(19 dicembre 2021) Carteinregola ha inviato una lettera alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio per chiedere informazioni sulle iniziative intraprese dal Ministero in questi due anni e mezzo per la tutela dell’area.
Un fast food a pochi metri dalle Terme di Caracalla? La notizia aveva raggiunto l’opinione pubblica nell’estate 2019: come è possibile, si erano chiesti i cittadini, che in una delle aree archeologiche più straordinarie e famose al mondo potesse atterrare un McDrive® al servizio dei turisti, dell’asporto e anche del consumo in auto con tanto di parcheggio?
L’operazione era stata avviata da un accordo del colosso internazionale della ristorazione con i proprietari di un vivaio in via Baccelli, dove alcuni manufatti realizzati abusivamente negli anni ‘70 e poi sanati (fonte: sentenza del TAR del 29 maggio 2020 [1]) avrebbero dovuto essere ristrutturati con cambio di destinazione [2].
I lavori erano stati fermati prima di cominciare grazie alle manifestazioni di protesta di alcuni cittadini e comitati di quartiere, e soprattutto alla tempestiva iniziativa dell’allora Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali, che aveva disposto l’annullamento di un parere favorevole all’intervento già espresso dalla Soprintendenza, condizionando la ripresa dei lavori al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica[3].
E’ qui necessario chiarire che nonera in ballo la tutela di beni archeologici – non risulta che siano presenti reperti – , nè la tutela di beni culturali – si tratta di manufatti costruiti appunto negli anni ‘70 -, ma della tutela della zona di rispetto di aree monumentali, cioè del Paesaggio, un bene altrettanto importante e troppo spesso sacrificato agli interessi economici privati. Basti pensare che nel Piano Territoriale Paesistico15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti”[4], che comprende anche una porzione che parte dal Colosseo e arriva alle mura Aureliane, era prevista, per l’area di Via Baccelli, “la riqualificazione complessiva dell’intera sottozona in modo da creare un’area di rispetto più ampia per le Terme di Caracalla, creando un unico parco, delocalizzando lo Stadio delle Terme posto a nord e l’area dei vivai posta a sud. L’area così liberata deve essere mantenuta a prato,la viabilità carrabile lungo il margine delle Terme deve essere eliminata”.
Una prospettiva che stride con quella dello sfruttamento turistico/commerciale, tanto che la citata sentenza del TAR, pur ricordando che “la specifica area interessata dall’intervento non risulta allo stato assoggettata a vincolo diretto, nonostante la prossimità all’importante complesso delle Terme di Caracalla, né da altri vincoli diretti”, evidenzia come offra “punti panoramici e bellezze d’insieme con valore paesaggistico di “quadro naturale” ai sensi dell’art. 136 Codice BBCC, oltre che ai sensi dell’art. 7 bis del Codice sulla protezione UNESCO quale “testimonianza materiale” del bene del patrimonio culturale ideale della “Civiltà romana”.
Oggi quella sentenza del TAR potrebbe ancora essere riformata dal Consiglio di Stato, che secondo fonti di stampa [5] si appresterebbe (21 dicembre prossimo) a pronunciarsi sul ricorso promosso dai proprietari e affittuari dell’area.
Augurandoci che nel frattempo il MiC abbia fatto tutti i passi necessari, prefigurati nelle motivazioni della sentenza del TAR, per aumentare il livello di tutela dell’area, vogliamo evidenziare che la vicenda ancora una volta ci riporta a un vulnus a oggi non risolto, quello della tutela paesaggistica della Città storica di Roma, all’interno e all’esterno delle Mura Aureliane, che né il Ministero dei Beni Culturali, né la Regione Lazio, che ha approvato per la seconda volta il Piano Territoriale Paesistico Regionale nell’aprile 2021[6], hanno voluto includere nelle tutele vigenti per gli altri centri storici del Lazio. Un’inspiegabile esclusione, che nel testo del PTPR adottato nel 2007 si giustificava nel rimando a un non cogente Piano di Gestione Unesco, e che nel PTPR approvato nel 2021 si è voluta ascrivere in una soluzione temporanea altrettanto inconsistente, in quanto collegata a un accordo Mibact/Comune di Roma del 2009, che prevede un parere della Soprintendenza esclusivamente consultivo[7]. E va detto che un altro “grande assente” nella tutela del centro storico e della città storica è il Comune di Roma, che pure avrebbe a disposizione molti strumenti urbanistici di propria competenza.
A questo punto, più che ai tribunali amministrativi, la palla passa – o meglio resta – a Mic, Regione Lazio e Roma Capitale, da cui ci si aspetta provvedimenti rapidi ed efficaci per garantire regole certe per l’interesse pubblico, che è quello di conservare la bellezza unica al mondo della nostra città, troppo spesso celebrata a parole ma offesa nei fatti e nelle omissioni.
Anna Maria Bianchi Missaglia e Gruppo urbanistica Carteinregola
Post scriptum: nella sentenza del TAR si legge che secondo i ricorrenti proprietari/affittuari dell’area “…il Direttore Generale [del MiBACT] avrebbe disposto l’annullamento d’ufficio in autotutela al fine di “rimuovere un ostacolo” all’avvio del procedimento di vincolo, al fine di evitare gli attacchi mediatici, agendo per “pregiudizio”, dato che il “pericolo” è stato ravvisato non nell’intervento che interessa l’immobile in contestazione, bensì dall’avversione al marchio della ricorrente e, in genere, alla tipologia di ristorazione fast food“. Rassicuriamo i ricorrenti: quantomeno da parte nostra, le obiezioni alla trasformazione di un vivaio in ristorante/bar, sarebbe state ugualmente avanzate se il progetto avesse previsto una mega pizzeria nostrana, o altre attività di somministrazione che comportassero un’utenza di decine/centinaia di persone, e in ogni caso riteniamo che le istituzioni preposte avrebbero dovuto dare seguito alle previsioni del PTP, con la delocalizzazione delle strutture e delle attività presenti, per valorizzare adeguatamente il complesso monumentale delle Terme.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
[1] Dalla SENTENZA DEL TAR MC DRIVE® VIA BACCELLI (TERME DI CARACALLA del 29 maggio 2020 apprendiamo che attualmente l’immobile è composto da una porzione di 453,00 mq, con destinazione d’uso commerciale, una porzione di 104,00 mq, con destinazione d’uso ufficio, una porzione di 165,00 mq, adibita a serra, e che esso è attualmente destinato ad attività florovivaistica, esercitata dalla proprietaria. L’immobile, originariamente realizzato in virtù di una licenza edilizia del 24.02.1970 (per la costruzione di una serra), successivamente era stato oggetto di interventi di ampliamento e cambio di destinazione d’uso abusivamente realizzati, per i quali erano stati rilasciati titoli abilitativi in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985
[2] Sempre nella SENTENZA DEL TAR MCDRIVE® VIA BACCELLI (TERME DI CARACALLA del 29 maggio 2020 si legge che le ricorrenti (proprietà e affittuario del vivaio) “precisano che i lavori in contestazione consistono in un “intervento di restauro conservativo, con cambio d’uso, da commerciale/servizi (uffici) a pubblico esercizio dell’edificio”, finalizzato ad adeguare l’edificio all’attività di fast food, secondo un progetto di “riqualificazione e la riconfigurazione funzionale dell’immobile e generale risanamento ambientale dell’area di intervento limitrofa” e, in un altro passaggio, che “l’intervento assentito – almeno dalle descrizioni fattane nei vari permessi e nulla osta rilasciati dalle diverse Soprintendenze– concerneva delle DIA aventi ad oggetto interventi di impatto molto limitato (consistenti nel mero rifacimento delle coperture, con bonifica dall’amianto, sostituzione di serramenti ed altre opere meramente interno) prive di impatto ambientale, etc. Pertanto dagli assensi ottenuti non poteva ritenersi autorizzato un intervento completamente diverso, come quello che si stava realizzando, che investe l’esterno dell’edificio e che comporta la demolizione e la ricostruzione dell’edificio esistente, con conseguente diverso impatto ambientale ed alterazione dello stato dei luoghi (esito che invece era escluso negli atti di assenso espressi dalle ripetute Soprintendenze). A tale riguardo va osservato che il progetto dell’intervento è qualificato dalle ricorrenti come intervento di “riqualificazione e risanamento ambientale”, per cui per la sua realizzazione è stata ritenuta sufficiente una semplice DIA, ma del quale non è stata specificata l’esatta consistenza e questa non si evince nemmeno dagli atti allegati al ricorso (non è stato depositato né il progetto né gli allegati grafici)”
[3] Ai sensi dell’ art. 146 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio
[4] vedi PTP di Roma Ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”Sul SO n. 71 al BUR n. 14 del 14 aprile 2010 è pubblicata la deliberazione consiliare n. 70 del 10/02/2010 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell’articolo 143 del DLgs 42/04″.
[6] Il 17 novembre 2020 La Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso del MIBACT annullando il PTPR approvato dal Consiglio Regionale del Lazio il 5 agosto 2019 e pubblicato nel febbraio 2020, invitando la Regione a riprendere la copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali – le cui risultanze erano state stralciate dalla Commissione consiliare competente – e ad approvare un nuovo PTPR concordato con il Mibact.
Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto
comma 1. Sono sottoposti a vincolo paesistico gli Insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo.
(…)
comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche prescrizioni, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009). > vedi il nostro articolo Tutela del Paesaggio: il Gioco dell’Oca di MIBACT, Regione Lazio, Roma Capitale sul centro storicoA scorrere il protocollo, la parola “parere consultivo” ricorre continuamente (con la sola esclusione degli immobili vincolati) e balza agli occhi il punto c): “Progetti relativi a immobili non vincolati ai sensi del DL 42/2004 (il Codice) ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità“: “i progetti relativi a tali immobili ove riguardino interventi di categoria DR [demolizione ricostruzione]; AMP [ampliamento] , NE [Nuove edificazioni su aree libere] devono essere sottoposti al parere consultivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma“. (nella stessa copertina del Protocollo si legge che si tratta di “parere consultivo”) scarica protocollo