Lo stesso giorno del webinar di Carteinregola “Grande come una casa – quali diritti per gli occupanti” (1) si è concluso il lavoro del tavolo inter-istituzionale costituito da Prefettura, Questura e Roma Capitale nella persona dell’Assessore al decentramento Andrea Catarci sulla circolare applicativa della Direttiva del Sindaco n.1/2022, in materia di iscrizioni anagrafiche e di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga all’art.5, comma 1 e 1 bis, del decreto Lupi (2). Tavolo “finalizzato all’individuazione di un percorso attuativo della direttiva stessa che risulti, da un lato, funzionale a garantirne l’esecuzione e, dall’altro lato, a contemperarne i contenuti con i profili di ordine pubblico istituzionalmente presidiati dallo stesso Ufficio Territoriale del Governo“.
Nelle deroghe previste per ottenere la residenza anagrafica sono state inserite alcune restrizioni: non potrà rientrare nella categoria “meritevoli di tutela” chi sia stato condannato in primo e eventualmente secondo grado per reati di mafia, spaccio internazionale e vari reati gravi, compresa l’appartenenza a associazioni politiche disciolte o aver compiuto atti rilevanti per ricostituire il partito fascista. Pubblichiamo i passaggi salienti della circolare distribuita negli uffici anagrafici dei Municipi; in calce il comunicato dell’Assessore Catarci.
La circolare tratteggia “il perimetro delle macro-categorie dei soggetti interessati dalla possibilità di accedere alla deroga al prescritto divieto di residenza”. “Le suddette categorie sono composte da:
a) le persone che fanno parte di nuclei che sono seguiti dai servizi sociali di Roma Capitale o del Comune di provenienza anagrafica, ovvero [leggasi: “o”; forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva “o” – fonte Url https://www.treccani.it/vocabolario/ovvero/ – n.d.r.] in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili, figli minori o persone ultrasessantacinquenni;
b) le persone che fanno parte di nuclei con un reddito inferiore al limite stabilito in applicazione della legge della Regione Lazio (3)
Nell’ambito di tali categorie “vanno ricompresi i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale tra i quali sono naturalmente ascrivibili anche le persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale” (4)anche se “resta fermo che, per evidente omogeneità di trattamento, detta categoria permane “meritevole di tutela” fino a quando i singoli appartenenti ad essa (di norma, i soli titolari di protezione internazionale da più tempo regolarmente soggiornanti in Italia) non eccedano i requisiti reddituali di cui al punto b).
LE LIMITAZIONI
Il tavolo ha condiviso “l’esigenza che la qualità di “meritevole di tutela”…sia esclusa “in presenza di significative evidenze di carattere penale o prevenzionistico”, “la cui accertata sussistenza venga a configurare una condizione soggettiva di esclusione tale da elidere, per la sua persistente gravità, le finalità solidaristiche dell’intervento”, anche se precisa che “in presenza di nuclei familiari composti anche da minorenni…persone disabili…ultrassessantacinquenni” le relative condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale…rendano…non operativa la “pregiudiziale” penale o prevenzionistica” in virtù del “quadro di doveroso bilanciamento, costituzionalmente orientato, degli interessi in gioco“.
A parte le eccezioni sopra riportate, “…osta al legittimo ricorso alla deroga… la circostanza che il richiedente abbia riportato – nei cinque anni antecedenti all’autodichiarazione … – condanne penali con sentenza di colpevolezza resa in doppio grado conforme (5) per i reati previsti dall’art.51, comma 3 bis, c.p.p. (6), 240 bis c.p. (7) e per quelli previsti e puniti dall’articolo 628 (8), comma 3, del codice penale, dall’articolo 73 (9), commi da 1 a 4, del d.P.R. n.309/1990 (T.U. stupefacenti), nonché nei casi di applicazione in via definitiva della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui agli articoli 4 e 6 (10) del decreto legislativo n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA A TUTELA DEI DIRITTI DEI SINGOLI, MA ANCHE DELLA SICUREZZA DELLA COMUNITA’
La circolare precisa che “l’iscrizione anagrafica risponde ad un’esigenza primaria dell’amministrazione pubblica correlata alla registrazione amministrativa della popolazione dimorante in un determinato luogo anche in un’ottica di potenziamento dei sistemi di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico (cfr. Corte Cost. 9-31 luglio 2020, n.186), senza che ad essa possa specularmente corrispondere il conferimento di un diritto potiore alla conservazione dell’immobile occupato ovvero una contrazione e/o comunque un depotenziamento dei livelli e degli strumenti di tutela accordati dall’ordinamento a salvaguardia del diritto di proprietà pubblica e privata, sia sotto il profilo pubblicistico (previsione dell’art.633 c.p. – azioni di sgombero), sia sotto il profilo privatistico (esperimento di azioni petitorie, possessorie)“
LA RESIDENZA VALE PER QUALUNQUE TIPOLOGIA DI ALLOGGIO
La circolare ricorda che” al pari di quanto già avviene, anche sulla base della ordinaria modulistica recante la “Dichiarazione di residenza” approvata dal Ministero dell’Interno, non rilevano ai fini della definizione del procedimento di iscrizione anagrafica le condizioni di irregolarità urbanistica dell’immobile presso cui il cittadino abitualmente dimora (immobile abusivo, privo di abitabilità etc…)(11)
L’ITERE GLI OBBLIGHI
Gli interessati dovranno compliare un modello di autocertificazione in cui dichiarano appartenere ad una delle categorie “meritevoli di tutela”, da presentare agli sportelli anagrafici o tramite pec o raccomandata.
I cittadini occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale Lazio n.12/1999, hanno l’obbligo di presentare entro quattro mesi dall’istanza di iscrizione anagrafica la domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (se non l’hanno ancora fatto o non siano ancora inseriti nella relativa graduatoria). Inoltre dovranno “richiedere il regolare allaccio alle pubbliche utenze (acqua ed energia elettrica), anche in coerenza con evidenti profili teleologici della normativa di cui all’art.5, comma 1-quater, d.l. n.47/2014, volti al miglioramento delle condizioni igienico- sanitarie oltreché per la conclamata finalità di reintroduzione dei soggetti in questione in un circuito di legalità con riferimento anche alla somministrazione di pubblici servizi” entro 60 giorni dalla data di iscrizione anagrafica. Sulla verdicità delle autodichiarazioni saranno svolti controlli a campione (che dovranno interessare almeno il 50% delle iscrizioni anagrafiche effettuate nell’arco di un semestre); qualora fosse “accertato il carattere non veritiero delle informazioni fornite a Roma Capitale con il ricorso alla dichiarazione di residenza (e non al modello allegato sub 1) si procederà al ripristino della posizione anagrafica precedente“.
PER GLI OCCUPANTI DI ALLOGGI PRIVATI
Nel corso della Commissione Trasparenza del 21 dicembre 2022 il Direttore Direttore del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti Altamura, alla domanda del Presidente della Commissione Trasparenza Rocca, ha precisato che per gli occupanti di immobili privati non è possibile iscriversi all’anagrafe senza il consenso di chi ha lì la residenza” (anche nelle case ater regolari se un assegnatario vuole mettere in casa un’altra persona, familiare o altro, deve dichiararlo come ospite all’azienda). Inoltre ha aggiuntoe che nel caso di occupanti abusivi per aver smesso di corrispondere l’affitto stabilito da un regolare contratto, quindi morosi, il permanere della residenza non esclude il rilascio dell’immobile in seguito alla convalida di sfratto del giudice.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
ROMA. CATARCI: CONCLUSO LAVORO CON PREFETTURA SU RESIDENZE SÌ A RICHIESTE DA SERVIZI ANAGRAFICI (DIRE) Roma, 14 dic. – Si sono definitivamente conclusi i lavori del tavolo inter-istituzionale costituito dal Prefetto di Roma Bruno Frattasi, con la corale condivisione dei contenuti della circolare in applicazione della Direttiva del Sindaco n.1/2022, in materia di iscrizioni anagrafiche e di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga all’art.5, comma 1 e 1 bis, del decreto Lupi. “La direttiva n.1/2022, e con essa la relativa circolare attuativa in corso di trasmissione ai Municipi, muove dall’esigenza di fornire una prima risposta alle situazioni di precarietà abitativa diffuse nella città di Roma Nei prossimi giorni i cittadini e le cittadine che rientrano nelle casistiche individuate nella circolare potranno presentare regolare istanza di iscrizione anagrafica presso gli sportelli municipali. Si tratta di un importante risultato nel quadro degli interventi di reintegrazione sociale, che costituisce il primo presupposto per garantire alle stesse persone la fruizione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti”, ha commentato Andrea Catarci, Assessore Capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. “Questo risultato è stato conseguito salvaguardando le incomprimibili esigenze di tutela sociale e con l’introduzione di alcuni elementi di armonizzazione resi con costruttivo spirito di collaborazione dalla Prefettura di Roma e dalla Questura, a cui va un sentito ringraziamento. Ringrazio, infine, i dirigenti dell’amministrazione che hanno dato un importante contributo e il personale dei servizi anagrafici municipali e centrali che saranno impegnati in questa operazione di riconoscimento dei diritti fondamentali”, conclude Catarci. (Com/Red/Dire) 16:27 14-12-22 NNNN
(2)art. 5 del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con la Legge 23 maggio 2014, n. 80 rubricata “Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”
Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/02/2020)(GU n.73 del 28-03-2014)
(3) art.11 della legge della Regione Laziodel 6 agosto 1999, n.12 (3)L.R. 06 Agosto 1999, n. 12 Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica vedi art. 11 Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa – , poi aggiornato con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, da ultimo fissato in 21.190,14 euro (determinazione della Regione Lazio n.GR4103 del 24 agosto 2021);
(4) “ove sussista l’impossibilità per costoro, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, di autocertificare le condizioni di cui alla lett.a) e b)“
(5) “da intendersi quale sentenza di colpevolezza emessa all’esito di un giudizio di primo grado ed eventualmente confermata in grado di appello“
(6) (nota 1 della Circolare )Cfr. art.51, comma3 bis, c.p.p.: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416 realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art.12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall’articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.”.
(7) (nota 2 della Circolare )Cfr. art.240 bis c.p. “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518- quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635- ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
(8)(nota 3 della Circolare ) Cfr. art.628, comma 3, c.p. :1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. 2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l’impunità. “3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3- quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne…”.
(9) (nota 4 della Circolare )Cfr art.73, commi da 1 a 4, del d.P.R. n.309/1990 (T.U. stupefacenti): “1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà’ . 2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 , è’ punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 . 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà’.”.
(10) (nota 5 della Circolare )Cfr, art.4 e 6 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159: art.4: “1.I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) ai soggetti di cui all’articolo 1; d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività’ analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.”. art.6: “1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può’ essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può’ essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province. 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.”.
(11) DALLA CIRCOLARE : “…Infatti, così come chiarito dallo stesso Ministero (cfr. circolare n.8 del 29.5.1995, da ultimo richiamata anche in circolare Prefettura Roma prot.290027 del 24.8.2020), ove un cittadino dimori effettivamente in un immobile, il Comune non può negare l’iscrizione anagrafica, a prescindere dalle caratteristiche dell’immobile atteso che: “…non può essere di ostacolo all’iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes…in pratica la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi degni di considerazione quale ad esempio…l’incolumità pubblica per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici diversi tuttavia da quello anagrafico…in effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l’esistenza di una discrezionalità dell’amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all’accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale…”.