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Il video del Webinar: L’Italia non si taglia – Autonomia Differenziata, cosa succede alla scuola

L’ITALIA NON SI TAGLIA – Autonomia Differenziata: cosa succede alla scuola a cura di Carteinregola e ANPI San Lorenzo con Gabriele Bartolini, Marina Boscaino, Lorenzo Giustolisi, Tomaso Montanari, Grazia Maria Pistorino, Adriana Via, Massimo Villone – 31 gennaio 2022

Quanti cittadini, anche i più informati, hanno sentito parlare di Autonomia Regionale Differenziata e soprattutto sanno che potrebbe cambiare in maniera irreversibile alcuni dei più importanti pilastri dell’unità e della solidarietà nazionale? Eppure, stando alle dichiarazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, il “disegno di legge quadro sull’autonomia differenziata come collegato alla legge di bilancio” “è sostanzialmente pronto” e dovrebbe arrivare “entro gennaio in Consiglio dei Ministri” per poi andare rapidamente al voto del Parlamento “tenendo conto che si tratta di un collegato alla finanziaria[1]. Senza alcuna informazione nè dibattito pubblico.

Ma che cos’è l’autonomia differenziata? Sulla base della Riforma del titolo V della Costituzione del 2001 [2], le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna – con delle differenze – hanno chiesto di poter emanare leggi su materie oggi di “competenza concorrente” cioè dello Stato e delle Regioni insieme, e addirittura di esclusiva competenza dello Stato [3]; Veneto e Lombardia hanno anche chiesto di poter trattenere fino a nove decimi del proprio gettito fiscale per spenderlo nei propri territori.

Per capire cosa potrebbe succedere ai cittadini e all’unità e alla solidarietà nazionale Carteinregola e ANPI S.Lorenzo organizzano una serie di webinar, ciascuno dedicato alle conseguenze dell’autonomia differenziata in una materia specifica che rischia di diventare di esclusiva competenza regionale.

Cominciamo dalla scuola, la vera e propria “spina dorsale” del Paese, che potrebbe essere potenzialmente sostituita con 20 sistemi scolastici differenti, con l’attribuzione alle Regioni delle norme generali dell’istruzione, dei contratti, delle assunzioni, della valutazione, della formazione, del come e del cosa insegnare. Con una scuola che da organo dello Stato, unitario e garante di un livello di istruzione analogo in tutte le regioni italiane, si trasformerebbe in un sistema strutturalmente disuguale,  con  studenti di serie A e di serie B e percorsi formativi diversi.  [4].

Interventi:

  • 00.00 Anna Maria Bianchi Presidente Carteinregola
  • 01.40 Adriana Via Presidente ANPI San Lorenzo
  • 06.43 Massimo Villone Professore emerito di diritto costituzionale nell’Università di Napoli Federico II, presidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale
  • 36.57 Marina Boscaino –  portavoce nazionale Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti
  • 52.12 Maria Grazia Pistorino Segretaria nazionale FLC CGIL  (> in calce l’intervento integrale)
  • 1h 01.10 Lorenzo Giustolisi Esecutivo Nazionale USB Scuola
  • 1h 08.30 Gabriele Bartolini, studente del liceo Vivona di Roma
  • 1h 16.58 Tomaso Montanari  Storico dell’Arte, Rettore dell’Università per stranieri di Siena.
  • 1h 31.50 commenti finali
  • 1h 45.00 fine

Vai a Autonomia regionale differenziata- Domande & Risposte

Vai a Autonomia regionale differenziata- Cronologia e materiali

vai al VIDEO del webinar del 25 ottobre 2020 : Autonomia regionale differenziata, la fine dell’uguaglianza e della solidarietà nazionale? con Gianfranco Viesti (autore del libro Verso la secessione dei ricchi – Autonomie Regionali e Unità Nazionale),   Vincenzo Smaldore di openpolis (autore delle inchieste  Il calcolo disuguale) Giancarlo Storto (curatore del libro Territorio senza governo – tra Stato e regioni: a 50 anni dall’istituzione delle regioni), Anna Falcone, avvocata e attivista, sen. Gregorio De Falco (Gruppo misto), Marina Boscaino portavoce nazionale Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti.

Vai a Il video di Carteinregola Libri: Territorio senza governo – tra Stato e regioni: a 50 anni dall’istituzione delle regioni a cura di Giancarlo Storto, Ed. DeriveApprodi, incontro con gli autori in diretta Intervengono: Giancarlo Storto,Carlo Cellamare, Alessandro Del Piaz,Mauro Baioni,Vezio De Lucia, Roberto De Marco, Antonella Meniconi, Massimo Villone,  Anna Maria Bianchi, coordina Francesco Erbani 19 maggio 2021 Continua#

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

26 gennaio 2022 ultima modifica 30 gennaio 2022

NOTE

[1] Intervista del Mattino di Padova 11 gennaio 2022 al Ministro Gelmini

[2] Il comma 3 dell’art 116 della Costituzione (revisionata nel 2001) prevede che le regioni a statuto ordinario possano chiedere potestà legislativa esclusiva fino a ben 23 materie:

Articolo 116 (…) comma 3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117* e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(*) Articolo 117 Costituzione Italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[2 comma] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

[3 comma] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

[3] Le 3 Regioni hanno avanzato richieste diverse: il Veneto tutte le 21 materie concorrenti e le 3 materie esclusive dello Stato, mentre l’Emilia Romagna ha avanzato richieste per 15 ambiti riguardanti: tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale; internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione; territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture; tutela della salute; competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica. Inoltre hanno avanzato richieste di autonomia differenziata altre Regioni italiane

Vedi anche: Ministero affari regionali Autonomia differenziata: Accordi preliminari con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Il 28 febbraio 2018, presso la sala Verde di Palazzo Chigi, sono stati firmati gli Accordi preliminari in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Di seguito i testi degli accordi:

[4] vedi su Micromega Scuola, tempo di bilanci e prospettive: per un 2022 all’insegna della mobilitazione Dietro l’autonomia differenziata si nasconde la possibilità di trasformare tutto ciò che è pubblico in privato. Scuola compresa. La strada è una sola: la mobilitazione. di Marina Boscaino

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