canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Non accetteremo per la Regione Lazio niente di meno della Legge per il Governo del Territorio della Regione Toscana.

Non accetteremo per la Regione Lazio niente di meno della Legge per il Governo del Territorio della Regione Toscana.

Intervento di Anna Maria Bianchi portavoce di Carteinregola al dibattito organizzato da  Sinistra Ecologia e Libertà  il 9 gennaio 2015: TUTELARE RIGENERARE AMBIENTE E TERRITORIO: PER NOI UN MERITO PER IL GOVERNO RENZI UNA COLPA.

Simone_Martini Guidoriccio

Sapendo quali e quanti interessi siano in ballo a Roma e nel Lazio  nel campo urbanistico ed edilizio, queste  scelte sono per noi uno spartiacque. Non ci faremo infinocchiare da nessuna retorica sui posti di lavoro (peraltro mai quantificati e dimostrati). Smaschereremo qualunque realpolitik che svenda la tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei  cittadini. E giudicheremo i partiti esclusivamente dalle scelte  di cui si renderanno responsabili.  Ormai abbiamo imparato la lezione. Amaramente.

Questa Legge per il Governo del Territorio della Toscana è musica per le nostre orecchie.

Per tanti  motivi già ampiamente riportati, a partire dallo  stop al consumo di suolo, ma soprattutto per quante volte è stata inserita  la parola “partecipazione” nel testo della  legge. Partecipazione  non solo dei cittadini, ma  di vari  attori, istituzionali e non, e comunque  “partecipazione”,  un’espressione  che va sempre  forte nelle campagne elettorali, ma che troppo spesso viene velocemente archiviata subito dopo. Invece in questa legge la “partecipazione” è presa molto sul serio. In calce riportiamo alcuni passaggi  che parlano di partecipazione dei cittadini, dai punti del preambolo (6-7-8),  a un intero  “Capo” dedicato agli “istituti della partecipazione”(1).  E  sono musica per le nostre orecchie anche  tutti i rimandi a “criteri”, “regole”, “pianificazione”. O  “conferenza di copianificazione”, quella a cui la legge regionale toscana affida le decisioni più impegnative, come  il parere  sulla realizzazione di  nuove strutture di vendita,  qualora le loro previsioni impegnino suolo esterno ai centri abitati (cioè si affida a un composito  soggetto pubblico  la valutazione della opportunità di realizzare nuovi centri commerciali in aree agricole). Ebbene, il governo Renzi, anche  a questo proposito,   poche settimane fa ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale  la legge, in quanto  sarebbe di ostacolo alla libera concorrenza (2).

L’ennesimo esempio di “mondo alla rovescia” dove chi governa, che dovrebbe mettere al di sopra di tutto l’interesse pubblico, scende in campo per difendere il profitto privato.

Infatti, nello stesso giorno in cui ha deciso di impugnare la Legge per il governo del territorio della Toscana, il Governo ha invece deciso  la “non impugnativa” della Legge Regione Lazio n. 10 del 10/11/2014 “Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio” , cioè il famigerato Piano Casa 2,   che  ripropone e proroga fino al gennaio 2017 l’analogo  provvedimento Polverini, una mutazione genetica di tutti i Piani casa nazionali, che bypassa la regia pubblica delle trasformazioni lasciando mano libera ai privati.

C’è una coerenza di fondo, in tutto ciò. Che non ci fa sperare in nulla di buono per il futuro.

Quasi un anno fa, intervenendo  al  convegno organizzato da Carteinrgeola e Casa dell’Architettura proprio sulla legge della Toscana, l’assessore all’urbanistica Michele Civita aveva annunciato  che entro un anno avrebbe visto la luce anche la legge urbanistica  del Lazio. E aggiungeva (e ha ancora ribadito  in più occasioni successive) che il Piano casa (poi approvato un paio di mesi fa), era per lui il “modello” per la nuova legge.

Una prospettiva che per noi è agghiacciante, ma che evidentemente  si pone in perfetta sintonia  con l’andazzo generale:  dalla legge urbanistica del Ministro Lupi (3), all’impugnazione della Legge Toscana da parte del governo, alla continuità del  Piano Casa della Polverini con quello di Zingaretti. Un comune denominatore nella  resa definitiva alla  deregulation,  con la barra di comando  affidata ai  privati  e l’esautoramento sistematico delle istituzioni dalle loro  prerogative di pianificazione e valutazione in nome dell’interesse collettivo.

La proroga del Piano Casa del Lazio  è  una ferita aperta.

Con angoscia abbiamo assistito al totale ribaltamento di ruoli e posizioni di quei partiti che si erano opposti strenuamente a quegli stessi articoli Ciocchetti/Polverini che il nuovo provvedimento  Civita/Zingaretti non ha intaccato, limitandosi a correggere solo gli aspetti più macroscopici. Ed è stata per noi particolarmente impressionante la virata di 180 gradi proprio di Sinistra Ecologia e Libertà,  che dell’opposizione a quello (e questo)  Piano casa aveva fatto una bandiera, arrivando persino a scrivere un libro, circostanziato e puntuale, oltre che ironico “Manuale del giovane speculatore”.

Due mesi fa, con quel voto favorevole al Piano casa 2, abbiamo visto SEL rinnegare  se stessa, le proprie convinzioni, la propria dignità.

Lo vogliamo dire chiaramente: per la nuova legge urbanistica della regione Lazio, non accetteremo nulla di meno della Legge della Toscana, arrivata in porto  grazie alla determinazione dell’assessore Marson e del Presidente Rossi. Un Presidente  che, almeno nell’ambito del governo del territorio, ha scelto una strada coerente con la tradizione  della sinistra, che sembra lontana anni luce da quella del  Piano casa di Zingaretti.

E sapendo quali e quanti interessi siano in ballo a Roma e nel Lazio  nel campo urbanistico ed edilizio, queste  scelte sono per noi uno spartiacque. Non ci faremo infinocchiare da nessuna retorica sui posti di lavoro (peraltro mai quantificati e dimostrati). Smaschereremo qualunque realpolitik che svenda o baratti la tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei  cittadini.

E giudicheremo i partiti esclusivamente dalle scelte  di cui si renderanno responsabili.  Ormai abbiamo imparato la lezione. Amaramente.

annaemmebi@gmail.com

________________________________________________________________

(1) “LA PARTECIPAZIONE”  nella Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio. (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014


Preambolo

6. La necessità di pervenire ad una revisione generale della normativa del governo del territorio per ciò che attiene ai principi, ai soggetti, alle procedure, alle forme di collaborazione interistituzionale e di risoluzione dei conflitti, alla tutela del paesaggio e alla qualità del territorio, ai contenuti dei piani e alla partecipazione;

7. La necessità di introdurre nuovi elementi per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e celerità di procedure anche al fine di costituire una sorta di filiera partecipativa in grado garantire un miglior grado di conoscenza generale degli atti in discussione;

8. La necessità di considerare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani affinché sia resa più trasparente e coerente, ed i soggetti istituzionali, i cittadini e gli attori economici possano partecipare, ognuno per le proprie funzioni, alla costruzione e gestione di decisioni;

Art. 6
– Lo statuto del territorio
1. Lo statuto del territorio costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, e le invarianti strutturali di cui all’articolo 5.
3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad ogni livello di pianificazione territoriale, in coerenza con le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all’articolo 8, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell’articolo 36.
4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11.
5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT concorre alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice. Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice.

CAPO II

– Soggetti e atti del governo del territorio
Art. 8
– I soggetti


5. I soggetti pubblici e privati nonché i cittadini singoli o associati partecipano alla formazione degli atti di governo del territorio secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 17
– Avvio del procedimento

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio;
f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).

Art. 18
– Il responsabile del procedimento e sue funzioni
3. Prima dell’adozione dell’atto, il responsabile del procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. In particolare predispone una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma che, unitamente al rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 38, costituisce allegato all’atto da adottare.
5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l’accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 e della relazione redatta ai sensi del comma 3.

CAPO V
– Gli istituti della partecipazione
Art. 36
– L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento
1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente.
2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4.
3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente.
4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39.
5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010 , nel rispetto del principio di non duplicazione.
Art. 37
– Il garante dell’informazione e della partecipazione
1. Ai fini di cui all’articolo 36, la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
2. I comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuano un garante dell’informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
3. Non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio.
Art. 38
– Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all’articolo 36, comma 4.
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 39.
3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20.
Art. 39
– Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione
1. Il garante regionale dell’informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. E’ scelto fra persone con adeguata preparazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 36, fra il personale appartenente alla struttura regionale o fra soggetti esterni ad essa. Ai fini della sua nomina, non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo di organi amministrativi di competenza della Regione).
2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 38, il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione, per quanto di competenza, collabora con i garanti dell’informazione e della partecipazione delle province della città metropolitana e dei comuni, assicurando loro ogni necessario supporto metodologico al fine del più efficace espletamento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge.
3. Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione provvede al periodico monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica di province, città metropolitana e comuni, consultando i garanti comunali e provinciali e assumendo dalle amministrazioni di riferimento le informazioni e le valutazioni inerenti le esperienze compiute e le pratiche sviluppate. Il garante regionale riferisce sul monitoraggio effettuato alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente, secondo le modalità disposte dal regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
4. Qualora il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la cui entità, calcolata in base annua, è determinata con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.
Art. 40
– Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio
1. La Regione sostiene con proprie risorse le attività di province, città metropolitana e comuni, finalizzate all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate al governo del territorio, nonché all’adeguato supporto conoscitivo e documentale concernente gli atti di governo del territorio, incentivando allo scopo le modalità più efficaci di collaborazione interistituzionale e di economia di scala che ne possono derivare.

TITOLO IV
– Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio. Disposizioni in materia di porti regionali
CAPO I
– Patrimonio territoriale e paesaggio

Art. 59
– Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale
1. Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d’ora in avanti denominato “piano paesaggistico”, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d’uso in attuazione degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del Codice.
2. Il piano paesaggistico, elaborato secondo il procedimento di cui all’articolo 135, comma 1, e di cui all’articolo 143 del Codice, ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.
3. Con deliberazione, la Giunta regionale organizza l’attività dell’osservatorio del paesaggio di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice al fine di:
a) esercitare il monitoraggio dell’efficacia del piano paesaggistico;
b) mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo;
c) promuovere, in attuazione della convenzione europea sul paesaggio, la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

CAPO III

– Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate
SEZIONE I
– Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali
Art. 122

Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate

1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , con le seguenti finalità:
a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125.

(2) si veda  La legge urbanistica della Toscana e il mondo alla rovescia https://carteinregola.wordpress.com/2015/01/09/legge-urbanistica-della-toscana-e-il-mondo-alla-rovescia/

(3) Vedi l’appello di Eddyburg sulla Legge Urbanistica del Ministro Lupi