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Venditori di souvenirs al Colosseo: il voltafaccia della Regione Lazio

foto Diarioromano Fontana di Trevi

Fontana di Trevi, foto d’archivio di Diarioromano

Il  Consiglio della Regione Lazio  ha approvato un emendamento al collegato di Bilancio che interviene sulla disciplina del commercio nelle aree di pregio storico e artistico, in favore degli urtisti (venditori di souvenir). Non era questa la linea della Giunta Zingaretti nel 2015, quando predisponeva protocolli con il Sindaco Ignazio Marino e con l’Assessore Marta Leonori –  oggi consigliera regionale PD –  che escludevano dalle  aree di pregio del Centro Storico come il Colosseo le  bancarelle e i  camion bar. In ogni caso le decisioni spettano al Comune di Roma, che però sul tema sembra ancora una volta diviso: il Presidente della  Commissione Commercio Coia sembrerebbe non voler escludere ripensamenti sulle limitazioni per gli urtisti, mentre l’Assessore Carlo Cafarotti  ricorda che  “…La nostra battaglia a tutela del decoro urbano e dell’ immagine di Roma Capitale nel mondo muove da un presupposto preciso: via la paccottiglia da zone di pregio e aree monumentali…”

Esattamente tre anni fa, pochi giorni prima di dare le dimissioni, il Sindaco Ignazio Marino era stato oggetto di una durissima contestazione sotto il Campidoglio ad opera degli “urtisti”. Il termine, che prima di allora pochi conoscevano, indica la categoria di venditori di souvenir su area pubblica (1). Il “Sindaco marziano” infatti aveva deciso di allontanare camion bar e  bancarelle da Colosseo, Circo Massimo, Tridente, Piazza Navona e Pantheon, causando la protesta della comunità ebraica della Capitale. Infatti a manifestare sotto le sue finestre c’erano  addirittura il Rabbino capo di Roma e la presidente della Comunità, che rivelava al Corriere della Sera: “La maggior parte delle famiglie degli urtisti titolari delle licenze storiche sono membri della comunità, oltre il 99%(2).

Per quei provvedimenti,  il Sindaco  è stato anche oggetto di denunce,  che ha dovuto affrontare  davanti al TAR, al Consiglio di Stato, al Tribunale Penale e da ultimo, il 3 maggio 2018, dinanzi alla Corte di Cassazione, uscendone sempre indenne (3).

Ma evidentemente la determinazione della sua Giunta nel  difendere la bellezza dei monumenti di Roma non è condivisa dalla Regione Lazio. O perlomeno, come vedremo, non più.

Pochi giorni fa il Consiglio Regionale ha approvato un  articolo aggiuntivo del Collegato al bilancio (4)  che  interviene sulla disciplina del commercio nelle aree di pregio storico artistico, in favore degli urtisti. L’emendamento è stato presentato da Enrico Cavallari, del Gruppo misto,  eletto con la Lega e già  consigliere comunale a Roma dal 2006 al 2008 prima con Alleanza nazionale, poi con PDL, e dal 2008 al 2011  assessore capitolino al personale con il Sindaco Alemanno.

Ma il tentativo di un  ritorno allo “status ante” Marino delle bancarelle degli urtisti ha già avuto un precedente passaggio, sempre in Regione, sfuggito ai più. Infatti le modifiche approvate  oggi  si innestano su altre modifiche  introdotte nel dicembre 2016 nella legge di Stabilità regionale, che  facevano già un bel po’ di lavoro.

Già allora avevano messo mano  all’articolo della  Legge Regionale “Disposizioni per la semplificazione, la competitivita’ e lo sviluppo della regione(5) relativo a “Locali, botteghe e attività storiche” – articolo  che si riferiva  esclusivamente a attività nei locali, per cui erano previste varie iniziative a sostegno  – per includervi anche le attività “esercitate su area  pubblica“, specificando all’inzio di un comma “Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di comprovante documentazione”(6).

Con l’ultimo emendamento approvato in Consiglio qualche giorno fa,  ad  “area  pubblica” si aggiunge “anche di pregio e turistica“, e  si inserisce un richiamo al Codice dei Beni culturali “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7-bis e 52  del decreto legislativo 2014, n. 42(7) : in pratica i venditori di colossei in miniatura, statuette della Torre di Pisa e finti scudi romani diventano  “espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali“.

Una vera e propria inversione di rotta della Regione Lazio, che invece, nel  luglio 2015, con una Delibera di Giunta, aveva approvato uno  Schema di protocollo di intesa  con il  Ministero dei beni e delle attività culturali  e Roma Capitale (8) in materia di tutela dei beni culturali e dei monumenti del centro di Roma e della conseguente incompatibilità di attività commerciali su aree pubbliche nelle aree monumentali, per dare attuazione alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio come modificato dal decreto Franceschini del 2014 (9). Protocollo  che era stato pienamente sostenuto dal Presidente Zingaretti (10). Quindi  colpisce che, come spiegato  da  Cavallari, l’emendamento regionale appena approvato  sia stato riformulato dall’Assessore della Giunta Zingaretti e concordato con Cavallari. E soprattutto che sia stato  approvato dalla maggioranza di centro sinistra – non sappiamo come  abbiano  votato i consiglieri M5S –   di cui fa parte Marta Leonori (PD), la coraggiosa Assessore al Commercio che insieme al Sindaco Marino si era molto impegnata  per il decoro nel centro storico.

In ogni caso, le decisioni sono innanzitutto  di competenza del  Comune ed è  necessario il parere della Soprintendenza.  Va fatto presente che ci sono anche complessi aspetti legali, evidenziati da un recente articolo della testata on line Il faro, che propone  anche una disamina delle ragioni a favore degli urtisti (11)

E a Roma,  sul tema,  la maggioranza pentastellata sembra ancora una volta spaccata. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero del 26 settembre,  il Presidente della Commissione Commercio Coia avrebbe affermato che sull’argomento “sarà avviata una discussione al nostro interno per prendere una decisione. Di sicuro ne parleremo con il tavolo del decoro assieme alla Regione. Per ora non ci sono preclusioni“. Nessuna preclusione quindi alle bancarelle sparse nei luoghi più suggestivi della Capitale, e magari neanche verso i camion bar.

Ma poco dopo  Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale e alle Attività Produttive, ha diramato un comunicato di tutt’altro tenore, anche se in risposta alle dichiarazioni di un consigliere  regionale: “…La nostra battaglia a tutela del decoro urbano e dell’ immagine di Roma Capitale nel mondo muove da un presupposto preciso: via la paccottiglia da zone di pregio e aree monumentali. Cio’ e’ ancor piu’ vero nel caso del Colosseo, visitato da milioni di turisti e simbolo per eccellenza della citta’ eterna. Per certo all’attivita’ degli urtisti riconosciamo certamente il carattere di storicita‘”. (12)

E noi cittadini attivi che da anni ci battiamo per regole che mettano al primo posto l’interesse pubblico generale,  ancora una volta ci ritroviamo nel film “Ricomincio da capo”. Perchè in questa città  ogni volta che si riescono a stabilire delle regole, c’è sempre qualche categoria che si ritiene danneggiata e che spinge per cancellarle e mantenere lo status quo. E istituzioni che cambiano idea. O  si barcamenano.

Anna Maria Bianchi Missaglia

 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Il  commento di Paolo Gelsomini: Non tutte le  tradizioni possono essere preservate “a prescindere” (29 settembre 2018)

La querelle che ha come oggetto gli urtisti (oggi bancarellari) rischia di minare un principio basilare, quello della parità di diritti e di doveri. Non ci deve entrare la presunte appartenenza a comunità religiose solo perché in altri tempi era la comunità ebraica di Roma a detenere il monopolio di questa caratteristica attività entrata nella storia della città. Ma oggi quella caratteristica identità culturale romana non c’è più perché non ci sono più i venditori di ricordini con il vassoio appeso al collo che “urtavano” i passanti, ma invasive bancarelle piene di merce made in China piantate a due passi dai monumenti in mezzo a folle di turisti. Quindi non ci sono gli estremi per richiamare tramontate identità culturali né per tentare di introdurre ingiustificate forme di protezionismo verso una comunità  che rischierebbero di introdurre a loro volta pericolose forme di disuguaglianza,  anche se al positivo.

Non tutte le tradizioni che fanno parte della nostra identità  possono essere mantenute inalterate nel tempo, perchè cambiano innanzitutto le forme ed i contenuti di queste tradizioni, le regole, le esigenze della città e anche le sensibilità.

Le botticelle verranno trasformate in taxi perché i cavalli oggi sono costretti a trascinarsi penosamente in mezzo ad un traffico che certo non c’era nel secolo scorso. O dobbiamo difendere anche quelle identità culturali? Ed anche i tavolini e le sedie degli osti romani che invadevano strade e piazze di una Roma deserta e poetica erano identità culturali. Allora dobbiamo per questo abolire i piani di massima occupabilità che intendono regolare una realtà di bar, ristoranti e pub che è ben diversa da quella delle vecchie trattorie romane? Insomma ci sono delibere precise e c’è la Soprintendenza. Compito dell’Amministrazione è stabilire  delle regole e della Soprintendenza tutelare il decoro di strade e monumenti.

Fermiamoci a queste normative senza prestare il fianco a pericolose protezioni di improbabili identità culturali o, peggio, di appartenenze etniche o religiose.

Questo il testo dell’articolo che  dovrebbe essere  stato approvato con l’inserimento dell’emendamento: in blu le modifiche del 2017, in rosso quelle del settembre 2018

Sono considerati locali, botteghe e attività storiche:

(…)

c)  le attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste, anche esercitate su suolo pubblico, compresi i cinema, i teatri, le librerie e le cartolibrerie dove, da almeno cinquanta anni, vengono svolte le stesse tipologie di attività.

(…)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7-bis e 52 del decreto legislativo n. 42/2014, nonché il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica anche di pregio e turistica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di (comprovante) idonea documentazione

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Vedi anche il Dossier con la cronologia e i materiali di VAS onlus Verdi Ambiente e Società Roma (aggiornato al18 gennaio 2017) La storia ancora da finire di scrivere del Tavolo Tecnico del Decoro del centro storico di Roma

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(1)da CapitaleRoma.it  Gli Urtisti: antiche professioni tra passato e futuroBarbara Pontecorvo  (..)La parola “urtista” deriva dal termine “urto”, riferito al rumore che produceva la cassetta di legnocontenente effigi di santi, Papi e di rosari, portata al collo davenditori di religione ebraica (all’epoca confinati all’interno del Ghetto), autorizzati al commercio con una Bolla papale nel 1800 e che con quel rumore cercavano di attrarre l’attenzione dei Pellegrini in Piazza S.Pietro,a Roma (…) Le licenze di questo gruppo di venditori ambulanti  si sono storicamente tramandate di padre in figlio, passando anche per periodi bui, come l’arrivo dei Nazisti a Roma, che dichiararono da subito gli urtisti abusivi e li misero al bando.Dopo la guerra, il lavoro tornò ad essere regolare e nella metà degli anni ‘70 dalla cassetta al collo si arrivò ai banchi di souvenir della città (…)

(2)Il Corriere della sera 9 settembre 2015 La protesta degli urtisti in Comune
È rottura Marino-comunità ebraica  I venditori erano stati spostati dal sindaco Marino dalle postazioni del Colosseo. In piazza il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e la presidente Ruth Dureghello

(3) Roma Today 9 maggio 2018 Camion bar, la Cassazione dà ragione a Marino: “Spostarli dal Colosseo era legittimo” La sentenza respinge il ricorso di 26 persone. E l’ex inquilino del Campidoglio esulta: “Decisione mai presa da nessun sindaco di Roma”

(4)(dal sito regionale) Il collegato al bilancio – la legge per la semplificazione –  si compone di quasi cento articoli che vanno a snellire la legislazione regionale in tutti i campi, dall’agricoltura al turismo, dagli enti locali alle politiche abitative e alla sanità.

Ecco il testo (dal resoconto stenografico della seduta del 24 settembre 2018 scarica resoconto XI_seduta consiglio regionale _n_010_8_del_24_09_18 )

Questo il passaggio di presentazione dell’emendamento

(…)

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente. Questo emendamento è stato riformulato dall’Assessore. L’abbiamo concordato insieme. Quindi, per me, se la riformulazione è confermata, io lo accetto e quindi va bene.

PRESIDENTE. Grazie. La riformulazione magari ce la facciamo dire un po’ tutti, così capiamo.

Prego, Assessore.

SARTORE, Assessore. […] le parole da “le parole” sino alla fine sono sostituite dalle seguenti “ dopo le parole ‘fermo restando’ sono inserite le seguenti ‘quanto previsto dagli articoli 7-bis e 52 del decreto legislativo n. 42/2014’ nonché dopo le parole ‘area pubblica’ sono inserite le seguenti ‘anche di pregio e turistica’. La parola ‘comprovante’ è sostituita dalla seguente ‘idonea’”.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Se ci può consegnare la riformulazione. Il proponente accetta la riformulazione?

CAVALLARI (Misto). Accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari. Riformulazione accettata.

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. Ne ha facoltà.

RIGHINI (FdI). Nell’annunciare la volontà e la disponibilità a sostenere l’emendamento del collega Cavallari, vorremmo capire i termini in cui opera la riformulazione. Quindi, se fosse possibile averne copia, Presidente, perché, di fatto, non è una riformulazione, è una sostituzione quasi integrale del testo. Soprattutto voglio chiedere all’Assessore, sostituire il termine “comprovante” con “idonea” supera le difficoltà a cui vanno incontro i cosiddetti urtisti?

PRESIDENTE. Assessore, prego.

SARTORE, Assessore. Leggo la riformulazione per come diventa la norma: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7-bis e 52 del decreto legislativo 2014, n. 42”. Questo sarebbe il testo dei beni culturali. Quindi, non ridisegniamo niente noi dal punto di vista del merito, perché già il 52 e il 7-bis prevedono l’esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali. Il 7-bis è espressione dell’identità culturale collettiva, quello che sarebbero gli urtisti sostanzialmente. Mi segue, consigliere Righini? Nonché il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti che operano su area pubblica anche di pregio e turistica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di idonea documentazione. Sembrerebbe questo idoneo a risolvere la vicenda del comprovante. Però, c’è un richiamo alla normativa nazionale perché questo è patrimonio dell’umanità, un patrimonio immateriale.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Okay, consigliere Righini…

Interruzione del consigliere Righini)

No, la riformulazione. Quell’altro.

(Interruzione del consigliere Righini)

Perfetto. Grazie, consigliere Righini.

Ha chiesto di parlare il consigliere Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente. Solo per dire che con questa modifica concludiamo un percorso di qualche anno che in qualche modo ridà dignità storica a questa categoria. Questo è un po’ il senso

dell’emendamento.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari. Se non ci sono ulteriori interventi, pongo in votazione l’emendamento 477, così come riformulato dalla Giunta. Chi è favorevole?

Chi è contrario? Chi si astiene?

(Il Consiglio approva)

(5) Art. 14

(Locali, botteghe e attività storiche)

Sono considerati locali, botteghe e attività storiche:

a)  i locali e le botteghe caratterizzati da valore storico-artistico e architettonico destinati ad attività commerciali ed artigianali e di pubblico esercizio svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno cinquanta anni;

b)  le botteghe d’arte nelle quali sono svolte, da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni e produzioni di opere di valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione artistica regionale;

c)  le attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste, compresi i cinema, i teatri, le librerie e le cartolibrerie dove, da almeno cinquanta anni, vengono svolte le stesse tipologie di attività.

  1. La Regione promuove specifiche iniziative finalizzate:
    a) alla salvaguardia e alla promozione dell’identità culturale, storica e socioeconomica delle attività di cui al comma 1 anche allo scopo di garantire una efficace promozione del territorio come sostegno allo sviluppo turistico e di rilanciare i centri storici;
    b) al sostegno alle attività di locali, botteghe e attività storiche di cui al comma 1, ivi inclusa l’individuazione di misure volte a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese titolari delle stesse attività;
    c) alla formazione, con particolare riguardo ai progetti formativi per la trasmissione degli antichi mestieri.
  2. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico, di concerto con l’Assessore competente in materia di cultura, sentite le commissioni consiliari competenti, una deliberazione nella quale sono stabiliti:

  1. a)  i criteri e le modalità per l’individuazione ed il riconoscimento dei locali, delle botteghe e delle attività storiche;
  2. b)  i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse pari a 2.000.000,00 di euro, iscritte a legislazione vigente, a valere sull’annualità 2016, nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, nonché mediante il concorso delle risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014- 2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Le iniziative finalizzate alla formazione di cui al comma 2,

lettera c), sono finanziate con le risorse dei suddetti fondi strutturali europei.

(6) Le modifiche riguardano ulteriori modifiche all’art.  14  della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 12,  già modificato  dalla legge di stabilità regionale 2017  (dicembre 2016)
All’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe e attività storiche**, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “artigianato o miste” sono inserite le seguenti: “anche esercitate su suolo pubblico”;
b) all’inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di comprovante documentazione”.

(7)  art.7 bis e art.52

Art. 7-bis. Espressioni di identità culturale collettiva
(articolo introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.

Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
(rubrica così sostituita dall’art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.
(comma aggiunto dall’art. 2-bis della legge n. 112 del 2013)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
(comma modificato dall’art. 4, comma 1, legge n. 106 del 2014 poi dall’art. 16, comma 1-ter, legge n. 125 del 2015)

(8) scarica Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 21 luglio 2015, n. 365 Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Roma Capitale, avente ad oggetto l’espressione della formale intesa interistituzionale in conformità al principio di leale collaborazione nella fase attuativa delle disposizioni di cui all’articolo 52 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.Giunta reg lazio Protocollo beni culturali centro roma unesco 20 9 2015 CUL_DGR_741_25_09_2009_Allegato12015-3979

(9) Articolo 4 del Dl 83/2014 (decreto Franceschini) (in calce)

Sul tema sono intervenuti anche:

sotto il Governo Monti l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Lorenzo Ornaghi (indipendente), che  ha emanato la Direttiva del 10 ottobre 2012 sul decoro, diretta al Segretariato Generale, alle Soprintendenze competenti per territorio ed alle Direzioni Regionali con l’obbligo di provvedere «alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione» e altro (> leggi tutto nella  ricostruzione cronologica sul sito di VAS Verdi Ambiente e Società di Roma).

In applicazione della Direttiva del Ministro Ornaghi del 10 ottobre del 2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di  Roma il 24 maggio 2013 ha proposto la tutela del cosiddetto “Tridente del Centro Storico” di Roma ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che si è alla fine concretizzata il 17 settembre 2013 con  la emanazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Decreto di tutela del Tridente del Centro Storico di Roma. (vedi http://www.vasroma.it/lo-stop-a-dehors-e-bancarelle-prescritto-nel-tridente-del-centro-storico-dal-decreto-di-vincolo-monumentale-che-lo-tutela/?preview_id=3192&preview_nonce=72007e1522&_thumbnail_id=-1&preview=true)

Art. 4. Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: “di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità” sono soppresse e le parole: “le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali».

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(10) La Repubblica 21 luglio 2015 Camion bar, ok protocollo Comune, Regione e Mibact. Protesta degli ambulanti a Bocca della Verità

Il sit-in contro il provvedimento del Campidoglio che lo scorso 10 luglio li ha fatti allontanare da Colosseo, Fori Imperiali e tutto il Tridentissimo. Approvato il documento, Zingaretti: “Roma ha uno strumento in più per tutelare i suoi monumenti più importanti”

(11) Vedi Il  Faro 25 settembre 2018 Gli “urtisti” perseguitati dalla Polizia locale e dalla Gendarmeria Vaticana. Solidarietà ai nostri amici ebrei che condividono la vita del Vaticano (di M. Castellano)

(12) ANSA) – ROMA, 26 SET – “Le fantasiose esternazioni di qualche esponente regionale sul ripristino delle postazioni degli urtisti in zona Colosseo, ci spingono a ribadire le regole piu’ elementari del rispetto istituzionale. A ognuno la sua sfera di competenza, per il bene della citta’, della sua immagine e del suo decoro”. Lo dichiara in una nota Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.

“L’affermazione secondo cui la bellezza della capitale viene trasmessa dalla vendita di souvenir, etc., e’ una pronuncia molto singolare, tanto piu’ che fa seguito a critiche sugli ‘esercizi-paccottiglia’, in un’ altalena di pareri scarsamente sensata. La nostra battaglia a tutela del decoro urbano e dell’ immagine di Roma Capitale nel mondo muove da un presupposto preciso: via la paccottiglia da zone di pregio e aree monumentali. Cio’ e’ ancor piu’ vero nel caso del Colosseo, visitato da milioni di turisti e simbolo per eccellenza della citta’ eterna. Per certo all’attivita’ degli urtisti riconosciamo certamente il carattere di storicita’. Resta il fatto che i loro riposizionamenti saranno oggetto di attenta valutazione, proprio in base a quel concetto di bellezza che qualcuno, forse, non ha ben chiaro”, conclude.

 

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