criteri di valutazione del regime di tutela, basati sulla continuità funzionale e sulla sostenibilità sociale ed economica“, lamentando che “Attualmente…nelle procedure connesse all’applicazione del  dell’articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio…non ci sono disposizioni che consentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di tenere conto di ulteriori interessi rispetto all’interesse artistico, storico-archeologico ed etnoantropologico, tranne che per l’eliminazione delle barriere architettoniche“.

Il nuovo comma  si conclude precisando che tali disposizioni si dovrebbero applicare   “anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore” e che quindi “Il Ministero provvede d’ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione“.

A cosa ci si riferisca, si comprende dai commenti apparsi  sulla stampa specializzata in queste settimane;  annuncia Violanews: «Gli stadi Comunali anche se tutelati come beni di interesse storico o riconosciuti come monumenti nazionali potranno essere ristrutturati con la sola delibera dell’Amministrazioni Comunali competenti“.  E chiosa : “la politica presto si confronterà su questo tema con il progetto che sta prendendo corpo presso la Lega Calcio grazie a un tavolo di lavoro promosso da Joe Barone e dal presidente Dal Pino. Roma, Inter e Milan, la Fiorentina e altri club sono decisi a realizzare nuovi stadi ai quali abbinare realtà commerciali. Da due mesi in Lega si sta lavorando a questo progetto-proposta con l’aiuto di professionisti del settore“. Su un’altra testata Matteo Renzi commenta”...il calcio è uno strumento per far ripartire l’economia. Il calcio è innanzitutto economia e uno stadio crea indotto. Bisogna togliere vincoli urbanistici, non è pensabile che San Siro si possa modificare e il Franchi (4) no.

Questa proposta  arriva dopo una serie di articoli e commi, spesso  infilati in leggi di tutt’altra natura, che riguardano  gli impianti sportivi. Basti pensare ai famosi commi 303 304 305 sugli stadi della  Legge di stabilità 2014 (27 dicembre 2013 ) , che hanno permesso lo sviluppo del progetto del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle con annesso business center, seguiti da un ulteriore art. 62 – Costruzione di impianti sportivi) del Testo Coordinato Disposizioni urgenti in materia finanziaria n. 50  del 24 aprile 2017, poi applicato anche all’iter in corso del progetto dello Stadio della Roma.

Di pari passo all’erosione delle tutele dei beni culturali e paesaggistici, si assiste a un progressivo allargamento delle maglie per favorire l’incremento di edificazioni, cubature e strutture commerciali, per lo più funzionali al profitto privato in nome dell'”equilibrio economico finanziario”, con la logica del “il pubblico non ha soldi da investire, il privato che li mette deve avere un ritorno degli investimenti”, che sta riducendo l’immenso iceberg del patrimonio pubblico  – fisico e culturale – ereditato dalle generazioni precedenti a un cubetto di ghiaccio…

Tifo & cemento: con tutto quello che è successo e sta succedendo, la politica continua a pensare a una sola cosa.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

14 luglio 2020

NOTE

(1) Scarica Atto Camera: 2504 Proposta di legge: DI GIORGI ed altri*: “Modifica all’articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di verifica dell’interesse culturale degli impianti sportivi” ) scarica la PDL leg.18.pdl.camera.2504.18PDL0102390_

Art. 1.

1. All’articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 (*)è inserito il seguente :

« 3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 (**)  tiene conto dell’esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell’impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d’ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

(*)

Art. 12. Verifica dell’interesse culturale

1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
(comma così sostituito dall’art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall’art. 1, comma 175, lettera c), legge n. 124 del 2017)

2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

(**)

Art. 13. Dichiarazione dell’interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

(2)

Proposta di legge: DI GIORGI ed altri: “Modifica all’articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di verifica dell’interesse culturale degli impianti sportivi” (2504)
Iniziativa dei deputati:
C. 2504: DI GIORGI Rosa Maria; LEPRI Stefano; RIZZO NERVO Luca; BAZOLI Alfredo; BENAMATI Gianluca; BERLINGHIERI Marina; BOLDRINI Laura; BORDO Michele; BORGHI Enrico; BRUNO BOSSIO Vincenza; BRAGA Chiara; CANTONE Carla; CARNEVALI Elena; CECCANTI Stefano; CENNI Susanna; CIAMPI Lucia; DE MARIA Andrea; FASSINO Piero; FIANO Emanuele; FRAGOMELI Gian Mario; FRAILIS Andrea; GARIGLIO Davide; GRIBAUDO Chiara; INCERTI Antonella; LA MARCA Francesca; LACARRA Marco; LORENZIN Beatrice; MARTINA Maurizio; MELILLI Fabio; MELICCHIO Alessandro; MORGONI Mario; MURA Romina; NAVARRA Pietro; ORFINI Matteo; ORLANDO Andrea; PADOAN Pietro Carlo; PELLICANI Nicola; PEZZOPANE Stefania; PICCOLI NARDELLI Flavia; POLLASTRINI Barbara; PRESTIPINO Patrizia; QUARTAPELLE PROCOPIO Lia; ROMANO Andrea; ROSSI Andrea; ROSSINI Emanuela; ROTTA Alessia; SCHIRO’ Angela; SENSI Filippo; SERRACCHIANI Debora; SIANI Paolo; SOVERINI Serse; TOPO Raffaele; VAZIO Franco; VISCOMI Antonio; ZAN Alessandro
(4)(da wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Artemio_Franchi)
Lo stadio comunale Artemio Franchi (in passato stadio comunale Giovanni Berta[2] e successivamente stadio Comunale) è il principale impianto calcistico di Firenze e uno dei principali stadi italiani, sede degli incontri interni dell’ACF Fiorentina.Lo stadio è situato nel quartiere di Campo di Marte. Costruito tra il 1930 e il 1932 nell’area in cui sorgeva il dismesso aerodromo di Campo di Marte, fu progettato nel 1929 dagli ingegneri Pier Luigi Nervi e Gioacchino Luigi Mellucci[3] su iniziativa del marchese Luigi Ridolfi da Verrazzano. Direttore dei lavori fu Alessandro Giuntoli, che progettò anche l’ingresso principale. Il costo totale della realizzazione fu di oltre 6 500 000 lire.Esempio di Razionalismo italiano, la struttura è ricca di elementi innovativi e avveniristici per l’epoca, come la pensilina priva di sostegni intermedi, le scale elicoidali e la torre di Maratona[4]. Il drenaggio del terreno di gioco è considerato tra i migliori d’Europa[5]. Lo stadio, che può ospitare 43 147 spettatori (sebbene nel corso della sua storia si sia arrivati anche a una capienza di oltre 70 000 posti), è il più capiente impianto sportivo di Firenze e il quinto stadio italiano per capienza.

  1. it.violachannel.tv, http://it.violachannel.tv/vc13-stadio-franchi.html.
  2. Il nuovo grandioso stadio di Firenze, in La Stampa, 11 settembre 1931. URL consultato il 19 marzo 2012.
  3. Stadio Firenze (PDF), su consiglio.regione.toscana.it.
  4. Internet Archive, Regione Toscana, https://web.archive.org/web/20121105024246/http://web.rete.toscana.it/cultura/architettura?command=showDettaglio&codice=100037&provincia=Firenze. URL consultato il 6 aprile 2016 (archiviato dall’url originale il 5 novembre 2012).
  5. Lo Stadio, su museofiorentina.it. URL consultato l’11 settembre 2010.

(5) vedi Cosa  prevede esattamente l’articolo 62 “Costruzione di impianti sportivi”del  decreto-legge pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 aprile di Alberto Mencarelli 25 aprile 2017

 

 

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