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Trasparenza in Regione

COME FARE L’ACCESSO AGLI ATTI IN REGIONE

Accesso agli atti

Cos’è il diritto di accesso ?
È il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi. Nel caso di copia e di ricerca del documento il richiedente è tenuto al solo rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
Per “diritto di accesso” si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. ( Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 57/93 – Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod. )Nei confronti di chi può essere esercitato il diritto di accesso?
Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.Cosa si intende per documento amministrativo?
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. (Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 57/93 – Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod. )

Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, imprese, ecc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. (Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 57/93 – Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod. )

A chi deve essere presentata la richiesta di accesso?
La richiesta formale può essere indirizzata all’ufficio che detiene l’atto ovvero all’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
La richiesta indirizzata a struttura diversa da quella competente viene trasmessa direttamente da questo all’Ufficio per le relazioni con il pubblico che provvederà al successivo corretto inoltro della domanda e a darne conseguente comunicazione all’interessato. ( art. 453 e ss. Regolamento della Giunta Regionale n.01/2002).

Come si esercita il diritto di accesso?
La richiesta formale e’ redatta in carta libera, preferibilmente mediante l’utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia dall’amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente. Una delle copie e’ destinata all’Ufficio per le relazioni con il pubblico per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un’altra copia e’ restituita al richiedente quale ricevuta. ( art. 462 Regolamento della Giunta Regionale n. 01/2002). Il modulo è disponibile in formato doc e pdf nella sezione ‘Allegati’.

Quali sono i compiti dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico ?
1. Con riguardo al diritto di accesso, l’Ufficio per le relazioni con il pubblico provvede a:
a) fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
b) indirizzarlo, per l’avvio del procedimento informale o formale, alla struttura competente assumendo con questa gli opportuni contatti ovvero soddisfare le richieste accoglibili in via informale presso l’ufficio stesso;
c) curare direttamente i procedimenti di accesso formale attribuiti dall’amministrazione alla sua competenza;
d) accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli uffici;
e) curare rilevazioni statistiche inerenti all’esercizio del diritto di accesso. ( art. 459 Regolamento Giunta Regionale n. 01/2002 )

Quanto costa esercitare il diritto di accesso?

A – Tariffe per il rimborso delle spese di ricerca:

1. Per documenti con data:
a) non anteriore a 1 anno: euro 0,50;
b) oltre 1 e fino a 10 anni: euro 2,50;
c) oltre 10 e fino a 20 anni: euro 5,00;
d) oltre 20 anni: euro 10,00;

2. Per tutti i documenti recanti disposizioni di carattere generale quali deliberazioni di natura regolamentare, convenzioni tra enti e simili che continuano a produrre effetti giuridici si applica comunque la tariffa da euro 0,50.

B – Tariffe per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati.

3. Costi di riproduzione:
a) riproduzione fotostatica fino al formato A 4 euro 0,10 a facciata;
b) riproduzione fotostatica per formati A 3 euro 0,20 a facciata;
c) costo di stampa di documenti ricavati da microfilm euro 0,40 a foglio;
d) costo di stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica euro 0,15 a foglio.

4. Le riproduzioni fotostatiche di documenti appartenenti all’archivio storico sono autorizzate esclusivamente a giudizio insindacabile del dirigente.

5. Per accertate ragioni di studio e’ prevista la gratuità delle ricerche di documenti conservati presso l’archivio storico.

Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente, i versamenti sul conto indicandovi la giusta causale ed allegando la relativa ricevuta all’istanza per l’accesso agli atti.

Cliente: 030041589 Regione lazio Via R.R. Garibaldi 7 00145 ROMA
Codice banca: 02008
Filiale: 30151
Descrizione Filiale: ROMA REGIONE LAZIO 2
numero conto: 400000292
IBAN: IT 03 M 02008 05255 000400000292

Modalità di presentazione
le domande di Accesso agli Atti, redatte utilizzando lo specifico modulo disponibile in questa pagina web, potranno essere presentate all’URP regionale nelle seguenti modalità:

  1. a mezzo posta ordinaria , indirizzando la richiesta a:
    Regione Lazio – Ufficio Relazioni con il Pubblico via R. R. Garibaldi 7 – 00145 Roma
  2. di persona
    consegnando la domanda presso l’Ufficio Accettazione Posta della Regione Lazio sito in via R. R. Garibaldi 7 – 00145 Roma,
    nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,00.
  3. a mezzo Fax al numero 06/51683840
    allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali deleghe di rappresentanza.
  4. a mezzo posta elettronica Certificata (PEC)
    all’indirizzo protocollo-istituzionale@regione.lazio.legalmail.it ,
    indicando precisamente nell’Oggetto della Mail: Ufficio Relazioni con il Pubblico Domanda di Accesso agli Atti

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